Sentenza 11 maggio 2023
Decreto presidenziale 16 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2025REG.PROV.COLL.
N. 01029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2024, proposto da IO MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della cultura, Commissione interministeriale Ripam, RM PA, Avvocatura dello Stato, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV ter ) n. 19980 del 29 dicembre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura, della Commissione interministeriale Ripam, di RM Pa e dell’Avvocatura generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal bando pubblicato sulla GU n. 104 del 31 dicembre 2021 concernente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato;
- dalla graduatoria finale, profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (codice AMM), pubblicata sul sito RM PA in data 24 febbraio 2024;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi della procedura.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dal sig. MA IO, sulla base dei seguenti motivi:
a) errata formulazione del quesito n. 24, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, ambiguità ed erroneità del quesito contestato, eccesso di potere per manifesta illogicità, violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, eccesso di potere per manifesta illogicità, violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale, difetto di istruttoria, errata valutazione dei titoli.
3. Con la sentenza n. 19980 del 29 dicembre 2023 il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso, per mancata impugnazione della successiva graduatoria rettificata, pubblicata il 19 aprile 2023.
4. L’originario ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I – violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a., erroneità della sentenza;
II – riproposizione dei motivi assorbiti: errata formulazione del quesito n. 24, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, ambiguità ed erroneità del quesito contestato, eccesso di potere per manifesta illogicità, violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale.
4.1. Con decreto presidenziale n. 424 del 16 febbraio 2024 è stata autorizzata la notificazione dell’appello ai controinteressati per pubblici proclami, secondo le modalità ivi specificamente indicate. Gli incombenti sono stati successivamente eseguiti, come da attestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2024.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, RM PA e la Commissione RIPAM, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 9 settembre 2024 l’appellante ha sviluppato ulteriormente le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate.
7. All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. L’odierno appellante ha lamentato, in primo luogo, l’erroneità della declaratoria di improcedibilità del suo ricorso, escludendo che la mancata impugnazione da parte sua della mera rettifica della graduatoria finale del concorso, intervenuta in data 19 aprile 2023 e volta soltanto a correggere alcuni errori relativi all’attribuzione del punteggio spettante ad alcuni concorrenti (ma non a lui), potesse comportare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’atto effettivamente lesivo della sua sfera giuridica continuava ad essere costituito dall’originaria graduatoria finale del concorso, pubblicata il 24 febbraio 2023 e da lui tempestivamente impugnata.
9. Confidando nella procedibilità del suo gravame, l’odierno appellante ha, poi, riproposto dinanzi a questo Consiglio di Stato le censure di merito già formulate in primo grado e non esaminate dal T.a.r. in rapporto all’erroneità di uno dei quesiti della prova scritta somministratagli, il quesito n. 24, che non avrebbe presentato tra le opzioni di scelta a disposizione del candidato alcuna risposta corretta.
10. Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
11. Nel caso in esame occorre, in verità, osservare, da un lato, che all’origine della declaratoria di improcedibilità vi è un rilievo ex officio dell’esistenza di una successiva “graduatoria rettificata” del concorso, non meglio specificata, né acquisita al giudizio né neppure mai citata anteriormente dall’Amministrazione nelle sue difese, dall’altro, che la suddetta “nuova graduatoria” costituisce una semplice rettifica di quella “finale” pubblicata in data 24 febbraio 2023 per la mera correzione di alcuni errori riguardanti la posizione di alcuni concorrenti diversi dal ricorrente, effettuata in conformità a quanto stabilito dal bando, senza alcun esercizio di discrezionalità e, soprattutto, senza in alcun modo modificare il punteggio attribuito al sig. MA IO .
12. Alla luce di tali circostanze le doglianze dell’appellante risultano, dunque, cogliere nel segno, poiché il rilievo d’ufficio della improcedibilità del ricorso di primo grado appare, in verità, essere avvenuto in contrasto con i principi stabiliti dall’art. 64 c.p.a. che prescrive che esso avvenga sempre “sulla base degli elementi prodotti dalle parti” ovvero sull’acquisizione disposta dal giudice di “informazioni e documenti” utili ai fini del decidere e poiché la concreta lesione dell’interesse dell’originario ricorrente è in effetti riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria finale del 24 febbraio 2023, non venendo in alcun modo reiterata, se non indirettamente, dalla mera rettifica apportata in un momento successivo (pubblicata il 19 aprile 2023) che non costituisce rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma semplice adempimento da parte di quest’ultima degli obblighi di correttezza e buon andamento nell’agire amministrativo dinanzi all’evidenza di errori materiali da correggere o alla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali.
13. La suddetta interpretazione si pone, del resto, in linea con l’orientamento espresso anche di recente in numerose decisioni di questo Consiglio di Stato nelle quali viene evidenziato che “…se, da un lato, deve essere ribadito il principio più volte affermato anche da questo Consiglio per cui <<nei giudizi in materia di concorsi pubblici, l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'esclusione dalla prova orale non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile>>, e secondo il quale ciò è dovuto al fatto che l’approvazione della graduatoria finale, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. II, 14 maggio 2021; Sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959; V, 11 agosto 2010, n. 5618, e 10 maggio 2010, n. 2766), dall’altro, occorre sottolineare come, nel caso di specie, sussistano alcune peculiarità che escludono tale effetto preclusivo, costituite dal carattere di mera rettifica della successiva graduatoria non specificamente impugnata e, soprattutto, dall’omessa allegazione dell’avvenuta approvazione di tale nuovo atto nel corso del giudizio di primo grado, nel quale la nuova graduatoria dell’11.11.2020 non risulta essere stata neppure citata dalle parti, né, tantomeno, essere stata addotta a fondamento di un’eccezione di improcedibilità” (Cons. Stato, Sez. VII, 5 gennaio 2023, n. 205; Sez. V, 19 settembre 2024 n. 7685 ).
14. Nelle pronunce citate, emesse su casi per molti aspetti analoghi a quello in esame, si precisa altresì che “è pur vero che poi l’Amministrazione competente ha proceduto a rettificare più volte la suddetta graduatoria e che i ricorrenti hanno impugnato il solo primo atto di rettifica e non i successivi, ma questa circostanza non costituisce valido elemento per ritenere che sia venuto meno il loro interesse a ricorrere, in quanto: i) l’atto lesivo per i ricorrenti è rappresentato dall’approvazione della graduatoria a livello nazionale, mentre le rettifiche che riguardano le posizioni singolari dei concorrenti non incidono direttamente sulla loro sfera giuridica; ii) non si ravvisano ragioni per discostarsi dal principio di diritto secondo cui il carattere di mera rettifica della graduatoria esclude l’obbligo del ricorrente di impugnare qualsivoglia modificazione della graduatoria definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 1324/2022, richiamata anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.)” (Cons. Stato, Sez. VII, 25 settembre 2023, n. 8498; 5 gennaio 2024 n. 214).
15. In accoglimento del primo dei motivi di appello la sentenza del T.a.r. per il Lazio deve, dunque, preliminarmente essere riformata nel senso della procedibilità del ricorso di primo grado.
16. Le doglianze svolte dal ricorrente avverso il punteggio a lui attribuito oltre che procedibili devono essere riconosciute fondate anche nel merito, come già affermato dalla Sezione in un precedente analogo sul medesimo quesito della prova scritta del concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2024 n. 2649).
17. Nella suddetta decisione questo Consiglio di Stato ha già avuto occasione di sottolineare che “il termine “truthfull” non esiste, mentre esistono i termini <<truthfully>>, che può essere tradotto in italiano nell’avverbio <<onestamente>>, e <<truthful>>, che in italiano può essere tradotto nella parola <<veritiero>>. Ne discende che la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione è sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che <<truthful>> si scrive con una sola <<l>>. Il medesimo termine con due <<l>>, invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756)”.
18. Né può rilevare in senso contrario che il candidato preparato avrebbe potuto riconoscere il “refuso” e indicare la risposta n. 1, perché la presenza di un errore nella stessa formulazione della risposta asseritamene corretta ha assunto un carattere chiaramente equivoco e fuorviante. La commissione, invero, “non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo (così Cons. Stato, n. 6756/2022, cit.).
19. Da quanto precede discende l’accoglimento anche nel merito dell’appello e del ricorso proposto in primo grado, con potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere ad attribuire all’originario ricorrente il punteggio a lui spettante secondo i principi di cui in motivazione.
20. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni appellate alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO