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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2635 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...], residente in [...]del Manco (CS) Parte_1
alla Via Pandette 117 Serra Pedace, elettivamente domiciliato in 87036 Rende alla Via Giuseppe Verdi
n. 33/A presso lo Studio dell'avv. Alfredo Gigliotti, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale (c.f. , C.F._1
Umberto Ferrato (c.f. ), Carmela Filice (c.f. e C.F._2 CodiceFiscale_3
Manuela Varani (C.F. ) in virtù di procura alle liti rep. n. 37875/7131 del C.F._4
22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Castrovillari, in Corso Persona_1
Calabria, presso gli uffici dell' CP_1
Resistente Avente ad oggetto: indebito/azione di accertamento negativo
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di reddito di cittadinanza, erogato dall' a CP_2 seguito dell'accoglimento della sua istanza amministrativa del 3.11.2020, esponeva che con provvedimento del 6.2.2024 l' gli ha comunicato la revoca del beneficio per mancanza del CP_2 requisito di residenza e che, con successivo provvedimento del 20.2.2024, l'istituto gli ha comunicato l'indebita percezione del reddito di cittadinanza con obbligo di restituzione dell'importo pari ad €
12.366,66; tanto premesso ed esposto, sosteneva di essere in possesso del requisito della residenza, siccome in Italia dal gennaio del 2010, donde il suo diritto alla prestazione;
su tali assunti ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del medesimo CP_2 beneficio comunicato dall' con nota del 6/02/2024 prodotta in atti e della conseguente richiesta di CP_2
ripetizione di indebito, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, previo accertamento della sussistenza del requisito della residenza decennale sul territorio italiano e del suo diritto alla percezione del beneficio del reddito di cittadinanza.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' argomentando diffusamente in ordine CP_2 all'obbligo di restituzione in capo al ricorrente delle somme indebitamente percepite, in assenza dei requisiti fondanti il diritto alla prestazione.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, con la precisazione che – per effetto della legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 318, A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis,
7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il
Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Il requisito reddituale e quello patrimoniale sono delineati nel citato art. 2 comma 1 lett. b) mentre per quanto concerne quelli di cittadinanza e di residenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
(….).
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3. Tanto premesso, è in atti il provvedimento del 27.1.2024 con cui l' ha richiesto al ricorrente CP_2
la restituzione di somma (euro 12.366,66) indebitamente percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dicembre 2020/maggio 2022 in assenza del requisito della residenza.
Orbene, valga osservare, quanto alla richiesta attorea di provvedimento dell' > che il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non anche CP_2 sull'atto e che nel giudizio avente ad oggetto indebito previdenziale o assistenziale non si controverte sulla legittimità del provvedimento con cui l'istituto ha comunicato la sussistenza dell'indebito bensì sul diritto dell'istituto alla ripetizione di somme che assume indebitamente percepite.
Ed invero, parte ricorrente chiede con cui l' CP_2
ha chiesto la restituzione delle somma ma – correttamente qualificata – l'azione esperita è di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere le somme erogate. CP_2
Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell' ma la sussistenza o meno dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme percepite e CP_2
di cui nega la natura indebita.
Tutto quanto sopra premesso, avuto riguardo all'oggetto della domanda –ripetizione di indebito-, appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ
., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito”
(cfr. Cass. 2032/2006).
Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di confermato dalle
S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata (reddito di
Cittadinanza) oggetto di causa, si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione.
Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare> (cfr. Cass. sez. L, sent. n.
4612/2006).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente si limita a contestare la motivazione posta dall' CP_2
a base della richiesta di restituzione, senza allegare né tanto meno provare il possesso di tutti i requisiti di legge fondanti il diritto a percepire la prestazione.
Sotto tale profilo, certamente gli altri requisiti costitutivi non possono dirsi incontestati per avere l' revocato la prestazione solo per la mancanza del requisito della residenza per dieci anni, CP_2
atteso che oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo emanato dall' essendo in sede giurisdizionale la res controversa estesa all'intera fattispecie CP_2
costitutiva del diritto in contestazione;
peraltro, è consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019), come logicamente deve ritenersi per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine da elementi che non rientrano nella predetta sfera di conoscibilità dell' (cfr., da CP_2
ultimo, Cass. n. 2174/2021); inoltre, è parimenti consolidato il principio secondo cui l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la domanda amministrativa) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (così da ult. Cass. n. 31704 del 2019). Ad abundantiam, osserva il giudice che l'onere di contestazione presuppone, logicamente, che gli elementi costitutivi siano quanto meno allegati e, nel caso di specie, alcuna allegazione è svolta in ricorso in merito alla sussistenza degli ulteriori suddetti requisiti di legge, incentrandosi il ricorso esclusivamente sul requisito della residenza.
Ciò posto, rilevato che parte ricorrente non ha né allegato né provato la sussistenza del requisito reddituale/patrimoniale, ritiene il giudice che la documentazione in atti non sia idonea a comprovare l'ulteriore requisito della residenza decennale in Italia di cui gli ultimi due – precedenti la presentazione della domanda - continuativi.
Invero, è in atti nota del Comune di Pietrafitta che attesta l'impossibilità di certificare la residenza del ricorrente sin dal 2010, in assenza di alcun riscontro anche da parte degli altri comuni interpellati;
dall'estratto conto previdenziale si evince che nel lungo arco di tempo che il ricorrente indica (dal gennaio 2010 ad oggi) lo stesso risulta aver prestato attività lavorativa dal 9 luglio 2011 al 10 settembre 2011, per ulteriori 18 giorni in tutto il 2013 e nel solo 2015 dal 18 maggio al 30 giugno.
Il ricorrente sostiene di essere stabilmente in Italia sin dal gennaio del 2010 contestando, pertanto, la revoca della prestazione ma osserva il giudice che a fronte della contestazione dell' – parte ricorrente non ha dato prova della reale sussistenza del requisito, non avendo CP_2 offerto alcun oggettivo riscontro dell'asserita permanenza in Italia dal 2010 e della presenza continuativa degli ultimi due anni, in assenza ad esempio di un contratto di locazione, di bollette di utenze intestate, di certificazione sanitaria.
Invero, il requisito della residenza deve essere inteso come effettiva presenza sul territorio nazionale e tale presenza per la durata richiesta dalla norma deve essere opportunamente documentata e accertata.
A fronte delle risultanze acquisite dall' –parte ricorrente non ha offerto oggettivi univoci CP_2
elementi di riscontro, dimostrativi della regolare presenza sul territorio, quali, a titolo esemplificativo, certificazioni mediche o contratto di affitto di immobile, risultando dall'estratto conto previdenziale la sostanziale assenza di attività lavorativa se non per sporadici periodi.
Nel caso di specie, si osserva che a fronte della posizione dell' , la parte ricorrente non ha CP_2
offerto documenti che attesterebbero la sua presenza in Italia continuativamente dal 2010, osservandosi che dalla documentazione agli atti (estratto conto previdenziale) si evince che la ricorrente non presta attività lavorativa in Italia sin dal giugno 2015 (l'ultimo rapporto di lavoro documentato è dal 18.5.2015 al 30.6.2015) né ha offerto altri elementi per dimostrare la sua presenza effettiva nel territorio nazionale, non prospettando lavori non regolarizzati.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso, non avendo parte ricorrente offerto prova della sussistenza dei requisiti fondanti il diritto alla prestazione.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2635 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...], residente in [...]del Manco (CS) Parte_1
alla Via Pandette 117 Serra Pedace, elettivamente domiciliato in 87036 Rende alla Via Giuseppe Verdi
n. 33/A presso lo Studio dell'avv. Alfredo Gigliotti, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Marcello Carnovale (c.f. , C.F._1
Umberto Ferrato (c.f. ), Carmela Filice (c.f. e C.F._2 CodiceFiscale_3
Manuela Varani (C.F. ) in virtù di procura alle liti rep. n. 37875/7131 del C.F._4
22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Castrovillari, in Corso Persona_1
Calabria, presso gli uffici dell' CP_1
Resistente Avente ad oggetto: indebito/azione di accertamento negativo
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di reddito di cittadinanza, erogato dall' a CP_2 seguito dell'accoglimento della sua istanza amministrativa del 3.11.2020, esponeva che con provvedimento del 6.2.2024 l' gli ha comunicato la revoca del beneficio per mancanza del CP_2 requisito di residenza e che, con successivo provvedimento del 20.2.2024, l'istituto gli ha comunicato l'indebita percezione del reddito di cittadinanza con obbligo di restituzione dell'importo pari ad €
12.366,66; tanto premesso ed esposto, sosteneva di essere in possesso del requisito della residenza, siccome in Italia dal gennaio del 2010, donde il suo diritto alla prestazione;
su tali assunti ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del medesimo CP_2 beneficio comunicato dall' con nota del 6/02/2024 prodotta in atti e della conseguente richiesta di CP_2
ripetizione di indebito, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, previo accertamento della sussistenza del requisito della residenza decennale sul territorio italiano e del suo diritto alla percezione del beneficio del reddito di cittadinanza.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' argomentando diffusamente in ordine CP_2 all'obbligo di restituzione in capo al ricorrente delle somme indebitamente percepite, in assenza dei requisiti fondanti il diritto alla prestazione.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, con la precisazione che – per effetto della legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 318, A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis,
7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il
Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2 ai sensi del quale superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Il requisito reddituale e quello patrimoniale sono delineati nel citato art. 2 comma 1 lett. b) mentre per quanto concerne quelli di cittadinanza e di residenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
(….).
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3. Tanto premesso, è in atti il provvedimento del 27.1.2024 con cui l' ha richiesto al ricorrente CP_2
la restituzione di somma (euro 12.366,66) indebitamente percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dicembre 2020/maggio 2022 in assenza del requisito della residenza.
Orbene, valga osservare, quanto alla richiesta attorea di provvedimento dell' > che il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non anche CP_2 sull'atto e che nel giudizio avente ad oggetto indebito previdenziale o assistenziale non si controverte sulla legittimità del provvedimento con cui l'istituto ha comunicato la sussistenza dell'indebito bensì sul diritto dell'istituto alla ripetizione di somme che assume indebitamente percepite.
Ed invero, parte ricorrente chiede con cui l' CP_2
ha chiesto la restituzione delle somma ma – correttamente qualificata – l'azione esperita è di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere le somme erogate. CP_2
Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell' ma la sussistenza o meno dell'obbligo del ricorrente di restituire le somme percepite e CP_2
di cui nega la natura indebita.
Tutto quanto sopra premesso, avuto riguardo all'oggetto della domanda –ripetizione di indebito-, appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ
., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito”
(cfr. Cass. 2032/2006).
Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di confermato dalle
S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Avuto riguardo alla natura assistenziale della prestazione indebitamente erogata (reddito di
Cittadinanza) oggetto di causa, si rileva che tali principi, espressi in materia di indebito previdenziale, si applicano anche all'indebito assistenziale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione.
Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare> (cfr. Cass. sez. L, sent. n.
4612/2006).
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente si limita a contestare la motivazione posta dall' CP_2
a base della richiesta di restituzione, senza allegare né tanto meno provare il possesso di tutti i requisiti di legge fondanti il diritto a percepire la prestazione.
Sotto tale profilo, certamente gli altri requisiti costitutivi non possono dirsi incontestati per avere l' revocato la prestazione solo per la mancanza del requisito della residenza per dieci anni, CP_2
atteso che oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo emanato dall' essendo in sede giurisdizionale la res controversa estesa all'intera fattispecie CP_2
costitutiva del diritto in contestazione;
peraltro, è consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019), come logicamente deve ritenersi per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine da elementi che non rientrano nella predetta sfera di conoscibilità dell' (cfr., da CP_2
ultimo, Cass. n. 2174/2021); inoltre, è parimenti consolidato il principio secondo cui l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la domanda amministrativa) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (così da ult. Cass. n. 31704 del 2019). Ad abundantiam, osserva il giudice che l'onere di contestazione presuppone, logicamente, che gli elementi costitutivi siano quanto meno allegati e, nel caso di specie, alcuna allegazione è svolta in ricorso in merito alla sussistenza degli ulteriori suddetti requisiti di legge, incentrandosi il ricorso esclusivamente sul requisito della residenza.
Ciò posto, rilevato che parte ricorrente non ha né allegato né provato la sussistenza del requisito reddituale/patrimoniale, ritiene il giudice che la documentazione in atti non sia idonea a comprovare l'ulteriore requisito della residenza decennale in Italia di cui gli ultimi due – precedenti la presentazione della domanda - continuativi.
Invero, è in atti nota del Comune di Pietrafitta che attesta l'impossibilità di certificare la residenza del ricorrente sin dal 2010, in assenza di alcun riscontro anche da parte degli altri comuni interpellati;
dall'estratto conto previdenziale si evince che nel lungo arco di tempo che il ricorrente indica (dal gennaio 2010 ad oggi) lo stesso risulta aver prestato attività lavorativa dal 9 luglio 2011 al 10 settembre 2011, per ulteriori 18 giorni in tutto il 2013 e nel solo 2015 dal 18 maggio al 30 giugno.
Il ricorrente sostiene di essere stabilmente in Italia sin dal gennaio del 2010 contestando, pertanto, la revoca della prestazione ma osserva il giudice che a fronte della contestazione dell' – parte ricorrente non ha dato prova della reale sussistenza del requisito, non avendo CP_2 offerto alcun oggettivo riscontro dell'asserita permanenza in Italia dal 2010 e della presenza continuativa degli ultimi due anni, in assenza ad esempio di un contratto di locazione, di bollette di utenze intestate, di certificazione sanitaria.
Invero, il requisito della residenza deve essere inteso come effettiva presenza sul territorio nazionale e tale presenza per la durata richiesta dalla norma deve essere opportunamente documentata e accertata.
A fronte delle risultanze acquisite dall' –parte ricorrente non ha offerto oggettivi univoci CP_2
elementi di riscontro, dimostrativi della regolare presenza sul territorio, quali, a titolo esemplificativo, certificazioni mediche o contratto di affitto di immobile, risultando dall'estratto conto previdenziale la sostanziale assenza di attività lavorativa se non per sporadici periodi.
Nel caso di specie, si osserva che a fronte della posizione dell' , la parte ricorrente non ha CP_2
offerto documenti che attesterebbero la sua presenza in Italia continuativamente dal 2010, osservandosi che dalla documentazione agli atti (estratto conto previdenziale) si evince che la ricorrente non presta attività lavorativa in Italia sin dal giugno 2015 (l'ultimo rapporto di lavoro documentato è dal 18.5.2015 al 30.6.2015) né ha offerto altri elementi per dimostrare la sua presenza effettiva nel territorio nazionale, non prospettando lavori non regolarizzati.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso, non avendo parte ricorrente offerto prova della sussistenza dei requisiti fondanti il diritto alla prestazione.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti