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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. R.G.L. 5044/2024
promossa da:
DURANTE ELABORAZIONE Parte_1
(avv. NOVARA)
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv.ti BAGNASCO - PELLERINO)
Controparte_2
(avv. CIMETTI)
CONVENUTI
1 Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento
I Con ricorso depositato in data 10/06/2024, Parte_2 propone opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
11020249017033624/000, notificata da il Controparte_2
21/05/2024, per omessa notifica degli atti presupposti o per intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. CP_1
41020140005953459000
41020160007568284000
41020160015314376000
41020170001103858000
41020170002305376000
41020170011530572000
41020180010726917000
II Si sono costituiti in giudizio i convenuti ed Controparte_2
eccependo: CP_1
- la prima, il proprio difetto di legittimazione passiva,
- il secondo, l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 24 c. 5
d. lgs n. 46/99, ed ambedue sostenendo, comunque, l'infondatezza dell'avversaria pretesa, per essere stati gli Avvisi di addebito regolarmente notificati e la prescrizione a più riprese interrotta.
III E' infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 24 c. 5 d. lgs 46/99, atteso che la ricorrente non contesta l'insorgenza dei crediti riportati negli Avvisi di addebito oggetto di causa, bensì intende far valere un fatto estintivo del diritto successivo alla notificazione del titolo, ovvero l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 L. 335/1995.
III.1 Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva di Controparte_2
, in quanto titolare dell'azione esecutiva che con il presente giudizio la
[...] ricorrente intende paralizzare.
IV Ciò premesso, l' ha versato in atti documentazione diretta a CP_1
2 dimostrare la regolare notificazione degli avvisi di addebito oggetto di causa, così come ha prodotto una serie di atti interruttivi Controparte_3 della prescrizione (ovvero precedenti Intimazioni di Pagamento, notificate alla ricorrente): atti che la parte ricorrente non contesta, pur ritenendoli non idonei ad impedire l'estinzione del diritto.
V Gli Avviso di addebito n. 41020170002305376000 e n.
41020170011530572000 risultano notificati rispettivamente in data 31/07/2017
e 12/12/2017; la prescrizione quinquennale (art. 3, c. 6 lett. b, L. 335/1995) del credito, pur rimanendo sospesa per complessivi 311 giorni nel periodo dell'emergenza pandemica (ex art. 37, comma 2, d.l. 18/2020 e art. 11, comma 9,
d.l. 183/2020), si è compiuta per la prima in data 15/05/2024 (nonostante l'interruzione ad opera dell'intimazione di pagamento n. 11020189008004545000 notificata il 09/07/2018) e per la seconda in data 19/10/2023 (l'Intimazione di
Pagamento oggetto di causa è stata notificata, come detto, il 21/05/2024, a prescrizione ormai perfezionata).
VI Gli avvisi di addebito n. 41020160007568284000, n.
41020160015314376000 e n. 41020170001103858000 risultano notificati rispettivamente in data 17/10/2016, 02/02/2017 e 04/04/2017; CP_2
ha interrotto la prescrizione con l'intimazione di pagamento n.
[...]
11020189007108412000 del 16/05/2018.
VI.1 La prescrizione quinquennale del credito, pur rimanendo sospesa per complessivi 311 giorni nel periodo dell'emergenza pandemica, si è compiuta in data 22/03/2024 (anche in questo caso l'Intimazione di Pagamento oggetto di causa è stata notificata successivamente al perfezionamento della prescrizione).
VII Gli Avviso di addebito n. 41020140005953459000 e n.
41020180010726917000 risultano notificati rispettivamente in data 22/09/2014
e in data 23/11/2018.
VII.1 La prescrizione dell'avviso n. 41020140005953459000 è stata interrotta una prima volta dalla Intimazione di Pagamento n. 11020169015085725000 in data
29/09/2016, ed una seconda volta dall'Intimazione di Pagamento n.
11020189012443372000 notificata in data 04/09/2018; è rimasta sospesa per complessivi 311 giorni nel periodo dell'emergenza pandemica;
prima del suo
3 perfezionamento (che sarebbe avvenuto in data 11/07/2024) è stata interrotta una terza volta in data 21/05/2024 dalla notificazione dell'Intimazione di
Pagamento impugnata con il presente giudizio.
VII.2 Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 41020180010726917000, la prescrizione è stata interrotta prima del suo perfezionamento (che sarebbe avvenuto il 29/09/2024) in data 21/05/2024, mediante la notificazione dell'Intimazione di Pagamento oggetto di causa.
VIII In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso si accerta e dichiara che i crediti oggetto delle cartelle di pagamento nn. 41020160007568284000, CP_1
41020160015314376000, 41020170001103858000, 41020170002305376000,
41020170011530572000, sono estinti per intervenuta prescrizione.
VIII.1 Permane, invece, il diritto di di procedere Controparte_4 ad esecuzione forzata nei confronti della ricorrente, in relazione agli Avvisi di addebito n. 41020140005953459000 e 41020180010726917000. CP_1
IX In ordine al riparto delle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione di quelle relative al rapporto processuale fra il ricorrente ed il convenuto posto che l'intervenuta prescrizione di parte dei crediti è CP_1 dipesa, di fatto, dall'inerzia dell'Agente della riscossione, che nel termine di prescrizione quinquennale ha omesso di agire in via esecutiva, o quanto meno di porre in essere atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
IX.1 Con riguardo, invece, al rapporto processuale fra la ricorrente ed
[...]
, considerato che i crediti prescritti ammontano ad € Controparte_2
20.567,19 mentre quelli ancora esigibili sono pari ad € 4.812,47, si stima equo compensare le spese di lite (liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario) nella misura di 1/5, ponendo i restanti 4/5 a carico di
. Controparte_2
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti CP_1
4 oggetto degli avvisi di addebito n. 41020160007568284000
n. 41020160015314376000
n. 41020170001103858000
n. 41020170002305376000
n. 41020170011530572000 di cui all'Intimazione di Pagamento n. 11020249017033624/000, notificata dall' a in Controparte_2 Parte_2 data 21/05/2025;
accerta e dichiara il diritto di di procedere ad Controparte_3 esecuzione forzata nei confronti della ricorrente, in relazione agli Avvisi di addebito n. 41020140005953459000 e 41020180010726917000; CP_1
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra il ricorrente ed CP_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore del ricorrente nella misura di 4/5, spese per tale quota liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfetario, 4/5 del c.u., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
compensa le spese per il restante quinto.
Così deciso in Torino, il 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
5
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. R.G.L. 5044/2024
promossa da:
DURANTE ELABORAZIONE Parte_1
(avv. NOVARA)
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv.ti BAGNASCO - PELLERINO)
Controparte_2
(avv. CIMETTI)
CONVENUTI
1 Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento
I Con ricorso depositato in data 10/06/2024, Parte_2 propone opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
11020249017033624/000, notificata da il Controparte_2
21/05/2024, per omessa notifica degli atti presupposti o per intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. CP_1
41020140005953459000
41020160007568284000
41020160015314376000
41020170001103858000
41020170002305376000
41020170011530572000
41020180010726917000
II Si sono costituiti in giudizio i convenuti ed Controparte_2
eccependo: CP_1
- la prima, il proprio difetto di legittimazione passiva,
- il secondo, l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 24 c. 5
d. lgs n. 46/99, ed ambedue sostenendo, comunque, l'infondatezza dell'avversaria pretesa, per essere stati gli Avvisi di addebito regolarmente notificati e la prescrizione a più riprese interrotta.
III E' infondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 24 c. 5 d. lgs 46/99, atteso che la ricorrente non contesta l'insorgenza dei crediti riportati negli Avvisi di addebito oggetto di causa, bensì intende far valere un fatto estintivo del diritto successivo alla notificazione del titolo, ovvero l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 L. 335/1995.
III.1 Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva di Controparte_2
, in quanto titolare dell'azione esecutiva che con il presente giudizio la
[...] ricorrente intende paralizzare.
IV Ciò premesso, l' ha versato in atti documentazione diretta a CP_1
2 dimostrare la regolare notificazione degli avvisi di addebito oggetto di causa, così come ha prodotto una serie di atti interruttivi Controparte_3 della prescrizione (ovvero precedenti Intimazioni di Pagamento, notificate alla ricorrente): atti che la parte ricorrente non contesta, pur ritenendoli non idonei ad impedire l'estinzione del diritto.
V Gli Avviso di addebito n. 41020170002305376000 e n.
