Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2025, proposto da
FE RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 110/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05/03/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico – a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. – e in tale forma notificata al Ministero il 17 agosto 2024, il giudice ordinario ha condannato, tra l’altro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto dell’odierna parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente delle somme annue corrispondenti agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale del 7 marzo 2025, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che la porzione di giudicato predetta non è stata eseguita dall’amministrazione, in particolare il Ministero non avrebbe provveduto all’accredito sulla carta del docente della somma predetta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
All’udienza camerale del 3 giugno 2025, parte ricorrente ha insistito nella propria domanda e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria. Conseguentemente, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., nel senso che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del “titolo esecutivo” (sentenza dotata di attestazione di conformità) presso la sede del debitore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).
3. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Le spese del presente giudizio devono distrarsi a favore dei difensori del ricorrente meglio indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e dell’art. 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, spese da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente meglio indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO