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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, alla scadenza del termine del assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2903 /2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZAMPIERI NICOLA e dell'avv. GANCI FABIO
( ) ; ( ) ; C.F._2 Parte_2 C.F._3
) Parte_3 C.F._4
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio le amministrazioni scolastiche indicate in epigrafe esponendo di essere docente e di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratti di CP_1
supplenza sino al termine delle attività didattiche e/o al 30 giugno dall'a.s.
2018/2019 fino al 2021/2022, di avere maturato giorni di ferie mai goduti,
di non essere stata informata delle conseguenze della mancata fruizione,
di non essere stata invitata a fruirne.
1 La parte ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea secondo la quale la dir. 2003/88 non è ostativa ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie, purché però il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare tale diritto.
Le amministrazioni convenute, ritualmente costituite, evidenziavano che alla luce della normativa in vigore, per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie non fruite nel corso dell'anno scolastico deve essere calcolata detraendo dal computo i giorni di sospensione delle lezioni, durante i quali avrebbe potuto godere delle ferie, avuto riguardo all'astratta possibilità di fruirne.
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice fissava l'udienza di discussione, con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. ed all'esito pronunciava sentenza mediante deposito di contestuale motivazione e dispositivo.
***
1.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte con riferimento al periodo indicato in ricorso. Questo giudice allo stato ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di legittimità (ord. Corte Cass.
14268/2022, i cui principi sono stati ripresi da successive pronunce). La
pronuncia della Corte, con approfondita motivazione che ripercorre le fonti nazionali come quelle sovranazionali, definisce in modo chiaro i termini della questione, precisando che osta all'art. 7 paragrafo 1 della direttiva
2003/1988 una normativa nazionale che non ponga il lavoratore in grado di fruire le ferie, attraverso l'invito a fruirne o l'avvertimento delle conseguenze della mancata fruizione, circostanze fattuali entrambe dedotte in termini negativi da parte ricorrente, sulle quali nessun elemento contrario è fornito dalle resistenti.
2 2.La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14268/2022 ha disatteso la tesi sostenuta dal stabilendo che: “ll docente a tempo determinato CP_1
che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione
delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di
lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso
avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause
riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non
consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e
dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro
in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima
della cessazione del rapporto”. Tale orientamento ha trovato conferma nelle successive conformi pronunce della S.C. n. 13440/2024 e
16715/2024.
3.L'amministrazione convenuta non ha dimostrato di avere invitato la docente ricorrente a godere delle ferie nel periodo di sospensione, con avvertenza circa la perdita del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
La parte convenuta chiede, invero, di provare che ricorrente “è stata avvisata” dal Dirigente scolastico e/o dal personale di segreteria, ma la circostanza così come formulata è generica (dal dirigente scolastico o dal personale di segreteria? Quando? Come?).
3 La parte ricorrente pertanto ha diritto all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie ed ex festività non godute nel corso degli anni scolastici indicati.
L'amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata a pagare alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva per la mancata fruizione di n.
102,25 giorni di ferie non fruite, pari a € 6.792,47 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del di maturazione del credito sino al saldo.
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa, del carattere seriale del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
In accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente alla indennità sostitutiva corrispondente alle ferie maturate e non godute negli anni scolastici compresi fra il 2018/2019 e il 2021/2022 (n. 102,25
giornate) e condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di € 6.792,47 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data maturazione del credito sino al saldo;
Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in €
1.050,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
4 Cristina Angeletti
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