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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1014/24 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 18.03.1957, c.f , entrambi residenti in [...]
Acquedotto Greco n. 96 elett.te dom.ti in Catania Via G. Leopardi n. 23 presso lo studio dell' Avv. Laura Distefano ( , dalla CodiceFiscale_3
quale sono rapp.ti e difesi per procura in atti;
Appellanti
CONTRO sito in Catania, Controparte_1
via Acquedotto Greco n. 96, codice fiscale in persona del P.IVA_1
legale amministratore pro tempore Rag. , nato a Controparte_2
Catania IL 26.05.1972, codice fiscale , residente in C.F._4
Aci Castello (Ct), via Antonello da Messina n. 83, con sede in via Renato
Imbriani n. 235, assistito per procura in atti dall'Avv. Valeria Calabrese
(codice fiscale , presso il cui studio sito in Catania, C.F._5
via O. Scammacca n. 41, elegge domicilio;
Appellato Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 27.12.2019, gli odierni appellanti convenivano in giudizio il , Controparte_3 al fine di ottenere l'annullabilità o la declaratoria di nullità della delibera adottata dal convenuto in data 10.09.2019, relativamente ai punti 1-2-3-6-7-8.
In particolare esponevano che con la delibera impugnata, ai punti 1-2-3,
l'assemblea aveva approvato i bilanci degli anni 2016-2017-2018, che presentano dei vizi in quanto privi del registro di contabilità e affetti da errori contabili.
In merito al punto 6, gli attori eccepivano che l'assemblea aveva deliberato l'esecuzione di lavori urgenti, la cui trattazione non era prevista nell'ordine del giorno.
Inoltre, gli attori chiedevano la revisione delle tabelle millesimali, in quanto un condomino avrebbe edificato, in maniera abusiva, un manufatto sulla propria terrazza, che comporterebbe la revisione delle tabelle esistenti.
Infine impugnavano il punto 8 della delibera con cui i condomini avevano deciso di non approvare il regolamento condominiale ed hanno chiesto di provvedere alla formazione giudiziale di un regolamento.
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della CP_1
domanda.
Istruita la causa con sentenza n. 399/2024 pubbl. il 19/01/2024, il Tribunale di Catania cos' statuiva:” Rigetta le domande formulate da parte attrice.
In relazione al punto 6 della delibera impugnata dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese processuali per metà, mentre parte attrice va condannata
a rifondere a parte convenuta l'altra metà delle spese che si liquidano in €
2.000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuno”.
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 17/7/24, proponevano appello e assumendone Parte_1 Parte_2
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo e secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art 1130 bis c.c., violazione e o falsa applicazione dell' art 116 c.p.c in applicazione del quale il giudice deve decidere iusta alligata et probata e 183 comma sesto c.p.c: errata valutazione delle risultanze della CTU e omesso esame della documentazione prodotta ed allegata in primo grado in relazione al rigetto della domanda proposta in primo grado di dichiarare per i motivi indicati la nullità e/o l'annullabilità della delibera impugnata punti 1,2,3 dell' o.d.g., dei bilanci consuntivi impugnati, dei relativi piani di riparto e delle altre ripartizioni impugnate per violazione dell' art 1130 bis c.p.c.
1.1) I motivi sono infondati.
Il primo giudice ha ritenuto che la doglianza, formulata per la prima volta dagli odierni appellanti nella memoria ex art. 183 VI n° 1, relativa al fatto che il registro di contabilità non fosse stato messo a disposizione dei condomini, sia tardiva ed inammissibile, in quanto costituisce una “mutatio libelli” e non una semplice “emendatio” della domanda formulata in atto di citazione.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che “precisare” e “modificare”
(cd. emendatio), infatti, non vuol dire modificare totalmente la domanda o, tanto meno, formulare domande nuove;
ma soltanto rettificare (senza, di regola, mutare i fatti principali allegati) la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Se, invece, si “mutasse” uno o entrambi questi elementi, si darebbe luogo alla proposizione di una domanda nuova, il cui divieto è implicito nella norma in discorso, e d'altra parte, imposto dalle esigenze del contraddittorio.
