CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2024, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN UA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria della difesa;
udito il difensore delle parti civili avv.to Massimo Conti che ha concluso come da comparsa e nota spese che deposita;
udito il difensore dell'imputato avv.to Fabio Massimo Marini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 11 marzo 2021 trasmessa a questa Corte di cassazione il 20-9-2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze del 6-12-2017, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di LC Pasquale in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica perché estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, e rideterminava la pena allo stesso inflitta in ordine alle rimanenti imputazioni di truffa di cui ai capi D), E), F), G) ed H) in anni 2, mesi 8 di 6iR Penale Sent. Sez. 2 Num. 2001 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 19/12/2023 reclusione ed C 2.100,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Marini che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili in merito alle imputazioni dichiarate prescritte di cui ai capi A) e B) della rubrica posto che dalla ricostruzione della deposizione del teste NI non poteva ricavarsi il concorso punibile del ricorrente nei fatti;
inoltre anche dalle dichiarazioni del teste EL non era emersa alcuna iniziativa specifica dell'imputato nell'invio dei messaggi;
- erronea applicazione della legge penale sulla sussistenza del reato di truffa ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto ai capi D), E), F), G) ed H) per travisamento della prova costituita dalla comunicazione della sola dichiarazione dei redditi provvisoria agli istituti bancari al momento delle rispettive richieste di finanziamento e dei fidi;
al proposito si esponeva che per il capo D) gli stessi giudici avevano attestato che NC SI era al corrente del carattere provvisorio della dichiarazione, per il capo E) ad agosto 2012 era stata inviata la dichiarazione definitiva dei redditi prima dell'approvazione della delibera di fido, per il capo F) poiché la delibera di fido era del luglio del 2012 il LC non avrebbe potuto consegnare la dichiarazione definitiva perché redatta successivamente;
quanto al capo G) la banca era a conoscenza che si trattava di una dichiarazione provvisoria, per il capo H) era stata trasmessa in seguito la dichiarazione definitiva posta a fondamento della delibera di affidamento del Monte dei Paschi;
errata era anche la ricostruzione dei giudici di merito nella parte in cui riferivano che gli immobili offerti in garanzia non erano aggredibili posto che quello di Empoli risultava poi oggetto di esecuzione immobiliare;
inoltre si era omesso di valutare che il fondo patrimoniale era composto da diversi immobili e che l'acquisto del primo immobile di Lido di Camaiore era stato effettuato in conformità al provvedimento del Giudice tutelare;
pertanto non potevano raffigurarsi gli artifici e raggiri posto che le banche erano anche a conoscenza dell'esistenza del vincolo del fondo patrimoniale dei LC oltre che della dichiarazione definitiva dei redditi;
riportati gli elementi probatori che si assumevano travisati per ciascuna delle imputazioni si rilevava che per il capo E) l'importo del finanziamento non era stato utilizzato per l'acquisto di un immobile da fare confluire nel fondo patrimoniale bensì per spese proprie finalizzate ad acquisire la residenza nel Principato di Monaco;
inoltre non si era tenuto conto che sia la NC di Vicenza che le altre banche erano a conoscenza della situazione debitoria del LC con gli altri istituti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. per contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove e dei fatti su punti decisivi;
aveva errato la corte di appello nel considerare secondarie ed irrilevanti le discrasie oggetto di censura posto che si era sottolineato come le banche fossero operatori professionali provvisti di diligenza e, quindi, in condizione di valutare sia le esposizioni debitorie del LC che la situazione degli immobili;
doveva tenersi conto dell'elevata qualità professionale delle presunte persone offese e dell'onere ricadente sulle banche di tenere condotte maggiormente prudenti nella valutazione 2 delle richieste di affidamento;
ciò escludeva l'idoneità degli artifici e raggiri che devono sempre essere valutati in concreto in relazione alla falsa e distorta rappresentazione della realtà capace di incidere nel processo di formazione della volontà; viceversa le condizioni note a ciascuno degli istituti escludevano la sussistenza degli elementi della truffa ed anche il mero silenzio non poteva essere valutato a sostegno della tesi accusatoria posto che lo stesso diviene elemento rilevante soltanto a fronte di un obbligo giuridico specifico di rilevare le circostanze taciute non esistente a carico del ricorrente;
in ogni caso le circostanze indicate dai giudici di merito non potevano ritenersi idonee in concreto a trarre in inganno, con conseguente vizio della motivazione per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
- violazione di legge in ordine ai capi da D) ad H) quanto alla mancata riqualificazione dei fatti in insolvenza fraudolenta in assenza di artifici e raggiri ed al più potendo sussistere una ipotesi di dissimulazione dello stato debitorio;
- violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché nella determinazione del trattamento sanzionatorio;
- violazione di legge quanto all'omessa declaratoria di prescrizione antecedente la pronuncia di appello per i capi da D) ad H); posto che la truffa è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente realizza il conseguimento del bene, doveva farsi riferimento ai momenti di adozione delle delibere di fido da parte delle banche che intercorrevano tra il 19 luglio 2012 ed il 31 agosto 2012 con conseguente prescrizione dei fatti tra il 19 gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021 prima della pronuncia di appello dell'Il marzo 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto al primo motivo, che lamenta la conferma delle statuizioni civili in ordine alla declaratoria di prescrizione per i capi A) e B), si prospetta una mera lettura alternativa di elementi di prova pur a fronte di una precisa ricostruzione dei fatti e del concorso del LC esposta al punto 13 del considerato in diritto della motivazione di appello priva di qualsiasi vizio. Il giudice di secondo grado ha invero fornito adeguata spiegazione delle ragioni della conferma della condanna ai soli fini civili evidenziando il ruolo svolto da LC nella vicenda Ecocontrollo s.p.a. in concorso con la MB e tale valutazione rende la pronuncia esente dai lamentati vizi. 2. Quanto al secondo motivo, la sentenza di appello, con valutazione conforme a quella operata all'esito del giudizio di primo grado, ha sottolineato nei punti da 18 a 22 del considerato in diritto gli elementi sulla base dei quali ritenere che LC avesse ottenuto gli affidamenti mediante artifici e raggiri consistiti essenzialmente nella comunicazione di una dichiarazione dei redditi provvisoria con valori superiori a quelli effettivi e nella omessa comunicazione della propria condizione familiare ed immobiliare. A fronte di tale precisa ricostruzione, la difesa ha contestato per l'ennesima volta che le banche non fossero a conoscenza della reale capacità reddituale del ricorrente oltre che delle garanzie immobiliari 3 dallo stesso offerte. OR va ricordatocome il vizio 'di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Nel caso in esame, i giudici di merito, sottolineata la trasmissione agli istituti di credito da parte del LC di una prima dichiarazione dei redditi provvisoria con importi più elevati a quelli effettivamente percepiti nell'anno, la non trasparente indicazione delle proprie possidenze immobiliari che dovevano valere come garanzie e della propria condizione familiare, nonché evidenziato come tutte le pratiche di affidamento vennero istruite nello stesso arco temporale dell'estate del 2012, ottenendo così il considerevole importo di oltre 1,5 milioni di euro nel giro di pochi mesi, hanno ricostruito in termini truffaldini la condotta dell'imputato con valutazione che appare del tutto esente dalle lamentate censure. Ad escludere il travisamento delle prove è, soprattutto, la circostanza indicata al punto 21 nota 11 della motivazione, secondo cui stante l'aggiornamento della centrale rischi con un ritardo di circa due mesi rispetto alle richieste, risulta che il ricorrente operando in contemporaneità, non ebbe a palesare circostanze decisive quali la contestuale esposizione debitoria assunta nei confronti di diversi istituti di credito. Peraltro in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 3. Il terzo motivo ripropone in parte doglianze già valutate al precedente punto 2 ove si è sottolineato come la sussistenza degli artifici e raggiri appare essere stata ricollegata dai giudici di merito ad una congerie di circostanze costituite dalla contemporaneità delle richieste di affidamento, dalla trasmissione di documentazione non veritiera che comunque contribuiva alla formazione del consenso, dalla omessa trasparente indicazione delle garanzie. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di 4 legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione . dei fatti compiuta dal - giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Quanto poi alla dedotta particolare professionalità degli istituti bancari pure dedotta nel terzo motivo, va ricordato come in una analoga fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell'erogazione di un finanziamento mediante presentazione di documenti non veritieri, questa Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato affermando che in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta (Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, Rv. 278011 — 01). Ne consegue che anche sotto tale profilo la doglianza non è fondata. 4. Il quarto motivo del ricorso principale riproposto nella memoria conclusiva è del tutto reiterativo;
ed invero la corte di appello ha già adeguatamente esposto come la ricostruzione dei fatti ha permesso la verifica di plurimi artifici e raggiri posti in essere ai danni degli istituti bancari così che i fatti vanno certamente ricondotti alle ipotesi contestate di truffa aggravata e non a quella di cui all'art. 641 cod.pen. Quanto alla determinazione della pena ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche la corte di appello, con le specifiche osservazioni svolte al punto 27 della pronuncia, ha individuato precise circostanze di fatto cui ricollegava le decisioni valutate in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 5. L'ultimo motivo avanzato in relazione alla maturata prescrizione di tutti i reati anteriormente la data di emissione della pronuncia di appello è fondato solo in parte;
ed invero dalla lettura delle imputazioni e delle pronunce di primo e secondo grado, che in caso di doppia conforme costituiscono un unico apparato argomentativo, risulta che effettivamente le delibere di affidamento delle somme concesse al LC da NC OL (capo F) e da BCC di Chianti (capo G) vennero disposte entro la fine di agosto del 2012; pertanto, correttamente il ricorrente assume come a fronte di fidi ottenuti tutti tra luglio ed agosto del 2012 la corte di appello ha omesso di rilevare che dalle date di consumazione dei fatti erano decorsi i termini di prescrizione per ciascuno dei suddetti episodi di truffa contestati, pure tenuto conto della sospensione disposta per anno uno nel corso del procedimento;
ed invero stante che l'ultimo dei fatti risultava consumato il 31 agosto del 2012, il reato risultava estinto al febbraio del 2021 prima della pronuncia di appello. Quanto alle date di contestazione dei fatti elevate in rubrica corretta appare la prospettazione contenuta in ricorso secondo cui ai fini della individuazione del momento consumativo della truffa commessa in danno di un istituto di credito per l'ottenimento di affidamenti sul conto corrente occorre fare riferimento al momento di adozione della delibera da parte dell'organo competente o, ove diverso, a quello di versamento delle somme sul conto, 5 poiché da tale momento avendone il cliente la piena disponibilità ha realizzato l'ingiusto profitto. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine ai reati di cui ai capi D), E) ed H) che risultano contestati in date successive intercorrenti tra il 21 settembre 2012 ed il novembre dello stesso anno e per i quali non risulta decorso alla data della pronuncia di appello dell'Il marzo 2021 il termine di anni 7 e mesi 6 oltre l'anno di sospensione disposto per rinvii nel corso del procedimento. Ed invero per detti fatti il termine di prescrizione appare decorrere dal 21 marzo 2021 e, quindi, in data successiva l'emissione della pronuncia di appello. Né fondata appare per tali fatti l'anticipazione del momento consumativo degli stessi proposta con il ricorso per cassazione;
ed invero, non essendo la questione proposta in fase di appello, va ricordato come secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Rv. 285300 - 01). Nel caso di specie detti elementi incontrovertibili e tali da non imporre al giudice di legittimità accertamenti in fatto che gli sono anche preclusi non appaiono proprio sussistere tanto più che: per l'affidamento da parte di BCC di SI (capo D) risulta che dopo la prima concessione il LC ottenne un rinnovo dell'affidamento nel novembre 2012; NC Popolare di Vicenza dispose l'affidamento il 21 settembre 2012 (capo E); Monte dei Paschi Di Siena pur avendo concesso l'affidamento il 31 agosto del 2012 ancora a novembre dello stesso anno rinnovò un nuovo credito autorizzando l'emissione di un assegno. Trattasi di elementi che da soli escludono per ciascuno degli episodi sopra considerati la maturazione dell'effetto prescrittivo anteriormente il giudizio di appello sulla base di elementi prima facie fondati ed incontestabili;
conseguentemente i motivi vanno dichiarati inammissibili perché non consentiti ed anche aspecifici rispetto alle risultanze dei giudizi di merito sopra richiamati. Inoltre l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata in relazione a detti reati (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, D. L. Rv. 217266). 6. Per effetto dell'annullamento senza rinvio per i reati di cui ai capi F) e G) la pena inflitta deve essere rideterminata escludendo dall'aumento per continuazione tali episodi;
orbene avuto riguardo al calcolo operato dal giudice di primo grado e ricavabile da pag.66 della pronuncia del tribunale, risulta che, stabilito il reato più grave nella ipotesi commessa ai danni di NC MPS di cui al capo H), per le ulteriori ipotesi di reato in continuazione veniva inflitta una pena complessiva di anni 1 di reclusione ed C 1200 che deve ritenersi calcolata in mesi 3 di reclusione ed C 300 di multa per ciascuno dei singoli episodi. 6 IL PRESIDENTE ET OS Ne consegue che la pena finale inflitta al LC deve essere rideterminata, ex art. 620 " lett. I) cod.proc.pen. eliminando la pena di mesi 6 di reclusione ed C 600,00 calcolata per i capi F) e G) per i quali è intervenuta la decisione di estinzione e così definita in anni 2, mesi 2 di reclusione ed e 1500,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi F) e G) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione ed C 600 di multa;
conferma le statuizioni civili in relazione a detti reati. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BCC SI, Banco Fiorentino che liquida in C 3686,00 oltre accessori di legge. Roma, 19 dicembre 2023 It CONSIGLIERE 4 T. "(fUt
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. letta la memoria della difesa;
udito il difensore delle parti civili avv.to Massimo Conti che ha concluso come da comparsa e nota spese che deposita;
udito il difensore dell'imputato avv.to Fabio Massimo Marini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 11 marzo 2021 trasmessa a questa Corte di cassazione il 20-9-2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze del 6-12-2017, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di LC Pasquale in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica perché estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, e rideterminava la pena allo stesso inflitta in ordine alle rimanenti imputazioni di truffa di cui ai capi D), E), F), G) ed H) in anni 2, mesi 8 di 6iR Penale Sent. Sez. 2 Num. 2001 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 19/12/2023 reclusione ed C 2.100,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Marini che con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili in merito alle imputazioni dichiarate prescritte di cui ai capi A) e B) della rubrica posto che dalla ricostruzione della deposizione del teste NI non poteva ricavarsi il concorso punibile del ricorrente nei fatti;
inoltre anche dalle dichiarazioni del teste EL non era emersa alcuna iniziativa specifica dell'imputato nell'invio dei messaggi;
- erronea applicazione della legge penale sulla sussistenza del reato di truffa ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto ai capi D), E), F), G) ed H) per travisamento della prova costituita dalla comunicazione della sola dichiarazione dei redditi provvisoria agli istituti bancari al momento delle rispettive richieste di finanziamento e dei fidi;
al proposito si esponeva che per il capo D) gli stessi giudici avevano attestato che NC SI era al corrente del carattere provvisorio della dichiarazione, per il capo E) ad agosto 2012 era stata inviata la dichiarazione definitiva dei redditi prima dell'approvazione della delibera di fido, per il capo F) poiché la delibera di fido era del luglio del 2012 il LC non avrebbe potuto consegnare la dichiarazione definitiva perché redatta successivamente;
quanto al capo G) la banca era a conoscenza che si trattava di una dichiarazione provvisoria, per il capo H) era stata trasmessa in seguito la dichiarazione definitiva posta a fondamento della delibera di affidamento del Monte dei Paschi;
errata era anche la ricostruzione dei giudici di merito nella parte in cui riferivano che gli immobili offerti in garanzia non erano aggredibili posto che quello di Empoli risultava poi oggetto di esecuzione immobiliare;
inoltre si era omesso di valutare che il fondo patrimoniale era composto da diversi immobili e che l'acquisto del primo immobile di Lido di Camaiore era stato effettuato in conformità al provvedimento del Giudice tutelare;
pertanto non potevano raffigurarsi gli artifici e raggiri posto che le banche erano anche a conoscenza dell'esistenza del vincolo del fondo patrimoniale dei LC oltre che della dichiarazione definitiva dei redditi;
riportati gli elementi probatori che si assumevano travisati per ciascuna delle imputazioni si rilevava che per il capo E) l'importo del finanziamento non era stato utilizzato per l'acquisto di un immobile da fare confluire nel fondo patrimoniale bensì per spese proprie finalizzate ad acquisire la residenza nel Principato di Monaco;
inoltre non si era tenuto conto che sia la NC di Vicenza che le altre banche erano a conoscenza della situazione debitoria del LC con gli altri istituti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. per contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove e dei fatti su punti decisivi;
aveva errato la corte di appello nel considerare secondarie ed irrilevanti le discrasie oggetto di censura posto che si era sottolineato come le banche fossero operatori professionali provvisti di diligenza e, quindi, in condizione di valutare sia le esposizioni debitorie del LC che la situazione degli immobili;
doveva tenersi conto dell'elevata qualità professionale delle presunte persone offese e dell'onere ricadente sulle banche di tenere condotte maggiormente prudenti nella valutazione 2 delle richieste di affidamento;
ciò escludeva l'idoneità degli artifici e raggiri che devono sempre essere valutati in concreto in relazione alla falsa e distorta rappresentazione della realtà capace di incidere nel processo di formazione della volontà; viceversa le condizioni note a ciascuno degli istituti escludevano la sussistenza degli elementi della truffa ed anche il mero silenzio non poteva essere valutato a sostegno della tesi accusatoria posto che lo stesso diviene elemento rilevante soltanto a fronte di un obbligo giuridico specifico di rilevare le circostanze taciute non esistente a carico del ricorrente;
in ogni caso le circostanze indicate dai giudici di merito non potevano ritenersi idonee in concreto a trarre in inganno, con conseguente vizio della motivazione per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
- violazione di legge in ordine ai capi da D) ad H) quanto alla mancata riqualificazione dei fatti in insolvenza fraudolenta in assenza di artifici e raggiri ed al più potendo sussistere una ipotesi di dissimulazione dello stato debitorio;
- violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché nella determinazione del trattamento sanzionatorio;
- violazione di legge quanto all'omessa declaratoria di prescrizione antecedente la pronuncia di appello per i capi da D) ad H); posto che la truffa è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente realizza il conseguimento del bene, doveva farsi riferimento ai momenti di adozione delle delibere di fido da parte delle banche che intercorrevano tra il 19 luglio 2012 ed il 31 agosto 2012 con conseguente prescrizione dei fatti tra il 19 gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021 prima della pronuncia di appello dell'Il marzo 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto al primo motivo, che lamenta la conferma delle statuizioni civili in ordine alla declaratoria di prescrizione per i capi A) e B), si prospetta una mera lettura alternativa di elementi di prova pur a fronte di una precisa ricostruzione dei fatti e del concorso del LC esposta al punto 13 del considerato in diritto della motivazione di appello priva di qualsiasi vizio. Il giudice di secondo grado ha invero fornito adeguata spiegazione delle ragioni della conferma della condanna ai soli fini civili evidenziando il ruolo svolto da LC nella vicenda Ecocontrollo s.p.a. in concorso con la MB e tale valutazione rende la pronuncia esente dai lamentati vizi. 2. Quanto al secondo motivo, la sentenza di appello, con valutazione conforme a quella operata all'esito del giudizio di primo grado, ha sottolineato nei punti da 18 a 22 del considerato in diritto gli elementi sulla base dei quali ritenere che LC avesse ottenuto gli affidamenti mediante artifici e raggiri consistiti essenzialmente nella comunicazione di una dichiarazione dei redditi provvisoria con valori superiori a quelli effettivi e nella omessa comunicazione della propria condizione familiare ed immobiliare. A fronte di tale precisa ricostruzione, la difesa ha contestato per l'ennesima volta che le banche non fossero a conoscenza della reale capacità reddituale del ricorrente oltre che delle garanzie immobiliari 3 dallo stesso offerte. OR va ricordatocome il vizio 'di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Nel caso in esame, i giudici di merito, sottolineata la trasmissione agli istituti di credito da parte del LC di una prima dichiarazione dei redditi provvisoria con importi più elevati a quelli effettivamente percepiti nell'anno, la non trasparente indicazione delle proprie possidenze immobiliari che dovevano valere come garanzie e della propria condizione familiare, nonché evidenziato come tutte le pratiche di affidamento vennero istruite nello stesso arco temporale dell'estate del 2012, ottenendo così il considerevole importo di oltre 1,5 milioni di euro nel giro di pochi mesi, hanno ricostruito in termini truffaldini la condotta dell'imputato con valutazione che appare del tutto esente dalle lamentate censure. Ad escludere il travisamento delle prove è, soprattutto, la circostanza indicata al punto 21 nota 11 della motivazione, secondo cui stante l'aggiornamento della centrale rischi con un ritardo di circa due mesi rispetto alle richieste, risulta che il ricorrente operando in contemporaneità, non ebbe a palesare circostanze decisive quali la contestuale esposizione debitoria assunta nei confronti di diversi istituti di credito. Peraltro in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 3. Il terzo motivo ripropone in parte doglianze già valutate al precedente punto 2 ove si è sottolineato come la sussistenza degli artifici e raggiri appare essere stata ricollegata dai giudici di merito ad una congerie di circostanze costituite dalla contemporaneità delle richieste di affidamento, dalla trasmissione di documentazione non veritiera che comunque contribuiva alla formazione del consenso, dalla omessa trasparente indicazione delle garanzie. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di 4 legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione . dei fatti compiuta dal - giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Quanto poi alla dedotta particolare professionalità degli istituti bancari pure dedotta nel terzo motivo, va ricordato come in una analoga fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell'erogazione di un finanziamento mediante presentazione di documenti non veritieri, questa Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato affermando che in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta (Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, Rv. 278011 — 01). Ne consegue che anche sotto tale profilo la doglianza non è fondata. 4. Il quarto motivo del ricorso principale riproposto nella memoria conclusiva è del tutto reiterativo;
ed invero la corte di appello ha già adeguatamente esposto come la ricostruzione dei fatti ha permesso la verifica di plurimi artifici e raggiri posti in essere ai danni degli istituti bancari così che i fatti vanno certamente ricondotti alle ipotesi contestate di truffa aggravata e non a quella di cui all'art. 641 cod.pen. Quanto alla determinazione della pena ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche la corte di appello, con le specifiche osservazioni svolte al punto 27 della pronuncia, ha individuato precise circostanze di fatto cui ricollegava le decisioni valutate in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 5. L'ultimo motivo avanzato in relazione alla maturata prescrizione di tutti i reati anteriormente la data di emissione della pronuncia di appello è fondato solo in parte;
ed invero dalla lettura delle imputazioni e delle pronunce di primo e secondo grado, che in caso di doppia conforme costituiscono un unico apparato argomentativo, risulta che effettivamente le delibere di affidamento delle somme concesse al LC da NC OL (capo F) e da BCC di Chianti (capo G) vennero disposte entro la fine di agosto del 2012; pertanto, correttamente il ricorrente assume come a fronte di fidi ottenuti tutti tra luglio ed agosto del 2012 la corte di appello ha omesso di rilevare che dalle date di consumazione dei fatti erano decorsi i termini di prescrizione per ciascuno dei suddetti episodi di truffa contestati, pure tenuto conto della sospensione disposta per anno uno nel corso del procedimento;
ed invero stante che l'ultimo dei fatti risultava consumato il 31 agosto del 2012, il reato risultava estinto al febbraio del 2021 prima della pronuncia di appello. Quanto alle date di contestazione dei fatti elevate in rubrica corretta appare la prospettazione contenuta in ricorso secondo cui ai fini della individuazione del momento consumativo della truffa commessa in danno di un istituto di credito per l'ottenimento di affidamenti sul conto corrente occorre fare riferimento al momento di adozione della delibera da parte dell'organo competente o, ove diverso, a quello di versamento delle somme sul conto, 5 poiché da tale momento avendone il cliente la piena disponibilità ha realizzato l'ingiusto profitto. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine ai reati di cui ai capi D), E) ed H) che risultano contestati in date successive intercorrenti tra il 21 settembre 2012 ed il novembre dello stesso anno e per i quali non risulta decorso alla data della pronuncia di appello dell'Il marzo 2021 il termine di anni 7 e mesi 6 oltre l'anno di sospensione disposto per rinvii nel corso del procedimento. Ed invero per detti fatti il termine di prescrizione appare decorrere dal 21 marzo 2021 e, quindi, in data successiva l'emissione della pronuncia di appello. Né fondata appare per tali fatti l'anticipazione del momento consumativo degli stessi proposta con il ricorso per cassazione;
ed invero, non essendo la questione proposta in fase di appello, va ricordato come secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Rv. 285300 - 01). Nel caso di specie detti elementi incontrovertibili e tali da non imporre al giudice di legittimità accertamenti in fatto che gli sono anche preclusi non appaiono proprio sussistere tanto più che: per l'affidamento da parte di BCC di SI (capo D) risulta che dopo la prima concessione il LC ottenne un rinnovo dell'affidamento nel novembre 2012; NC Popolare di Vicenza dispose l'affidamento il 21 settembre 2012 (capo E); Monte dei Paschi Di Siena pur avendo concesso l'affidamento il 31 agosto del 2012 ancora a novembre dello stesso anno rinnovò un nuovo credito autorizzando l'emissione di un assegno. Trattasi di elementi che da soli escludono per ciascuno degli episodi sopra considerati la maturazione dell'effetto prescrittivo anteriormente il giudizio di appello sulla base di elementi prima facie fondati ed incontestabili;
conseguentemente i motivi vanno dichiarati inammissibili perché non consentiti ed anche aspecifici rispetto alle risultanze dei giudizi di merito sopra richiamati. Inoltre l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata in relazione a detti reati (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, D. L. Rv. 217266). 6. Per effetto dell'annullamento senza rinvio per i reati di cui ai capi F) e G) la pena inflitta deve essere rideterminata escludendo dall'aumento per continuazione tali episodi;
orbene avuto riguardo al calcolo operato dal giudice di primo grado e ricavabile da pag.66 della pronuncia del tribunale, risulta che, stabilito il reato più grave nella ipotesi commessa ai danni di NC MPS di cui al capo H), per le ulteriori ipotesi di reato in continuazione veniva inflitta una pena complessiva di anni 1 di reclusione ed C 1200 che deve ritenersi calcolata in mesi 3 di reclusione ed C 300 di multa per ciascuno dei singoli episodi. 6 IL PRESIDENTE ET OS Ne consegue che la pena finale inflitta al LC deve essere rideterminata, ex art. 620 " lett. I) cod.proc.pen. eliminando la pena di mesi 6 di reclusione ed C 600,00 calcolata per i capi F) e G) per i quali è intervenuta la decisione di estinzione e così definita in anni 2, mesi 2 di reclusione ed e 1500,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi F) e G) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione ed C 600 di multa;
conferma le statuizioni civili in relazione a detti reati. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BCC SI, Banco Fiorentino che liquida in C 3686,00 oltre accessori di legge. Roma, 19 dicembre 2023 It CONSIGLIERE 4 T. "(fUt