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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 13.5.2022 e segnata al n. 553/2022 R.G.
pendente tra:
(nata a [...] il [...]), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LUCIANO E. TRUBBAS, elettivamente domiciliata in VIA DE GASPERI N.
61, SINISCOLA, presso lo studio del difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ROBERTO DELEDDA, elettivamente domiciliata in VIA NAZIONALE N. 193,
BUDONI, presso lo studio del difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
VALENTINA CERON, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 143, SINISCOLA,
presso lo studio del difensore (nata a [...] il [...]) e Controparte_3 CP_4
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO TRUBBAS,
elettivamente domiciliati in VIA DE GASPERI N. 61, SINISCOLA, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
E
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, chiedendo darsi atto che la sentenza n. 267/2012 resa in CP CP_7
data 27.3.2012 dal Tribunale di Nuoro è idonea a ledere i diritti dell'attrice; per l'effetto dichiarare l'inefficacia della sentenza e accertare la comproprietà in capo a Parte_1
del terreno sito in agro di Siniscola in loc. Su Gattu, censito al NCY a F. 63,
[...]
mapp.le 188 di mq. 1514.
L'attrice ha dedotto che con sentenza del 27.3.2012 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato proprietaria per effetto dell'usucapione del terreno sito in agro CP_1
di Siniscola, loc. Su Gattu, distinto al F. 63, mapp.le 188, di mq. 1514; che la domanda
è stata rivolta unicamente nei confronti di omettendo di chiamare in PE
causa anche la moglie (deceduta nel 2000), sebbene comproprietaria Persona_2
dell'immobile in quanto ricadente nella comunione legale dei coniugi;
che l'esponente è
erede di che gli altri eredi sono , , Persona_2 Controparte_3 CP_4
, , che il bene Controparte_5 CP CP_7 Controparte_6
Pag. 2 di 9 censito al mappale 188 rappresenta parte della strada privata lasciata a servizio del fondo di proprietà dell'esponente e degli altri fratelli;
che non ha mai CP_1
esercitato un possesso esclusivo sullo stesso;
che il terreno è stato invece nella disponibilità di tutti i germani;
che è venuta a conoscenza della sentenza di CP_1
usucapione a seguito di querela sporta nei suoi confronti da nel giugno CP_1
2020 per aver pulito il terreno.
Con comparsa depositata il 14.9.2022 si è costituita in giudizio , la CP_1
quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. La convenuta ha eccepito che la signora non era litisconsorte necessaria in quanto l'immobile è stato acquistato da _2
nel 1955 in regime di separazione dei beni;
che la medesima ha PE
esercitato il possesso ultraventennale sull'immobile.
Con comparsa depositata il 3.10.2022 si è costituita in giudizio CP
chiedendo accogliersi la domanda dell'attrice dando atto che la Parte_1
sentenza n. 267/2012 del 27.03.2012 emessa dal Tribunale di Nuoro a conclusione della causa n. 583/2011 RGAC e oggi passata in giudicato, è idonea a ledere il suo diritto di proprietà; per l'effetto dichiarare l'inefficacia della sentenza opposta ed accertare la comproprietà anche in capo alla Sig.ra sul fondo sito a Siniscola, in Loc. CP
“Su Gattu”, distinto catastalmente al Foglio 63 particella 188 di mq. 1514, pascolo cl. 2,
confinante con la proprietà dell'attrice, la proprietà di e la S.P. Irgoli - CP_1
Capo Comino.
Con comparsa depositata il 4.10.2022 si sono costituiti in giudizio
[...]
e , i quali hanno chiesto accogliere la domanda di CP_3 CP_4 [...]
e per l'effetto dare atto che la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro in Parte_1
data 27.03.2012 N. 267/12, nella causa n. 583/2011 RGAC, passata in giudicato, è
idonea a ledere il diritto di proprietà degli istanti;
per l'effetto dichiarare l'inefficacia
Pag. 3 di 9 della decisione opposta ed accertare la comproprietà in capo anche a e Controparte_3
relativamente all'immobile posto in agro di Siniscola, località “Su CP_4
Gattu”, in catasto terreni al F. 63 particella 188 di mq. 1514, pascolo cl. 2, confinante con proprietà dell'esponente, proprietà di e strada provinciale Irgoli - CP_1
Capo Comino alla descrizione catastale esposta nel libello introduttivo.
, e sono rimasti contumaci. Controparte_6 CP_7 Controparte_5
Svolte le prove per testi, all'udienza del 5.11.2024 le parti hanno confermato le conclusioni di cui ai rispettivi atti. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione,
concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1) La domanda di parte attrice volta a dichiarare l'inefficacia della sentenza n.
267/2012 e ad accertare la comproprietà in capo a del terreno Parte_1
sito in agro di Siniscola in loc. Su Gattu, censito al NCT a F. 63, mapp.le 188 di mq.
1514 è fondata e va accolta.
Con sentenza n. 267/2012 resa in data 27.3.2012 il Tribunale di Nuoro nel procedimento pendente tra e ha dichiarato CP_1 PE CP_1
proprietaria per effetto dell'usucapione del terreno sito nel comune di Siniscola
[...]
censito al NCT al F. 63 mapp.le 188 di mq. 1514.
Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, il terreno era in comproprietà di coniuge di in seguito al matrimonio celebrato il Persona_2 PE
5.7.1952, in quanto acquistato da in regime di comunione dei beni. PE
La parte convenuta ha contestato la comproprietà del terreno in CP_1
capo a in quanto il terreno è stato acquistato da Persona_2 PE
anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 151/1975 (introduttiva del regime legale
Pag. 4 di 9 della comunione dei beni), quando i coniugi erano ancora in regime di separazione dei beni.
Come ha rilevato la giurisprudenza, è data opposizione ordinaria di terzo avverso sentenza resa "inter alios" a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva con la sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire un pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto. La Corte di Cassazione ha evidenziato che “non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata” (v. S.U. n.
1997/2003; Cass. n. 2722/95; v. Cass., 23 aprile 2007 n. 9647). E' evidente che la sentenza passata in giudicato che riconosca la proprietà di una cosa ad un soggetto nei confronti di un'altra parte costituisce una situazione giuridica incompatibile con il diritto di proprietà vantato da un terzo, il quale può proporre il mezzo di impugnazione straordinario contro la sentenza (Cass., n. 8490/2000).
Ciò premesso, va rilevato che, secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, il terreno sito nel comune di Siniscola, distinto catastalmente al F. 63, mapp.le
188 di mq. 1514, (derivante dal mapp.le 81 in virtù di atti di frazionamento del
12.7.1996, del 7.11.1995, del 19.12.1996, a sua volta derivante dal mapp.le 1e in seguito all'atto di frazionamento del 1954-55) è intestato a nato a PE
Siniscola il 9.9.1930.
Con atto pubblico del 3.2.1955 l'AS ha venduto con clausola di riservato dominio ai sensi della Legge n. 230/1950 e della legge n. 841/1950 a il PE
terreno sito in agro di Siniscola, distinto catastalmente al F. 63 mapp.le 1e (ora mapp.le
1) di Ha. 10.72.95. Tramite atto pubblico del 18.01.1979 l'AS ha rinunciato al
Pag. 5 di 9 riservato dominio, per cui l'assegnatario è diventato formalmente e sostanzialmente proprietario del terreno in applicazione della legge n. 386/1976.
Secondo ciò che dispone l'art. 10, L. 386/1976 il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17, L. 230/1950, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le
successive annualità dovute all'assegnatario, in base al piano di ammortamento dle prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
Come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità, la disposizione dell'art. 10, L.
384/1976, innovativa nella parte in cui introduce un meccanismo terminativo del riservato dominio dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ex L. 230/1950 in coincidenza con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e di correlativa conversione dell'eventuale residuo prezzo in “onere reale sul fondo”, si applica, oltre che alle assegnazioni future, anche ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma tale applicazione, se consente nei rapporti in corso di valorizzare il dato fattuale pregresso (pagamento di 15 annualità) per ricollegarvi effetti conformi a quelli previsti dalla nuova legge (cessazione del dominio del riservatario) ancorché derivanti da assegnazioni disposte prima della sua entrata in vigore, «… non autorizza a retrodatare i suoi effetti ad un'epoca anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge medesima, onde l'acquisto del fondo da parte di un assegnatario che abbia in epoca anteriore pagato le quindici annualità previste, deve essere pur sempre temporalmente collocato all'epoca di entrata in vigore della suddetta legge, con la conseguenza che, essendo tale legge posteriore a quella n. 151 del 1975
introduttiva del regime legale di comunione tra i coniugi, tale fondo risulterà acquisito alla comunione, con relativa invalidità di eventuale successiva alienazione di esso da
Pag. 6 di 9 parte dell'assegnatario senza consenso del coniuge»” (Cass. Civ., Sez. 2, n. 9071/2022;
Cass. Civ, Sez. 1, n. 8792/1998).
Alla luce di tali principi giuridici, deve ritenersi che il terreno, essendo stato acquistato dopo l'entrata in vigore della legge n. 151/1975, ricada nella comunione legale dei coniugi e Di conseguenza, deve ritenersi PE Persona_2
che al momento dell'introduzione del giudizio volto ad accertare l'acquisto per usucapione del terreno distinto al F. 63, mapp.le 188, fossero litisconsorti necessari, in qualità di comproprietari dell'immobile, sia convenuto in giudizio e PE
rimasto contumace, sia rimasta pretermessa. Persona_2
Non può assumere rilevanza la circostanza che non sia stata citata Persona_2
nel giudizio di usucapione promosso dall'attrice per i terreni confinanti, in quanto non influisce in alcun modo sull'esistenza del titolo in capo al coniuge dell'acquirente.
Pertanto la domanda di parte attrice e dei convenuti , CP CP_4
e volta a dichiarare l'inefficacia della sentenza n. 267/2012 nei loro Controparte_3
confronti, in qualità di eredi di è fondata e va accolta. Persona_2
Non può sostenersi, come eccepito dalla convenuta soltanto nella comparsa conclusionale, che l'attrice e gli altri convenuti non abbiano dimostrato la loro qualità di eredi, in quanto la qualità di successori legittimi risulta dai certificati anagrafici depositati dall'attrice.
Va accolta altresì la domanda volta ad accertare la comproprietà dell'attrice dell'immobile per cui è causa.
Come è stato evidenziato, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi dimostrato che il terreno distinto attualmente al mapp.le 188 sia stato acquistato nel
1976 da la cui titolarità non è stata contestata dal convenuto, e da PE
ha sostenuto di essere divenuta comproprietaria Persona_2 Parte_1
Pag. 7 di 9 del terreno per averlo acquistato, per effetto della successione legittima, dalla madre unitamente agli altri coeredi. Secondo ciò che risulta dai certificati Persona_2
anagrafici depositati in giudizio, è deceduta il 2.7.2000, lasciando il Persona_2
coniuge deceduto il 6.6.2017, e i figli PE Parte_1
, deceduto celibe il 29.06.2008, , Controparte_8 CP_3 Per_3 CP_5
e .
[...] CP_6 Persona_4 CP_7
Sulla base di tale documentazione, da cui si desume il rapporto di parentela con i de cuius che legittima l'attrice alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss, c.c., deve ritenersi dimostrato che l'attrice abbia acquistato la comproprietà del terreno a titolo ereditario. Non assume rilevanza la mancanza della denuncia di successione e dell'accettazione formale dell'eredità, in quanto l'accettazione tacita è implicita nel comportamento dell'erede che agisce per accertare la titolarità di un diritto acquistato per effetto della successione.
La convenuta, per contro, non ha articolato alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare di aver esercitato sul terreno per cui è causa un potere di fatto in via esclusiva corrispondente al diritto di proprietà per oltre vent'anni.
Considerato che l'attrice ha dimostrato il passaggio della proprietà da _2
, la quale a sua volta ha acquistato l'immobile unitamente al coniuge
[...] [...]
per effetto dell'inclusione del bene nella comunione legale e che la convenuta Per_1
non ha contestato che il bene fosse di proprietà di in virtù dell'acquisto PE
dall'AS, deve ritenersi provato il diritto di comproprietà in capo a Parte_1
del terreno distinto al F. 63, mapp.le 188.
[...]
2) Devono essere dichiarate inammissibili, invece, le domande avanzate da CP
, volte ad accertare il diritto di comproprietà in
[...] Controparte_3 CP_4
capo agli stessi, in quanto avanzate tardivamente nelle comparse di costituzione
Pag. 8 di 9 depositate il 3.10.2022 e il 4.10.2022, oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza per l'introduzione di domande riconvenzionali.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il criterio della soccombenza. Considerata la dichiarazione di inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate da , , le spese di CP Controparte_3 CP_4
lite vanno compensate con la convenuta nella misura del 50%. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia della sentenza n.
267/2012 nella parte in cui ha dichiarato proprietaria esclusiva per CP_1
effetto dell'usucapione del terreno sito in comune di Siniscola, loc. Su Gattu, distinto catastalmente al F. 63, mapp.le 188 di mq. 1514;
- accerta che è comproprietaria del terreno sito in comune Parte_1
di Siniscola, loc. Su Gattu, distinto catastalmente al F. 63, mapp.le 188 di mq. 1514;
- dichiara inammissibili le domande avanzate da , CP Controparte_3
volte ad accertare il diritto di comproprietà in capo agli stessi;
CP_4
- condanna a corrispondere a favore di le CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 662,00 per compensi, € 70,00 per esborsi, oltre IVA, CPA
e spese generali, e a , , il 50% delle spese CP Controparte_3 CP_4
di lite, che liquida per ciascuna parte processuale difesa da diverso procuratore in €
331,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 13.5.2022 e segnata al n. 553/2022 R.G.
pendente tra:
(nata a [...] il [...]), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LUCIANO E. TRUBBAS, elettivamente domiciliata in VIA DE GASPERI N.
61, SINISCOLA, presso lo studio del difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ROBERTO DELEDDA, elettivamente domiciliata in VIA NAZIONALE N. 193,
BUDONI, presso lo studio del difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
VALENTINA CERON, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 143, SINISCOLA,
presso lo studio del difensore (nata a [...] il [...]) e Controparte_3 CP_4
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO TRUBBAS,
elettivamente domiciliati in VIA DE GASPERI N. 61, SINISCOLA, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
E
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, chiedendo darsi atto che la sentenza n. 267/2012 resa in CP CP_7
data 27.3.2012 dal Tribunale di Nuoro è idonea a ledere i diritti dell'attrice; per l'effetto dichiarare l'inefficacia della sentenza e accertare la comproprietà in capo a Parte_1
del terreno sito in agro di Siniscola in loc. Su Gattu, censito al NCY a F. 63,
[...]
mapp.le 188 di mq. 1514.
L'attrice ha dedotto che con sentenza del 27.3.2012 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato proprietaria per effetto dell'usucapione del terreno sito in agro CP_1
di Siniscola, loc. Su Gattu, distinto al F. 63, mapp.le 188, di mq. 1514; che la domanda
è stata rivolta unicamente nei confronti di omettendo di chiamare in PE
causa anche la moglie (deceduta nel 2000), sebbene comproprietaria Persona_2
dell'immobile in quanto ricadente nella comunione legale dei coniugi;
che l'esponente è
erede di che gli altri eredi sono , , Persona_2 Controparte_3 CP_4
, , che il bene Controparte_5 CP CP_7 Controparte_6
Pag. 2 di 9 censito al mappale 188 rappresenta parte della strada privata lasciata a servizio del fondo di proprietà dell'esponente e degli altri fratelli;
che non ha mai CP_1
esercitato un possesso esclusivo sullo stesso;
che il terreno è stato invece nella disponibilità di tutti i germani;
che è venuta a conoscenza della sentenza di CP_1
usucapione a seguito di querela sporta nei suoi confronti da nel giugno CP_1
2020 per aver pulito il terreno.
Con comparsa depositata il 14.9.2022 si è costituita in giudizio , la CP_1
quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda. La convenuta ha eccepito che la signora non era litisconsorte necessaria in quanto l'immobile è stato acquistato da _2
nel 1955 in regime di separazione dei beni;
che la medesima ha PE
esercitato il possesso ultraventennale sull'immobile.
Con comparsa depositata il 3.10.2022 si è costituita in giudizio CP
chiedendo accogliersi la domanda dell'attrice dando atto che la Parte_1
sentenza n. 267/2012 del 27.03.2012 emessa dal Tribunale di Nuoro a conclusione della causa n. 583/2011 RGAC e oggi passata in giudicato, è idonea a ledere il suo diritto di proprietà; per l'effetto dichiarare l'inefficacia della sentenza opposta ed accertare la comproprietà anche in capo alla Sig.ra sul fondo sito a Siniscola, in Loc. CP
“Su Gattu”, distinto catastalmente al Foglio 63 particella 188 di mq. 1514, pascolo cl. 2,
confinante con la proprietà dell'attrice, la proprietà di e la S.P. Irgoli - CP_1
Capo Comino.
Con comparsa depositata il 4.10.2022 si sono costituiti in giudizio
[...]
e , i quali hanno chiesto accogliere la domanda di CP_3 CP_4 [...]
e per l'effetto dare atto che la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro in Parte_1
data 27.03.2012 N. 267/12, nella causa n. 583/2011 RGAC, passata in giudicato, è
idonea a ledere il diritto di proprietà degli istanti;
per l'effetto dichiarare l'inefficacia
Pag. 3 di 9 della decisione opposta ed accertare la comproprietà in capo anche a e Controparte_3
relativamente all'immobile posto in agro di Siniscola, località “Su CP_4
Gattu”, in catasto terreni al F. 63 particella 188 di mq. 1514, pascolo cl. 2, confinante con proprietà dell'esponente, proprietà di e strada provinciale Irgoli - CP_1
Capo Comino alla descrizione catastale esposta nel libello introduttivo.
, e sono rimasti contumaci. Controparte_6 CP_7 Controparte_5
Svolte le prove per testi, all'udienza del 5.11.2024 le parti hanno confermato le conclusioni di cui ai rispettivi atti. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione,
concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1) La domanda di parte attrice volta a dichiarare l'inefficacia della sentenza n.
267/2012 e ad accertare la comproprietà in capo a del terreno Parte_1
sito in agro di Siniscola in loc. Su Gattu, censito al NCT a F. 63, mapp.le 188 di mq.
1514 è fondata e va accolta.
Con sentenza n. 267/2012 resa in data 27.3.2012 il Tribunale di Nuoro nel procedimento pendente tra e ha dichiarato CP_1 PE CP_1
proprietaria per effetto dell'usucapione del terreno sito nel comune di Siniscola
[...]
censito al NCT al F. 63 mapp.le 188 di mq. 1514.
Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, il terreno era in comproprietà di coniuge di in seguito al matrimonio celebrato il Persona_2 PE
5.7.1952, in quanto acquistato da in regime di comunione dei beni. PE
La parte convenuta ha contestato la comproprietà del terreno in CP_1
capo a in quanto il terreno è stato acquistato da Persona_2 PE
anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 151/1975 (introduttiva del regime legale
Pag. 4 di 9 della comunione dei beni), quando i coniugi erano ancora in regime di separazione dei beni.
Come ha rilevato la giurisprudenza, è data opposizione ordinaria di terzo avverso sentenza resa "inter alios" a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva con la sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire un pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto. La Corte di Cassazione ha evidenziato che “non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata” (v. S.U. n.
1997/2003; Cass. n. 2722/95; v. Cass., 23 aprile 2007 n. 9647). E' evidente che la sentenza passata in giudicato che riconosca la proprietà di una cosa ad un soggetto nei confronti di un'altra parte costituisce una situazione giuridica incompatibile con il diritto di proprietà vantato da un terzo, il quale può proporre il mezzo di impugnazione straordinario contro la sentenza (Cass., n. 8490/2000).
Ciò premesso, va rilevato che, secondo ciò che risulta dalla documentazione prodotta, il terreno sito nel comune di Siniscola, distinto catastalmente al F. 63, mapp.le
188 di mq. 1514, (derivante dal mapp.le 81 in virtù di atti di frazionamento del
12.7.1996, del 7.11.1995, del 19.12.1996, a sua volta derivante dal mapp.le 1e in seguito all'atto di frazionamento del 1954-55) è intestato a nato a PE
Siniscola il 9.9.1930.
Con atto pubblico del 3.2.1955 l'AS ha venduto con clausola di riservato dominio ai sensi della Legge n. 230/1950 e della legge n. 841/1950 a il PE
terreno sito in agro di Siniscola, distinto catastalmente al F. 63 mapp.le 1e (ora mapp.le
1) di Ha. 10.72.95. Tramite atto pubblico del 18.01.1979 l'AS ha rinunciato al
Pag. 5 di 9 riservato dominio, per cui l'assegnatario è diventato formalmente e sostanzialmente proprietario del terreno in applicazione della legge n. 386/1976.
Secondo ciò che dispone l'art. 10, L. 386/1976 il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17, L. 230/1950, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le
successive annualità dovute all'assegnatario, in base al piano di ammortamento dle prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
Come ha rilevato la giurisprudenza di legittimità, la disposizione dell'art. 10, L.
384/1976, innovativa nella parte in cui introduce un meccanismo terminativo del riservato dominio dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ex L. 230/1950 in coincidenza con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e di correlativa conversione dell'eventuale residuo prezzo in “onere reale sul fondo”, si applica, oltre che alle assegnazioni future, anche ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma tale applicazione, se consente nei rapporti in corso di valorizzare il dato fattuale pregresso (pagamento di 15 annualità) per ricollegarvi effetti conformi a quelli previsti dalla nuova legge (cessazione del dominio del riservatario) ancorché derivanti da assegnazioni disposte prima della sua entrata in vigore, «… non autorizza a retrodatare i suoi effetti ad un'epoca anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge medesima, onde l'acquisto del fondo da parte di un assegnatario che abbia in epoca anteriore pagato le quindici annualità previste, deve essere pur sempre temporalmente collocato all'epoca di entrata in vigore della suddetta legge, con la conseguenza che, essendo tale legge posteriore a quella n. 151 del 1975
introduttiva del regime legale di comunione tra i coniugi, tale fondo risulterà acquisito alla comunione, con relativa invalidità di eventuale successiva alienazione di esso da
Pag. 6 di 9 parte dell'assegnatario senza consenso del coniuge»” (Cass. Civ., Sez. 2, n. 9071/2022;
Cass. Civ, Sez. 1, n. 8792/1998).
Alla luce di tali principi giuridici, deve ritenersi che il terreno, essendo stato acquistato dopo l'entrata in vigore della legge n. 151/1975, ricada nella comunione legale dei coniugi e Di conseguenza, deve ritenersi PE Persona_2
che al momento dell'introduzione del giudizio volto ad accertare l'acquisto per usucapione del terreno distinto al F. 63, mapp.le 188, fossero litisconsorti necessari, in qualità di comproprietari dell'immobile, sia convenuto in giudizio e PE
rimasto contumace, sia rimasta pretermessa. Persona_2
Non può assumere rilevanza la circostanza che non sia stata citata Persona_2
nel giudizio di usucapione promosso dall'attrice per i terreni confinanti, in quanto non influisce in alcun modo sull'esistenza del titolo in capo al coniuge dell'acquirente.
Pertanto la domanda di parte attrice e dei convenuti , CP CP_4
e volta a dichiarare l'inefficacia della sentenza n. 267/2012 nei loro Controparte_3
confronti, in qualità di eredi di è fondata e va accolta. Persona_2
Non può sostenersi, come eccepito dalla convenuta soltanto nella comparsa conclusionale, che l'attrice e gli altri convenuti non abbiano dimostrato la loro qualità di eredi, in quanto la qualità di successori legittimi risulta dai certificati anagrafici depositati dall'attrice.
Va accolta altresì la domanda volta ad accertare la comproprietà dell'attrice dell'immobile per cui è causa.
Come è stato evidenziato, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi dimostrato che il terreno distinto attualmente al mapp.le 188 sia stato acquistato nel
1976 da la cui titolarità non è stata contestata dal convenuto, e da PE
ha sostenuto di essere divenuta comproprietaria Persona_2 Parte_1
Pag. 7 di 9 del terreno per averlo acquistato, per effetto della successione legittima, dalla madre unitamente agli altri coeredi. Secondo ciò che risulta dai certificati Persona_2
anagrafici depositati in giudizio, è deceduta il 2.7.2000, lasciando il Persona_2
coniuge deceduto il 6.6.2017, e i figli PE Parte_1
, deceduto celibe il 29.06.2008, , Controparte_8 CP_3 Per_3 CP_5
e .
[...] CP_6 Persona_4 CP_7
Sulla base di tale documentazione, da cui si desume il rapporto di parentela con i de cuius che legittima l'attrice alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss, c.c., deve ritenersi dimostrato che l'attrice abbia acquistato la comproprietà del terreno a titolo ereditario. Non assume rilevanza la mancanza della denuncia di successione e dell'accettazione formale dell'eredità, in quanto l'accettazione tacita è implicita nel comportamento dell'erede che agisce per accertare la titolarità di un diritto acquistato per effetto della successione.
La convenuta, per contro, non ha articolato alcuna istanza istruttoria idonea a dimostrare di aver esercitato sul terreno per cui è causa un potere di fatto in via esclusiva corrispondente al diritto di proprietà per oltre vent'anni.
Considerato che l'attrice ha dimostrato il passaggio della proprietà da _2
, la quale a sua volta ha acquistato l'immobile unitamente al coniuge
[...] [...]
per effetto dell'inclusione del bene nella comunione legale e che la convenuta Per_1
non ha contestato che il bene fosse di proprietà di in virtù dell'acquisto PE
dall'AS, deve ritenersi provato il diritto di comproprietà in capo a Parte_1
del terreno distinto al F. 63, mapp.le 188.
[...]
2) Devono essere dichiarate inammissibili, invece, le domande avanzate da CP
, volte ad accertare il diritto di comproprietà in
[...] Controparte_3 CP_4
capo agli stessi, in quanto avanzate tardivamente nelle comparse di costituzione
Pag. 8 di 9 depositate il 3.10.2022 e il 4.10.2022, oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza per l'introduzione di domande riconvenzionali.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il criterio della soccombenza. Considerata la dichiarazione di inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate da , , le spese di CP Controparte_3 CP_4
lite vanno compensate con la convenuta nella misura del 50%. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia della sentenza n.
267/2012 nella parte in cui ha dichiarato proprietaria esclusiva per CP_1
effetto dell'usucapione del terreno sito in comune di Siniscola, loc. Su Gattu, distinto catastalmente al F. 63, mapp.le 188 di mq. 1514;
- accerta che è comproprietaria del terreno sito in comune Parte_1
di Siniscola, loc. Su Gattu, distinto catastalmente al F. 63, mapp.le 188 di mq. 1514;
- dichiara inammissibili le domande avanzate da , CP Controparte_3
volte ad accertare il diritto di comproprietà in capo agli stessi;
CP_4
- condanna a corrispondere a favore di le CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 662,00 per compensi, € 70,00 per esborsi, oltre IVA, CPA
e spese generali, e a , , il 50% delle spese CP Controparte_3 CP_4
di lite, che liquida per ciascuna parte processuale difesa da diverso procuratore in €
331,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
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