In sede di precisazione, infatti, è consentito alla parte di chiarire le precedenti deduzioni ove oscure, di rendere esplicito l'oggetto della domanda, se necessario anche mediante allegazione di fatti c.d. secondari, in quanto tali inidonei ad un mutamento della domanda.
Più ampia portata riveste, invece, l'attività di modificazione che consente la deduzione di fatti principali nuovi, ammettendosi, pertanto, anche la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, sempre che ciò non comporti un mutamento radicale del petitum e della causa petendi originariamente indicati, in particolare dovendosi escludere che possa essere inciso il “nucleo originario” dei fatti costitutivi allegati con gli atti introduttivi.
Al di fuori dei limiti sopraindicati, il mutamento della domanda o dell'eccezione è da considerarsi illegittimo, poiché rientra nell'ipotesi della
“mutatio libelli”, ossia il mutamento in senso proprio, ed il relativo vizio può essere rilevato d'ufficio dal giudice ( ex plurimis Cass. SSUU 12310 del 15 giugno 2015).
Nel caso che ci occupa, gli odierni appellanti in seno all'atto di citazione lamentavano: “ Infatti, detti bilanci sono stati redatti in maniera difforme a quanto previsto dalla nuova normativa in materia di condominio. Dispone infatti l'art. 1130 bis c.c. che il rendiconto condominiale deve contenere, oltre alle voci di entrata e di uscita, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.
Stabilisce inoltre detta norma che il bilancio si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. E' quindi obbligatorio che nel bilancio vengano analiticamente indicate anche l'insieme delle attività e delle passività esistenti nel Condominio alla fine dell'esercizio e quindi la situazione creditoria e debitoria. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
I bilanci impugnati nel caso di specie sono privi del registro di contabilità.
Pertanto, la questione relativa al registro di contabilità era già stata sollevata in citazione per poi essere meglio specificata in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma, senza che ciò comporti un mutamento della domanda.
In ogni caso, in merito all'obbligo da parte del condominio di allegare il rendiconto al momento della convocazione o in uno al verbale di assemblea, la Suprema Corte ha, costantemente ritenuto che “in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea stessa, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di approvazione
(cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014). Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non abbia inteso - per sua scelta - partecipare all'inerente assemblea, poichè, per effetto della successiva comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità di approvazione
o a profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione preventiva del documento (sul quale deliberare) all'avviso di convocazione dell'assemblea recapitato ritualmente al .” (Cass. CP_1
Civ., sez. II, 05/10/2020, n.21271).
Appare chiaro, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1130 bis, i condomini devono poter consultare la documentazione relativa ai rendiconti annuali a semplice richiesta, ma nessuna norma obbliga l'amministratore ad inviare la documentazione indicata dagli appellanti;
anzi, il già menzionato articolo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
dispone che:” I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”.
Nel caso in oggetto non risulta che gli appellanti abbiano fatto richiesta di visionare la documentazione in oggetto.
Per quanto attiene alle risultanze della CTU, espletata in primo grado, alla quale la Corte aderisce per linearità di argomentazioni, dalla stessa è emerso che i rendiconti approvati risultano affetti non da vizi che ne inficiano la validità, ma da meri errori di compilazione.
Infatti, i detti bilanci risultano intellegibili e non vi sono errori nella contabilizzazione delle entrate e delle uscite.
La Suprema Corte, sull'argomento ha ritenuto che “In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione” ( Cass.
1370/2023).
Per quanto sopra, non avendo il CTU accertato alcuna discrasia tra le entrate e le uscite condominiali, appare chiaro che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, i meri errori di compilazione accertati non possono inficiare la validità dei bilanci approvati con la delibera impugnata.
2.) Con il terzo motivo si lamenta l'errato rigetto della richiesta istruttoria di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c della documentazione contabile condominiale e della istanza istruttoria di richiamo del CTU per omesso esame della documentazione prodotta e violazione dell'art 2697 c.c. e degli artt. 1129 e 1130 bis c.c
2.1) Il motivo è infondato.
Per come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 1130 bis c.p.c. è facoltà dei condomini chiedere all'amministratore, a proprie spese, copia di tutta la documentazione contabile relativa alla gestione del condominio.
