Decreto cautelare 12 aprile 2022
Ordinanza collegiale 5 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 6 giugno 2025
Decreto presidenziale 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00941/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del decreto prot n. -OMISSIS-, notificato in data 16/02/22, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cuneo ha rigettato l’istanza di emersione presentata in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020;
- nonché di ogni altro atto anteriore e conseguente, coordinato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso riferendo di avere ottenuto nelle more del presente giudizio un permesso per protezione speciale a seguito dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Torino;
Ritenuto , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese tra le parti in ragione dell’esito della lite;
Rilevato che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con separato provvedimento presidenziale verrà liquidato il compenso spettante al suo difensore, il quale si è riservato di depositare apposita istanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Rinvia a separato provvedimento presidenziale la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.