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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/09/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 733/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
BODERONE ANTONIO
Attore
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MILILLI MAURIZIO P.IVA_1
Convenuto
OGGETTO: opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ex art. 615 co. 2 c.p.c. ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola la Parte_1 Controparte_1 reiterava istanza di sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo notificato e instava per la declaratoria di inefficacia del titolo medesimo e riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Paola il 27.10.2018 a definizione del procedimento RG 36/2018 nonché quella emessa dal
Tribunale di Paola in sede di reclamo in data 24.3.2021 nel procedimento RG 1337/2020, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
la mancata notifica del titolo esecutivo;
la circostanza che l'immobile oggetto di pignoramento costituisce abitazione principale del debitore, ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/11; la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa, ai sensi dell'art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 29 aprile 2020, n.27. Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate con note di trattazione e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre dare che con ordinanza del 2.11.2022, condivisa in questa sede, veniva dichiarata inammissibile in questa la reiterata istanza di sospensione atteso che non è prevista la possibilità di avanzare istanza di sospensione, posto che l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. può essere avanzata o in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma
1 c.p.c. (ad esecuzione non ancora iniziata) ovvero nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ad esecuzione già iniziata) (v. art. 624 comma 1 c.p.c. che richiama l'art. 615, oltre che l'art. 619), oppure ai sensi dell'art. 618 comma 2 c.p.c. nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c..
Ciò posto con ordinanza del 3.12.2019 il Collegio in sede di reclamo disponeva la conversione del contratto di mutuo fondiario (nullo per la violazione del citato art. 38 T.u.b.) in mutuo ipotecario;
invero afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore;
pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs.” (Cass. n. 17439/19).
Tuttavia il contratto di mutuo stipulato nelle forme dell'atto pubblico, continua a costituire un valido titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.) di talchè la mancata notifica dello stesso unitamente al precetto determina una nullità di tipo formale – perché connessa alla forma della notificazione del precetto – che va eccepita con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dal perfezionamento dell'atto nei confronti del destinatario (ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), in mancanza della quale detta nullità è da intendersi sanata.
Del resto come eccepito dall'opposto l'avvenuta proposizione da parte dell'opponente di eccezioni di merito unitamente alla nullità della notifica determinano l'assorbimento di quest'ultima essendo evidentemente lo stesso entrato a conoscenza, o quantomeno nella sua sfera di conoscibilità, dell'intrapresa azione esecutiva.
Passando al merito, riguardo alla dedotta violazione dell'art. 54 ter del D.L. 18 del 17 marzo 2020, ai sensi del quale venivano sospese per il periodo 30.04.2020-31.10.2020 le procedure esecutive aventi ad oggetto la prima casa, periodo ulteriormente prorogato al 31.12.2020; malgrado ciò il G.E.
Dott.ssa Laino si pronunciava in data 27.10.2020 ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta dal debitore.
Sul punto è sufficiente rilevare come già il collegio in diversa composizione in data 24.3.2021 opinava che l'originaria richiesta di sospensione - avanzata dall'odierno attore/opponente in sede di introduzione del giudizio di merito - non conteneva alcun riferimento né esplicito né implicito al citato art. 54 ter;
dunque l'assenza di tale riferimento nell'atto di opposizione non è successivamente emendabile anche in considerazione della circostanza che la sospensione della procedura esecutiva ex art. 54 ter D.L. 18/2020 non vale bloccare i giudizi di opposizione all'esecuzione o agli esecutivi né le istanze di sospensione proposte in tali ambiti al fine di ottenere un effetto sospensivo di portata maggiore, almeno sul piano della durata, rispetto a quella temporanea prevista dal citato art. 54 ter.
Ed ancora le linee guida di alcuni Tribunali richiamate dalla parte istante rivestono valenza indicati nei relativi distretti e comunque in assenza di analoghi “protocolli” nel distretto e di apposita istanza della parte ed in presenza di una domanda giudiziale della stessa volta ad ottenere un effetto più amplio, la stessa deve ritenersi assorbita.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda deve essere rigettata siccome infondata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio Parte_1 che si liquidano in € 3215,00 per compenso, oltre spese generali iva, cpa come per legge.
Paola lì, 15.09.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 733/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
BODERONE ANTONIO
Attore
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MILILLI MAURIZIO P.IVA_1
Convenuto
OGGETTO: opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ex art. 615 co. 2 c.p.c. ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola la Parte_1 Controparte_1 reiterava istanza di sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo notificato e instava per la declaratoria di inefficacia del titolo medesimo e riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Paola il 27.10.2018 a definizione del procedimento RG 36/2018 nonché quella emessa dal
Tribunale di Paola in sede di reclamo in data 24.3.2021 nel procedimento RG 1337/2020, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
la mancata notifica del titolo esecutivo;
la circostanza che l'immobile oggetto di pignoramento costituisce abitazione principale del debitore, ai sensi dell'art. 13 D.L. 201/11; la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa, ai sensi dell'art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 29 aprile 2020, n.27. Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate con note di trattazione e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre dare che con ordinanza del 2.11.2022, condivisa in questa sede, veniva dichiarata inammissibile in questa la reiterata istanza di sospensione atteso che non è prevista la possibilità di avanzare istanza di sospensione, posto che l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. può essere avanzata o in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma
1 c.p.c. (ad esecuzione non ancora iniziata) ovvero nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (ad esecuzione già iniziata) (v. art. 624 comma 1 c.p.c. che richiama l'art. 615, oltre che l'art. 619), oppure ai sensi dell'art. 618 comma 2 c.p.c. nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c..
Ciò posto con ordinanza del 3.12.2019 il Collegio in sede di reclamo disponeva la conversione del contratto di mutuo fondiario (nullo per la violazione del citato art. 38 T.u.b.) in mutuo ipotecario;
invero afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore;
pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs.” (Cass. n. 17439/19).
Tuttavia il contratto di mutuo stipulato nelle forme dell'atto pubblico, continua a costituire un valido titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.) di talchè la mancata notifica dello stesso unitamente al precetto determina una nullità di tipo formale – perché connessa alla forma della notificazione del precetto – che va eccepita con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dal perfezionamento dell'atto nei confronti del destinatario (ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), in mancanza della quale detta nullità è da intendersi sanata.
Del resto come eccepito dall'opposto l'avvenuta proposizione da parte dell'opponente di eccezioni di merito unitamente alla nullità della notifica determinano l'assorbimento di quest'ultima essendo evidentemente lo stesso entrato a conoscenza, o quantomeno nella sua sfera di conoscibilità, dell'intrapresa azione esecutiva.
Passando al merito, riguardo alla dedotta violazione dell'art. 54 ter del D.L. 18 del 17 marzo 2020, ai sensi del quale venivano sospese per il periodo 30.04.2020-31.10.2020 le procedure esecutive aventi ad oggetto la prima casa, periodo ulteriormente prorogato al 31.12.2020; malgrado ciò il G.E.
Dott.ssa Laino si pronunciava in data 27.10.2020 ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta dal debitore.
Sul punto è sufficiente rilevare come già il collegio in diversa composizione in data 24.3.2021 opinava che l'originaria richiesta di sospensione - avanzata dall'odierno attore/opponente in sede di introduzione del giudizio di merito - non conteneva alcun riferimento né esplicito né implicito al citato art. 54 ter;
dunque l'assenza di tale riferimento nell'atto di opposizione non è successivamente emendabile anche in considerazione della circostanza che la sospensione della procedura esecutiva ex art. 54 ter D.L. 18/2020 non vale bloccare i giudizi di opposizione all'esecuzione o agli esecutivi né le istanze di sospensione proposte in tali ambiti al fine di ottenere un effetto sospensivo di portata maggiore, almeno sul piano della durata, rispetto a quella temporanea prevista dal citato art. 54 ter.
Ed ancora le linee guida di alcuni Tribunali richiamate dalla parte istante rivestono valenza indicati nei relativi distretti e comunque in assenza di analoghi “protocolli” nel distretto e di apposita istanza della parte ed in presenza di una domanda giudiziale della stessa volta ad ottenere un effetto più amplio, la stessa deve ritenersi assorbita.
Alla luce di tali argomentazioni la domanda deve essere rigettata siccome infondata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio Parte_1 che si liquidano in € 3215,00 per compenso, oltre spese generali iva, cpa come per legge.
Paola lì, 15.09.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli