Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2025, proposto dalla società ER OR di AN FO & C. S.n.c., New Living Tannery S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Barbato Iannuzzi e Aniello Lamberti, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Solofra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Pedicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Consorzio Asi della Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalia Iandiorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, corso Vittorio Emanuele n. 15 e domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
del sig. TR VA ON, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
della Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI della Provincia di Avellino n. 2024/26/300 del 9.10.2024;
della Delibera del C.C. di Solofra n. 8 del 31.3.2022 e della relazione tecnica redatta dall’ arch. Luca Battista;
del verbale allegato alla Conferenza dei Servizi del 14.4.2022, indetta dalla Provincia di Avellino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. OB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ER OR s.n.c. dal 1960 è proprietaria del lotto industriale, ubicato nel territorio comunale di Solofra, catastalmente identificato al foglio 2, mappale 499, categoria D/1), nella quale è stata esercitata fin da allora l'attività imprenditoriale della concia della pelle.
Il compendio è stato concesso in locazione fin dall’anno 2000 alla società Carmen s.r.l., che, con atto pubblico del 2.8.2017, ha poi affittato l'azienda alla New Living Tannery s.r.l., la quale attualmente prosegue la medesima attività conciaria.
Con deliberazione 2018/3/11 del 9.11.2018 il Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. aveva adottato una variante planimetrica relativa all’agglomerato industriale di Solofra, con la quale, unitamente a un’altra area, la zona nella quale sorge l’attività per cui è causa veniva stralciata dal Piano Regolatore Territoriale consortile (P.R.T.) vigente. Detta variante non superava il vaglio della conferenza dei servizi indetta dall’Amministrazione Provinciale di Avellino, conclusasi quindi con verbale negativo n. 5 dell’8 gennaio 2020.
2. In seguito, con deliberazione n. 16 del 14.9.2020 il Consiglio comunale di Solofra aveva a sua volta approvato il nuovo piano urbanistico comunale (P.U.C.). In particolare, in quanto rilevante nell’odierna vicenda, va sottolineato che nel nuovo P.U.C. le aree in questione venivano destinate ad Ambiti di Trasformazione Strategica (A.T.S.), con la previsione di due ambiti: ATS 1 ex Map (dove è ubicato l’opificio gestito dalla New Living Tannery) con destinazione prevalente commerciale, di servizi e di housing sociale; ATS 2 ex Iuliani con destinazione a servizi, attrezzature sportive e parco. In parte qua il PUC è stato impugnato innanzi a questo TAR con ricorso (R.G. n. 1588/2020), conclusosi con la sentenza di accoglimento n.94/2024 impugnata con ricorso in Consiglio di Stato r.g.n. 2910/2024 attualmente pendente.
2.1 In entrambe le zone il nuovo PUC aveva consentito la permanenza delle sole attività industriali legittimamente in essere, determinando ad avviso della ricorrente, “pesanti” limitazioni e vincoli. In seguito al prescritto procedimento disciplinato dalla L. 19/2013, con deliberazione, n. 2021/2/5 del 3.2.2021, il Consorzio ASI adottava la suddetta variante planimetrica di stralcio al P.R.T. espungendo le aree in questione da quelle di competenza del Piano.
2.2 In disparte la già indicata impugnazione della delibera n. 16/2020, anche in sede procedimentale venivamo sollevate diverse criticità sulla variante comunale, tali da rendere necessaria al Comune di Solofra l’approvazione della delibera consiliare n. 8 del 31.3.2022, recante il cosiddetto “coordinamento” realizzato mediante la modifica della disciplina urbanistica delle A.T.S. Detta delibera risulta tra gli atti impugnati nel presente giudizio.
2.3 In applicazione delle previsioni normative di settore (art. 8 L.R. 19/20213), una volta introdotta la delibera comunale n. 8/2022, tenuto conto, in particolare delle indicazioni di “coordinamento” ivi contenute, veniva (ri)convocata la conferenza dei servizi che deliberava di approvare la variante di piano.
2.4 Le interessate ed attuali ricorrenti insorgevano avverso la nuova deliberazione con il ricorso r.g.n.1459/2022. Tuttavia con la sentenza n.3057/2023 questo Tribunale definiva in rito il ricorso, sul presupposto che l’atto impugnato in giudizio non fosse ascrivibile ad un atto provvedimentale, avendo ancora natura di atto endo-procedimentale. La sentenza, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato.
3. Avvicinandosi alle specifiche vicende di causa, nel frattempo, con la L.R. n. 13/2024 (entrata in vigore il 29.7.2024) è stato introdotto il comma 11 ter all’art. 8 della L.R. 19/2013, contenente una nuova regola procedimentale, in base alla quale l’approvazione della varianti in “ diminuzione ” - ciò che è accaduto nella vicenda odierna - e che quindi sottraggono un’area al territorio ASI, seguono un procedimento di approvazione caratterizzato dal fatto che a fronte della delibera (proposta) comunale, il Consorzio debba limitarsi a una mera “presa d’atto” di competenza del Comitato direttivo dell’Ente.
4. Ritenendo di dover applicare la novellata disciplina normativa, con il provvedimento impugnato - deliberazione del Comitato Direttivo n. 2024/26/300 del 9.10.2024, pubblicata all’Albo consortile il 27.11.2024 – il Consorzio ha “preso atto” della già citata delibera comunale n. 8/2022.
5. Avverso la determinazione consortile, così come avverso la delibera n. 8/2022 sono insorte le società ricorrenti, le quali hanno affidato il proprio gravame alle sottoindicate e distinte censure: I) Violazione dell’art. 8 della L.R. 6.12.2013 n. 19, integrato dall’art. 31 della L.R. 25.7.2024, n. 13 - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, istruttoria e presupposto, nonché per manifesta contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza ; II) Violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi generali in tema di libertà di iniziativa economica privata, nonché dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento di potere” ; III. Violazione degli artt. 3, 4 e 7 del Regolamento della Regione Campania 4.8.2011 n. 5 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - Violazione dei principi generali in tema di partecipazione alla formazione degli atti della pianificazione territoriale; IV) Violazione dei principi generali in materia di gerarchia fra differenti livelli di pianificazione urbanistica e territoriale - Violazione dell’art. 4 del Regolamento della Regione Campania n. 5 del 4.8.2011 e 11 della Legge Regione Campania n. 16 del 22.12.2004- Eccesso di potere per difetto di istruttoria motivazione, presupposto e per illogicità manifesta”.
In via gradata le ricorrenti hanno dubitato della legittimità costituzionale della novella normativa introdotta dall’art. 8 comma 11 L.R. 19/2013, prospettandone, nel caso in cui fosse stata affermata la legittimità del provvedimento impugnato rispetto alla nuova disposizione, il contrasto con diverse norme costituzionali.
Si sono costituite le amministrazioni intimate difendendo la legittimità del provvedimento impugnato.
5.1 All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sentite le parti come da verbale in atti.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7. Per dirimere la controversia il Collegio reputa prioritario e - per quanto si osserverà - dirimente stabilire se alla fattispecie si dovesse applicare o meno il comma 11 ter dell’art. 8 L. 19/2013 introdotto con la L. 13/2024 appena entrata in vigore al momento della definizione del procedimento, avvenuta con la impugnata presa d’atto del 9.10.2024 del Comitato direttivo del Consorzio ASI.
7.1 In neo-introdotto comma 11 ter della L. 19/2013 così dispone : “ In caso di varianti ai piani di assetto in mera diminuzione che dispongono lo stralcio di alcune aree dal piano regolatore del competente consorzio ASI, proposte dal Comune in cui ricadono dette aree, il Consorzio, con deliberazione del comitato direttivo, prende atto delle determinazioni assunte dall'amministrazione comunale e provvede ad informare la Regione Campania. Con la presa d'atto, sulle aree stralciate cessa contestualmente di avere efficacia il piano regolatore del consorzio ASI e alle suddette aree si applicano i piani urbanistici comunali. Resta ferma la possibilità per il Consorzio ASI, a salvaguardia del proprio equilibrio finanziario, di disciplinare in convenzione con l'amministrazione comunale la ripartizione dei costi di gestione e manutenzione di eventuali impianti di proprietà del Consorzio di cui fruiscano le imprese insediate nelle aree stralciate, non essendo da queste più dovuti eventuali versamenti per canoni o altri proventi per le attività consortili”. La norma ha inciso sulle modalità di approvazione da parte del consorzio delle modifiche “ in diminuzione ” approvate nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale.
7.2 Secondo la prospettazione attorea l’interpretazione della disposizione seguita dal Consorzio avrebbe compromesso le prerogative di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati e segnatamente delle società colpite dal sostanziale stralcio dell’area dal territorio consortile, pregiudicandone il necessario contraddittorio.
7.2.1 In quest’ottica, secondo l’avviso delle ricorrenti l’unica possibile lettura della norma, a meno di non volerne affermare la illegittimità costituzionale, sarebbe quella di ritenere che, indipendentemente dall’emissione di un atto di “adozione” della variante o di una “presa d’atto” della delibera comunale, anche per le varianti in diminuzione si garantisca la partecipazione dei soggetti interessati prevista per le altre varianti al comma 4 e 11 bis dello stesso articolo. In particolare, la prima disposizione stabilisce che “ 4. Il piano è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi ed è pubblicato nell'albo del consorzio Asi e dei Comuni interessati e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC). Gli enti e i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC”, mentre la seconda prevede che “ 11bis. Alle varianti ai piani di assetto si applica lo stesso procedimento disciplinato dai commi da 1 a 6, con termini ridotti alla metà...” .
7.3 Al contrario, seguendo la prospettazione delle resistenti, in forza dell’applicazione del principio tempus regit actum , la fase procedimentale di riferimento, quella di definitiva approvazione della variante, avrebbe dovuto seguire la regola derivante dalla novella normativa appena introdotta che, per quanto prima riportato, prevede che in presenza di modifiche “in diminuzione” “ proposte dal Comune in cui ricadono dette aree, il Consorzio, con deliberazione del comitato direttivo, prende atto delle determinazioni assunte dall'amministrazione comunale e provvede ad informare la Regione Campania”. Nel caso in esame, in particolare, la proposta comunale è stata ricondotta dall’Amministrazione alla delibera n. 8/2022 parimenti impugnata nel ricorso.
8. La tesi delle resistenti non è convincente: la presa d’atto impugnata è difatti illegittima a causa dall’erronea individuazione da parte del Consorzio della corretta normativa da utilizzare, in quanto alla fattispecie odierna va applicata quella previgente.
8.1 L’adesione del Collegio alla prefata soluzione consente innanzitutto di prescindere dalla corretta interpretazione della disciplina normativa introdotta dall’art. 8 comma 11 ter così come dall’ interrogarsi sulla sua legittimità costituzionale; la predetta impostazione esime ancora dallo stabilire in quale modo la medesima disposizione si dovesse più correttamente applicare alla fattispecie odierna nuova disposizione.
9. Principiando con l’individuazione della disciplina normativa riferibile alla fattispecie, occorre premettere che secondo la costante giurisprudenza la lineare applicazione del principio tempus regit actum nella regolazione dello ius superveniens va coordinata con il mantenimento della congruenza logico-procedimentale delle attività già svolte. Difatti : “Il principio “tempus regit actum” va coniugato con le problematiche connesse allo “ius superveniens” e, pertanto, non comporta che il procedimento amministrativo, ove non si esaurisca con l'immediata pronuncia conclusiva, debba essere definito in conformità alla disciplina vigente al momento della adozione del provvedimento finale; ed invero, premesso che il legislatore, quando modifica una disciplina preesistente, prevede di norma un regime transitorio per i rapporti già in corso e non ancora esauriti, la p.a., ove manchi il regime transitorio, deve applicare i principi generali in tema di successione di norme e di perfezionamento del procedimento amministrativo; pertanto, in caso di modifiche normative in corso di procedimento, considerata l'unitarietà del procedimento amministrativo, primarie esigenze di certezza del diritto richiedono di cristallizzare il regime normativo al momento dell'atto di avvio del procedimento ” (Consiglio di Stato sez. III, n.4453/2016).
Più nello specifico, sia in generale che a fortiori in presenza di possibili collisioni con l’attività procedimentale pregressa, la regola iuris connessa all’applicazione del principio tempus regit actum “ deve, però, essere sottoposta, ai fini della sua applicazione, ad un giudizio di compatibilità processuale e procedimentale” (Consiglio di Stato Sez. VI n. 1472/2014). Quanto al primo profilo, che non viene in rilievo nella odierna fattispecie “ la nuova normativa e la successiva attività amministrativa non devono porsi in contrasto con gli accertamenti compiuti nel corso del giudizio e con i conseguenti effetti derivanti dalla sentenza di annullamento...”. Quanto invece al secondo, quello cioè della compatibilità procedimentale - correlato a un procedimento in corso - e che invece viene riguarda proprio la fattispecie odierna, “la nuova normativa e la successiva attività amministrativa non devono porsi in contrasto con le eventuali fasi del procedimento amministrativo che si sono già esaurite nel vigore della precedente disciplina e che non sono state incise dalla sentenza di annullamento . Come è noto, il procedimento amministrativo si compone delle fasi, autonome e collegate, dell’iniziativa, dell’istruttoria, costitutiva e dell’efficacia. Se nel momento in cui deve svolgersi la fase intermedia dell’istruttoria o quelle successive muta la disciplina, la stessa si applica purché non risulti incompatibile con le fasi già esaurite nel vigore della previgente normativa. La stessa regola si applica nel caso in cui talune fasi procedimentali si devono rinnovare dopo il giudicato di annullamento delle stesse: la ripetizione deve assicurare la conservazione dei momenti procedimentali sottratti all’effetto di eliminazione derivante dalla sentenza di annullamento. La ragione sottesa a tale regola risiede nell’esigenza di assicurare il rispetto del principio di economicità e celerità dell’azione amministrativa (art. 1 della legge n. 241 del 1990), che non ammetterebbero la ripetizione di atti che si sono svolti in modo conforme ai parametri legali” (Consiglio di Stato, cit. Sez. VI n. 1472/2014).
In sostanza la corretta applicazione a un dato procedimento del principio tempus regit actum va valutata al lume delle sue peculiarità e coordinata con i principi correlati alle garanzie procedimentali, tenendo conto dello stadio di avanzamento del procedimento stesso.
9.1 Condividendo la ricostruzione del Consiglio di Stato, il Collegio osserva che nella vicenda odierna l’applicazione della nuova disciplina normativa introdotta dal comma 11 ter dell’art. 8 L.R. 19/2013 non superi il decisivo test di “ compatibilità amministrativa ” richiesto dal prefato orientamento ai fini della corretta considerazione del principio tempus regit actum e al fine di evitare la collisione con altri principi di governo del procedimento amministrativo.
9.2.1 Decisivo ai fini dell’individuazione della corretta disciplina applicabile hic et nunc alla fattispecie risulta la considerazione - sottolineata anche se sotto un diverso profilo dalle ricorrenti - per cui disciplinando recta via la residua fase procedimentale con il richiamato comma 11 ter sarebbe venuta a mancare l’indefettibile partecipazione dei soggetti privati interessati (e in questo caso delle Società ricorrenti), disciplinata per il procedimento de quo dall’ art. 8 commi 4 e 11 bis, riguardante l’approvazione delle varianti di piano e collocata, in particolare, tra l’atto di adozione (anche) di competenza consortile e l’approvazione regionale, mediante la previsione per cui “ Gli enti e i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC ”.
10. Ebbene per espressa scelta normativa la partecipazione integra un elemento indefettibile del procedimento (tranne che nelle tassative ipotesi disciplinate dal legislatore), rientrante tra i livelli essenziali delle prestazioni, direttamente discendenti dai principi costituzionali, così come evidenziato dall’articolo 29 della legge 241/1990. La disposizione, expressis verbis applicabile anche ai procedimenti regolati come quello qui in esame da leggi regionali (comma 2), al comma 2 bis chiarisce che “ Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti” . La giurisprudenza ha uniformemente interpretato la norma affermando che “ Ai sensi dell'art. 29 comma 2 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, la suddetta legge generale sul procedimento amministrativo è applicabile anche ai procedimenti amministrativi di competenza regionale, con specifico riguardo agli obblighi per la p.a. di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, attenendo gli stessi ai livelli essenziali ex art. 117 comma 1 lett. m), cost.” (Consiglio di Stato sez. V, n. 5226/2014) .
10.1 Rispetto ai procedimenti urbanistici il principio di partecipazione si declina attraverso specifiche regole disposte dalle leggi ordinarie nazionali e regionali. Nella regione Campania, alla formazione dei piani urbanistici, fattispecie alla quale afferisce il procedimento oggetto di causa, le regole generali di partecipazione sono dettate, segnatamente, all’ art. 7 del Regolamento n. 5 del 2011, rubricato significativamente “ Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti”, il quale così prevede: “1. L’amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’articolo 5 della legge regionale 16/2004. 2. Prima dell’adozione del piano sono previste consultazioni, al fine della condivisione del preliminare di piano. 3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante. 4. L’amministrazione procedente, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed integrazioni al piano o variante di cui al comma 1 dell’articolo 3, entro e non oltre il termine di cui all’articolo 7, comma 3, può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una conferenza di pianificazione, per una ulteriore fase di confronto. L’amministrazione procedente può invitare a partecipare a una conferenza di pianificazione, sotto forma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta, e le autorizzazioni di cui al comma 4 dell’articolo 3. 5. La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione. Il verbale conclusivo costituisce parte integrante della proposta di piano o di variante”
10.2 Essendo questo il principio generale, la sua applicazione nell’ambito dell’approvazione dei piani ASI si rinviene invece nel summenzionato art. 8 della L.R. n. 19/2013 e segnatamente nelle già richiamate previsioni dell’art. 8 commi 4 e 11 bis.
In proposito la stessa nota della Regione Campania n prot. 36086/2022 emessa a seguito della deliberazione della conferenza dei servizi e citata dalle ricorrenti, aveva richiamato la necessità di garantire la partecipazione evidenziando, in particolare, che ai sensi dell’appena citato art. 8 comma 4 “...il Piano deve essere adottato dal Consiglio Generale del Consorzio e pubblicato sul BURC in modo da consentire a enti e privati di presentare eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni... Solo dopo, unitamente al resoconto della conferenza, alle eventuali osservazioni e/o opposizioni e alle controdeduzioni del Consorzio, il Piano può essere trasmesso alla Regione per la definitiva l'approvazione...”.
10.3 In questo quadro normativo e interpretativo, siccome il comma 11 ter ha espunto dalla fase procedimentale di approvazione delle (sole) varianti in diminuzione la partecipazione dei privati e segnatamente delle ricorrenti, la stessa avrebbe dovuto essere garantita quantomeno a monte e cioè nell’ambito del procedimento comunale di approvazione. Il che però, dovendo retroagire tutta l’attività amministrativa - come peraltro auspicato dalle ricorrenti in via subordinata pur di garantirsi un apporto partecipativo - sarebbe entrato in collisione con il principio di compatibilità procedimentale evidenziato nella richiamata e già condivisa giurisprudenza del Consiglio di Stato: difatti avrebbe prodotto un indubbio aggravio, risolvendosi così in una soluzione contrastante con i principi di economicità e conservazione dei valori giuridici e di non aggravamento del procedimento (sul tema della conservazione dei valori giuridici cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII n. 3431/2025 che richiama Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7153/2019).
10.4 Il Consorzio ha dunque applicato erroneamente il principio tempus regit actum non valutando adeguatamente gli effetti sul procedimento dello ius superveniens , come invece avrebbe dovuto seguendo i richiamati e condivisi principi rinvenibili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Tanto è sufficiente ad accogliere il ricorso annullando il provvedimento impugnato in forza delle suestese considerazioni.
11. Non di meno il Tribunale, anche nella proiezione dell’effetto conformativo della sentenza, osserva che i provvedimenti impugnati si presentino altresì pregiudicati da un ulteriore vizio che in sede di necessario riesame l’Amministrazione procedente dovrà valutare. Difatti, come affermato nel ricorso, e più approfonditamente argomentato nella memoria di replica (cfr. pag. 3 della memoria depositata il 10.10.2025), i provvedimenti impugnati sono stati emessi sulla premessa della ormai avvenuta espulsione delle aree de quibus dal perimetro del consorzio. Tanto è avvenuto attraverso la delibera numero 16 del 2020. Detta delibera, come ben noto alle parti, è stata annullata dalla sentenza n. 94/2024 di questo Tribunale avverso la quale risulta attualmente pendente appello.
Di qui l’illegittimità dei provvedimenti anche per carenza di un loro decisivo presupposto. E sulla sussistenza del vizio non incide nemmeno il contenuto innovativo che ha avuto rispetto all’annullata delibera n. 16/2020 la successiva delibera n. 8/2022 in quanto quest’ultima: i) sotto il profilo formale richiama espressamente la delibera n. 16/2020; ii ) sotto il profilo sostanziale regola gli A.T.S. mediante diversi possibili “scenari” che, per l’appunto, sono stati introdotti in sostituzione della precedente destinazione dell’area (ex) consortile e sulla quale risulta ubicata l’attività per cui è causa.
11.1 Il Collegio è consapevole che quanto appena osservato avrebbe potuto altresì determinare la sospensione del giudizio in attesa della definitiva pronuncia del Consiglio di Stato. Tuttavia, per ragioni di economia processuale e comunque reputando di far corrispondere la decisione, per quanto possibile, all’interesse sostanzialmente più rilevante per le parti, il Collegio ha reputato che vi fosse maggiore utilità nel definire la vicenda con sentenza di merito, risultando prioritario, comunque, individuare le regole di corretto governo del procedimento da applicare ratione temporis alla fattispecie, piuttosto che rinviare la decisione della causa.
Del resto, nella rinnovazione del procedimento da svolgere secondo le regole indicate, compete all’Amministrazione valutare l’incidenza sul suo prosieguo degli esiti del prefato giudizio pendente in Consiglio di Stato.
12. Conclusivamente il ricorso merita accoglimento e il provvedimento impugnato va annullato: il procedimento, difatti, tenendo conto dello stato di avanzamento e della indefettibile necessità di garantire un’adeguata partecipazione ad esso delle società ricorrenti, avrebbe dovuto essere regolato sulla base della disciplina normativa previgente in corretta applicazione dei principio tempus regit actum secondo le coordinate fornite dall’interpretazione del Consiglio di Stato e rispetto alle quali il Collegio non intravede ragioni per discostarsi.
In esecuzione dell’odierna decisione il procedimento dovrà quindi riprendere dalla fase successiva all’approvazione della conferenza di servizi - peraltro riavviata tardivamente senza alcuna specifica motivazione - e addivenire alla fase rivolta alla definitiva approvazione regionale.
13. Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. La complessità e controvertibilità delle questioni trattate costituiscono sufficienti ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI della Provincia di Avellino n. 2024/26/300 del 9.10.2024, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
OB FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO