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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2022/7897 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella parte che segue, da comunicare alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Pagina 1 Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3547/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Isernia 30 80036 Palma Campania presso lo studio dell'Avv. Sepe Pietro dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE
Controparte_1
(c.f./p.i.: ), elettivamente domiciliata in VIA VESPUCCI 172 UFFICIO P.IVA_1
PROV.LE DEL LAVORO NAPOLI presso CP_2 CP_3
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
[...]
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione;
difatti, l'articolo 127-ter c.p.c. prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza,
Pagina 2 il provvedimento da adottare all'esito del deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso depositato in cancelleria, ha proposto Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio specificata in atti, con la quale è stata irrogata al ricorrente, la sanzione pecuniaria di €.3.780,00, per aver violato la normativa in materia di tutela del lavoro.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione opposta, contestando le doglianze del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso, per le motivazione che saranno ora esposte, appare infondato e, pertanto, dovrà essere rigettato.
Giova premettere che con la proposizione del ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione si istaura un ordinario giudizio a cognizione piena (Cfr. Cass. Civ., sez. lav.
11417/1997), regolato dagli ordinari principi fondamentali che ispirano tutto il sistema processuale civile, ovvero: il principio della domanda, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, della disponibilità della prova, dei principi di allegazione, contestazione e prova, dell'onere della prova.
Pertanto, relativamente alle allegazioni del ricorrente, addotte quali motivi di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, che circoscrivono l'oggetto del giudizio, in ossequio al fondamentale principio della domanda, l'onere della prova incombe sull'amministrazione, la quale è tenuta a dare dimostrazione di tutti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria;
al contrario, graverà sul ricorrente l'onere della specifica e puntuale allegazione, nonché della relativa prova, in merito ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'amministrazione, dedotti a fondamento della domanda. Del resto, tali conclusioni risultano oggi ampiamente corroborate dall'espresso disposto normativo di cui all'art. 6, comma 11, del d. lgs. 150/2011, secondo cui il giudice deve
Pagina 3 accogliere l'opposizione quando non è stata raggiunta prova sufficiente in merito alla responsabilità del presunto trasgressore.
Da quanto innanzi, discende, quindi, che l'Amministrazione resistente, benché formalmente convenuta in giudizio, è, in realtà, attrice in senso sostanziale, essendo, per l'appunto, tenuta a dar prova della sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Mette conto ancora precisare come, tuttavia, gli atti redatti dalla Pubblica
Amministrazione, in quanto redatti da Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle funzioni, siano dotati dell'efficacia probatoria privilegiata tipica dell'atto pubblico, facendo prova piena, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli atti o fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). In altri termini, quindi, in ordine alla possibilità di contestare il contenuto valutativo del verbale di accertamento, con riguardo all'apprezzamento dei fatti e alla loro verità sostanziale caduti sotto la diretta percezione del verbalizzante, è intervenuta di recente una pronuncia della
Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite, volta a chiarire la reale portata del principio, interpretandolo in termini molto restrittivi. La Cassazione ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative nel giudizio di opposizione ad ordinanza–ingiunzione, sono ammesse la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento così come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua “intrinseca, oggettiva e irrimediabile contraddittorietà”, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso , in cui non vi sono limiti di prova,
l'esame e la cognizione di ogni questione concernente l'eventuale alterazione, anche se involontaria, della realtà dei fatti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuti nel verbale
(Cfr. Cass. Sez. Un. 17355/2009).
Calando i suddetti principi nel caso concreto, occorre evidenziare che l'opponente si limita a contestazioni di carattere formale attinenti essenzialmente: 1) il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 co e l. 689/81, ritenuto decorrente dall'avvio del procedimento amministrativo di contestazione e 2) la violazione dell'art. 13 dlgs n.
Pagina 4 124/2004 come riformulato dall' art. 33 L 183/10 (c.d. collegato lavoro) che detta disposizioni volte a regolare la c.d. procedimentalizzazione dell'attività ispettiva violata, nel caso di specie per non avere ricevuto il verbale ispettivo in sede di primo accesso, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi dell'accertamento. Pertanto, devono, innanzitutto, ritenersi incontestati i fatti come accertati.
Entrambe le ragioni di opposizione risultano, poi, infondate.
Con riguardo al primo profilo, l'art. 14, L 689/1981 prevede che: “la violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di tre-centosessanta giorni dall'accertamento”, specificandosi che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Al riguardo, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (…) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981” (Cass. civ., Sez. L,
Sentenza n. 23608 del 06/11/2009). Infatti, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014). In altri termini, il termine decorre dalla “conclusione della fase di
Pagina 5 accertamento di tutti gli elementi dell'illecito” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4820 del 19/02/2019).
Erra, pertanto, l'opponente, innanzitutto, nel ritenere che il termine decorra dall'avvio del procedimento anziché dalla conclusione del medesimo (salvo il vaglio di congruità della durata astrattamente demandato al giudice e da individuarsi in relazione alla complessità dell'accertamento, durata la cui illegittimità ed abnormità nel caso di specie non viene tuttavia contestata). Conseguentemente errata risulta la conclusione che ne trae in ordine al decorso del medesimo termine ed alla correlativa presunta estinzione della obbligazione di pagamento.
Nel caso di specie, per converso, dalla documentazione allegata è verificabile che:
- in data 15.03.2018 ha avuto inizio l'accertamento ispettivo con accesso presso la sede
(cfr. relazione ) Controparte_1
- in data 5.04.2018 è stato emesso verbale unico di accertamento il quale, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, sulla scorta della documentazione in atti risulta notificato a mani in pari data (di tal che alcuna notifica successiva era più dovuta);
- in data 12.10.2018 come dedotto dall'opponente è stato concluso il procedimento ed in tale data è stato effettuato rapporto ex art. 17 legge 689/81;
- in data 24.11.2022 risulta notifica ordinanza di ingiunzione n.214/21.
Dalla precedente documentazione risulta innanzitutto che la scansione temporale di cui alla data risulta rispettosa della norma richiamata e che parimenti infondata risulta la seconda ragione di doglianza avendo l'opponente ricevuto la notifica a mani della contestazione, con conseguente rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sul punto il
Tribunale prende atto della recente introduzione del Decreto del Ministero della
Giustizia del 10.03.2014 n. 55 successive modifiche ed integrazione, in relazione ai valori dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, ed in persona del Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente in favore dell'opposto alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma €.1.278,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, ove documentata da fattura, nonchè rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% come per legge.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
Pagina 7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella parte che segue, da comunicare alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Pagina 1 Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3547/2019 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Isernia 30 80036 Palma Campania presso lo studio dell'Avv. Sepe Pietro dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- OPPONENTE
Controparte_1
(c.f./p.i.: ), elettivamente domiciliata in VIA VESPUCCI 172 UFFICIO P.IVA_1
PROV.LE DEL LAVORO NAPOLI presso CP_2 CP_3
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
[...]
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione;
difatti, l'articolo 127-ter c.p.c. prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza,
Pagina 2 il provvedimento da adottare all'esito del deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso depositato in cancelleria, ha proposto Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio specificata in atti, con la quale è stata irrogata al ricorrente, la sanzione pecuniaria di €.3.780,00, per aver violato la normativa in materia di tutela del lavoro.
Regolarmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione opposta, contestando le doglianze del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso, per le motivazione che saranno ora esposte, appare infondato e, pertanto, dovrà essere rigettato.
Giova premettere che con la proposizione del ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione si istaura un ordinario giudizio a cognizione piena (Cfr. Cass. Civ., sez. lav.
11417/1997), regolato dagli ordinari principi fondamentali che ispirano tutto il sistema processuale civile, ovvero: il principio della domanda, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, della disponibilità della prova, dei principi di allegazione, contestazione e prova, dell'onere della prova.
Pertanto, relativamente alle allegazioni del ricorrente, addotte quali motivi di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, che circoscrivono l'oggetto del giudizio, in ossequio al fondamentale principio della domanda, l'onere della prova incombe sull'amministrazione, la quale è tenuta a dare dimostrazione di tutti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria;
al contrario, graverà sul ricorrente l'onere della specifica e puntuale allegazione, nonché della relativa prova, in merito ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'amministrazione, dedotti a fondamento della domanda. Del resto, tali conclusioni risultano oggi ampiamente corroborate dall'espresso disposto normativo di cui all'art. 6, comma 11, del d. lgs. 150/2011, secondo cui il giudice deve
Pagina 3 accogliere l'opposizione quando non è stata raggiunta prova sufficiente in merito alla responsabilità del presunto trasgressore.
Da quanto innanzi, discende, quindi, che l'Amministrazione resistente, benché formalmente convenuta in giudizio, è, in realtà, attrice in senso sostanziale, essendo, per l'appunto, tenuta a dar prova della sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Mette conto ancora precisare come, tuttavia, gli atti redatti dalla Pubblica
Amministrazione, in quanto redatti da Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle funzioni, siano dotati dell'efficacia probatoria privilegiata tipica dell'atto pubblico, facendo prova piena, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli atti o fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). In altri termini, quindi, in ordine alla possibilità di contestare il contenuto valutativo del verbale di accertamento, con riguardo all'apprezzamento dei fatti e alla loro verità sostanziale caduti sotto la diretta percezione del verbalizzante, è intervenuta di recente una pronuncia della
Suprema Corte, sempre a Sezioni Unite, volta a chiarire la reale portata del principio, interpretandolo in termini molto restrittivi. La Cassazione ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative nel giudizio di opposizione ad ordinanza–ingiunzione, sono ammesse la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento così come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua “intrinseca, oggettiva e irrimediabile contraddittorietà”, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso , in cui non vi sono limiti di prova,
l'esame e la cognizione di ogni questione concernente l'eventuale alterazione, anche se involontaria, della realtà dei fatti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuti nel verbale
(Cfr. Cass. Sez. Un. 17355/2009).
Calando i suddetti principi nel caso concreto, occorre evidenziare che l'opponente si limita a contestazioni di carattere formale attinenti essenzialmente: 1) il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 co e l. 689/81, ritenuto decorrente dall'avvio del procedimento amministrativo di contestazione e 2) la violazione dell'art. 13 dlgs n.
Pagina 4 124/2004 come riformulato dall' art. 33 L 183/10 (c.d. collegato lavoro) che detta disposizioni volte a regolare la c.d. procedimentalizzazione dell'attività ispettiva violata, nel caso di specie per non avere ricevuto il verbale ispettivo in sede di primo accesso, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi dell'accertamento. Pertanto, devono, innanzitutto, ritenersi incontestati i fatti come accertati.
Entrambe le ragioni di opposizione risultano, poi, infondate.
Con riguardo al primo profilo, l'art. 14, L 689/1981 prevede che: “la violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di tre-centosessanta giorni dall'accertamento”, specificandosi che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Al riguardo, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (…) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981” (Cass. civ., Sez. L,
Sentenza n. 23608 del 06/11/2009). Infatti, “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014). In altri termini, il termine decorre dalla “conclusione della fase di
Pagina 5 accertamento di tutti gli elementi dell'illecito” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4820 del 19/02/2019).
Erra, pertanto, l'opponente, innanzitutto, nel ritenere che il termine decorra dall'avvio del procedimento anziché dalla conclusione del medesimo (salvo il vaglio di congruità della durata astrattamente demandato al giudice e da individuarsi in relazione alla complessità dell'accertamento, durata la cui illegittimità ed abnormità nel caso di specie non viene tuttavia contestata). Conseguentemente errata risulta la conclusione che ne trae in ordine al decorso del medesimo termine ed alla correlativa presunta estinzione della obbligazione di pagamento.
Nel caso di specie, per converso, dalla documentazione allegata è verificabile che:
- in data 15.03.2018 ha avuto inizio l'accertamento ispettivo con accesso presso la sede
(cfr. relazione ) Controparte_1
- in data 5.04.2018 è stato emesso verbale unico di accertamento il quale, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, sulla scorta della documentazione in atti risulta notificato a mani in pari data (di tal che alcuna notifica successiva era più dovuta);
- in data 12.10.2018 come dedotto dall'opponente è stato concluso il procedimento ed in tale data è stato effettuato rapporto ex art. 17 legge 689/81;
- in data 24.11.2022 risulta notifica ordinanza di ingiunzione n.214/21.
Dalla precedente documentazione risulta innanzitutto che la scansione temporale di cui alla data risulta rispettosa della norma richiamata e che parimenti infondata risulta la seconda ragione di doglianza avendo l'opponente ricevuto la notifica a mani della contestazione, con conseguente rigetto della opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sul punto il
Tribunale prende atto della recente introduzione del Decreto del Ministero della
Giustizia del 10.03.2014 n. 55 successive modifiche ed integrazione, in relazione ai valori dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, ed in persona del Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente in favore dell'opposto alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma €.1.278,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, ove documentata da fattura, nonchè rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% come per legge.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
Pagina 7