41020170011530572000 risultano notificati rispettivamente in data 31/07/2017
e 12/12/2017; la prescrizione quinquennale (art. 3, c. 6 lett. b, L. 335/1995) del credito, pur rimanendo sospesa per complessivi 311 giorni nel periodo dell'emergenza pandemica (ex art. 37, comma 2, d.l. 18/2020 e art. 11, comma 9,
d.l. 183/2020), si è compiuta per la prima in data 15/05/2024 (nonostante l'interruzione ad opera dell'intimazione di pagamento n. 11020189008004545000 notificata il 09/07/2018) e per la seconda in data 19/10/2023 (l'Intimazione di
Pagamento oggetto di causa è stata notificata, come detto, il 21/05/2024, a prescrizione ormai perfezionata).
VI Gli avvisi di addebito n. 41020160007568284000, n.
41020160015314376000 e n. 41020170001103858000 risultano notificati rispettivamente in data 17/10/2016, 02/02/2017 e 04/04/2017; CP_2
ha interrotto la prescrizione con l'intimazione di pagamento n.
[...]
11020189007108412000 del 16/05/2018.
VI.1 La prescrizione quinquennale del credito, pur rimanendo sospesa per complessivi 311 giorni nel periodo dell'emergenza pandemica, si è compiuta in data 22/03/2024 (anche in questo caso l'Intimazione di Pagamento oggetto di causa è stata notificata successivamente al perfezionamento della prescrizione).
VII Gli Avviso di addebito n. 41020140005953459000 e n.
41020180010726917000 risultano notificati rispettivamente in data 22/09/2014
e in data 23/11/2018.
VII.1 La prescrizione dell'avviso n. 41020140005953459000 è stata interrotta una prima volta dalla Intimazione di Pagamento n. 11020169015085725000 in data
29/09/2016, ed una seconda volta dall'Intimazione di Pagamento n.
11020189012443372000 notificata in data 04/09/2018; è rimasta sospesa per complessivi 311 giorni nel periodo dell'emergenza pandemica;
prima del suo
3 perfezionamento (che sarebbe avvenuto in data 11/07/2024) è stata interrotta una terza volta in data 21/05/2024 dalla notificazione dell'Intimazione di
Pagamento impugnata con il presente giudizio.
VII.2 Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 41020180010726917000, la prescrizione è stata interrotta prima del suo perfezionamento (che sarebbe avvenuto il 29/09/2024) in data 21/05/2024, mediante la notificazione dell'Intimazione di Pagamento oggetto di causa.
VIII In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso si accerta e dichiara che i crediti oggetto delle cartelle di pagamento nn. 41020160007568284000, CP_1
41020160015314376000, 41020170001103858000, 41020170002305376000,
41020170011530572000, sono estinti per intervenuta prescrizione.
VIII.1 Permane, invece, il diritto di di procedere Controparte_4 ad esecuzione forzata nei confronti della ricorrente, in relazione agli Avvisi di addebito n. 41020140005953459000 e 41020180010726917000. CP_1
IX In ordine al riparto delle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione di quelle relative al rapporto processuale fra il ricorrente ed il convenuto posto che l'intervenuta prescrizione di parte dei crediti è CP_1 dipesa, di fatto, dall'inerzia dell'Agente della riscossione, che nel termine di prescrizione quinquennale ha omesso di agire in via esecutiva, o quanto meno di porre in essere atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
IX.1 Con riguardo, invece, al rapporto processuale fra la ricorrente ed
[...]
, considerato che i crediti prescritti ammontano ad € Controparte_2
20.567,19 mentre quelli ancora esigibili sono pari ad € 4.812,47, si stima equo compensare le spese di lite (liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario) nella misura di 1/5, ponendo i restanti 4/5 a carico di
. Controparte_2
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti CP_1
4 oggetto degli avvisi di addebito n. 41020160007568284000
n. 41020160015314376000
n. 41020170001103858000
n. 41020170002305376000
n. 41020170011530572000 di cui all'Intimazione di Pagamento n. 11020249017033624/000, notificata dall' a in Controparte_2 Parte_2 data 21/05/2025;
accerta e dichiara il diritto di di procedere ad Controparte_3 esecuzione forzata nei confronti della ricorrente, in relazione agli Avvisi di addebito n. 41020140005953459000 e 41020180010726917000; CP_1
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra il ricorrente ed CP_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore del ricorrente nella misura di 4/5, spese per tale quota liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfetario, 4/5 del c.u., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
compensa le spese per il restante quinto.
Così deciso in Torino, il 24 novembre 2025
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