Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 25/03/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2026, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio Sarno- Bacino del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Murino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
dell’ordinanza n. 60 del Comune di Cava de’ Tirreni notificata a mezzo pec il 18/12/2025 e dell’ordinanza del Comune del Comune di Cava de’ Tirreni n. 10/2026 – notificata il 22.01.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno- Bacino del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa ON AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti di causa possono essere così sintetizzati, sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni di causa.
A seguito di un esposto presentato da alcuni cittadini in data 07.07.2025 al Comune di Cava de’ Tirreni, avente ad oggetto “ RICHIESTA MESSA IN SICUREZZA AR E PULIZIA ALVEO TORRENTE CAVAIOLA PRESSO VIA MONTICELLO (recte Monticelli ) n. 10 FRAZ. S. LUCIA DI CAVA DE'TIRRENI ” sono stati eseguiti due sopralluoghi svolti presso l’area oggetto dell’esposto - il primo, svolto congiuntamente da tecnici del Comune, del Genio Civile di Salerno e del Consorzio di Bonifica in data 30.10.2025 ed il secondo dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Protezione Civile comunale e dagli operatori di Polizia Idraulica consortile in data 13.11.2025 – all’esito dei quali è stata accertata la presenza di essenze vegetative e arboree, nonché il collasso parziale di parte di un muro di contenimento laterale, con conseguente accumulo del materiale crollato nel letto del corso d’acqua.
Alla luce dei dati informativi raccolti e di un incontro tra personale tecnico di Consorzio, Regione e Comune tenutosi il 10.10.2025 presso la Casa comunale, il Sindaco di Cava de’ Tirreni decideva di intervenire con la gravata ordinanza sindacale n. 60 notificata via PEC in data 18.12.2025, con la quale ordinava, tra l’altro, al Genio Civile di Salerno di “ provvedere, ad horas, alla messa in sicurezza (di) tutto il tratto del torrente AV che attraversa la città e, in particolare, di tutti quei punti in cui la forza delle acque, in presenza di fenomeni meteorici di notevole intensità, ha sgretolato, erodendole, le fondazioni dei muri sottospondali del torrente, mettendo a rischio la stabilità di gran parte delle briglie lungo tutto il tragitto, con caduta di interi pezzi di muro che insieme ad altro materiale di diversa natura ostruiscono il naturale decorso delle acque mettendo a rischio le aree limitrofe, comprese la linea ferroviaria sovrastante e le abitazioni confinanti ” ed al Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio Sarno di “ provvedere, ad horas, alla radicale pulizia di tutto l’alveo del torrente AV con l’eliminazione delle varie essenze vegetative ed arboree cresciute sul posto e/o accumulatesi insieme ad altri detriti che ostruiscono il normale deflusso delle acque meteoriche e che hanno causato nel tempo e continuano a causare il graduale sgretola mento degli argini del torrente ”.
Con ricorso recante RG n. 14/2026 instaurato dinanzi a questo Tribunale, il Consorzio di Bonifica impugnava l’ordinanza n. 60/2025 con cui, tra l’altro, il Comune lo qualificava quale soggetto titolare delle competenze manutentive da esercitare.
Successivamente all’instaurazione del giudizio, il Comune di Cava de’ Tirreni adottava l’ordinanza n. 10/2026, notificata il 22.01.2026, con cui, revocata parzialmente la precedente ordinanza n. 60/2025, la stessa veniva rettificata stralciando il Consorzio di Bonifica quale Ente tenuto alla pulizia dell’alveo del torrente c.d. AV ed ordinando al Genio Civile di provvedere, ad horas, (anche) alla pulizia dell’alveo del predetto torrente.
Sicché il citato giudizio si concludeva con sentenza breve di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (sent. n. 172 del 28.01.2026).
2. Con il presente ricorso, notificato e depositato il 09.02.2026, la Regione Campania ha, dal canto suo, impugnato sia l’ordinanza n. 60/2025 sia la successiva ordinanza n. 10/2026.
Sintetizzati i fatti prodromici all’emissione delle ordinanze oggetto di gravame, la Regione è insorta censurandole sotto molteplici profili, deducendo, in estrema sintesi, che:
a) alla base delle decisioni assunte dal Sindaco di Cava de’ Tirreni vi sarebbe un travisamento ed una errata individuazione del corso d’acqua che scorre nel territorio cavese oggetto delle ordinanze: dalle cartografie depositate in atti, emergerebbe che il corpo idrico de quo non sarebbe il torrente AV ma il “Vallone Curaturo” o “Lupo”.
Quest’ultimo, presente nell’allegato B della LR 7/2025 (all. B pag. 41 Vallone Lupo da n. 574 a n. 584) esulerebbe dalle competenze regionali per essere ricondotto nel novero delle opere di esclusiva competenza del Consorzio, come testualmente statuito dal comma 4 dell’art. 6 della predetta legge regionale (a tale fine l’ente regionale allega estratto del foglio di mappa di impianto n. 6 del Comune di Cava de’ Tirreni: allegato n. 4).
b) l’ordinanza n. 60/2025 sarebbe stata adottata a seguito di un sopralluogo concordato verbalmente in sede di riunione presso la sede del Comune cavese in data 10.11.2025 al quale avrebbero presenziato unicamente referenti del Consorzio di Bonifica e della Protezione Civile del Comune resistente, ciò che confermerebbe la riconosciuta estraneità dell’Ente regionale alla sfera di competenze inerenti la polizia idraulica dell’alveo torrentizio.
c) l’ordinanza n. 60/2025 sarebbe stata adottata in patente violazione dell’art. 54 TUEL che limita l'esercizio dei poteri di intervento extra ordinem ai casi in cui la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica da gestire, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, nei limiti normativi connessi al loro esercizio;
d) la protezione della sede ferroviaria e la stabilità dei versanti che la sostengono, pur imposta alla Regione dai gravati provvedimenti, rientrerebbero nelle competenze e negli obblighi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ai sensi dell’art 12 del R.D. 523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche). Anche sotto tale profilo l’azione amministrativa si appaleserebbe illegittima.
3. In data 12.02.2026 si è costituito il Comune intimato.
4. Si è poi costituito il Consorzio di Bonifica sostenendo di non essere tenuto, contrariamente a quanto prospettato dalla Regione ricorrente, agli interventi disposti, come d’altronde, riconosciuto dallo stesso Comune cavese che ha provveduto alla rettifica dell’ordinanza originariamente emessa, con la successiva ordinanza n. 10/2026.
4.1. Più in dettaglio, il Consorzio ha argomentato che:
- la nuova legge regionale della Campania n. 7 del 6 giugno 2025 (rubricata “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi ”) all’art. 10 definisce le funzioni dei Consorzi di Bonifica, statuendo che “ I Consorzi provvedono, nei rispettivi comprensori, ai sensi e con le modalità previste negli articoli 6 e 7, alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo, perseguendo l’autosufficienza energetica ”, agendo altresì come Autorità di polizia idraulica nell’adempiere “ alla vigilanza sulle opere di bonifica e di irrigazione nonché sui corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale e sulle altre opere affidate alla loro gestione ” (co.1);
- le opere di bonifica, da distinguere nettamente dalle opere idrauliche, disciplinate dal R.D. n. 215/1933 e dalla stessa nuova L.R. Campania, sono opere artificiali, cioè manufatti antropici, finalizzate alla difesa della pianura dalle acque in eccesso provenienti, o direttamente, dalle precipitazioni meteoriche o, indirettamente, dai versanti montuosi;
- ai Consorzi, inoltre, previa specifica delega degli Enti competenti, “ possono essere assegnati ulteriori compiti, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture tese a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica, al risanamento delle acque anche al fine dell’utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua ed alla fitodepurazione, in attuazione di piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti e con oneri a carico degli stessi. ” (art. 10, co.4);
- alla luce di quanto definito dal legislatore regionale, al pari di quanto previsto dalla normativa nazionale (R.D. n. 215/1933) e di quanto chiarito dalla più autorevole giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 05/01/2024, n. 241), non rientrerebbero tra le ordinarie competenze consortili né la manutenzione dei corsi d’acqua naturali (fiumi, torrenti) nè il risanamento ambientale dei medesimi, attività che spetterebbero alle Regioni, e neppure la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sugli argini o comunque in fascia di demanio idrico, azioni spettanti ai Comuni in virtù della Legge Regionale della Campania n.14/2016;
- tale assunto riceverebbe ulteriore conferma dal vigente Piano di Gestione, documento soggetto ad approvazione regionale, assunto annualmente dal Consorzio per la definizione dell’ammontare della spesa annuale occorrente, nel quale sono elencate le specifiche attività che l’Ente è chiamato a compiere;
- quanto sopra sarebbe già stato evidenziato in seno al giudizio r.g. n. 14/2026 promosso dal Consorzio avverso l’ordinanza comunale n. 60/2025, avendo in quella sede il Consorzio già chiarito di non essere soggetto proprietario o anche solo manutentore del torrente c.d. AV, corso d’acqua naturale iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Regione Campania – Provincia di Salerno (R.D. 18/11/1900 n.7332), in quanto tale appartenente, compresi i suoi argini, al demanio idrico, patrimonio di esclusivo riferimento regionale e, pertanto, rientrando nella categoria delle opere idrauliche – come detto, ben distinte dalle opere di bonifica-, la cui cura, ai sensi del R.D. 25/07/1904 e della L.R.C. n. 7 del 6 giugno 2025, sarebbe devoluta alla Regione Campania;
- essendo il c.d. “AV” innegabilmente un corso d’acqua principale, riportato nell’elenco delle acque pubbliche (per questo motivo assente dall’allegato B alla nuova Legge sui Consorzi di Bonifica della Regione Campania 6 giugno 2025, n.7 contemplante le opere di bonifica affidate alla gestione consortile), e non avendo mai la Regione Campania delegato la gestione del torrente de quo al Consorzio di Bonifica, come pure avrebbe potuto ai sensi della citata legge regionale, la nuova ordinanza sindacale n. 10/2026 sarebbe corretta e legittima nel ritenere la Regione Campania unico soggetto tenuto alla manutenzione (e pulizia) del torrente AV, compreso il tratto di via Monticelli.
5. In vista della camera di consiglio odierna, in data 06.03.2026 il Comune resistente ha depositato documenti e memoria difensiva, con cui ha preliminarmente evidenziato che “ le ultime abbondanti piogge abbattutesi sul territorio comunale nel mese di febbraio, hanno causato ulteriori smottamenti e il cedimento di una parte del muro lungo il corso del TO AV. Tale situazione di ulteriore aggravamento e ammaloramento dello stato dei luoghi, ancora una volta segnalata dagli abitanti del posto, e verbalizzata (con relazione prot. n. 16226 del 25.2.26) all’esito di apposito accertamento eseguito in data 23.2.26, ha confermato e reso ineluttabili e ancora più urgenti ed improcrastinabili interventi di messa in sicurezza, intimati con i provvedimenti impugnati .”
6. Nel merito ha ulteriormente evidenziato la legittimità del proprio operato, sostenendo la sussistenza del carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’intervento, e conseguentemente la legittimità dei provvedimenti gravati nonché la correttezza dell’individuazione del corso d’acqua oggetto delle ordinanze e la correlata competenza regionale (vd pag. 9 della memoria del 06.03.2026), sulla scorta, tra l’altro di interventi già eseguiti in precedenza nella stessa area dal Genio Civile, come si evincerebbe da provvedimenti di liquidazione che documenterebbero pregressa attività di manutenzione/riparazione per far fronte ai vari fenomeni di rischio esondativo del torrente succedutisi nel tempo e segnalati dagli abitanti nella zona, attraverso il Comitato “Non solo Monticelli” e il movimento civico “Le frazioni al Centro”.
7. Ulteriori documenti sono stati depositati in data 09.03.2026 dalla Regione ricorrente.
8. Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 10 marzo 2026 per la trattazione dell’incidente cautelare.
9. Nell’udienza camerale è emerso che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
10. Le parti sono state sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni che la definizione nel merito pone.
11. Il Collegio ritiene possibile, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, risolvere la controversia sulla base della ragione più liquida in quanto ciò non incide sul diritto di difesa del Consorzio controinteressato e consente un'effettiva accelerazione della definizione della lite (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5).
12. Riveste quindi preliminare importanza l’esame del I motivo di ricorso rubricato:
I§- Violazione e falsa applicazione art. 54 d.lgs 18.08.2000, n. 267 - violazione artt. 1, 3 e 6 l. 07.08.1990, n. 241 - eccesso di potere (errore sui presupposti di fatto e di diritto - difetto assoluto di istruttoria - difetto di motivazione - insussistenza dei presupposti per emanare l’ordinanza contingibile e urgente - travisamento) - violazione artt. 1 e ss. d.lgs 18.08.2000, n. 267 - eccesso di potere (atipicità) - violazione artt. 97 e 118 costituzione - eccesso di potere (violazione del principio della necessità della leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni - sviamento) con cui sostanzialmente la Regione ricorrente lamenta che le ordinanze gravate siano state adottate in assenza di una situazione connotata dai caratteri dell’urgenza, imprevedibilità e contingibilità non fronteggiabile con mezzi ordinari e, dunque, in difetto dei presupposti legittimanti il relativo potere.
13. Il motivo è fondato.
13.1. Questa Sezione ha già avuto modo di ricordare che “ Il potere di urgenza può essere esercitato (…) solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni. La contingibilità consiste in una situazione imprevedibile ed eccezionale insuscettibile di essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento, mentre l’urgenza, causata dall’imminente pericolosità, impone l’adozione di un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dall’ordinamento giuridico (ex multis Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474). ” (TAR Campania, Salerno, III Sezione, sentenza n. 1358/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
13.2. Risulta, inoltre, pertinente il richiamo alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato operato dalla difesa regionale in merito ai presupposti per il legittimo esercizio del potere ex art. 54 TUEL ed alla sua natura.
E’ stato, difatti, affermato che: “ Il presupposto per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sia che venga adottata dal Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo, è comunque la necessità di provvedere con immediatezza - l’urgenza - in ordine a situazioni eccezionali ed imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari, ossia la contingibilità.
Non è pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847).
Quanto alla contingibilità, nel caso specifico invero esistono mezzi ordinari di soluzione delle questioni rappresentate, in ossequio al principio di leale collaborazione tra le istituzioni; una soluzione alla questione da parte delle Regione, cui competono le funzioni di polizia idraulica (art. 86 e 89 d.lgs.112/1998), come anche l’assolvimento dei compiti propri dell’amministrazione comunale e del Consorzio, come un intervento dell’organo statale volto alla ricerca della soluzione, possono rappresentare tutti mezzi per una ricerca della soluzione all’insegna del superiore interesse della tutela della pubblica incolumità.
Invece, per il tramite di una ordinanza contingibile e urgente si è determinato, peraltro unilateralmente, un assetto delle competenze in materia di difesa del suolo che ha di fatto escluso l’organo che l’ha adottata dallo svolgimento di funzioni proprie; infatti, al Comune compete la raccolta dei rifiuti urbani intendendosi per tali i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (cfr. art 183, comma 1, lett. b ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Quello che emerge è che quindi l’utilizzo di uno strumento eccezionale non può, in una ottica di responsabilizzazione degli organi tecnici e politici, essere utilizzato per la soluzione di controversie istituzionali che prescindono dall’esercizio delle proprie competenze, anche se sul punto a quanto emerge dagli atti di causa non si è registrato alcun intervento risolutivo pure a fronte delle richieste dell’Amministrazione comunale.
Né può essere trascurato che nel provvedimento impugnato manca una verifica in concreto della natura dei canali, se di bonifica o opera idraulica, al fine di perimetrare l’ambito degli interventi degli enti competenti.
4.2 Quanto poi all’urgenza essa sussiste se è causata dall'imminente pericolosità imponendo l'adozione di un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea, in deroga ai mezzi ordinari previsti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2395/2024).
Come già chiarito in analogo contenzioso da questa Sezione, inoltre, “(…) trattandosi di tre soggetti pubblici, le parti in lite avrebbero dovuto muoversi all’insegna del principio della leale collaborazione di matrice costituzionale e nel rispetto della Legge Regionale n. 4/2003, individuando, anche con l’intervento dell’Amministrazione statale, un metodo di intervento sinergico e concertato, nel superiore interesse della tutela dell’incolumità pubblica.
8.5. Al contrario, per il tramite di una ordinanza contingibile e urgente si è determinato, peraltro unilateralmente, un assetto delle competenze in materia di difesa del suolo che ha di fatto escluso l’organo che l’ha adottata dallo svolgimento di funzioni proprie ” (Sent. di questa Sezione 1961/2024 del 23.10.2024).
14. Ed è ciò che è accaduto nel caso all’esame laddove emerge, fin dalla segnalazione dei cittadini di Via Monticelli, rivolta dapprima al Genio Civile di Salerno, di poi, agli uffici comunali, una patente conflittualità nell’individuazione/riparto di competenze in riferimento alla situazione prospettata.
14.1. Si legge, difatti, nell’esposto del 07.07.2025 (vd. doc. 2 allegato alla memoria del Comune del 06.03.2026) “ in data 16/09/2024, a mezzo pec, si faceva richiesta al Genio Civile di Salerno quanto in oggetto. Lo stesso Genio Civile mi comunicava, tramite propria pec, che "Dalla lettura degli allegati cartografici, si rappresenta che il TO AV è inserito tra i “Colatori di Pianura” principali nel piano di classifica del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, l’eventuale rilascio del relativo nulla osta/autorizzazione idraulica è di competenza dello stesso Consorzio in quanto Ente Gestore ai sensi del R.D. n. 215/1933, della L.R. n. 4/2003, pertanto competente alla gestione/manutenzione del corso d’acqua in oggetto in base a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia". Il menzionato Consorzio di Bonifica, a mezzo propria pec, rispondeva quanto segue : “(…) ai consorzi di bonifica è riservata la gestione sulle sole opere di bonifica e di irrigazione in senso stretto, alla Regione sono attribuite tutte le altre competenze in materia di demanio idrico ossia, nel caso di specie: valloni, bacini, corsi d’acqua ed alvei naturali e artificiali nonché le opere idrauliche (diverse da quelle di bonifica) che ricadono nel perimetro dei rispettivi consorzi. Deve pertanto concludersi, alla luce di quanto sopra considerato, che la manutenzione ordinaria e straordinaria (c.d. “sistemazione idraulica”) degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali più in generale nonché delle opere strettamente idrauliche (dunque non direttamente afferenti alla bonifica) spetta alla Regione e non ai Consorzi di bonifica (cui compete la cura, gestione e conservazione delle sole opere di bonifica ed irrigazione) ”.
14.2. Successivamente, a seguito del sopralluogo tenutosi il 30.10.2025 e della riunione presso il Comune in data 10.11.2025, con la partecipazione di referenti di Regione, Consorzio e Comune, si concordava circa la necessità di un (ulteriore) sopralluogo, (stavolta) con finalità di polizia idraulica lungo il torrente AV al quale avrebbero partecipato personale del Consorzio e della Protezione Civile del Comune di Cava (vd. doc 3, all. B, verbale del 10.11.2025).
Sennonchè, ciò che lasciava presagire uno sviluppo della vicenda nel senso dell’avvio di una gestione ordinaria, congiunta e sinergica della vicenda, rispettosa del principio di sana e leale collaborazione tra Enti, è stato smentito dalla decisione del Sindaco di emettere la prima ordinanza, n. 60/2025 con la quale, d’imperio, ha disposto nei confronti di Regione e Consorzio gli interventi ritenuti necessari.
14.3. E, tuttavia, la scelta operata non può ritenersi legittima per insussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 54 TUEL in quanto – come sostenuto dalla Regione ricorrente – la situazione di emergenza e pericolo prospettata dal Comune a) non era tale da impedire il ricorso a strumenti ordinari; b) non era imprevedibile.
14.3.1. Se, difatti, è incontestata l’urgenza di provvedere, in presenza di una situazione di pericolo connotata da attualità e gravità (ovvero, in presenza di un rischio concreto di danno grave ed imminente), nondimeno non è dato ravvisare alcun carattere di contingibilità della situazione da fronteggiare e, men che meno di imprevedibilità (ovvero, di danno non prevenibile) nell’emersione fattuale che ha determinato l’adozione della gravata ordinanza, essendosi venuta a creare una situazione non solo prevedibile e prevista ma che, per quanto emerge ex actis , è stata in passato già oggetto di una serie di segnalazioni ricevute dal Comune – per iniziativa di un comitato cittadino e di un movimento civico – e la cui gravità risulta agevolmente percepibile anche da notizie reperibili in rete.
14.3.2. Peraltro, la stessa situazione, come pure pacificamente ammesso dallo stesso Comune, si era già verificata in anni pregressi, tanto da indurre ad interventi di somma urgenza eseguiti dalla Regione e per i quali sono stati emessi decreti di liquidazione dei relativi corrispettivi (vd. pag. 10 della memoria del 06.03.2026).
Pertanto, quello che emerge da una lettura complessiva della vicenda è che sia stato fatto un esercizio non consentito di uno strumento eccezionale il cui utilizzo non può, in una ottica di responsabilizzazione degli organi tecnici e politici, essere utilizzato per la soluzione di controversie istituzionali prescindendo dall’esercizio delle proprie competenze.
15. Tirando le fila delle considerazioni svolte, stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
16. Resta inteso, ai fini conformativi, che l’annullamento delle gravate ordinanze non equivale alla legittimazione degli Enti coinvolti ad un immobilismo amministrativo, quanto, piuttosto, all’esatto opposto, ad una doverosa sollecitazione alla collaborazione interistituzionale nella ricerca di tempestive, fattive e definitive soluzioni, in una logica sostanzialista di raggiungimento del risultato e nel superiore interesse della comunità locale alla salute pubblica ed alla pubblica incolumità.
17. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
18. In considerazione della natura della controversia e delle parti in lite si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le ordinanze n. 60/2025 e n. 10/2026 del Comune di Cava de’ Tirreni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
ON AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AC | LU US |
IL SEGRETARIO