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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3622/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3622/2021 R.G., la cui chiamata all'udienza dell'8 gennaio 2025 è stata sostituita dalle note di trattazione scritta, per come previsto dal decreto del 18 dicembre 2025,
promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Roberto Ceola e Filippo Tranquillini e
BERTIZZOLO MARIA, C.F. , rappresentata e difesa in C.F._2
giudizio dagli avv. Roberto Ceola e Filippo Tranquillini attori
contro
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente a [...]di Ney York, 707 Columbus Pkwy, C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Conzatti, Rolando Landucci e Marco Petroni del Foro di Rovereto;
convenuta costituita
pagina 1 di 8 , C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._4
LA (RC) il 24.08.1970 e residente a [...];
C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
25.06.1942 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
23.04.1953 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] e residente a CP_5 C.F._7
FI (FI), via Filadelfia n. 15;
, C.F. , nato a [...] il Controparte_6 C.F._8
06.07.1961 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] Controparte_7 C.F._9
(RC) il 06.01.1946 e residente a [...];
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._10
04.07.1943 e residente a [...];
, nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_8
Piazza Tanucci n. 2;
, C.F. , nato a Controparte_9 C.F._11
VA (AR) il 10.03.1982 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] Parte_3 C.F._12
(FI) il 21.04.1948 e residente in [...];
, C.F. , nato a [...] Parte_4 C.F._13
Pesa (FI) il 27.10.1951 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] il Controparte_10 C.F._14
09.06.1958 e residente a [...];
pagina 2 di 8 , C.F. , nata ad [...] il Controparte_11 C.F._15
01.07.1950 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] Controparte_12 C.F._16
EF (RC) il 17.02.1948 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] il Controparte_13 C.F._17
1.06.1954 e residente a [...];
C.F. nata a [...] Controparte_14 C.F._18
LA (RC) il 08.06.1968 e residente a [...];
C.F. , nato a [...] il Controparte_15 C.F._19
20.07.1945 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] il Parte_5 C.F._20
08.07.1950 e residente a [...];
, C.F. nata a [...] il Parte_6 C.F._21
13.04.1951 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_16 C.F._22
residente a [...];
, C.F. , nata a [...] CP_17 C.F._23
(FI) il 15.01.1957 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] Controparte_18 C.F._24
il 20.04.1999 e residente a [...]; convenuti contumaci
Lette le note in sostituzione d'udienza depositate nell'interesse delle parti costituite, con
cui i procuratori hanno precisato le conclusioni.
Il Giudice
pagina 3 di 8 all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e OL IA Parte_1
convenivano in giudizio , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Parte_3 Parte_4
, , , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
CP_14 Controparte_15 Parte_5 Parte_6 CP_16
e , per chiedere al Tribunale adito di “accertare
[...] CP_17 Controparte_19 in capo agli odierni attori signori e OL IA l'intervenuto Parte_1
acquisto per effetto di usucapione della realità immobiliare sita nel Comune di BO
(RC), via AN Leo n. 2 e n. 4, foglio 30. Particella n. 380, subalterno 2, categoria A/4, classe 1, 5 vani;
emettere sentenza suscettibile di trascrizione, annotazione e
registrazione negli idonei Pubblici Registri Immobiliari;
condannare i convenuti, eventualmente resistenti e/o opponenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre a spese generali, IVA, CNPA come per legge;
dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege”.
Si costituiva in giudizio, solamente, (così rendendo superflua la Controparte_1
prova della regolare notificazione della citazione) con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 novembre 2022 concludendo “di nulla opporre all'accoglimento della domanda azionata dagli attori, avente ad oggetto l'acquisto per usucapione dell'immobile sito nel Comune di BO (RC), via AN Leo n. 2 e n. 4, così catastalmente individuato: Foglio 30, Particella n. 380, subalterno 2”.
Il giudizio era istruito a mezzo prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio effettuata dall'arch. . Persona_1
pagina 4 di 8 2. In punto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto controverso) ed integrità del contraddittorio, si deve ritenere, sulla base delle visure catastali e delle certificazioni ipo-catastali prodotte, che tutti gli intestatari dell'unità
immobiliare oggetto della domanda di usucapione, siano stati correttamente citati in giudizio.
3. La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo di un bene per un periodo determinato dalla legge.
Essa, infatti, se chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dà la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi)
costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus (elemento oggettivo), ma anche dell'animus possidendi (elemento oggettivo), si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per vent'anni.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in questione, dall'istruttoria svolta è emerso che gli attori hanno esercitato, per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente, il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sull'immobile usucapendo.
Dalla deposizione dei testimoni, escussi all'udienza del 9.10.2023, ha trovato conferma la tesi attrice secondo cui l'unità immobiliare usucapenda è “adiacente
l'abitazione di proprietà degli attori ed utilizzata da questi, ogni anno per tutto il periodo delle vacanze estive e nei weekend anche nel periodo invernale, come parte della propria abitazione” ed è utilizzata dagli attori “con il terrazzo e il cortile di pertinenza della stessa, unitamente alla parte di abitazione di loro proprietà, come fossero un'unica unità abitativa”.
Nel dettaglio, la teste che ben conosce i luoghi di causa, ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco gli attori da più di vent'anni, da quando sono arrivati a BO.
Conoscevo già la famiglia - la madre dell'attrice è una - e poi ho CP_1 CP_1 conosciuto anche IA OL […] In pratica questa casa era degli eredi e CP_1
pagina 5 di 8 la madre dell'attrice quando veniva a BO abitava lì, e anche la figlia con il marito.
Normalmente stavano tutti al nord italia, ma venivano, e vengono tutt'ora, d'estate, e spesso tornano anche durante l'anno. L'immobile in questione è un'abitazione antica su due livelli, e sulla sinistra c'è un'altra parte, dove salendo c'è un terrazzo che usano spesso d'estate. C'è pure un terreno al piano sotto strada che è utilizzato regolarmente da loro, tant'è che lo tengono pulito. Li ho visti molte volte fare questi lavori […]. Ho anche le chiavi di quella casa perché per la loro sicurezza e per ogni evenienza, loro me le hanno lasciate per quando non ci sono”.
Analogamente, il teste ha dichiarato: “E' un'unica casa, ma sono Testimone_2
due subalterni. Io sono stato incaricato dagli attori per la presentazione di qualche DIA
che riguardava la ristrutturazione del tetto e anche del terrazzo. Una volta ho anche curato per loro conto la pulizia del terreno che c'è nel piano sottostrada […]. Quando
l'ho fatto sono stato incaricato e pagato dagli attori. Sia il terrazzo che il terreno di cui ho detto sono a tutti gli effetti delle pertinenze della casa che si raggiungono dalla casa stessa […]”.
Il bene è compiutamente descritto nella relazione peritale redatta dal consulente tecnico d'ufficio, arch. : “l'area oggetto della perizia è ubicata Persona_2
nel Comune di BO, in via AN Leo n. 2, censita al Catasto TI al Foglio 30, Part.
380, sub.
2. L'unità immobiliare oggetto della perizia è costituita da un fabbricato a due piani fuori terra […]. L'edificio è realizzato con struttura portante in muratura ordinaria di mattoni e pietra locale (tamponature dello spessore di cm 70, al piano seminterrato e cm 57 al piano rialzato), rivestita con intonaco al civile. La superficie occupata dall'immobile è di circa m² 70 […] l'attuale utilizzo del subalterno 2 (oggetto di usucapione), e cioè come locali di sgombro del subalterno 1, allo stato di fatto ne fa una pertinenza dell'immobile intestato a parte attrice. Per il tramite della veranda chiusa ad est si concretizza e vi è un primo collegamento interno con il piano terra del subalterno 1
di proprietà . Al piano primo, da via AN Leo, si evince che l'ingresso Parte_7 al subalterno 1 , permette internamente l'accessibilità allo stesso Parte_7
pagina 6 di 8 piano del subalterno 2 (oggetto di usucapione). Anche a questo primo piano, la veranda a vetri consente il passaggio tra i due subalterni”.
Le utenze relative al servizio idrico e di fornitura di energia elettrica sono intestate all'attore e servono sia l'unità immobiliare usucapenda (subalterno 2) Parte_1 che l'adiacente unità immobiliare (subalterno 1), già di proprietà degli attori;
è poi presente una riserva d'acqua all'interno del subalterno 2 che serve entrambi i subalterni
(v. pagg. 11 CTU e cfr fotografia n.13 allegato fotografico).
Vi è da aggiungere che anche la convenuta costituita in giudizio ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento della domanda azionata dagli attori.
In conclusione, le risultanze processuali sinteticamente esposte, unitamente alla mancata contestazione della convenuta sono altamente indicative di Controparte_1
un possesso esclusivo, ininterrotto, continuativo ed ultraventennale esercitato dagli attori
uti dominus, incompatibile con il permanere del possesso altrui sul medesimo bene.
Ne consegue che deve essere dichiarato, in favore degli attori, l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione del fabbricato individuato al catasto TI del comune di BO, al foglio 30, particella n. 380, subalterno 2.
La presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. (oggi servizio di Pubblicità Immobiliare) la trascrizione ex art. 2651 c.c.
4. Le spese di lite si compensano integralmente con la parte convenuta costituita che non ha contestato i fatti esposti dagli attori, mentre si dichiarano irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci in ragione della natura della controversia e della indefettibilità della pronuncia giudiziaria per la dichiarazione della prescrizione acquisitiva.
In forza del principio di causalità restano a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con il decreto del 6.08.2024.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale di GG LA, II sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara acquisito, per intervenuta usucapione, da e da OL IA, in eguale misura, il diritto di Parte_1 proprietà sull'immobile sito nel Comune di BO, alla via AN Leo n. 2 e n. 4, individuato in catasto TI (comune di BO) al foglio 30, particella n. 380, subalterno 2;
2) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e la convenuta costituta
Controparte_1
3) dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci;
4) pone le spese di CTU liquidate con il decreto del 25.06.2024 a carico di parte attrice.
GG LA, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3622/2021 R.G., la cui chiamata all'udienza dell'8 gennaio 2025 è stata sostituita dalle note di trattazione scritta, per come previsto dal decreto del 18 dicembre 2025,
promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Roberto Ceola e Filippo Tranquillini e
BERTIZZOLO MARIA, C.F. , rappresentata e difesa in C.F._2
giudizio dagli avv. Roberto Ceola e Filippo Tranquillini attori
contro
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente a [...]di Ney York, 707 Columbus Pkwy, C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Conzatti, Rolando Landucci e Marco Petroni del Foro di Rovereto;
convenuta costituita
pagina 1 di 8 , C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._4
LA (RC) il 24.08.1970 e residente a [...];
C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
25.06.1942 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
23.04.1953 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] e residente a CP_5 C.F._7
FI (FI), via Filadelfia n. 15;
, C.F. , nato a [...] il Controparte_6 C.F._8
06.07.1961 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] Controparte_7 C.F._9
(RC) il 06.01.1946 e residente a [...];
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._10
04.07.1943 e residente a [...];
, nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_8
Piazza Tanucci n. 2;
, C.F. , nato a Controparte_9 C.F._11
VA (AR) il 10.03.1982 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] Parte_3 C.F._12
(FI) il 21.04.1948 e residente in [...];
, C.F. , nato a [...] Parte_4 C.F._13
Pesa (FI) il 27.10.1951 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] il Controparte_10 C.F._14
09.06.1958 e residente a [...];
pagina 2 di 8 , C.F. , nata ad [...] il Controparte_11 C.F._15
01.07.1950 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] Controparte_12 C.F._16
EF (RC) il 17.02.1948 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] il Controparte_13 C.F._17
1.06.1954 e residente a [...];
C.F. nata a [...] Controparte_14 C.F._18
LA (RC) il 08.06.1968 e residente a [...];
C.F. , nato a [...] il Controparte_15 C.F._19
20.07.1945 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] il Parte_5 C.F._20
08.07.1950 e residente a [...];
, C.F. nata a [...] il Parte_6 C.F._21
13.04.1951 e residente a [...];
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_16 C.F._22
residente a [...];
, C.F. , nata a [...] CP_17 C.F._23
(FI) il 15.01.1957 e residente a [...];
, C.F. , nato a [...] Controparte_18 C.F._24
il 20.04.1999 e residente a [...]; convenuti contumaci
Lette le note in sostituzione d'udienza depositate nell'interesse delle parti costituite, con
cui i procuratori hanno precisato le conclusioni.
Il Giudice
pagina 3 di 8 all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e OL IA Parte_1
convenivano in giudizio , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Parte_3 Parte_4
, , , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
CP_14 Controparte_15 Parte_5 Parte_6 CP_16
e , per chiedere al Tribunale adito di “accertare
[...] CP_17 Controparte_19 in capo agli odierni attori signori e OL IA l'intervenuto Parte_1
acquisto per effetto di usucapione della realità immobiliare sita nel Comune di BO
(RC), via AN Leo n. 2 e n. 4, foglio 30. Particella n. 380, subalterno 2, categoria A/4, classe 1, 5 vani;
emettere sentenza suscettibile di trascrizione, annotazione e
registrazione negli idonei Pubblici Registri Immobiliari;
condannare i convenuti, eventualmente resistenti e/o opponenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre a spese generali, IVA, CNPA come per legge;
dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege”.
Si costituiva in giudizio, solamente, (così rendendo superflua la Controparte_1
prova della regolare notificazione della citazione) con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 novembre 2022 concludendo “di nulla opporre all'accoglimento della domanda azionata dagli attori, avente ad oggetto l'acquisto per usucapione dell'immobile sito nel Comune di BO (RC), via AN Leo n. 2 e n. 4, così catastalmente individuato: Foglio 30, Particella n. 380, subalterno 2”.
Il giudizio era istruito a mezzo prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio effettuata dall'arch. . Persona_1
pagina 4 di 8 2. In punto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto controverso) ed integrità del contraddittorio, si deve ritenere, sulla base delle visure catastali e delle certificazioni ipo-catastali prodotte, che tutti gli intestatari dell'unità
immobiliare oggetto della domanda di usucapione, siano stati correttamente citati in giudizio.
3. La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo di un bene per un periodo determinato dalla legge.
Essa, infatti, se chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dà la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi)
costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus (elemento oggettivo), ma anche dell'animus possidendi (elemento oggettivo), si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per vent'anni.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in questione, dall'istruttoria svolta è emerso che gli attori hanno esercitato, per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente, il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sull'immobile usucapendo.
Dalla deposizione dei testimoni, escussi all'udienza del 9.10.2023, ha trovato conferma la tesi attrice secondo cui l'unità immobiliare usucapenda è “adiacente
l'abitazione di proprietà degli attori ed utilizzata da questi, ogni anno per tutto il periodo delle vacanze estive e nei weekend anche nel periodo invernale, come parte della propria abitazione” ed è utilizzata dagli attori “con il terrazzo e il cortile di pertinenza della stessa, unitamente alla parte di abitazione di loro proprietà, come fossero un'unica unità abitativa”.
Nel dettaglio, la teste che ben conosce i luoghi di causa, ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco gli attori da più di vent'anni, da quando sono arrivati a BO.
Conoscevo già la famiglia - la madre dell'attrice è una - e poi ho CP_1 CP_1 conosciuto anche IA OL […] In pratica questa casa era degli eredi e CP_1
pagina 5 di 8 la madre dell'attrice quando veniva a BO abitava lì, e anche la figlia con il marito.
Normalmente stavano tutti al nord italia, ma venivano, e vengono tutt'ora, d'estate, e spesso tornano anche durante l'anno. L'immobile in questione è un'abitazione antica su due livelli, e sulla sinistra c'è un'altra parte, dove salendo c'è un terrazzo che usano spesso d'estate. C'è pure un terreno al piano sotto strada che è utilizzato regolarmente da loro, tant'è che lo tengono pulito. Li ho visti molte volte fare questi lavori […]. Ho anche le chiavi di quella casa perché per la loro sicurezza e per ogni evenienza, loro me le hanno lasciate per quando non ci sono”.
Analogamente, il teste ha dichiarato: “E' un'unica casa, ma sono Testimone_2
due subalterni. Io sono stato incaricato dagli attori per la presentazione di qualche DIA
che riguardava la ristrutturazione del tetto e anche del terrazzo. Una volta ho anche curato per loro conto la pulizia del terreno che c'è nel piano sottostrada […]. Quando
l'ho fatto sono stato incaricato e pagato dagli attori. Sia il terrazzo che il terreno di cui ho detto sono a tutti gli effetti delle pertinenze della casa che si raggiungono dalla casa stessa […]”.
Il bene è compiutamente descritto nella relazione peritale redatta dal consulente tecnico d'ufficio, arch. : “l'area oggetto della perizia è ubicata Persona_2
nel Comune di BO, in via AN Leo n. 2, censita al Catasto TI al Foglio 30, Part.
380, sub.
2. L'unità immobiliare oggetto della perizia è costituita da un fabbricato a due piani fuori terra […]. L'edificio è realizzato con struttura portante in muratura ordinaria di mattoni e pietra locale (tamponature dello spessore di cm 70, al piano seminterrato e cm 57 al piano rialzato), rivestita con intonaco al civile. La superficie occupata dall'immobile è di circa m² 70 […] l'attuale utilizzo del subalterno 2 (oggetto di usucapione), e cioè come locali di sgombro del subalterno 1, allo stato di fatto ne fa una pertinenza dell'immobile intestato a parte attrice. Per il tramite della veranda chiusa ad est si concretizza e vi è un primo collegamento interno con il piano terra del subalterno 1
di proprietà . Al piano primo, da via AN Leo, si evince che l'ingresso Parte_7 al subalterno 1 , permette internamente l'accessibilità allo stesso Parte_7
pagina 6 di 8 piano del subalterno 2 (oggetto di usucapione). Anche a questo primo piano, la veranda a vetri consente il passaggio tra i due subalterni”.
Le utenze relative al servizio idrico e di fornitura di energia elettrica sono intestate all'attore e servono sia l'unità immobiliare usucapenda (subalterno 2) Parte_1 che l'adiacente unità immobiliare (subalterno 1), già di proprietà degli attori;
è poi presente una riserva d'acqua all'interno del subalterno 2 che serve entrambi i subalterni
(v. pagg. 11 CTU e cfr fotografia n.13 allegato fotografico).
Vi è da aggiungere che anche la convenuta costituita in giudizio ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento della domanda azionata dagli attori.
In conclusione, le risultanze processuali sinteticamente esposte, unitamente alla mancata contestazione della convenuta sono altamente indicative di Controparte_1
un possesso esclusivo, ininterrotto, continuativo ed ultraventennale esercitato dagli attori
uti dominus, incompatibile con il permanere del possesso altrui sul medesimo bene.
Ne consegue che deve essere dichiarato, in favore degli attori, l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione del fabbricato individuato al catasto TI del comune di BO, al foglio 30, particella n. 380, subalterno 2.
La presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. (oggi servizio di Pubblicità Immobiliare) la trascrizione ex art. 2651 c.c.
4. Le spese di lite si compensano integralmente con la parte convenuta costituita che non ha contestato i fatti esposti dagli attori, mentre si dichiarano irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci in ragione della natura della controversia e della indefettibilità della pronuncia giudiziaria per la dichiarazione della prescrizione acquisitiva.
In forza del principio di causalità restano a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con il decreto del 6.08.2024.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 il Tribunale di GG LA, II sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara acquisito, per intervenuta usucapione, da e da OL IA, in eguale misura, il diritto di Parte_1 proprietà sull'immobile sito nel Comune di BO, alla via AN Leo n. 2 e n. 4, individuato in catasto TI (comune di BO) al foglio 30, particella n. 380, subalterno 2;
2) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e la convenuta costituta
Controparte_1
3) dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci;
4) pone le spese di CTU liquidate con il decreto del 25.06.2024 a carico di parte attrice.
GG LA, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
pagina 8 di 8