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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/11/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 11.11.2025 N. 126/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nelle controversie di primo grado riunite promosse da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Coticelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gragnano, Via Brandi n. 3, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Distrettuale dello Stato e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra prof.ssa (cf Parte_1
) ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui C.F._1 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per tutti gli anni di contratto indicati in premessa;
2) per l'effetto condannare il , in plrpt al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra (cf ) per Parte_1 C.F._1 gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 dell'importo di euro 3000,00 oltre interessi ed accessori come per legge . Vittoria delle spese (anche generali) e competenze di giudizio, oltre oneri tributari e previdenziali ex DM 55/14 e ssmm con aumento del 30% previsto ex art. 4 comma 1 bis attesi i collegamenti ipertestuali inseriti , con attribuzione ai sottoscritti procurator i per fattone anticipo”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, in tutte le sue articolazioni territoriali, eccependo l'inammissibilità e
[...]
l'infondatezza del ricorso, nonché la parziale prescrizione del diritto, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie;
7. rigettare la richiesta di maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
2 All'udienza del 11 novembre 2025, il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa, ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente inserita nelle GPS della Parte_1
Provincia di Milano (cfr. produzione del 30.10.2025) e con ultima sede di servizio, alla data di deposito del ricorso, presso l'I.C. “Chiesa” di Spino d'Adda - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), per quanto rileva ai fini di causa ha prestato i seguenti servizi alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta:
- nell'a.s. 2019/2020, con plurimi contratti in successione e senza soluzione di continuità, dal 24.10.2019 al 10.6.2020, con orario completo, presso l' CP_2
[...]
- nell'a.s. 2020/2021, con contratto dal 30.11.2020 al 30.6.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Galvani” di Milano;
- nell'a.s. 2021/2022, con contratto dal 26.10.2021 al 30.6.2022, con orario completo, presso l' di Gorgonzola;
Controparte_3
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto dal 12.9.2022 al 30.6.2023, con orario completo, presso l'I.S. “Bellisario” di Inzago;
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 28.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso l'I.S. “Bellisario” di Inzago;
- nell'a.s. 2024/2025, con contratto dal 13.11.2024 al 30.6.2025, con orario completo, presso l'I.C. “Chiesa” di Spino d'Adda.
Con il presente giudizio, ella si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva
3 richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che la ricorrente ha invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato,
4 riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
5 Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalla ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
6 Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*** * ***
3. Conclusivamente, deve essere accertato il diritto di di Parte_1 ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, tutti compresi nel quinquennio decorrente a ritroso dalla diffida interruttiva del 8.10.2024 (doc. 7, ric.) - avuto riguardo, per l'a.s.
7 2019/2020, al conferimento dell'incarico del 24.10.2019 - e avendo ella sempre prestato servizio su orario completo o almeno pari al 50% e fino al termine almeno sostanziale delle attività didattiche.
Del resto, è ormai superata in fatto l'eccezione difensiva secondo cui il beneficio non avrebbe potuto essere riconosciuto in relazione al 2024/2025, “non potendosi escludere” la cessazione anticipata del servizio, né rileva il riconoscimento operato dalla
Legge di Bilancio 2025, in quanto relativo ai soli docenti con contratto al 31 agosto.
Per tali ragioni, considerato che la ricorrente è ancora inserita nel sistema scolastico, l'Amministrazione deve essere condannata a metterle a disposizione la carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire coi vincoli di legge.
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute deve essere maggiorato di interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, come chiarito, da ultimo, dalla citata pronuncia della Suprema Corte.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura seriale e al valore della controversia, nonché alle fasi concretamente esperite (ivi compresa la trattazione, avendo le parti discusso sulla contestata persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del
), con distrazione in favore del difensore antistatario. Si ritiene, poi, che non CP_1 ricorrano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n.
55/2014, in quanto la decisione ha implicato la consultazione del solo stato matricolare, peraltro prodotto anche dal (Cfr. Cass. ord. n. 37692/2022; CP_1 ord. n. 22762/2023).
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione,
8 accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, per l'importo di € 500,00 annui oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
per l'effetto, condanna la convenuta a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 11 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nelle controversie di primo grado riunite promosse da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Coticelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gragnano, Via Brandi n. 3, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Distrettuale dello Stato e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra prof.ssa (cf Parte_1
) ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui C.F._1 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per tutti gli anni di contratto indicati in premessa;
2) per l'effetto condannare il , in plrpt al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra (cf ) per Parte_1 C.F._1 gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 dell'importo di euro 3000,00 oltre interessi ed accessori come per legge . Vittoria delle spese (anche generali) e competenze di giudizio, oltre oneri tributari e previdenziali ex DM 55/14 e ssmm con aumento del 30% previsto ex art. 4 comma 1 bis attesi i collegamenti ipertestuali inseriti , con attribuzione ai sottoscritti procurator i per fattone anticipo”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, in tutte le sue articolazioni territoriali, eccependo l'inammissibilità e
[...]
l'infondatezza del ricorso, nonché la parziale prescrizione del diritto, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie;
7. rigettare la richiesta di maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
2 All'udienza del 11 novembre 2025, il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa, ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale.
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1. è un'insegnante – attualmente inserita nelle GPS della Parte_1
Provincia di Milano (cfr. produzione del 30.10.2025) e con ultima sede di servizio, alla data di deposito del ricorso, presso l'I.C. “Chiesa” di Spino d'Adda - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), per quanto rileva ai fini di causa ha prestato i seguenti servizi alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta:
- nell'a.s. 2019/2020, con plurimi contratti in successione e senza soluzione di continuità, dal 24.10.2019 al 10.6.2020, con orario completo, presso l' CP_2
[...]
- nell'a.s. 2020/2021, con contratto dal 30.11.2020 al 30.6.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Galvani” di Milano;
- nell'a.s. 2021/2022, con contratto dal 26.10.2021 al 30.6.2022, con orario completo, presso l' di Gorgonzola;
Controparte_3
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto dal 12.9.2022 al 30.6.2023, con orario completo, presso l'I.S. “Bellisario” di Inzago;
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 28.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso l'I.S. “Bellisario” di Inzago;
- nell'a.s. 2024/2025, con contratto dal 13.11.2024 al 30.6.2025, con orario completo, presso l'I.C. “Chiesa” di Spino d'Adda.
Con il presente giudizio, ella si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
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2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva
3 richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che la ricorrente ha invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
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2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato,
4 riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
5 Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalla ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
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2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
6 Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
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2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
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3. Conclusivamente, deve essere accertato il diritto di di Parte_1 ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, tutti compresi nel quinquennio decorrente a ritroso dalla diffida interruttiva del 8.10.2024 (doc. 7, ric.) - avuto riguardo, per l'a.s.
7 2019/2020, al conferimento dell'incarico del 24.10.2019 - e avendo ella sempre prestato servizio su orario completo o almeno pari al 50% e fino al termine almeno sostanziale delle attività didattiche.
Del resto, è ormai superata in fatto l'eccezione difensiva secondo cui il beneficio non avrebbe potuto essere riconosciuto in relazione al 2024/2025, “non potendosi escludere” la cessazione anticipata del servizio, né rileva il riconoscimento operato dalla
Legge di Bilancio 2025, in quanto relativo ai soli docenti con contratto al 31 agosto.
Per tali ragioni, considerato che la ricorrente è ancora inserita nel sistema scolastico, l'Amministrazione deve essere condannata a metterle a disposizione la carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire coi vincoli di legge.
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute deve essere maggiorato di interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, come chiarito, da ultimo, dalla citata pronuncia della Suprema Corte.
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4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla natura seriale e al valore della controversia, nonché alle fasi concretamente esperite (ivi compresa la trattazione, avendo le parti discusso sulla contestata persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del
), con distrazione in favore del difensore antistatario. Si ritiene, poi, che non CP_1 ricorrano i presupposti per riconoscere la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D.M. n.
55/2014, in quanto la decisione ha implicato la consultazione del solo stato matricolare, peraltro prodotto anche dal (Cfr. Cass. ord. n. 37692/2022; CP_1 ord. n. 22762/2023).
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione,
8 accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, per l'importo di € 500,00 annui oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
per l'effetto, condanna la convenuta a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 11 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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