Sentenza 16 giugno 2025
Decreto collegiale 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2024, proposto da
NN ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Luzzi, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 7 luglio 2023, n. 1238.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 7 luglio 2023, n. 1238, il Tribunale di Cosenza, su domanda di NN ON, ha condannato il Comune di Luzzi «ad eseguire i lavori indicati alla pagina 9 della relazione di c.t.u. depositata dall’ing. Maria Rosaria Bauleo in data 17/10/2022 e richiamati in parte motiva, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza» ;
- la sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 12 luglio 2023;
- con ricorso notificato in data 14 maggio 2024, depositato nella Segreteria in pari data, la creditrice ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione di eseguire i lavori ivi indicati;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di eseguire integralmente le opere specificate nella decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Rende, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del Comune di Rende, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente e pagate allo Stato, e in particolare al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Luzzi di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale di Rende, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune di Rende, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Luzzi al pagamento, in favore di parte ricorrente, e per lui al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.033,00, oltre ad accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO