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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2490/2024 ed instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Svetlana Perkovic, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché nei confronti
CP_2
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
e nei confronti
; Controparte_3
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2024, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, di CP_1 disporre la “sospensione” della contribuzione paterna per il mantenimento della figlia sino al 21.03.2026; decorso il detto termine, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari ad 1 euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi in favore della nonna materna,
, presso la quale la figlia era collocata;
di “confermare” a carico della madre “l'obbligo di Controparte_3 pagare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia” la somma di euro Controparte_3
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Napoli (NA), il
22.06.2002; dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, , nella data del 14.09.2005, maggiorenne CP_2 ma non economicamente indipendente;
con decreto del 14.07.2020, il Tribunale per i Minorenni di Roma sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e collocava la figlia delle parti, allora minorenne, in Colleferro (RM), via Giovanni XXIII n. 1, presso l'abitazione della nonna materna,
[...]
; con sentenza del Tribunale di Velletri, n. 1629/2021, pubblicata il 13.09.2021, veniva CP_3 pronunciata la separazione personale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento della figlia minore delle parti alla nonna materna, il collocamento presso la stessa nonna materna, la contribuzione paterna per il mantenimento della figlia minore nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, la contribuzione materna al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il lavorava, sino al 2023, come agente di Pt_1 commercio per la società Onedoc s.r.l.; egli, nella data del 19.05.2023, veniva condannato in via definitiva, per il reato di cui all'art. 572 c.p., alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, con fine pena previsto per il 21.03.2026; lo stesso, dal 22.11.2023 al 14.10.2024, era detenuto presso il carcere di Velletri;
in data
11.10.2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva al la detenzione domiciliare, negandogli Pt_1 tuttavia l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa;
dal momento dell'arresto, il non percepiva più Pt_1 alcun reddito, viveva presso un immobile di proprietà dei propri genitori e si manteneva grazie all'aiuto economico degli stessi;
egli, pertanto, non era in grado di versare il contributo previsto in sede di separazione per il mantenimento della figlia. ha scelto la contumacia. CP_1
Con ordinanza resa in calce al verbale dell'udienza del 18.03.2025, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia ormai maggiorenne delle parti, e della nonna materna CP_2 presso la quale la detta figlia era collocata al tempo della minore età, . Controparte_3 ed hanno scelto la contumacia (che con la presente sentenza si dichiara). CP_2 Controparte_3
Con sentenza non definitiva, n. 209/2025, pubblicata il 19.03.2025, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il processo è stato, quindi, rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice delegato alla trattazione per le ulteriori questioni.
All'udienza del 15.07.2025, il Procuratore della parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa, insistendo nelle domande formulate nei propri scritti difensivi. Ne è seguita la rimessione in decisione al
Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma 4, c.p.c..
2. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve osservarsi che nessuna domanda di assegno divorzile è stata formulata in giudizio dalle parti, non dovendosi rendere pertanto statuizioni al riguardo.
2 3. Non è stata formulata alcuna domanda di contribuzione paterna al mantenimento della figlia ormai maggiorenne da parte della figlia stessa o della nonna materna già titolare del detto assegno in base al regime separativo, entrambe convenute in giudizio, sicché ne va disposta la revoca.
A supporto mette conto evidenziare che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne soggiace al principio della domanda.
Difatti, secondo gli insuperati principi affermati da Cass. 3908/2009 “In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni.” (muove dall'affermato principio
Cass. ord. 34100/2021, occupatasi del diverso tema della corresponsione del mantenimento direttamente in favore del figlio, secondo cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”).
Quanto alla legittimazione attiva, deve osservarsi che la legittimazione personale del genitore presuppone la convivenza col figlio maggiorenne ma non autosufficiente e sussiste finché persiste tale condizione (cfr.
Cass. n. 11320/2005; n. 6861/2010; n. 18075/2013, secondo cui “la legittimazione del genitore a richiedere
"iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio”); al compimento della maggiore età, anche il figlio acquista la legittimazione attiva iure proprio in merito alla domanda di assegno di mantenimento in proprio favore, che concorre con la legittimatio ad causam del genitore con cui esso convive.
Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, nel caso sub iudice, si configura la legittimazione attiva a pretendere il detto contributo in capo alla figlia medesima e, in via concorrente, in capo alla nonna materna, , con essa convivente. Controparte_3
Sebbene queste ultime siano state ritualmente convenute in giudizio, non è stata formulata alcuna domanda di mantenimento della figlia ormai maggiorenne nei confronti del padre né da parte della figlia stessa né da parte della nonna materna, sicché ne va disposta la revoca (così dovendosi interpretare la domanda di
“sospensione” della contribuzione paterna, tenuto conto della natura di provvedimenti rebus sic stantibus di quelli resi nell'ambito che occupa e ben potendosi attivare, i soggetti legittimati, con successivo autonomo giudizio, per ottenere la reintroduzione del mantenimento in favore della figlia al mutare dei presupposti di fatto).
4. Per le medesime ragioni, deve essere dichiarata inammissibile la domanda elevata dal padre di contribuzione materna per il mantenimento della figlia, in difetto della legittimazione attiva del padre ad avanzare siffatta domanda, configurandosi – come detto – la legittimazione ad instare per il detto contributo
3 economico soltanto in capo alla figlia stessa e alla nonna materna, con essa convivente, che la detta domanda non hanno elevato in giudizio.
5. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria e la contumacia della resistente, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− nulla sull'assegno divorzile in favore della moglie;
− revoca il contributo paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne;
− dichiara inammissibile la domanda di contribuzione materna al mantenimento della figlia maggiorenne elevata dal padre;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 22.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2490/2024 ed instaurata da rappresentato e difeso dall'Avv. Svetlana Perkovic, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché nei confronti
CP_2
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
e nei confronti
; Controparte_3
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2024, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, di CP_1 disporre la “sospensione” della contribuzione paterna per il mantenimento della figlia sino al 21.03.2026; decorso il detto termine, di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia pari ad 1 euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi in favore della nonna materna,
, presso la quale la figlia era collocata;
di “confermare” a carico della madre “l'obbligo di Controparte_3 pagare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia” la somma di euro Controparte_3
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Napoli (NA), il
22.06.2002; dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, , nella data del 14.09.2005, maggiorenne CP_2 ma non economicamente indipendente;
con decreto del 14.07.2020, il Tribunale per i Minorenni di Roma sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e collocava la figlia delle parti, allora minorenne, in Colleferro (RM), via Giovanni XXIII n. 1, presso l'abitazione della nonna materna,
[...]
; con sentenza del Tribunale di Velletri, n. 1629/2021, pubblicata il 13.09.2021, veniva CP_3 pronunciata la separazione personale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento della figlia minore delle parti alla nonna materna, il collocamento presso la stessa nonna materna, la contribuzione paterna per il mantenimento della figlia minore nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, la contribuzione materna al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il lavorava, sino al 2023, come agente di Pt_1 commercio per la società Onedoc s.r.l.; egli, nella data del 19.05.2023, veniva condannato in via definitiva, per il reato di cui all'art. 572 c.p., alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, con fine pena previsto per il 21.03.2026; lo stesso, dal 22.11.2023 al 14.10.2024, era detenuto presso il carcere di Velletri;
in data
11.10.2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva al la detenzione domiciliare, negandogli Pt_1 tuttavia l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa;
dal momento dell'arresto, il non percepiva più Pt_1 alcun reddito, viveva presso un immobile di proprietà dei propri genitori e si manteneva grazie all'aiuto economico degli stessi;
egli, pertanto, non era in grado di versare il contributo previsto in sede di separazione per il mantenimento della figlia. ha scelto la contumacia. CP_1
Con ordinanza resa in calce al verbale dell'udienza del 18.03.2025, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia ormai maggiorenne delle parti, e della nonna materna CP_2 presso la quale la detta figlia era collocata al tempo della minore età, . Controparte_3 ed hanno scelto la contumacia (che con la presente sentenza si dichiara). CP_2 Controparte_3
Con sentenza non definitiva, n. 209/2025, pubblicata il 19.03.2025, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il processo è stato, quindi, rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice delegato alla trattazione per le ulteriori questioni.
All'udienza del 15.07.2025, il Procuratore della parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa, insistendo nelle domande formulate nei propri scritti difensivi. Ne è seguita la rimessione in decisione al
Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma 4, c.p.c..
2. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve osservarsi che nessuna domanda di assegno divorzile è stata formulata in giudizio dalle parti, non dovendosi rendere pertanto statuizioni al riguardo.
2 3. Non è stata formulata alcuna domanda di contribuzione paterna al mantenimento della figlia ormai maggiorenne da parte della figlia stessa o della nonna materna già titolare del detto assegno in base al regime separativo, entrambe convenute in giudizio, sicché ne va disposta la revoca.
A supporto mette conto evidenziare che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne soggiace al principio della domanda.
Difatti, secondo gli insuperati principi affermati da Cass. 3908/2009 “In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni.” (muove dall'affermato principio
Cass. ord. 34100/2021, occupatasi del diverso tema della corresponsione del mantenimento direttamente in favore del figlio, secondo cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”).
Quanto alla legittimazione attiva, deve osservarsi che la legittimazione personale del genitore presuppone la convivenza col figlio maggiorenne ma non autosufficiente e sussiste finché persiste tale condizione (cfr.
Cass. n. 11320/2005; n. 6861/2010; n. 18075/2013, secondo cui “la legittimazione del genitore a richiedere
"iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio”); al compimento della maggiore età, anche il figlio acquista la legittimazione attiva iure proprio in merito alla domanda di assegno di mantenimento in proprio favore, che concorre con la legittimatio ad causam del genitore con cui esso convive.
Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, nel caso sub iudice, si configura la legittimazione attiva a pretendere il detto contributo in capo alla figlia medesima e, in via concorrente, in capo alla nonna materna, , con essa convivente. Controparte_3
Sebbene queste ultime siano state ritualmente convenute in giudizio, non è stata formulata alcuna domanda di mantenimento della figlia ormai maggiorenne nei confronti del padre né da parte della figlia stessa né da parte della nonna materna, sicché ne va disposta la revoca (così dovendosi interpretare la domanda di
“sospensione” della contribuzione paterna, tenuto conto della natura di provvedimenti rebus sic stantibus di quelli resi nell'ambito che occupa e ben potendosi attivare, i soggetti legittimati, con successivo autonomo giudizio, per ottenere la reintroduzione del mantenimento in favore della figlia al mutare dei presupposti di fatto).
4. Per le medesime ragioni, deve essere dichiarata inammissibile la domanda elevata dal padre di contribuzione materna per il mantenimento della figlia, in difetto della legittimazione attiva del padre ad avanzare siffatta domanda, configurandosi – come detto – la legittimazione ad instare per il detto contributo
3 economico soltanto in capo alla figlia stessa e alla nonna materna, con essa convivente, che la detta domanda non hanno elevato in giudizio.
5. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria e la contumacia della resistente, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− nulla sull'assegno divorzile in favore della moglie;
− revoca il contributo paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne;
− dichiara inammissibile la domanda di contribuzione materna al mantenimento della figlia maggiorenne elevata dal padre;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 22.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
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