Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
2893 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 22889933 //22002244 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 1155//0055//22002244 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RUGGIERO CRISTIANO del foro di Milano;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAPARVI GIULIA del foro di Milano;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nato il figlio minore Per_1
(Bergamo – 3.3.2022), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito
[...]
di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, quindi l'affido super esclusivo a lei del minore , visite protette , chiedeva un assegno di € 500,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore. Di fatto ricordava i comportamenti violenti dell'ex compagno e come, di fatto, egli oggi fosse detenuto e non si era mai occupato del figlio.
Si costituiva il resistente assumendo che a) non esistevano i presupposti per la riciesta di decadenza dalla sua responsabilità genitoriale;
b) che era disposto ad accettare il richiesto affido super-esclusivo visto che egli non poteva nella quotidianità seguire il minore c) evidenziava l'esosità della richiesta dell'assegno, sottolineando altresì come egli non avesse contribuito finora al mantenimento di fatto per esservi impossibilitato. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di decadenza , di regolare secondo giustizia le istanze della ricorrente stante la sua attuale situazione e di stabilire l'assegno in considerazione del suo stato di indigenza.
Alla prima udienza di comparizione la ricorrente rinunciava alla domanda di decadenza svolta e, dopo qualche rinvio per consentire un accordo , le parti assumevano di aver effettivamente trovato un accordo per la regolamentazione richiesta, così che la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Questo Collegio ritiene di poter accogliere le condizioni pattuite tra le parti che appaiono essere quelle migliori per il minore.
L'affido super-esclusivo dello stesso si giustifica con la situazione attuale e pregressa di carcerato del padre, così come le visite alla presenza di un terzo di comune fiducia.
pagina 2 di 7 Non è ipotizzabile alcuna audizione del minore stante la tenera età
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, Persona_1
riconoscendo alla stessa altresì l'esclusiva responsabilità per le attività di maggiore importanza in tema di educazione, residenza , scuola, salute del figlio e rapporti con la PA in tema di rilascio dei documenti, con collocamento prevalente presso la medesima;
b) dispone che il padre possa vedere e stare con il figlio visite alla presenza di un terzo di fiducia, una volta a settimana , nella giornata del sabato, dalle h 10,00 alle h 12.00 per i prime tre mesi e poi dalle h 10.00 alle h 18.00, salvo accordi migliorativi tra genitori;
c) obbliga il padre a versare un assegno di € 250,00 entro il 15 di ogni mese alla madre a titolo di mantenimento ordinario del figlio d) obbliga i genitori a contribuire , nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative al figlio secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte pagina 3 di 7 dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero pagina 4 di 7 connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo pagina 5 di 7 estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie pagina 6 di 7 relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
c) Riconosce la facoltà per il padre di fare una videochiamata a settimana, nel giorno di mercoledì, alle h 20.00.
d) spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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