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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2177/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIA ZACCARIA ATTORE Parte_1
contro
, P.I. , in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Pietro Controparte_1 P.IVA_1
Caracciolo, con sede in Montalto Uffugo (CS) alla Piazza F. De Munno, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giampaolo Raia CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 25.3.2025: per parte attrice: L'avv. Bartoletti precisa come in atti e chiede che la causa venga trattenuta a sentenza con termini 190 cpc; per parte convenuta: l'Avv. Santucci, preliminarmente, chiede che la causa venga rimessa sul ruolo per una nuova audizione ei testi nonché per la rinnovazione della ctu;
in subordine si riporta ai propri atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Signora conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Cosenza, il al fine di sentir accogliere la domanda tesa ad Controparte_2 accertare la responsabilità dell'ente comunale nel sinistro occorso in data 26.1.2018 presso lo stesso alla Via Trento e, per l'effetto, vedersi riconosciuto il ristoro del danno patito, quantificato in euro CP_1
309.573 ovvero, in subordine, di quell'altra somma maggior o minore che risulterà in corso di causa ovvero, ancora in via ulteriormente subordinata, di quell'altra somma da liquidarsi in via equitativa. Con condanna alle spese di lite.
pagina 1 di 7 Si costituiva in giudizio il , con comparsa del 26.10.2022, contestando la Controparte_2 domanda tutta e chiedendone il totale rigetto. Con vittorie di spese, competenze ed onorari di causa.
La causa, a seguito della fase istruttoria, consistente nell'audizione di prova testi ed espletamento di CTU medico legale, veniva posta in decisione nel corso dell'udienza celebrata in data 25.3.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
In punto di qualificazione, il caso in esame rappresenta un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia, ipotesi di responsabilità oggettiva, derogatoria al modello generale ex art. 2043 c.c.
Il responsabile risponde dei danni verificatisi non in quanto cagionati da una sua condotta commissiva o omissiva, ma in quanto costui esercita su tali cose inanimate (2051 e 2054, ultimo comma c.c.) e non (2053
c.c.) un potere giuridico e di fatto di gestione del rischio.
Orbene, la custodia rimanda al concetto di "potere di governo" il quale si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della PA, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti;
ma tali elementi non attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia.
Segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.
Nel caso di specie, tale relazione di custodia tra il bene demaniale e la P.A deve ritenersi sussistente atteso che la strada dove è accaduto il sinistro si trova all'interno del centro abitato, in prossimità dell'uscita da edificio scolastico, sicché per la sua ubicazione e per le dimensioni del deve reputarsi possibile CP_1
l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza da parte del convenuto. CP_1
Quanto alla condotta del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile pagina 2 di 7 al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione”.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cass, ord. del 15\7\2021, n. 34886).
Il comportamento colposo del danneggiato può, quindi, in base a un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero escludere del tutto il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.
In merito al caso fortuito, la Cassazione ha precisato che “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito” idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051
c.c., ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. Civ. n. 25837/2017). Purchè però la condotta “incauta” del danneggiato possa rappresentare una sorta di “esposizione volontaria al fattore di rischio della cosa, oggetto di custodia”, tale da risultare equiparabile ad una concausa naturale sopravvenuta straordinaria e oggettivamente imprevedibile, il comportamento tenuto dal danneggiato deve risultare abnorme alla stregua della regolarità causale di un'ipotesi, come quella oggetto del giudizio de quo, la cui presenza va provata a carico del danneggiante.
Dall'istruttoria emerge che la sig.ra data 26/1/2018, alle ore 12.10 circa, mentre transitava a piedi Pt_1 sul marciapiede posto in alla Via Trento, dirigendosi verso l'Istituto scolastico Controparte_2 frequentato dalla figlia, cadeva a terra a causa del cordolo laterale del marciapiede dissestato.
La zona interessata era priva di segnalazioni.
Dell'accaduto è stato prontamente informato il Comando VV.UU., che è intervenuto sul luogo del sinistro in persona dell'agente sig. il quale stilava apposito rapporto di contestazione dell'accaduto, CP_3 nonché intervenivano i sanitari del P.S. del presidio ospedaliero “Annunziata” di Cosenza avendo l'attrice riportato lesioni personali.
All'attrice veniva refertata “frattura scomposta a decorso trasversale del malleolo tibiale sx;
frattura scomposta a decorso obliquo malleolo peroneale omolaterale con sub lussazione tibio astralgica;
diastasi tibio peroneale;
dislocazione esterna dell'astragalo; frattura malleolo tibiale posteriore e frattura scafoide tarsale con distacco di frammento dalla superficie dorsale;
pagina 3 di 7 frattura alla base del V metatarso dx e distacco parcellare dalla superficie dorsale dello scafoide di dx;
tumefazione anca dx”;
A seguito di trasferimento presso la e susseguente intervento chirurgico di Controparte_4
“osteosintesi con placca e viti caviglia sc, vite cannulata al V metatarso piede dx”, effettuato in data 2.2.2018, la
Signora veniva dimessa, in data 5.2.2018, con la diagnosi di “frattura trimalleolare caviglia sx con diastasi Pt_1 sindesmosi interperoneo tibiale;
frattura base V metatarso piede dx trattata con osteosintesi con placca e vite interperoneo tibiale malleolo laterale;
osteosintesi malleolo mediale con vite cannulata;
ricostruzione capsula anteriore;
osteosintesi frattura
V metatarso con vite cannulata;
apparecchio gessato piede dx;
emistivaletto caviglia sx con divieto di carico bilateralmente;
arto in elevazione;
mobilizzazione delle dita”.
Dalla fase istruttoria è emersa la fondatezza della domanda attorea.
Ed invero, i testi escussi, precisi e concordanti tra loro e della cui attendibilità non è dato motivo di dubitare, confermano la caduta a causa del dissesto del marciapiedi in quanto mancante del pezzo esterno/cordolo e dissestato nel punto ove è avvenuta la caduta.
Fondamentale è la testimonianza del vigile urbano, sig. , il quale ha dichiarato: «Quando sono CP_3 giunto sul posto ho trovato la sig.ra a terra in prossimità del marciapiede sconnesso dove mancava il cordolo;
il dissesto Pt_1 del marciapiede non era in alcun modo segnalato. Il marciapiede era sconnesso in più parti, anzi tutto il marciapiede era rotto».
Le dichiarazioni testimoniali convergono nel dimostrare che la caduta dell'attrice è stata determinata in via immediata e diretta dal dissesto del marciapiede.
La circostanza che il teste ha assistito all'evento alla guida della sua autovettura non Testimone_1 assume in sé rilievo contrario sia perché non può escludersi che la sua posizione gli impedisse di osservare l'evento sia perché le dichiarazioni rese appaiono concordanti con gli altri testi.
Dall'istruttoria non emergono profili di caso fortuito da intendersi quale evento e/o condotta dotati del carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Quanto più specificamente sulla condotta del danneggiato, seppur non idonea ad integrare il caso fortuito, essa deve risultare pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto pena la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c. 1 c.c. per concorso di colpa nella causazione del danno.
Nell'utilizzare la cosa pubblica, il pedone è tenuto ad adottare accorgimenti minimi di cautela proprio al fine di evitare eventuali ostacoli presenti sulle vie pubbliche;
in altre parole, il pedone non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità e risorse di custodia dell'ente pubblico, bensì deve adottare un grado di attenzione adeguato e diligente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova pagina 4 di 7 il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, l'attrice percorreva un tratto di strada perfettamente illuminato, in pieno giorno, le cui caratteristiche complessive erano note alla stessa in quanto seppur ella dichiara in sede di interrogatorio formale che non era solita percorrere a piedi il marciapiedi di via Trento per andare a prendere la figlia a scuola ma in macchina ed al di là di tale dato precipuo -non riscontrabile- , l'entità della disattenzione - pure in virtù dell'assoluta carenza di segnalazione idonea ad impedire il transito - non è stata tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ma ha certamente contribuito, nella misura reputata equa del 50%, al verificarsi dello stesso evento lesivo e, dunque, alla produzione delle sue conseguenze (sulla possibilità che il comportamento colposo del danneggiato, anche nell'ipotesi della responsabilità per fatto illecito cosiddetta" oggettiva" e, segnatamente, di quella del custode ex art. 2051
c.c., integri un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato medesimo, cfr. Cass.civ., n.
17471/2007 e Cass.civ., n. 11227/'08).
In particolare, la disconnessione del marciapiede, risultava non segnalata ma facilmente percepibile atteso che la disconnessione dovuta alla mancanza di parte del cordolo viene descritta dall'agente accertatore come presente in più punti ed è rappresentata nelle foto in atti. ll custode stesso era tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi (Cass. 8811/2020). Il caso fortuito, pertanto, è solo quello che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, in quanto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile e tale da favorire da solo il verificarsi dell'evento lesivo.
Di una simile situazione, come detto, non ricorre prova alla luce dell'istruttoria svolta.
La domanda dell'attrice deve, pertanto, trovare accoglimento in ordine all'an debeatur.
Venendo al quantum debeatur, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 26.1.2018 sopra descritta.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, con valutazione che si ritiene logica e congrua e non contestata non avendo ricevuto il ctu alcuna osservazione dalle parti, attraverso l'esame della perizianda e della documentazione medica esibita (atti allegati al fascicolo di parte attrice), che la ha Pt_1 riportato, in conseguenza dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, “esiti di frattura scomposta del malleolo tibiale e peroneale e del malleolo tibiale posteriore e dello scafoide tarsale con distacco di frammento dalla superficie dorsale di sinistra, esiti di frattura della base del V metatarso del piede destro trattate chirurgicamente e con successiva rimozione dei mezzi di sintesi ”.
pagina 5 di 7 Le lesioni riportate in conseguenza della caduta, giudicate dal CTU perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti come descritta nell'atto introduttivo, provocavano postumi permanenti.
In particolare: - Inabilità temporanea totale della durata di giorni 100 - Inabilità temporanea parziale al 50
% della durata di 190 giorni - Inabilità temporanea parziale al 25 % della durata di 142 giorni.
Esitano postumi invalidanti che incidono sull'integrità psico - fisica del soggetto, riferita alla sua validità generica e al suo benessere ( danno biologico ), tenendo conto anche del lieve danno estetico, che valutati secondo la criteriologia medico legale di analogia e proporzionalità e con riferimento ai barémes propri della R. C. sono quantificabili nella misura del 22 % ( ventidue per cento ).
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e non potendo trovare applicazione, in relazione alla natura del sinistro, il d.lgs. 209/2005, possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attrice al momento del sinistro (35 anni nata essendo nata l'08.08.1982) all'epoca dell'evento (26.01.2018), e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di
Milano, il danno può essere così quantificato all'attualità: euro 73.939,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 4.049,22 ), euro 11.500,00 per invalidità temporanea totale
(considerandosi euro 115 punto base ITT); euro 10.925 per invalidità temporanea parziale al 50%; euro
4.082,50 per invalidità temporanea parziale al 25%. Per un totale di danno biologico temporaneo di
€26.507,50. Per complessivi €128.542,50.
Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili.
In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019).
Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato, né provato, uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, sicché alcuna somma può riconoscersi a tale titolo, non pagina 6 di 7 potendosi, come detto, liquidare automaticamente il danno morale in termini di frazione del danno biologico riconosciuto.
All'attrice spetta, pertanto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 64.271,25 decurtato del 50% in base al concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Quanto alle spese mediche, il CTU ha ritenuto come congrue alle patologie riscontrate le spese nella misura di euro 4355 come documentate in atti. Sulle somme riconosciute a titolo di rimborso di spese mediche, trattandosi di credito di valore non attualizzato, andranno calcolati rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/22 come da dispositivo compensate per metà atteso il considerevole scarto tra la somma richiesta e quella liquidata, implicante reciproca soccombenza (ravvisabile, secondo la più recente giurisprudenza, anche in caso di solo parziale accoglimento di una domanda articolata in un unico capo;
cfr., tra le altre, Cass. 3438/16) e sulla base del
“decisum” (Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014). Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente, con conseguente necessità, per quest'ultima, di rifondere all'attore quanto eventualmente versato a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 68.626,25 oltre accessori come in parte motiva;
-condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
545 per spese e € 7.052 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione ctu;
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Rosaria Zaccaria, procuratore antistatario. Cosenza, 21 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2177/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIA ZACCARIA ATTORE Parte_1
contro
, P.I. , in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Pietro Controparte_1 P.IVA_1
Caracciolo, con sede in Montalto Uffugo (CS) alla Piazza F. De Munno, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giampaolo Raia CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 25.3.2025: per parte attrice: L'avv. Bartoletti precisa come in atti e chiede che la causa venga trattenuta a sentenza con termini 190 cpc; per parte convenuta: l'Avv. Santucci, preliminarmente, chiede che la causa venga rimessa sul ruolo per una nuova audizione ei testi nonché per la rinnovazione della ctu;
in subordine si riporta ai propri atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Signora conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Cosenza, il al fine di sentir accogliere la domanda tesa ad Controparte_2 accertare la responsabilità dell'ente comunale nel sinistro occorso in data 26.1.2018 presso lo stesso alla Via Trento e, per l'effetto, vedersi riconosciuto il ristoro del danno patito, quantificato in euro CP_1
309.573 ovvero, in subordine, di quell'altra somma maggior o minore che risulterà in corso di causa ovvero, ancora in via ulteriormente subordinata, di quell'altra somma da liquidarsi in via equitativa. Con condanna alle spese di lite.
pagina 1 di 7 Si costituiva in giudizio il , con comparsa del 26.10.2022, contestando la Controparte_2 domanda tutta e chiedendone il totale rigetto. Con vittorie di spese, competenze ed onorari di causa.
La causa, a seguito della fase istruttoria, consistente nell'audizione di prova testi ed espletamento di CTU medico legale, veniva posta in decisione nel corso dell'udienza celebrata in data 25.3.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
In punto di qualificazione, il caso in esame rappresenta un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia, ipotesi di responsabilità oggettiva, derogatoria al modello generale ex art. 2043 c.c.
Il responsabile risponde dei danni verificatisi non in quanto cagionati da una sua condotta commissiva o omissiva, ma in quanto costui esercita su tali cose inanimate (2051 e 2054, ultimo comma c.c.) e non (2053
c.c.) un potere giuridico e di fatto di gestione del rischio.
Orbene, la custodia rimanda al concetto di "potere di governo" il quale si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della PA, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti;
ma tali elementi non attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia.
Segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.
Nel caso di specie, tale relazione di custodia tra il bene demaniale e la P.A deve ritenersi sussistente atteso che la strada dove è accaduto il sinistro si trova all'interno del centro abitato, in prossimità dell'uscita da edificio scolastico, sicché per la sua ubicazione e per le dimensioni del deve reputarsi possibile CP_1
l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza da parte del convenuto. CP_1
Quanto alla condotta del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile pagina 2 di 7 al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione”.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cass, ord. del 15\7\2021, n. 34886).
Il comportamento colposo del danneggiato può, quindi, in base a un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero escludere del tutto il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.
In merito al caso fortuito, la Cassazione ha precisato che “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito” idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051
c.c., ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. Civ. n. 25837/2017). Purchè però la condotta “incauta” del danneggiato possa rappresentare una sorta di “esposizione volontaria al fattore di rischio della cosa, oggetto di custodia”, tale da risultare equiparabile ad una concausa naturale sopravvenuta straordinaria e oggettivamente imprevedibile, il comportamento tenuto dal danneggiato deve risultare abnorme alla stregua della regolarità causale di un'ipotesi, come quella oggetto del giudizio de quo, la cui presenza va provata a carico del danneggiante.
Dall'istruttoria emerge che la sig.ra data 26/1/2018, alle ore 12.10 circa, mentre transitava a piedi Pt_1 sul marciapiede posto in alla Via Trento, dirigendosi verso l'Istituto scolastico Controparte_2 frequentato dalla figlia, cadeva a terra a causa del cordolo laterale del marciapiede dissestato.
La zona interessata era priva di segnalazioni.
Dell'accaduto è stato prontamente informato il Comando VV.UU., che è intervenuto sul luogo del sinistro in persona dell'agente sig. il quale stilava apposito rapporto di contestazione dell'accaduto, CP_3 nonché intervenivano i sanitari del P.S. del presidio ospedaliero “Annunziata” di Cosenza avendo l'attrice riportato lesioni personali.
All'attrice veniva refertata “frattura scomposta a decorso trasversale del malleolo tibiale sx;
frattura scomposta a decorso obliquo malleolo peroneale omolaterale con sub lussazione tibio astralgica;
diastasi tibio peroneale;
dislocazione esterna dell'astragalo; frattura malleolo tibiale posteriore e frattura scafoide tarsale con distacco di frammento dalla superficie dorsale;
pagina 3 di 7 frattura alla base del V metatarso dx e distacco parcellare dalla superficie dorsale dello scafoide di dx;
tumefazione anca dx”;
A seguito di trasferimento presso la e susseguente intervento chirurgico di Controparte_4
“osteosintesi con placca e viti caviglia sc, vite cannulata al V metatarso piede dx”, effettuato in data 2.2.2018, la
Signora veniva dimessa, in data 5.2.2018, con la diagnosi di “frattura trimalleolare caviglia sx con diastasi Pt_1 sindesmosi interperoneo tibiale;
frattura base V metatarso piede dx trattata con osteosintesi con placca e vite interperoneo tibiale malleolo laterale;
osteosintesi malleolo mediale con vite cannulata;
ricostruzione capsula anteriore;
osteosintesi frattura
V metatarso con vite cannulata;
apparecchio gessato piede dx;
emistivaletto caviglia sx con divieto di carico bilateralmente;
arto in elevazione;
mobilizzazione delle dita”.
Dalla fase istruttoria è emersa la fondatezza della domanda attorea.
Ed invero, i testi escussi, precisi e concordanti tra loro e della cui attendibilità non è dato motivo di dubitare, confermano la caduta a causa del dissesto del marciapiedi in quanto mancante del pezzo esterno/cordolo e dissestato nel punto ove è avvenuta la caduta.
Fondamentale è la testimonianza del vigile urbano, sig. , il quale ha dichiarato: «Quando sono CP_3 giunto sul posto ho trovato la sig.ra a terra in prossimità del marciapiede sconnesso dove mancava il cordolo;
il dissesto Pt_1 del marciapiede non era in alcun modo segnalato. Il marciapiede era sconnesso in più parti, anzi tutto il marciapiede era rotto».
Le dichiarazioni testimoniali convergono nel dimostrare che la caduta dell'attrice è stata determinata in via immediata e diretta dal dissesto del marciapiede.
La circostanza che il teste ha assistito all'evento alla guida della sua autovettura non Testimone_1 assume in sé rilievo contrario sia perché non può escludersi che la sua posizione gli impedisse di osservare l'evento sia perché le dichiarazioni rese appaiono concordanti con gli altri testi.
Dall'istruttoria non emergono profili di caso fortuito da intendersi quale evento e/o condotta dotati del carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Quanto più specificamente sulla condotta del danneggiato, seppur non idonea ad integrare il caso fortuito, essa deve risultare pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto pena la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c. 1 c.c. per concorso di colpa nella causazione del danno.
Nell'utilizzare la cosa pubblica, il pedone è tenuto ad adottare accorgimenti minimi di cautela proprio al fine di evitare eventuali ostacoli presenti sulle vie pubbliche;
in altre parole, il pedone non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità e risorse di custodia dell'ente pubblico, bensì deve adottare un grado di attenzione adeguato e diligente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova pagina 4 di 7 il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, l'attrice percorreva un tratto di strada perfettamente illuminato, in pieno giorno, le cui caratteristiche complessive erano note alla stessa in quanto seppur ella dichiara in sede di interrogatorio formale che non era solita percorrere a piedi il marciapiedi di via Trento per andare a prendere la figlia a scuola ma in macchina ed al di là di tale dato precipuo -non riscontrabile- , l'entità della disattenzione - pure in virtù dell'assoluta carenza di segnalazione idonea ad impedire il transito - non è stata tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ma ha certamente contribuito, nella misura reputata equa del 50%, al verificarsi dello stesso evento lesivo e, dunque, alla produzione delle sue conseguenze (sulla possibilità che il comportamento colposo del danneggiato, anche nell'ipotesi della responsabilità per fatto illecito cosiddetta" oggettiva" e, segnatamente, di quella del custode ex art. 2051
c.c., integri un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato medesimo, cfr. Cass.civ., n.
17471/2007 e Cass.civ., n. 11227/'08).
In particolare, la disconnessione del marciapiede, risultava non segnalata ma facilmente percepibile atteso che la disconnessione dovuta alla mancanza di parte del cordolo viene descritta dall'agente accertatore come presente in più punti ed è rappresentata nelle foto in atti. ll custode stesso era tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi (Cass. 8811/2020). Il caso fortuito, pertanto, è solo quello che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, in quanto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile e tale da favorire da solo il verificarsi dell'evento lesivo.
Di una simile situazione, come detto, non ricorre prova alla luce dell'istruttoria svolta.
La domanda dell'attrice deve, pertanto, trovare accoglimento in ordine all'an debeatur.
Venendo al quantum debeatur, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 26.1.2018 sopra descritta.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, con valutazione che si ritiene logica e congrua e non contestata non avendo ricevuto il ctu alcuna osservazione dalle parti, attraverso l'esame della perizianda e della documentazione medica esibita (atti allegati al fascicolo di parte attrice), che la ha Pt_1 riportato, in conseguenza dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, “esiti di frattura scomposta del malleolo tibiale e peroneale e del malleolo tibiale posteriore e dello scafoide tarsale con distacco di frammento dalla superficie dorsale di sinistra, esiti di frattura della base del V metatarso del piede destro trattate chirurgicamente e con successiva rimozione dei mezzi di sintesi ”.
pagina 5 di 7 Le lesioni riportate in conseguenza della caduta, giudicate dal CTU perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti come descritta nell'atto introduttivo, provocavano postumi permanenti.
In particolare: - Inabilità temporanea totale della durata di giorni 100 - Inabilità temporanea parziale al 50
% della durata di 190 giorni - Inabilità temporanea parziale al 25 % della durata di 142 giorni.
Esitano postumi invalidanti che incidono sull'integrità psico - fisica del soggetto, riferita alla sua validità generica e al suo benessere ( danno biologico ), tenendo conto anche del lieve danno estetico, che valutati secondo la criteriologia medico legale di analogia e proporzionalità e con riferimento ai barémes propri della R. C. sono quantificabili nella misura del 22 % ( ventidue per cento ).
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e non potendo trovare applicazione, in relazione alla natura del sinistro, il d.lgs. 209/2005, possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attrice al momento del sinistro (35 anni nata essendo nata l'08.08.1982) all'epoca dell'evento (26.01.2018), e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di
Milano, il danno può essere così quantificato all'attualità: euro 73.939,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 4.049,22 ), euro 11.500,00 per invalidità temporanea totale
(considerandosi euro 115 punto base ITT); euro 10.925 per invalidità temporanea parziale al 50%; euro
4.082,50 per invalidità temporanea parziale al 25%. Per un totale di danno biologico temporaneo di
€26.507,50. Per complessivi €128.542,50.
Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili.
In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019).
Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato, né provato, uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, sicché alcuna somma può riconoscersi a tale titolo, non pagina 6 di 7 potendosi, come detto, liquidare automaticamente il danno morale in termini di frazione del danno biologico riconosciuto.
All'attrice spetta, pertanto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di euro 64.271,25 decurtato del 50% in base al concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Quanto alle spese mediche, il CTU ha ritenuto come congrue alle patologie riscontrate le spese nella misura di euro 4355 come documentate in atti. Sulle somme riconosciute a titolo di rimborso di spese mediche, trattandosi di credito di valore non attualizzato, andranno calcolati rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/22 come da dispositivo compensate per metà atteso il considerevole scarto tra la somma richiesta e quella liquidata, implicante reciproca soccombenza (ravvisabile, secondo la più recente giurisprudenza, anche in caso di solo parziale accoglimento di una domanda articolata in un unico capo;
cfr., tra le altre, Cass. 3438/16) e sulla base del
“decisum” (Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014). Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente, con conseguente necessità, per quest'ultima, di rifondere all'attore quanto eventualmente versato a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 68.626,25 oltre accessori come in parte motiva;
-condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
545 per spese e € 7.052 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione ctu;
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Rosaria Zaccaria, procuratore antistatario. Cosenza, 21 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
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