Articolo 6 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
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Art. 6. (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi) 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', in conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' la funzionalita' e 1'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli articoli 3 , 11 , 16 , 32 , 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione , i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all' articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 104)) ;
b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992 , fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita' degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 104)) ;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992 , della possibilita' di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992 ;
f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarita' e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu' licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , e della disciplina adottata dalle regioni.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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