Dalla documentazione in atti non risulta che gli appellanti abbiano tempestivamente avanzato richiesta in tal senso. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Appare evidente ai sensi dell'art. 2697, che era onere dei fornire la Pt_1
prova degli errori in bilancio dagli stessi evidenziati, che, invece, sono rimasti sforniti di prova, per la mancata produzione in giudizio, da parte degli attori, della relativa documentazione, che ben gli stessi avrebbero potuto ottenere con una semplice, tempestiva, richiesta all'amministratore di estrarne copia.
Risulta, invece, in atti che gli appellanti hanno ritenuto avanzare la suddetta richiesta, ben un anno dopo l'inizio del presente giudizio, con pec del loro difensore, inviata contemporaneamente al deposito della prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c..
Per quanto sopra, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto dagli appellanti, inerente a documentazione che gli stessi avrebbero potuto e dovuto, tempestivamente, reperire, non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l'esibizione di documentazione che - come nel caso di specie - la parte avrebbe potuto e dovuto acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio.
3.) Con il quarto motivo si lamenta l'errato rigetto della domanda attorea di revisione e/o formazione delle tabelle millesimali e domande collegate formulate in primo grado. violazione dell'art. 1123 c.c. e dell'art. 69 delle disp att. c.c.
3.1) Il motivo è infondato.
Riguardo all'immobile edificato abusivamente sulla terrazza di proprietà di uno dei condomini, all'origine della richiesta, avanzata dagli appellanti, di revisione delle tabelle millesimali, dalla documentazione prodotta in atti risulta che, a seguito di esposto da parte dell'Amministratore del condominio in oggetto, la Polizia Municipale del Comune di Catania provvedeva ad effettuare sopralluogo e ad apporre i sigilli alla costruzione oggetto di denunzia.
A seguito di istanza di accesso agli atti da parte dell'amministratore del
, del 10 giugno 2020, finalizzata a conoscere lo stato della pratica, CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
la Polizia Municipale del Comune di Catania, sezione Polizia Edilizia, comunicava che “a completamento degli accertamenti eseguiti, inoltrava per quanto di competenza notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente con nota avente prot. 348004 del 4.10.2019, per realizzazione di opere edili abusive ed in pari data sono stati informati gli uffici interessati per
l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza”.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'avvenuta apposizione dei sigilli con conseguente impedimento all'accesso alle opere edili realizzate dal determina l'inutilizzabilità dell'opera abusiva CP_1
e l'impossibilità di un maggiore utilizzo e godimento dei beni e dei servizi comuni in riferimento a tale opera. Inoltre, la demolizione dell'opera edile già preannunciata dalle autorità competenti comporterà la definitiva rimozione di un'eventuale alterazione delle attuali tabelle millesimali.
4) Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art
116 c.p.c e 91 e ss. c.p.c.
4.1) Dalla documentazione in atti risulta che nella seduta assembleare del 17 luglio 2020 il ha provveduto ad approvare il Regolamento CP_1 previsto dall'art. 1138 c.c., della cui mancanza si dolevano gli allora attori, revocando, anche, le spese urgenti non previste nella delibera impugnata ( punto 6 all'ordine del giorno).
Gli appellanti, in sede di p.c. così concludevano :”…. Dichiarare in relazione al motivo di impugnazione del punto 6 dell' o.d.g della delibera la intervenuta cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale sul punto;
– dichiarare la cessazione della materia del contendere sul punto relativo alla impugnazione del regolamento condominiale e alla formazione del regolamento condominiale in quanto il ha, in seguito alla CP_1
impugnazione della presente delibera, assunto una nuova delibera sul regolamento oggetto di impugnazione nel giudizio RG 11748/2021.
Pertanto, correttamente, il primo giudice ha ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, sul punto, applicando poi il principio della prevalente soccombenza degli odierni appellanti e compensando per la metà le spese di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
5) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (indeterminato a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
e , avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Catania n. 399/2024 pubbl. il 19/01/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che, liquida in complessivi Euro
4.996,00, di cui €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €.
1.523,00 fase di trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 13 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 10
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1014/24 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 18.03.1957, c.f , entrambi residenti in [...]
Acquedotto Greco n. 96 elett.te dom.ti in Catania Via G. Leopardi n. 23 presso lo studio dell' Avv. Laura Distefano ( , dalla CodiceFiscale_3
quale sono rapp.ti e difesi per procura in atti;
Appellanti
CONTRO sito in Catania, Controparte_1
via Acquedotto Greco n. 96, codice fiscale in persona del P.IVA_1
legale amministratore pro tempore Rag. , nato a Controparte_2
Catania IL 26.05.1972, codice fiscale , residente in C.F._4
Aci Castello (Ct), via Antonello da Messina n. 83, con sede in via Renato
Imbriani n. 235, assistito per procura in atti dall'Avv. Valeria Calabrese
(codice fiscale , presso il cui studio sito in Catania, C.F._5
via O. Scammacca n. 41, elegge domicilio;
Appellato Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 27.12.2019, gli odierni appellanti convenivano in giudizio il , Controparte_3 al fine di ottenere l'annullabilità o la declaratoria di nullità della delibera adottata dal convenuto in data 10.09.2019, relativamente ai punti 1-2-3-6-7-8.
In particolare esponevano che con la delibera impugnata, ai punti 1-2-3,
l'assemblea aveva approvato i bilanci degli anni 2016-2017-2018, che presentano dei vizi in quanto privi del registro di contabilità e affetti da errori contabili.
In merito al punto 6, gli attori eccepivano che l'assemblea aveva deliberato l'esecuzione di lavori urgenti, la cui trattazione non era prevista nell'ordine del giorno.
Inoltre, gli attori chiedevano la revisione delle tabelle millesimali, in quanto un condomino avrebbe edificato, in maniera abusiva, un manufatto sulla propria terrazza, che comporterebbe la revisione delle tabelle esistenti.
Infine impugnavano il punto 8 della delibera con cui i condomini avevano deciso di non approvare il regolamento condominiale ed hanno chiesto di provvedere alla formazione giudiziale di un regolamento.
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della CP_1
domanda.
Istruita la causa con sentenza n. 399/2024 pubbl. il 19/01/2024, il Tribunale di Catania cos' statuiva:” Rigetta le domande formulate da parte attrice.
In relazione al punto 6 della delibera impugnata dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese processuali per metà, mentre parte attrice va condannata
a rifondere a parte convenuta l'altra metà delle spese che si liquidano in €
2.000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuno”.
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 17/7/24, proponevano appello e assumendone Parte_1 Parte_2
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo e secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art 1130 bis c.c., violazione e o falsa applicazione dell' art 116 c.p.c in applicazione del quale il giudice deve decidere iusta alligata et probata e 183 comma sesto c.p.c: errata valutazione delle risultanze della CTU e omesso esame della documentazione prodotta ed allegata in primo grado in relazione al rigetto della domanda proposta in primo grado di dichiarare per i motivi indicati la nullità e/o l'annullabilità della delibera impugnata punti 1,2,3 dell' o.d.g., dei bilanci consuntivi impugnati, dei relativi piani di riparto e delle altre ripartizioni impugnate per violazione dell' art 1130 bis c.p.c.
1.1) I motivi sono infondati.
Il primo giudice ha ritenuto che la doglianza, formulata per la prima volta dagli odierni appellanti nella memoria ex art. 183 VI n° 1, relativa al fatto che il registro di contabilità non fosse stato messo a disposizione dei condomini, sia tardiva ed inammissibile, in quanto costituisce una “mutatio libelli” e non una semplice “emendatio” della domanda formulata in atto di citazione.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ritenuto che “precisare” e “modificare”
(cd. emendatio), infatti, non vuol dire modificare totalmente la domanda o, tanto meno, formulare domande nuove;
ma soltanto rettificare (senza, di regola, mutare i fatti principali allegati) la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Se, invece, si “mutasse” uno o entrambi questi elementi, si darebbe luogo alla proposizione di una domanda nuova, il cui divieto è implicito nella norma in discorso, e d'altra parte, imposto dalle esigenze del contraddittorio.
In sede di precisazione, infatti, è consentito alla parte di chiarire le precedenti deduzioni ove oscure, di rendere esplicito l'oggetto della domanda, se necessario anche mediante allegazione di fatti c.d. secondari, in quanto tali inidonei ad un mutamento della domanda.
Più ampia portata riveste, invece, l'attività di modificazione che consente la deduzione di fatti principali nuovi, ammettendosi, pertanto, anche la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, sempre che ciò non comporti un mutamento radicale del petitum e della causa petendi originariamente indicati, in particolare dovendosi escludere che possa essere inciso il “nucleo originario” dei fatti costitutivi allegati con gli atti introduttivi.
Al di fuori dei limiti sopraindicati, il mutamento della domanda o dell'eccezione è da considerarsi illegittimo, poiché rientra nell'ipotesi della
“mutatio libelli”, ossia il mutamento in senso proprio, ed il relativo vizio può essere rilevato d'ufficio dal giudice ( ex plurimis Cass. SSUU 12310 del 15 giugno 2015).
Nel caso che ci occupa, gli odierni appellanti in seno all'atto di citazione lamentavano: “ Infatti, detti bilanci sono stati redatti in maniera difforme a quanto previsto dalla nuova normativa in materia di condominio. Dispone infatti l'art. 1130 bis c.c. che il rendiconto condominiale deve contenere, oltre alle voci di entrata e di uscita, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.
Stabilisce inoltre detta norma che il bilancio si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. E' quindi obbligatorio che nel bilancio vengano analiticamente indicate anche l'insieme delle attività e delle passività esistenti nel Condominio alla fine dell'esercizio e quindi la situazione creditoria e debitoria. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
I bilanci impugnati nel caso di specie sono privi del registro di contabilità.
Pertanto, la questione relativa al registro di contabilità era già stata sollevata in citazione per poi essere meglio specificata in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma, senza che ciò comporti un mutamento della domanda.
In ogni caso, in merito all'obbligo da parte del condominio di allegare il rendiconto al momento della convocazione o in uno al verbale di assemblea, la Suprema Corte ha, costantemente ritenuto che “in materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all'assemblea stessa, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di approvazione
(cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014). Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non abbia inteso - per sua scelta - partecipare all'inerente assemblea, poichè, per effetto della successiva comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità di approvazione
o a profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione preventiva del documento (sul quale deliberare) all'avviso di convocazione dell'assemblea recapitato ritualmente al .” (Cass. CP_1
Civ., sez. II, 05/10/2020, n.21271).
Appare chiaro, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1130 bis, i condomini devono poter consultare la documentazione relativa ai rendiconti annuali a semplice richiesta, ma nessuna norma obbliga l'amministratore ad inviare la documentazione indicata dagli appellanti;
anzi, il già menzionato articolo Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
dispone che:” I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”.
Nel caso in oggetto non risulta che gli appellanti abbiano fatto richiesta di visionare la documentazione in oggetto.
Per quanto attiene alle risultanze della CTU, espletata in primo grado, alla quale la Corte aderisce per linearità di argomentazioni, dalla stessa è emerso che i rendiconti approvati risultano affetti non da vizi che ne inficiano la validità, ma da meri errori di compilazione.
Infatti, i detti bilanci risultano intellegibili e non vi sono errori nella contabilizzazione delle entrate e delle uscite.
La Suprema Corte, sull'argomento ha ritenuto che “In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione” ( Cass.
1370/2023).
Per quanto sopra, non avendo il CTU accertato alcuna discrasia tra le entrate e le uscite condominiali, appare chiaro che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, i meri errori di compilazione accertati non possono inficiare la validità dei bilanci approvati con la delibera impugnata.
2.) Con il terzo motivo si lamenta l'errato rigetto della richiesta istruttoria di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c della documentazione contabile condominiale e della istanza istruttoria di richiamo del CTU per omesso esame della documentazione prodotta e violazione dell'art 2697 c.c. e degli artt. 1129 e 1130 bis c.c
2.1) Il motivo è infondato.
Per come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 1130 bis c.p.c. è facoltà dei condomini chiedere all'amministratore, a proprie spese, copia di tutta la documentazione contabile relativa alla gestione del condominio.
Dalla documentazione in atti non risulta che gli appellanti abbiano tempestivamente avanzato richiesta in tal senso. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Appare evidente ai sensi dell'art. 2697, che era onere dei fornire la Pt_1
prova degli errori in bilancio dagli stessi evidenziati, che, invece, sono rimasti sforniti di prova, per la mancata produzione in giudizio, da parte degli attori, della relativa documentazione, che ben gli stessi avrebbero potuto ottenere con una semplice, tempestiva, richiesta all'amministratore di estrarne copia.
Risulta, invece, in atti che gli appellanti hanno ritenuto avanzare la suddetta richiesta, ben un anno dopo l'inizio del presente giudizio, con pec del loro difensore, inviata contemporaneamente al deposito della prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c..
Per quanto sopra, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto dagli appellanti, inerente a documentazione che gli stessi avrebbero potuto e dovuto, tempestivamente, reperire, non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l'esibizione di documentazione che - come nel caso di specie - la parte avrebbe potuto e dovuto acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio.
3.) Con il quarto motivo si lamenta l'errato rigetto della domanda attorea di revisione e/o formazione delle tabelle millesimali e domande collegate formulate in primo grado. violazione dell'art. 1123 c.c. e dell'art. 69 delle disp att. c.c.
3.1) Il motivo è infondato.
Riguardo all'immobile edificato abusivamente sulla terrazza di proprietà di uno dei condomini, all'origine della richiesta, avanzata dagli appellanti, di revisione delle tabelle millesimali, dalla documentazione prodotta in atti risulta che, a seguito di esposto da parte dell'Amministratore del condominio in oggetto, la Polizia Municipale del Comune di Catania provvedeva ad effettuare sopralluogo e ad apporre i sigilli alla costruzione oggetto di denunzia.
A seguito di istanza di accesso agli atti da parte dell'amministratore del
, del 10 giugno 2020, finalizzata a conoscere lo stato della pratica, CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
la Polizia Municipale del Comune di Catania, sezione Polizia Edilizia, comunicava che “a completamento degli accertamenti eseguiti, inoltrava per quanto di competenza notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente con nota avente prot. 348004 del 4.10.2019, per realizzazione di opere edili abusive ed in pari data sono stati informati gli uffici interessati per
l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza”.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'avvenuta apposizione dei sigilli con conseguente impedimento all'accesso alle opere edili realizzate dal determina l'inutilizzabilità dell'opera abusiva CP_1
e l'impossibilità di un maggiore utilizzo e godimento dei beni e dei servizi comuni in riferimento a tale opera. Inoltre, la demolizione dell'opera edile già preannunciata dalle autorità competenti comporterà la definitiva rimozione di un'eventuale alterazione delle attuali tabelle millesimali.
4) Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art
116 c.p.c e 91 e ss. c.p.c.
4.1) Dalla documentazione in atti risulta che nella seduta assembleare del 17 luglio 2020 il ha provveduto ad approvare il Regolamento CP_1 previsto dall'art. 1138 c.c., della cui mancanza si dolevano gli allora attori, revocando, anche, le spese urgenti non previste nella delibera impugnata ( punto 6 all'ordine del giorno).
Gli appellanti, in sede di p.c. così concludevano :”…. Dichiarare in relazione al motivo di impugnazione del punto 6 dell' o.d.g della delibera la intervenuta cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale sul punto;
– dichiarare la cessazione della materia del contendere sul punto relativo alla impugnazione del regolamento condominiale e alla formazione del regolamento condominiale in quanto il ha, in seguito alla CP_1
impugnazione della presente delibera, assunto una nuova delibera sul regolamento oggetto di impugnazione nel giudizio RG 11748/2021.
Pertanto, correttamente, il primo giudice ha ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, sul punto, applicando poi il principio della prevalente soccombenza degli odierni appellanti e compensando per la metà le spese di giudizio. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
5) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (indeterminato a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
e , avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Catania n. 399/2024 pubbl. il 19/01/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che, liquida in complessivi Euro
4.996,00, di cui €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €.
1.523,00 fase di trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 13 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 10
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro