Versione
7 febbraio 1992
7 febbraio 1992
Art. 4. Competenze regionali 1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all' art. 4:
- Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalita' ed efficienza.
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all' art. 4:
- Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
Commentari • 8
- 1. Competenza statale in ambito di trasportiBiamonte Alessandro · https://www.diritto.it/ · 5 febbraio 2019 · 3.9180942
[…] Gli artt. 4 e 5 della legge n. 21 del 1992, che fissavano l'oggetto delle competenze regionali e comunali, non comprendevano i requisiti di sicurezza dei veicoli – requisiti rientranti nella competenza esclusiva statale secondo l'orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale: «alla competenza di organi dello Stato è riservata, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976), […]
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Giurisprudenza • 115
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 04/11/2025, n. 19504Provvedimento: […] L'articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992, infatti, prevede anche che “ Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno ” e che “ Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: […] Invero, è lo stesso legislatore che, all'articolo 11, comma 4- ter , della legge n. 21/1992, ha consentito la fermata su suolo pubblico dei vettori NCC, laddove la stessa sia giustificata dalla “ attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione ” e dall'essere in corso l'effettiva prestazione di un servizio.Leggi di più...
- violazione di legge·
- interesse al ricorso·
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- art. 11, comma 4, l. 21/1992·
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