TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7490/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7490/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta mandato allegato all'atto Parte_1 C.F._1 di citazione in primo grado dall'Avv. Giuseppe Cianniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in PO RO (NA) al viale delle Rose n. 20
-appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Beniamino Verde, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA) alla via Polito n. 5
-appellato
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 16 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1436/2019 con Parte_1 la quale il giudice di pace di Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la e la in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_3 CP_1
attrice in conseguenza del sinistro verificatosi in data 4 ottobre 2011 alle ore 10,00 circa in Sant'Anastasia, alla via Romani, allorquando la stessa, che viaggiava come trasportato sull'auto modello Audi tg. EK044TB, priva di copertura assicurativa, riportava lesioni in conseguenza del tamponamento da parte dell' autocarro Fiat Panda Van tg. DX103TG di proprietà della
[...]
e assicurata per la R.C.A. con la .. Controparte_2 Controparte_1
Il Giudice di pace, in particolare, sulla base della documentazione medica in atti, quantificava il danno subito dall'attrice in complessivi euro 829,20 più interessi, corrispondenti all'invalidità temporanea totale (pari a 5 giorni) ed all'invalidità temporanea parziale (pari a giorni 15 in misura del 50 % e a giorni 15 in misura del 25%) e condannava i convenuti anche al pagamento delle spese di lite del giudizio.
L'appellante ha proposto il gravame limitatamente al quantum risarcitorio deducendo la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, stante l' omessa ammissione da parte del giudice di prime cure della richiesta C.T.U. medico-legale; ha chiesto, pertanto, previo espletamento delle indagini peritali in fase di appello, la liquidazione del danno in misura maggiore, ma comunque nei limiti di
5.000 euro, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e attribuzione.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato l'avverso gravame, chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva nei termini l'appellata e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2025.
In via preliminare si osserva che il thema decidendum del presente giudizio di impugnazione va circoscritto al solo quantum della pretesa risarcitoria così come contestato da parte appellante, attesa l'acquiescenza delle parti in ordine ai capi di sentenza che non hanno costituito oggetto di impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Venendo in rilievo il danno conseguente ad una lesione di carattere micropermanente (l'attore ha quantificato il danno subito nei limiti di 5.000 euro di risarcimento), alla fattispecie trova applicazione la disposizione di cui all' art. 139, comma 2 cod. ass. la quale, nella formulazione rilevante ratione temporis, dispone: “Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Com'è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le norme di cui agli artt. 32, comma 3 ter
e 3 quater del d. l. 1/2012 (conv. in l. 27/2012) - che escludono il risarcimento per danno biologico permanente se le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali (e responsabilità medica e sanitaria) non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo – e 139, comma 2, secondo periodo cod. ass. (che le ha recepite) vanno interpretate nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve avvenire con i criteri medico legali fissati da una secolare tradizione quali
l'esame obiettivo (criterio visivo), l'esame clinico e gli esami strumentali che sono fungibili ed alternativi tra loro e non già cumulativi” (ex multis, Cass. 31072 del 2019).
Ciò premesso in punto di diritto sostanziale, va rilevato che, costituendo il danno un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, costituisce onere della parte che lo invoca – in forza del generale principio processualcivilistico di cui all' art. 2697 c.c. – fornire la prova della sua ricorrenza, non potendosi supplire alla eventuale inadeguatezza della allegazione e prova dei fatti costitutivi mediante espletamento della consulenza tecnica d' ufficio.
Sul punto, appare il caso di ricordare che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che “La consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provate”
(Trib. Cassino, sent. n. 679 del 2020; Trib. Latina, sent. n. 1529 del 2021).
Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellante, dopo aver proposto una domanda del tutto indeterminata in ordine alla individuazione dei danni richiesti (risultando descritti in citazione, solo in via generica, i danni riportati in conseguenza dell'incidente nonché la sede delle lesioni e non risultando, del resto, neppure quantificata la percentuale di invalidità permanente residuata, nè allegata una consulenza tecnica di parte), ha prodotto esclusivamente un referto di pronto soccorso e dei certificati medici dai quali non è possibile desumere in alcun modo l'effettiva ricorrenza di lesioni idonee a produrre un pregiudizio di carattere permanente: ed infatti, nel referto di pronto soccorso del 4 ottobre 2011 si legge esclusivamente “ginocchio destro dolente” , con prognosi di 2 giorni, mentre nel certificato medico del 27 ottobre 2011 si parla di “gonalgia destra postraumatica” e in quello del 1 dicembre 2011 di “lesione corno posteriore menisco interno”.
La documentazione prodotta, pertanto, appariva del tutto inidonea, anche a fronte della totale indeterminatezza della domanda, a fornire la prova circa la ricorrenza di esiti suscettibili di integrare lesioni permanenti, tenuto conto che i certificati medici più risalenti prodotti dall'attore facevano riferimento genericamente ad un dolore al ginocchio che, come da letteratura medica, notoria guarisce senza postumi.
A fronte di tali rilievi, pertanto, l'eventuale consulenza tecnica avrebbe assunto natura meramente esplorativa, sopperendo alle lacune probatorie della parte attrice.
Per quanto sin qui espresso, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata (non potendosi, in mancanza di appello incidentale della compagnia, sindacare l' an del risarcimento).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in applicazione del D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, come in dispositivo, in favore dell' unica parte appellata costituita, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
Nulla va disposto per le spese nel rapporto con la Società , stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 8 aprile 2024
Il Giudice dott. ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7490/2019 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta mandato allegato all'atto Parte_1 C.F._1 di citazione in primo grado dall'Avv. Giuseppe Cianniello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in PO RO (NA) al viale delle Rose n. 20
-appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Beniamino Verde, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA) alla via Polito n. 5
-appellato
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 16 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 1436/2019 con Parte_1 la quale il giudice di pace di Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la e la in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_3 CP_1
attrice in conseguenza del sinistro verificatosi in data 4 ottobre 2011 alle ore 10,00 circa in Sant'Anastasia, alla via Romani, allorquando la stessa, che viaggiava come trasportato sull'auto modello Audi tg. EK044TB, priva di copertura assicurativa, riportava lesioni in conseguenza del tamponamento da parte dell' autocarro Fiat Panda Van tg. DX103TG di proprietà della
[...]
e assicurata per la R.C.A. con la .. Controparte_2 Controparte_1
Il Giudice di pace, in particolare, sulla base della documentazione medica in atti, quantificava il danno subito dall'attrice in complessivi euro 829,20 più interessi, corrispondenti all'invalidità temporanea totale (pari a 5 giorni) ed all'invalidità temporanea parziale (pari a giorni 15 in misura del 50 % e a giorni 15 in misura del 25%) e condannava i convenuti anche al pagamento delle spese di lite del giudizio.
L'appellante ha proposto il gravame limitatamente al quantum risarcitorio deducendo la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, stante l' omessa ammissione da parte del giudice di prime cure della richiesta C.T.U. medico-legale; ha chiesto, pertanto, previo espletamento delle indagini peritali in fase di appello, la liquidazione del danno in misura maggiore, ma comunque nei limiti di
5.000 euro, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e attribuzione.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato l'avverso gravame, chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva nei termini l'appellata e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. all'udienza del 16 gennaio 2025.
In via preliminare si osserva che il thema decidendum del presente giudizio di impugnazione va circoscritto al solo quantum della pretesa risarcitoria così come contestato da parte appellante, attesa l'acquiescenza delle parti in ordine ai capi di sentenza che non hanno costituito oggetto di impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Venendo in rilievo il danno conseguente ad una lesione di carattere micropermanente (l'attore ha quantificato il danno subito nei limiti di 5.000 euro di risarcimento), alla fattispecie trova applicazione la disposizione di cui all' art. 139, comma 2 cod. ass. la quale, nella formulazione rilevante ratione temporis, dispone: “Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Com'è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le norme di cui agli artt. 32, comma 3 ter
e 3 quater del d. l. 1/2012 (conv. in l. 27/2012) - che escludono il risarcimento per danno biologico permanente se le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali (e responsabilità medica e sanitaria) non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo – e 139, comma 2, secondo periodo cod. ass. (che le ha recepite) vanno interpretate nel senso che l'accertamento del danno alla persona deve avvenire con i criteri medico legali fissati da una secolare tradizione quali
l'esame obiettivo (criterio visivo), l'esame clinico e gli esami strumentali che sono fungibili ed alternativi tra loro e non già cumulativi” (ex multis, Cass. 31072 del 2019).
Ciò premesso in punto di diritto sostanziale, va rilevato che, costituendo il danno un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, costituisce onere della parte che lo invoca – in forza del generale principio processualcivilistico di cui all' art. 2697 c.c. – fornire la prova della sua ricorrenza, non potendosi supplire alla eventuale inadeguatezza della allegazione e prova dei fatti costitutivi mediante espletamento della consulenza tecnica d' ufficio.
Sul punto, appare il caso di ricordare che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che “La consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provate”
(Trib. Cassino, sent. n. 679 del 2020; Trib. Latina, sent. n. 1529 del 2021).
Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellante, dopo aver proposto una domanda del tutto indeterminata in ordine alla individuazione dei danni richiesti (risultando descritti in citazione, solo in via generica, i danni riportati in conseguenza dell'incidente nonché la sede delle lesioni e non risultando, del resto, neppure quantificata la percentuale di invalidità permanente residuata, nè allegata una consulenza tecnica di parte), ha prodotto esclusivamente un referto di pronto soccorso e dei certificati medici dai quali non è possibile desumere in alcun modo l'effettiva ricorrenza di lesioni idonee a produrre un pregiudizio di carattere permanente: ed infatti, nel referto di pronto soccorso del 4 ottobre 2011 si legge esclusivamente “ginocchio destro dolente” , con prognosi di 2 giorni, mentre nel certificato medico del 27 ottobre 2011 si parla di “gonalgia destra postraumatica” e in quello del 1 dicembre 2011 di “lesione corno posteriore menisco interno”.
La documentazione prodotta, pertanto, appariva del tutto inidonea, anche a fronte della totale indeterminatezza della domanda, a fornire la prova circa la ricorrenza di esiti suscettibili di integrare lesioni permanenti, tenuto conto che i certificati medici più risalenti prodotti dall'attore facevano riferimento genericamente ad un dolore al ginocchio che, come da letteratura medica, notoria guarisce senza postumi.
A fronte di tali rilievi, pertanto, l'eventuale consulenza tecnica avrebbe assunto natura meramente esplorativa, sopperendo alle lacune probatorie della parte attrice.
Per quanto sin qui espresso, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata (non potendosi, in mancanza di appello incidentale della compagnia, sindacare l' an del risarcimento).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in applicazione del D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, come in dispositivo, in favore dell' unica parte appellata costituita, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
Nulla va disposto per le spese nel rapporto con la Società , stante la sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 8 aprile 2024
Il Giudice dott. ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.