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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1525/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1525/2024
Oggi 15 settembre 2025 alle ore 9.50 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. RAMPULLA GIUSEPPA e l'avv. Parte_1
PENNAVARIA DIANA
Per l'avv. BRANCADORO Controparte_1
GIANLUCA, oggi sostituito dall'avv. Giovanni Cavallaro.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1525/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. RAMPULLA GIUSEPPA, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. PENNAVARIA DIANA, elett. domicilio presso l'Avv. PENNAVARIA
DIANA, in Catania Via Ruggero Settimo n.13;
ATTORE
contro
:
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BRANCADORO GIANLUCA, elett. domicilio in Roma, Via Brenta n. 2/A;
CONVENUTO
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTO
pagina 2 di 14 Decisa all'udienza del 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale l' e la Controparte_4 [...]
e proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale Controparte_2
n. 29320230058431773001 notificata il 15.01.2024 da Controparte_5
per conto di con cui è stato intimato il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 24.905,88.
A fondamento dell'opposizione deduceva la nullità della cartella e della Parte_1 Parte_1
relativa iscrizione a ruolo per carenza dei requisiti previsti per legge per la sua emissione, validità ed efficacia, nonché per inidoneità dello strumento della cartella di pagamento rispetto al credito azionato in difetto di titolo munito di efficacia esecutiva ex art. 21 D.lgs. 46/1999; la nullità della detta cartella di pagamento per insussistenza del diritto all'esecuzione azionato da Controparte_2
; la nullità della fideiussione prestata dall'odierna opponente per violazione della
[...]
disciplina consumeristica e di quella a tutela della concorrenza;
il difetto di esecutività del D.I. n.
100/2022 opposto, con contestuale sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Con contestuale istanza parte opponente chiedeva disporsi anticipatamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta cartella di pagamento ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito di “1) in via pregiudiziale e assorbente, ritenere e
dichiarare, la nullità della cartella e della relativa iscrizione a ruolo per carenza dei requisiti previsti
per legge per la sua emissione, validità ed efficacia, ed altresì per inidoneità dello strumento della
cartella di pagamento rispetto al credito azionato in difetto di un titolo munito di efficacia esecutiva ex
pagina 3 di 14 art. 21 d.lgs. n. 46, per le ragioni di cui infra al sub I, a) e b); 2) in subordine, ritenere e dichiarare,
senza rinuncia e/o recesso alcuno da quanto superiormente eccepito, la nullità e/o inefficacia della
cartella di pagamento opposta e del ruolo in essa contenuto per insussistenza del sotteso diritto
all'esecuzione azionato dalla , per le causali Controparte_1
esposte nel presente atto al sub. II-1), II-2), II-3) e sub.III) per l'effetto ritenere e dichiarare che
nessuna somma è dovuta dal Sig. , a nessun titolo, ragione e/o causale Parte_1
nascente dalla cartella impugnata, per nullità del decreto ingiuntivo n. 100/2023 – RG 3852/2022
opposto nel giudizio rg 1443/23 in atto pendente dinanzi al Giudice del Tribunale di Ragusa, stante
l'incompetenza territoriale funzionale del Giudice del monitorio;
nonché, in subordine, altresì, per
nullità della fideiussione prestata dall'opponente il 16/7/2018 ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36
del Codice del Consumo, laddove all'art 10 è prevista la deroga al termine di sei mesi di cui all'art.
1957 c.c. ovvero, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 2 lett. a) legge anti-trust n. 287/90
per essere la detta clausola abusiva, con estinzione della stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1957 c.c.; e, infine, in ogni caso, per difetto di definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo n.
100/2023 – RG 3852/2022 opposto nel giudizio rg 1443/23 in atto pendente dinanzi al Giudice del
Tribunale di Ragusa;
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti. Con
vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva, altresì, in giudizio contestando Controparte_1
puntualmente la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la Controparte_5
contumacia con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22.07.2024.
Con il medesimo decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice fissava, quindi, la nuova udienza per la comparizione delle parti al 27.11.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie pagina 4 di 14 integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 9.07.2024, emessa nell'ambito del sub-procedimento di cui al n. 1525-1/2024 R.G.
veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta.
Con successiva ordinanza del 19.12.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, il
Giudice rigettava i mezzi istruttori richiesti da parte opponente e rinviava, quindi, la causa all'udienza del 15.09.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 15.09.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
L'opposizione a precetto, ex art. 615 c.p.c., ha la primaria funzione di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata. Si tratta di un procedimento di cognizione che si può esperire immediatamente prima dell'inizio dell'esecuzione,
opponendo il precetto quale atto pre-esecutivo, allo scopo di scongiurare l'esecuzione stessa, in via provvisoria attraverso la domanda di sospensiva, ed in via definitiva attraverso la domanda di merito.
Tale opposizione consente al debitore esecutato di opporsi all'esecuzione forzata qualora egli voglia contestare il diritto della parte istante di procedere in via esecutiva. Il diritto contestato si identifica con una situazione giuridica schiettamente processuale (l'agire in executivis), che si fonda sul titolo esecutivo e sull'accertamento in esso insito del diritto di credito.
Come è noto, con il rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è possibile sollevare contestazioni inerenti all'an dell'esecuzione, ossia al diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. può, pertanto, avere ad oggetto vizi inerenti alla inefficacia del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta;
alla nullità dell'atto contenente il titolo pagina 5 di 14 esecutivo, giudiziale o stragiudiziale o alla inesistenza del titolo esecutivo. Diversamente, com'è noto,
le contestazioni attinenti al quomodo dell'esecuzione (regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi) possono essere sollevate con atto di opposizione all'esecuzione, disciplinato dall'art. 617 c.p.c.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione stragiudiziale,
l'intimato potrà far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto, nonché quelli successivi alla formazione del detto titolo.
L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo stragiudiziale, in definitiva, coincide con quello di un giudizio sul rapporto sottostante al titolo. La contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può, quindi, riguardare non solo la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, ma anche quelli intervenuti anteriormente alla formazione del medesimo titolo.
Ciò premesso, occorre premettere che aderente al Controparte_1
Fondo interbancario di tutela dei depositi nonché al Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 62,
comma 1, d.lgs. n. 415/1966 in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico svolge, nella qualità di mandataria, attività di gestione del Fondo pubblico di Garanzia in favore delle PMI istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996, n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
In particolare, l'intervento del Fondo, mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di credito, ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo delle piccole e medie imprese favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. In caso di inadempimento contrattuale della parte mutuataria la legge prevede che la banca finanziatrice possa escutere la garanzia del Fondo ex l. n. 662/96, così come pagina 6 di 14 previsto dalle vigenti disposizioni operative, inviando all'impresa le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento.
A seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato delibera il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore eroga alla banca Controparte_2
finanziatrice l'importo stabilito acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce che il Fondo, nell'effettuare il pagamento,
acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Prevede,
inoltre, che “…Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il
Gestore applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la
procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 così come sostituita
dall'articolo 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”.
In sostanza, la disciplina prevede che il Fondo, a seguito della liquidazione della perdita del soggetto richiedente, acquisisca il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e,
pertanto, subentri nei diritti vantati dal soggetto richiedente stesso per il recupero di tali somme, in proporzione all'ammontare di queste ultime.
Ciò posto, giova rilevare, in premessa, che con l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615, comma 1,
c.p.c. fondato su un titolo esecutivo stragiudiziale (nel caso di specie, la cartella di pagamento n.
29320230058431773001 notificata il 15.01.2024 da prov. Catania Controparte_5
per conto di con cui è stato intimato il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 24.905,88) l'intimato potrà far valere, quanto al credito vantato dal pagina 7 di 14 creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto nonché
quelli successivi alla formazione del detto titolo.
Va, preliminarmente, superata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'odierno opponente con riferimento al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa (avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo che trova parzialmente fonte nel credito oggetto della cartella di pagamento opposta in questa sede), atteso che trattasi di scelta propria dell'Ente finanziatore – e non
Parte_ della – in quale sede far valere la propria pretesa creditoria e, pertanto, in tale sede il giudizio proseguirà nel merito.
Allo stesso modo, si ritiene irrilevante, ai fini della presente decisione, la circostanza dedotta dalle difese dell'opponente in sede di memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., circa l'estinzione del giudizio di opposizione a D.I. di cui al n. 1443/2023 R.G. - Trib. Ragusa a seguito della rinuncia al D.I.
da parte dell'Ente finanziatore, atteso che, come richiamato nelle ordinanze del 9.07.2024 e del
19.12.2024 emesse da questo Giudice, il credito portato dal D.I., oggetto di rinuncia da parte della
Banca, non assorbe per l'intero quello oggetto della presente controversia, per cui il creditore opposto può comunque agire in executivis a tutela del proprio credito anche con mezzi diversi ed ulteriori.
Orbene, preliminarmente, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica, atteso che è orientamento ormai consolidato in giurisprudenza che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nei pubblici registri è da riferirsi al destinatario del provvedimento, ma non al notificante, in quanto una diversa previsione sarebbe “ […]
disallineata alla normativa speciale prevista per la notifica degli atti amministrativi tributari;
ai sensi
degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal
competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata…non si ravvisa alcun
pagina 8 di 14 obbligo, per l' di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero CP_6
REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del
destinatario pubblicato nei registri pubblici” (cfr., ex multis, CTR Firenze, sentenza n. 583/05/2022).
Del pari infondata ritenuta l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie, dell'invito al pagamento da parte della concessionaria del mutuo CP_1
e dalla comunicazione di surroga del per l'escussione della garanzia di cui alla Controparte_2
Parte_ L. n. 662/96), in quanto ha rispettato l'iter giustificativo della propria pretesa creditoria;
del resto, la comunicazione preventiva dell'avvenuta surroga non è condizione necessaria per l'iscrizione a ruolo né è prevista come obbligatoria dalla legge, in quanto serve soltanto a ribadire all'obbligato che è
tenuto a pagare a soggetto diverso rispetto all'istituto di credito.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha sancito che “La cartella esattoriale, che non sia stata
preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed
intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento
amministrativo, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7
della legge n. 212 del 2000” (cfr. Cass. 17 aprile 2014, n. 8934).
Tanto premesso, risulta documentato e non contestato che il credito concesso a , in Parte_3
qualità di titolare dell'impresa individuale “2M MOTO DI MONTEFORTE MAURIZIO”, sia stato ammesso all'intervento agevolativo da il quale ha concesso una garanzia Controparte_2
sul finanziamento erogato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. mediante mutuo chirografario di € 24.900,00, garantito da fideiussione, fino all'importo massimo di € 116.000,00,
sottoscritta dall'opponente il 16.07.2018. A causa dell'intervenuto inadempimento contrattuale della parte mutuataria, relativamente al suddetto finanziamento, Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A
in data 20.04.2022 ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo ex l. n. 662/96, così come previsto pagina 9 di 14 dalle vigenti disposizioni, inviando le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento. A
seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato ha deliberato il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore ha erogato alla banca Controparte_2
finanziatrice l'importo stabilito, acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Parte_ Ciò detto, l'opponente contesta altresì il diritto di e di ad agire in via esecutiva nei suoi CP_6
confronti per mancanza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da
Parte_ avrebbe soltanto natura privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo. La doglianza non è fondata.
In diritto si osserva che, a seguito dell'escussione del fondo, Parte_4
può giovarsi della procedura di riscossione disciplinata dall'art. 9 comma 5 del
[...]
d.lgs. 123/98, secondo cui “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti
erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti
si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a
titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Inoltre, l'art. 8 bis, comma 3, della legge 33/2015 ha stabilito che: “Il diritto alla restituzione, nei
confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di
pagina 10 di 14 perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi
causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-
bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito
si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Pertanto, una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora inviata da all'impresa debitrice, scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida Controparte_2
medesima, l'ufficio finanziario competente deve formare il ruolo per la riscossione coattiva nei confronti del debitore, esattamente come avvenuto nella fattispecie in parola. In ordine alla legittimità
della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999 peraltro è intervenuta la Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione
di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di
natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio
finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e
medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999
(Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). Trattasi, dunque, di credito di
natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.
123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante,
si veda Cass. 9657/2024; si veda anche Cass. n. 32148/2024). In applicazione di tale principio, è ormai pagina 11 di 14 definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti del debitore.
Tale assunto è, del resto, condiviso dalla recente giurisprudenza di merito, la quale ha sancito che
“l'art.2 comma 100 della l. n. 662 del 1996 ha istituito il fondo di garanzia presso il
[...]
che ha lo scopo di fornire una parziale copertura in senso lato fideiussoria ai crediti Controparte_2
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Tale fondo – in ragione delle
esigenze di finanza pubblica da tutelare e al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale e
quindi del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa – gode di un sistema di riscossione
unitario, sia nei confronti dell'imprenditore finanziato, che nei confronti dei terzi prestatori di
garanzia in favore dello stesso. Pertanto, al recupero del credito concesso si procede attraverso la
semplice iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, ossia in deroga al principio
generale della necessaria sussistenza di un titolo esecutivo per i crediti con fonte in rapporto di diritto
privato” (Corte Appello Napoli sez. V, 3 novembre 2022, n. 4588).
Parimenti superata è l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'odierno opponente, in quanto contraria alle disposizioni dell'art.33 comma 2 lett. t. e 36 Codice del Consumo. L'opponente adduce la propria qualità di “consumatore” e, pertanto, la deroga contrattualmente prevista alle disposizioni dell'art.1957 c.c., non potrebbe trovare applicazione alcuna.
Sebbene paiano profilarsi questioni in ordine alla qualifica di “consumatore” in capo al fideiussore
Parte_ opponente, la presente eccezione non può essere comunque spiegata nei confronti di in quanto essa potrebbe al più trovare applicazione nei soli rapporti con la banca. La recente giurisprudenza di merito, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte, ha peraltro statuito: “Tanto chiarito in
ordine alle circostanze di fatto e di diritto, occorre procedere alla disamina dei motivi di opposizione.
Per quanto concerne le prime tre doglianze ed ovvero: 1) nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.
pagina 12 di 14 in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1349 c.c. per mancanza, nell'oggetto
contrattuale degli essenziali requisiti di determinatezza e/o determinabilità; 2) violazione del canone di
buona fede e correttezza ad opera della Banca opposta;
3) decadenza del fideiussore ex art.1957 c.c.),
esse attengono al rapporto tra i fideiussori e la Banca finanziatrice, sono cioè censure che involgono
Parte profili estranei al credito restitutorio di (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 18 gennaio 2024,
n. 212).
Resta peraltro assorbita l'ulteriore doglianza avanzata dalle difese dell'odierno opponente circa la nullità della fideiussione de qua, per contrasto con l'art. 2 co. 2 lett.a) legge antitrust n. 287/90, con il quale, peraltro, si è limitato a produrre il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 (doc. 12 allegato all'atto di citazione) e il modulo standard Schema ABI 2003 (doc. 13 allegato all'atto di citazione),
mentre non ha dimostrato l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale logicamente e cronologicamente anteriore, a cui poi abbia aderito l'istituto di credito creditore, né lo stesso ha provato la lesione della sua libertà contrattuale.
Da ultimo, per le ragioni sopra esposte, si presenta inammissibile e irrilevante la richiesta di chiamata in garanzia dell'Ente Finanziatore (Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a.) richiesta dalle difese della Banca opposta in sede di comparsa responsiva, atteso che gli asseriti profili di vessatorietà e di contrarietà alla disciplina antitrust cui sarebbe incorsa la lettera di fideiussione sottoscritta dall'odierno opponente in data 16.07.2018 avrebbero dovuto essere eccepiti direttamente nei confronti dell'Ente
Parte_ finanziatore e non di (mera subentrante nei diritti della Banca surrogante).
L'opposizione proposta va, pertanto, rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni proposte.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1525/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 29320230058431773001.
-CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1
opposta, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Catania, il 15 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Vera Marletta
pagina 14 di 14
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1525/2024
Oggi 15 settembre 2025 alle ore 9.50 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. RAMPULLA GIUSEPPA e l'avv. Parte_1
PENNAVARIA DIANA
Per l'avv. BRANCADORO Controparte_1
GIANLUCA, oggi sostituito dall'avv. Giovanni Cavallaro.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1525/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1951, rappresentato e difeso dall'Avv. RAMPULLA GIUSEPPA, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. PENNAVARIA DIANA, elett. domicilio presso l'Avv. PENNAVARIA
DIANA, in Catania Via Ruggero Settimo n.13;
ATTORE
contro
:
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BRANCADORO GIANLUCA, elett. domicilio in Roma, Via Brenta n. 2/A;
CONVENUTO
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTO
pagina 2 di 14 Decisa all'udienza del 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale l' e la Controparte_4 [...]
e proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale Controparte_2
n. 29320230058431773001 notificata il 15.01.2024 da Controparte_5
per conto di con cui è stato intimato il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 24.905,88.
A fondamento dell'opposizione deduceva la nullità della cartella e della Parte_1 Parte_1
relativa iscrizione a ruolo per carenza dei requisiti previsti per legge per la sua emissione, validità ed efficacia, nonché per inidoneità dello strumento della cartella di pagamento rispetto al credito azionato in difetto di titolo munito di efficacia esecutiva ex art. 21 D.lgs. 46/1999; la nullità della detta cartella di pagamento per insussistenza del diritto all'esecuzione azionato da Controparte_2
; la nullità della fideiussione prestata dall'odierna opponente per violazione della
[...]
disciplina consumeristica e di quella a tutela della concorrenza;
il difetto di esecutività del D.I. n.
100/2022 opposto, con contestuale sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Con contestuale istanza parte opponente chiedeva disporsi anticipatamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta cartella di pagamento ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito di “1) in via pregiudiziale e assorbente, ritenere e
dichiarare, la nullità della cartella e della relativa iscrizione a ruolo per carenza dei requisiti previsti
per legge per la sua emissione, validità ed efficacia, ed altresì per inidoneità dello strumento della
cartella di pagamento rispetto al credito azionato in difetto di un titolo munito di efficacia esecutiva ex
pagina 3 di 14 art. 21 d.lgs. n. 46, per le ragioni di cui infra al sub I, a) e b); 2) in subordine, ritenere e dichiarare,
senza rinuncia e/o recesso alcuno da quanto superiormente eccepito, la nullità e/o inefficacia della
cartella di pagamento opposta e del ruolo in essa contenuto per insussistenza del sotteso diritto
all'esecuzione azionato dalla , per le causali Controparte_1
esposte nel presente atto al sub. II-1), II-2), II-3) e sub.III) per l'effetto ritenere e dichiarare che
nessuna somma è dovuta dal Sig. , a nessun titolo, ragione e/o causale Parte_1
nascente dalla cartella impugnata, per nullità del decreto ingiuntivo n. 100/2023 – RG 3852/2022
opposto nel giudizio rg 1443/23 in atto pendente dinanzi al Giudice del Tribunale di Ragusa, stante
l'incompetenza territoriale funzionale del Giudice del monitorio;
nonché, in subordine, altresì, per
nullità della fideiussione prestata dall'opponente il 16/7/2018 ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36
del Codice del Consumo, laddove all'art 10 è prevista la deroga al termine di sei mesi di cui all'art.
1957 c.c. ovvero, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 2 lett. a) legge anti-trust n. 287/90
per essere la detta clausola abusiva, con estinzione della stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1957 c.c.; e, infine, in ogni caso, per difetto di definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo n.
100/2023 – RG 3852/2022 opposto nel giudizio rg 1443/23 in atto pendente dinanzi al Giudice del
Tribunale di Ragusa;
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti. Con
vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva, altresì, in giudizio contestando Controparte_1
puntualmente la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la Controparte_5
contumacia con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22.07.2024.
Con il medesimo decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice fissava, quindi, la nuova udienza per la comparizione delle parti al 27.11.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie pagina 4 di 14 integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 9.07.2024, emessa nell'ambito del sub-procedimento di cui al n. 1525-1/2024 R.G.
veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta.
Con successiva ordinanza del 19.12.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, il
Giudice rigettava i mezzi istruttori richiesti da parte opponente e rinviava, quindi, la causa all'udienza del 15.09.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 15.09.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
L'opposizione a precetto, ex art. 615 c.p.c., ha la primaria funzione di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata. Si tratta di un procedimento di cognizione che si può esperire immediatamente prima dell'inizio dell'esecuzione,
opponendo il precetto quale atto pre-esecutivo, allo scopo di scongiurare l'esecuzione stessa, in via provvisoria attraverso la domanda di sospensiva, ed in via definitiva attraverso la domanda di merito.
Tale opposizione consente al debitore esecutato di opporsi all'esecuzione forzata qualora egli voglia contestare il diritto della parte istante di procedere in via esecutiva. Il diritto contestato si identifica con una situazione giuridica schiettamente processuale (l'agire in executivis), che si fonda sul titolo esecutivo e sull'accertamento in esso insito del diritto di credito.
Come è noto, con il rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è possibile sollevare contestazioni inerenti all'an dell'esecuzione, ossia al diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. può, pertanto, avere ad oggetto vizi inerenti alla inefficacia del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta;
alla nullità dell'atto contenente il titolo pagina 5 di 14 esecutivo, giudiziale o stragiudiziale o alla inesistenza del titolo esecutivo. Diversamente, com'è noto,
le contestazioni attinenti al quomodo dell'esecuzione (regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi) possono essere sollevate con atto di opposizione all'esecuzione, disciplinato dall'art. 617 c.p.c.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione stragiudiziale,
l'intimato potrà far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto, nonché quelli successivi alla formazione del detto titolo.
L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo stragiudiziale, in definitiva, coincide con quello di un giudizio sul rapporto sottostante al titolo. La contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può, quindi, riguardare non solo la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, ma anche quelli intervenuti anteriormente alla formazione del medesimo titolo.
Ciò premesso, occorre premettere che aderente al Controparte_1
Fondo interbancario di tutela dei depositi nonché al Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 62,
comma 1, d.lgs. n. 415/1966 in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico svolge, nella qualità di mandataria, attività di gestione del Fondo pubblico di Garanzia in favore delle PMI istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996, n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
In particolare, l'intervento del Fondo, mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di credito, ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo delle piccole e medie imprese favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. In caso di inadempimento contrattuale della parte mutuataria la legge prevede che la banca finanziatrice possa escutere la garanzia del Fondo ex l. n. 662/96, così come pagina 6 di 14 previsto dalle vigenti disposizioni operative, inviando all'impresa le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento.
A seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato delibera il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore eroga alla banca Controparte_2
finanziatrice l'importo stabilito acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce che il Fondo, nell'effettuare il pagamento,
acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Prevede,
inoltre, che “…Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il
Gestore applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la
procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 così come sostituita
dall'articolo 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”.
In sostanza, la disciplina prevede che il Fondo, a seguito della liquidazione della perdita del soggetto richiedente, acquisisca il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e,
pertanto, subentri nei diritti vantati dal soggetto richiedente stesso per il recupero di tali somme, in proporzione all'ammontare di queste ultime.
Ciò posto, giova rilevare, in premessa, che con l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615, comma 1,
c.p.c. fondato su un titolo esecutivo stragiudiziale (nel caso di specie, la cartella di pagamento n.
29320230058431773001 notificata il 15.01.2024 da prov. Catania Controparte_5
per conto di con cui è stato intimato il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 24.905,88) l'intimato potrà far valere, quanto al credito vantato dal pagina 7 di 14 creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto nonché
quelli successivi alla formazione del detto titolo.
Va, preliminarmente, superata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'odierno opponente con riferimento al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa (avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo che trova parzialmente fonte nel credito oggetto della cartella di pagamento opposta in questa sede), atteso che trattasi di scelta propria dell'Ente finanziatore – e non
Parte_ della – in quale sede far valere la propria pretesa creditoria e, pertanto, in tale sede il giudizio proseguirà nel merito.
Allo stesso modo, si ritiene irrilevante, ai fini della presente decisione, la circostanza dedotta dalle difese dell'opponente in sede di memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., circa l'estinzione del giudizio di opposizione a D.I. di cui al n. 1443/2023 R.G. - Trib. Ragusa a seguito della rinuncia al D.I.
da parte dell'Ente finanziatore, atteso che, come richiamato nelle ordinanze del 9.07.2024 e del
19.12.2024 emesse da questo Giudice, il credito portato dal D.I., oggetto di rinuncia da parte della
Banca, non assorbe per l'intero quello oggetto della presente controversia, per cui il creditore opposto può comunque agire in executivis a tutela del proprio credito anche con mezzi diversi ed ulteriori.
Orbene, preliminarmente, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente circa la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica, atteso che è orientamento ormai consolidato in giurisprudenza che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nei pubblici registri è da riferirsi al destinatario del provvedimento, ma non al notificante, in quanto una diversa previsione sarebbe “ […]
disallineata alla normativa speciale prevista per la notifica degli atti amministrativi tributari;
ai sensi
degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal
competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata…non si ravvisa alcun
pagina 8 di 14 obbligo, per l' di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero CP_6
REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del
destinatario pubblicato nei registri pubblici” (cfr., ex multis, CTR Firenze, sentenza n. 583/05/2022).
Del pari infondata ritenuta l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'omessa notifica degli atti presupposti (nel caso di specie, dell'invito al pagamento da parte della concessionaria del mutuo CP_1
e dalla comunicazione di surroga del per l'escussione della garanzia di cui alla Controparte_2
Parte_ L. n. 662/96), in quanto ha rispettato l'iter giustificativo della propria pretesa creditoria;
del resto, la comunicazione preventiva dell'avvenuta surroga non è condizione necessaria per l'iscrizione a ruolo né è prevista come obbligatoria dalla legge, in quanto serve soltanto a ribadire all'obbligato che è
tenuto a pagare a soggetto diverso rispetto all'istituto di credito.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha sancito che “La cartella esattoriale, che non sia stata
preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed
intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento
amministrativo, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7
della legge n. 212 del 2000” (cfr. Cass. 17 aprile 2014, n. 8934).
Tanto premesso, risulta documentato e non contestato che il credito concesso a , in Parte_3
qualità di titolare dell'impresa individuale “2M MOTO DI MONTEFORTE MAURIZIO”, sia stato ammesso all'intervento agevolativo da il quale ha concesso una garanzia Controparte_2
sul finanziamento erogato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. mediante mutuo chirografario di € 24.900,00, garantito da fideiussione, fino all'importo massimo di € 116.000,00,
sottoscritta dall'opponente il 16.07.2018. A causa dell'intervenuto inadempimento contrattuale della parte mutuataria, relativamente al suddetto finanziamento, Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A
in data 20.04.2022 ha provveduto ad escutere la garanzia del Fondo ex l. n. 662/96, così come previsto pagina 9 di 14 dalle vigenti disposizioni, inviando le comunicazioni di surroga e contestuale invito di pagamento. A
seguito della predetta escussione “a prima richiesta”, il Comitato ha deliberato il provvedimento di liquidazione della perdita e, pertanto, il gestore ha erogato alla banca Controparte_2
finanziatrice l'importo stabilito, acquisendo per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Parte_ Ciò detto, l'opponente contesta altresì il diritto di e di ad agire in via esecutiva nei suoi CP_6
confronti per mancanza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., eccependo che la garanzia prestata da
Parte_ avrebbe soltanto natura privatistica in quanto derivante dal mutuo e, di conseguenza, il ruolo non assumerebbe natura di titolo esecutivo. La doglianza non è fondata.
In diritto si osserva che, a seguito dell'escussione del fondo, Parte_4
può giovarsi della procedura di riscossione disciplinata dall'art. 9 comma 5 del
[...]
d.lgs. 123/98, secondo cui “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti
erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti
si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a
titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Inoltre, l'art. 8 bis, comma 3, della legge 33/2015 ha stabilito che: “Il diritto alla restituzione, nei
confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di
pagina 10 di 14 perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi
causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-
bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito
si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Pertanto, una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora inviata da all'impresa debitrice, scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida Controparte_2
medesima, l'ufficio finanziario competente deve formare il ruolo per la riscossione coattiva nei confronti del debitore, esattamente come avvenuto nella fattispecie in parola. In ordine alla legittimità
della procedura di esecuzione esattoriale ex art. 17 d. lgs. 46/1999 peraltro è intervenuta la Corte di legittimità, affermando che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione
di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di
natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio
finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e
medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999
(Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). Trattasi, dunque, di credito di
natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n.
123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” (tra le tante,
si veda Cass. 9657/2024; si veda anche Cass. n. 32148/2024). In applicazione di tale principio, è ormai pagina 11 di 14 definitivamente superata la tesi sostenuta da parte opponente secondo cui mancherebbe un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la pretesa coattiva nei confronti del debitore.
Tale assunto è, del resto, condiviso dalla recente giurisprudenza di merito, la quale ha sancito che
“l'art.2 comma 100 della l. n. 662 del 1996 ha istituito il fondo di garanzia presso il
[...]
che ha lo scopo di fornire una parziale copertura in senso lato fideiussoria ai crediti Controparte_2
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Tale fondo – in ragione delle
esigenze di finanza pubblica da tutelare e al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale e
quindi del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa – gode di un sistema di riscossione
unitario, sia nei confronti dell'imprenditore finanziato, che nei confronti dei terzi prestatori di
garanzia in favore dello stesso. Pertanto, al recupero del credito concesso si procede attraverso la
semplice iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, ossia in deroga al principio
generale della necessaria sussistenza di un titolo esecutivo per i crediti con fonte in rapporto di diritto
privato” (Corte Appello Napoli sez. V, 3 novembre 2022, n. 4588).
Parimenti superata è l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'odierno opponente, in quanto contraria alle disposizioni dell'art.33 comma 2 lett. t. e 36 Codice del Consumo. L'opponente adduce la propria qualità di “consumatore” e, pertanto, la deroga contrattualmente prevista alle disposizioni dell'art.1957 c.c., non potrebbe trovare applicazione alcuna.
Sebbene paiano profilarsi questioni in ordine alla qualifica di “consumatore” in capo al fideiussore
Parte_ opponente, la presente eccezione non può essere comunque spiegata nei confronti di in quanto essa potrebbe al più trovare applicazione nei soli rapporti con la banca. La recente giurisprudenza di merito, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte, ha peraltro statuito: “Tanto chiarito in
ordine alle circostanze di fatto e di diritto, occorre procedere alla disamina dei motivi di opposizione.
Per quanto concerne le prime tre doglianze ed ovvero: 1) nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.
pagina 12 di 14 in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1349 c.c. per mancanza, nell'oggetto
contrattuale degli essenziali requisiti di determinatezza e/o determinabilità; 2) violazione del canone di
buona fede e correttezza ad opera della Banca opposta;
3) decadenza del fideiussore ex art.1957 c.c.),
esse attengono al rapporto tra i fideiussori e la Banca finanziatrice, sono cioè censure che involgono
Parte profili estranei al credito restitutorio di (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 18 gennaio 2024,
n. 212).
Resta peraltro assorbita l'ulteriore doglianza avanzata dalle difese dell'odierno opponente circa la nullità della fideiussione de qua, per contrasto con l'art. 2 co. 2 lett.a) legge antitrust n. 287/90, con il quale, peraltro, si è limitato a produrre il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 (doc. 12 allegato all'atto di citazione) e il modulo standard Schema ABI 2003 (doc. 13 allegato all'atto di citazione),
mentre non ha dimostrato l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale logicamente e cronologicamente anteriore, a cui poi abbia aderito l'istituto di credito creditore, né lo stesso ha provato la lesione della sua libertà contrattuale.
Da ultimo, per le ragioni sopra esposte, si presenta inammissibile e irrilevante la richiesta di chiamata in garanzia dell'Ente Finanziatore (Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a.) richiesta dalle difese della Banca opposta in sede di comparsa responsiva, atteso che gli asseriti profili di vessatorietà e di contrarietà alla disciplina antitrust cui sarebbe incorsa la lettera di fideiussione sottoscritta dall'odierno opponente in data 16.07.2018 avrebbero dovuto essere eccepiti direttamente nei confronti dell'Ente
Parte_ finanziatore e non di (mera subentrante nei diritti della Banca surrogante).
L'opposizione proposta va, pertanto, rigettata, restando assorbite le ulteriori questioni proposte.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1525/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la Parte_1
cartella di pagamento n. 29320230058431773001.
-CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1
opposta, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Catania, il 15 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Vera Marletta
pagina 14 di 14