Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/1969, n. 2430
CASS
Sentenza 2 luglio 1969

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L'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, secondo cui la licenza di commercio ambulante consente al titolare di esercitare tale commercio nell'ambito della provincia di origine ed, a sua richiesta, di altre cinque province finitime, non attribuisce al privato un diritto soggettivo di esercitare il commercio in tutto il territorio della provincia di origine, ma e ridotto soltanto a circoscrivere, nei suoi limiti massimi, l'ambito territoriale di efficacia del provvedimento. Pertanto, l' autorita amministrativa ha il potere discrezionale, sottratto al Sindacato del giudice ordinario, di delimitare l'ambito della licenza ad una circoscrizione territoriale inferiore a quella fissata dalla citata norma. ( V. 1265-68, mass. N. 332794 2294-62 1483-62).*

Il titolare di una licenza di commercio ha un diritto soggettivo perfetto all'Esercizio dell'attivita consentitagli, purche osservi i limiti segnatigli dal provvedimento amministrativo e le prescrizioni di legge in generale. Pertanto, nessuna autorita, ne quella che ha rilasciato la licenza ne altra, puo, fuori dei casi di revoca o di modifica della licenza stessa o di provvedimenti legislativi o amministrativi che ad essa si sovrappongano - quale, ad esempio, il divieto generale di esercitare il commercio ambulante in certe zone cittadine di cui all'art. 31 del RD 29 dicembre 1939, n. 2255 - impedire o limitare tale attivita senza violare il diritto soggettivo suddetto.*

Gli agenti della forza pubblica, che abbiano sorpreso il titolare di una licenza di commercio ambulante ad esercitare la sua attivita al di fuori dei limiti segnati da questo provvedimento, hanno il potere di sottoporlo alle sanzioni previste dalla legge indipendentemente dalla legittimita di tali limiti. Essi, infatti, non possono sindacare se il contenuto della licenza sia stato correttamente determinato dall' autorita che ha emanato lo atto, il quale, sino a che non sia stato annullato, revocato o sospeso nella competente Sede, conserva la sua formale obbligatorieta e, quindi, deve essere eseguito e fatto eseguire. ( V. 2968-66, mass. N. 325581 1065-54 863-48).*

L'ordinanza di polizia urbana, prevista dall'art. 51 del RD 29 dicembre 1939, n. 2255, non concerne l'ambito originario di validita delle singole licenze di commercio ambulante, ma ha la diversa portata di inibire ogni Forma di commercio ambulante in determinate zone cittadine anche da parte di chi sia munito di una licenza che originariamente consenta detto commercio in tali zone. Pertanto, non e necessaria l'emanazione della suddetta ordinanza quando il divieto di esercitare il commercio ambulante in una data zona sia originariamente contenuto nella stessa licenza amministrativa.*

Anche l'atto amministrativo e suscettibile di interpretazione autentica da parte della stessa autorita che lo ha emanato e tale interpretazione e pienamente vincolante almeno dal momento in cui e stata palesata, esprimendo, senza possibilita di dubbio la reale volonta dell' amministrazione o dell' ente interessati. ( nella specie, si discuteva se una licenza di commercio ambulante rilasciata dal comune di Roma consentisse lo svolgimento di questa attivita, oltre che nella provincia e nell'agro Romano, anche nello agglomerato urbano di detta citta. La suprema Corte, in Sede di esame sulla giurisdizione, ha respinto questa tesi, avendo il comune costantemente dimostrato per facta concludentia- contravvenzioni, sospensione e revoca della licenza - di avere inteso escludere ab origine il centro cittadino dal territorio considerato nel provvedimento).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/1969, n. 2430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2430
    Data del deposito : 2 luglio 1969

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