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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. RA DE ON Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. MA IN Consigliere rel.
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 277/25 R.G. promossa da
La “ – P.I. - C.F. – in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratore speciale, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_2
- autorizzato giuste procure speciali del 11.03.2023 (Repertorio n. C.F._1
50144/15086 – All. A) e del 10.05.2023 (Repertorio n. 50217/15106 – All. B), entrambe rilasciate a ministero Notaio già Persona_1 Controparte_1 giusta delibera assembleare di trasformazione per Notaio Dott. del 26.11.2016 Rep. Persona_1
45534/13940 registrato a Modena in data 28.11.2016 (All. C), con sede in Modena (MO) – 41121 – alla Via San Carlo nn. 8/20 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mario Davì ; appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del Presidente e legale rap-presentante pro CP_2 P.IVA_3 tempore, sig. sedente in NOTARESCO – C.da Pianura Vomano, Zona Industriale, CP_3 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Vallesi;
Appellata
OGGETTO:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 259/2025 pubblicata in data 03.03.2025
Conclusioni dell'appellante (come da istanza depositata in data 27.5.2025 e note di trattazione di udienza depositate in data 22.09.2025):
La in persona del legale rappresentante pro tempore come in atti Parte_1 rappresentata difesa e domiciliata, con il presente atto RINUNCIA all'azione, al giudizio di appello e agli atti del giudizio iscritto al n. RG 277/2025 esperito dalla banca per la riforma della sentenza n. 259/2025 pubblicata in data 03.03.2025 dal Tribunale di Teramo e CHIEDE dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello RG 277/2025, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni dell'appellata (come da comparsa di costituzione) attesa la integrale definizione tra le parti della lite, si associa alla avversaria richiesta e si chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello R.G. n. 277/ 2025 con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1.Per quanto di interesse ai fini della decisione, la ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Teramo in accoglimento della domanda proposta dall'attuale appellata ha emesso il seguente dispositivo:
“Accoglie la domanda e condanna a pagare a euro 2.118.008,20, oltre interessi, in Pt_1 CP_2 misura legale, dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo. Condanna alle Pt_1 spese di lite, che liquida in euro 49.336 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15% ( l'atp sarà liquidato quanto alle spese nell'altra causa, di riduzione di ipoteca, non riunibile alla presente per mancata connessione, al di fuori di quella soggettiva .”
A fondamento del gravame, previa richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha addotto i motivi di seguito sintetizzati.
1) illegittimità ed erroneità in fatto e diritto della sentenza relativamente all' an del risarcimento del danno riconosciuto per responsabilità precontrattuale, senza alcun riferimento ad elementi probatori connessi all'istruttoria di causa, non essendo risultati, dalle motivazioni rassegnate in sentenza, in alcun modo specificati e provati: il fatto, il danno e il relativo nesso causale riferibili alla responsabilità precontrattuale, ne' tanto mento e' risultato menzionato in parte motiva lo stato idoneo delle trattative ad ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cass 7545/2016,) avendo erroneamente la sentenza fatto riferimento in parte motiva alla diversa ipotesi di responsabilità contrattuale afferente al recesso dal contratto e dunque alla fase esecutiva di un contratto. 2) illegittimità ed erroneità della sentenza relativamente al quantum del risarcimento del danno riconosciuto per euro 2.118.008,20, in quanto priva di qualsivoglia motivazione circa le ragioni del quantum oggetto di condanna ed in quanto, comunque, trattasi di quantificazione sfornita di prove .
3) illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 132
c.p.c. n. 4 per avere il Tribunale di Teramo emesso la sentenza senza esporre, neppure concisamente, le ragioni di fatto e di diritto sottese al rigetto delle eccezioni sollevate dalla di inammissibilità delle domande nuove introdotte in corso di causa da parte attrice e Pt_1 di inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta in giudizio da parte attrice
Formulata istanza di trattazione in presenza della controversia, con successiva comunicazione depositata telematicamente in data 27.5.2025 l'appellante dichiarava di rinunciare all'azione all'atto di appello ed agli atti del giudizio iscritto al n.277/25 R.G. chiedendo dichiararsi la sua estinzione.
1.1 Nella sua comparsa di costituzione il difensore dell'appellato aderiva all'istanza di estinzione.
2. Sulla base di tale sopravvenuto evento, rappresentato dalla rinuncia dell'appellante per il tramite del proprio procuratore, munito dei relativi poteri, agli atti del presente giudizio, intervenuta antecedentemente alla costituzione della convenuta e preso comunque atto della dichiarata adesione del procuratore della convenuta alla richiesta di estinzione deve ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva del processo, prevista dall'art. 306 C.P.C. stante il difetto di interesse ad una pronunica nel merito .
Nulla va statuito sulle spese di lite considerato l'accordo delle parti per la loro integrale compensazione.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA IN RA DE ON