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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 453 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Fabrizio Tommasi;
-APPELLANTE-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Vincenzo De Matteis;
-APPELLATO-
NONCHE'
1
CP_1
-APPELLATO CONTUMACE-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 26.09.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio i coniugi Parte_2 [...]
e , per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della scrittura privata CP_1 Parte_1
compravendita con agevolazioni per Notaio registrato e trascritto l'8.9.2014, rep. n. 190, racc. Per_1
n.140, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in
Parabita alla via Milano in catasto al foglio 16, part.lla 486, per un corrispettivo di € 92.000,00.
Deduceva parte attorea di vantare un credito pari ad € 11.107,00 come residuo della somma accertata nel verbale di accordo in sede sindacale del 5.7.2013, nei confronti della ditta Officine rettifiche gsg di
AT AF & c. sas.
Esponeva di essersi recato in data 28.4.2015, con la presenza dell'Ufficiale Giudiziario competente, presso la sede legale della società, trovando chiuso, ed in seguito presso la residenza del socio CP_1
accomandatario, dove venivano pignorati beni mobili e arredi per un valore di circa € 4.500,00, non avendo il e neppure la società, secondo quanto dallo stesso debitore dichiarato ai sensi dell'art. 492 CP_1
c.p.c., altri beni di proprietà.
Il creditore evidenziava come, da visura per soggetto richiesta il 30.5.2014, il debitore risultasse proprietario dell'immobile in questione, poi venduto alla moglie convivente del socia Parte_1 CP_1
accomandante per una quota esigua della Officine rettifiche gsg di AT AF & c. sas, priva di redditi propri, che non avrebbe potuto, pertanto, sostenere gli oneri conseguenti all'acquisto dell'immobile se non attraverso le modalità di versamento del prezzo di fatto solo apparentemente effettuate.
2 Riteneva l'attore, così, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. per la revocatoria di detto atto di compravendita, in conclusione chiedendo dichiararsi nei suoi confronti l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901
c.c. del suddetto atto dispositivo, in subordine accertandosene la simulazione e, di conseguenza, per la declaratoria di inefficacia dello stesso atto traslativo, con spese del giudizio da regolarsi secondo soccombenza. Costituendosi, deduceva di essere separata di fatto dal Parte_1 CP_1
risiedendo quest'ultimo, a partire dal 2.1.2015, sempre in via Milano ma al civico n. 29 e non più al n.
31, dove invece continuava ad abitare la convenuta. Contestava le affermazioni dell'attore relative al mancato versamento del prezzo della vendita ed alla conoscenza dello stato di insolvibilità della società, peraltro insussistente.
Eccepiva parte convenuta: l'inammissibilità delle domande per l'incompatibilità delle azioni revocatoria e simulatoria proposte entrambe in via concorrente ed alternativa;
la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c., non potendosi in tal senso considerare adeguato l'unico accesso compiutosi presso la sede legale della società; la carenza probatoria in ordine ai richiesti eventus damni e consilium fraudis;
l'inesistenza del diritto di credito nei confronti del non trovandosi la società in CP_1
stato di insolvenza;
in via subordinata, la parziale infondatezza del credito, comprendendo la somma precettata importi per spese non accertate.
Concludeva domandando il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 19.10.2015, richiesto dal difensore di parte attorea dichiararsi la contumacia di
[...]
venivano concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. CP_1
Istruito il giudizio mediante la prova testi, non avendo potuto procedere con l'interrogatorio formale della
la causa, all'udienza del 2 aprile scorso, è stata trattenuta in decisione, con termini di legge Parte_1
per memorie conclusionali e repliche.
Rimessa sul ruolo per chiarimenti in merito alla necessità di disporre ordine di esibizione ex art. 210 co. proc. civ. come richiesto dal procuratore dell'attore, sentite le parti e ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'esito dell'udienza odierna la causa è stata discussa oralmente dalle parti per essere decisa nei termini che seguono”.
Con sentenza n. 330 del 2020, pubblicata in data 04.02.2020 il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita con Parte_2
agevolazioni registrato e trascritto l'8.9.2014 per Notaio , rep. n. 190, racc. n.140, Per_1
avente ad oggetto il trasferimento da parte del ed in favore della CP_1
3 della piena proprietà del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Parte_1
Parabita con accesso da via Milano n.15, in catasto fabbricati del comune di Parabita al fg.
16, p.lla 486 sub. 5 e 6, mandando all'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità
Immobiliare - Lecce - per ogni adempimento di competenza, con esonero da ogni responsabilità; con condanna di e a rifondere a CP_1 Parte_1
le spese e competenze di lite, liquidate in € 5.500,00 per compenso Parte_2
professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge.
Con atto di citazione notificato in data 10.06.2020 a ed il 18.06.2020 a Parte_2
, ha interposto appello avverso la citata sentenza, CP_1 Parte_1
notificata il 14.05.2020 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di rigettare la domanda proposta da con condanna Parte_2
alle spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 04.01.2021 si è costituito il quale ha chiesto di rigettare Parte_2
l'appello, con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
è rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica dell'appello nei CP_1
suoi confronti.
All'udienza cartolare del 03.12.2020, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello rubricato “Compromissione della consistenza patrimoniale del debitore”, l'appellante contesta la statuizione del Primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'eventus damni, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal socio accomandatario, , in sede di pignoramento del CP_1
28/04/2014, circa il mutamento quantitativo del patrimonio societario, senza tener conto
4 della capienza del patrimonio residuo della Officine Rettifiche GSG s.a.s., società nei cui confronti non sarebbe stata promossa alcuna azione esecutiva.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. È innanzitutto errata la premessa giuridica dell'appellante, secondo cui, ai fini della revocatoria, sarebbe necessario dimostrare l'insolvenza della società debitrice e la previa escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.
1.2.1. Come chiarito dalla Suprema Corte, l'art.2901 c.c. “accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 28141/2023).
1.2.2. In particolare, l'eventus damni si configura ogniqualvolta l'atto dispositivo rende più difficile, incerta o ritardata la riscossione coattiva del credito, anche in assenza di una perdita definitiva della garanzia patrimoniale. Non è dunque necessario dimostrare l'insolvenza, ma solo che l'atto abbia aggravato il rischio di inadempimento (cfr. Cass. civ.,
n. 24757/2008).
1.3. Parimenti infondato è il richiamo al beneficium excussionis, che opera esclusivamente in sede esecutiva, obbligando il creditore a escutere prima il patrimonio della società. Tale principio non rileva ai fini dell'azione revocatoria, la quale ha natura conservativa, non esecutiva, e non richiede alcuna previa escussione, mirando unicamente a rendere inefficaci gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore.
1.4. È dunque evidente che l'argomentazione dell'appellante circa la necessità di una previa escussione del patrimonio sociale, risulta inconferente rispetto alla natura e alla finalità dell'azione revocatoria.
1.5. Alla luce di quanto esposto, il motivo di appello deve essere rigettato, risultando corretta la valutazione del giudice di primo grado circa la sussistenza dell'eventus damni, e infondata ogni contestazione relativa alla presunta necessità di escussione preventiva o accertamento dell'insolvenza.
5 2. Con il secondo motivo di appello rubricato “Scientia damni”, l'appellante lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto sussistente la consapevolezza del pregiudizio
(scientia damni) da parte dell'acquirente, basandosi solo su presunzioni, in assenza di prove.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. La sentenza di primo grado ha correttamente accertato, con motivazione logica e coerente, la sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente, sig.ra Parte_1
sulla base di una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
[...]
2.2.1. In particolare, è stata evidenziata l'intima connessione tra il rapporto coniugale, la convivenza di fatto anche successiva alla cessione del bene e la qualità della Parte_1
di socia della medesima società del debitore.
2.2.2. Quest'ultimo aspetto, lungi dall'essere neutro, assume specifico rilievo: la partecipazione, anche in quota minoritaria, al capitale sociale rafforza la presunzione che l'appellante fosse a conoscenza della reale situazione economica della società e, quindi, del pregiudizio che la vendita dell'unico bene immobile del coniuge - socio accomandatario - avrebbe arrecato alla garanzia del creditore.
2.3. In questo quadro indiziario, le censure sollevate dell'appellante si limitano ad una rilettura delle risultanze istruttorie, senza confutare specificamente il ragionamento logico- giuridico seguito dal primo giudice. In particolare, l'appellante insiste nel negare la valenza indiziaria delle circostanze su cui la sentenza si fonda, senza tuttavia offrire alcun elemento oggettivo o alternativo che possa condurre a una diversa ricostruzione dei fatti.
2.4. In definitiva, correttamente il primo Giudice ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) in capo alla sig.ra quale presupposto per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo ai Parte_1
sensi dell'art. 2901 c.c.
3. L'appello va pertanto rigettato e l'appellante va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte costituita nella liquidazione di cui al dispositivo.
4. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
6 La Corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute in questo Parte_1
grado da che liquida in complessivi € 5.532,00 oltre rimborso forfettario Parte_2
del 15 % ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n . 115 a carico di Parte_1
Così deciso in Lecce, il 9.06.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
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