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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. VITO SAVINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Tommaso
Pede, presso il cui studio in Montegiorgio (FM), via Faleriense Est n. 2 è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE –
E
(C.F.: rappresentato e difeso per procura Controparte_1 C.F._1 speciale dall'Avv. Damiano Corsalini, presso il cui studio in Macerata, Galleria del Commercio n.
10 è elettivamente domiciliato
-
APPELLATO – OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 176/2024, pubblicata in data
1.03.2024 in materia di contratto atipico di banqueting
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Fermo adito con la sentenza in epigrafe accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti della società , Controparte_1 Parte_1 quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al decreto ingiuntivo n. 560/2022 emesso dal medesimo tribunale in data 29.09.2022 per la somma di euro 15.010,00, oltre interessi e spese della procedura, quale importo dovuto a titolo di saldo residuo del contratto di banqueting stipulato tra le parti.
Revocava pertanto il decreto ingiuntivo opposto e rideterminava il credito residuo in complessivi euro 9.000,00, dichiarando tuttavia che parte opponente non dovesse né tale somma né nient'altro a favore dell'opposta, in forza del suddetto titolo, stante l'offerta in sede di prima udienza di due assegni circolari, uno per euro 4.000,00 e l'altro per euro 5.000,00, accettati dalla a titolo di acconto sulla somma dovuta. Parte_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, accertato che l'inadempimento dell'opposta aveva cagionato a un danno da cd. Controparte_1 matrimonio rovinato, condannava l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'opponente della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale (25.11.2022) al saldo effettivo.
La società impugnava la suddetta pronuncia chiedendo, in Parte_1 riforma di questa, in accoglimento del primo motivo di appello: in via principale, la condanna di al pagamento in proprio favore della somma di euro 6.010,00 oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo e interessi sulla somma di euro 9.000,00 dal dovuto alla prima udienza;
in via subordinata, la condanna di al pagamento in proprio Controparte_1 favore della somma di euro 4.510,00, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi sul minor corrispettivo dal dovuto al salso e agli interessi sulla somma di euro 9.000,00 dal dovuto alla prima udienza. In accoglimento del secondo motivo di appello chiedeva: in via principale, la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla condanna al pagamento, a favore di , della somma di euro 5.000,00 a titolo di danni Controparte_1
e alla condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria in quanto entrambi non richiesti e non cumulabili tra loro. In accoglimento del terzo motivo di appello, chiedeva: in via principale, la condanna di al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio e della fase monitoria;
in via subordinata, dato atto della soccombenza virtuale di per la somma di euro 9.000,00, pari al 60% del Controparte_1 dovuto, la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite del primo grado e delle spese di lite della fase monitoria, proporzionalmente ridotte;
in ogni caso, la condanna di
[...]
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. CP_1
pag. 2/6 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di prime cure.
L'appellante prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata laddove questa, valutando erroneamente le risultanze istruttorie, aveva ritenuto l'inadempimento, da parte della
[...]
, della prestazione dovuta in forza del contratto di banqueting Parte_1 nonché laddove, senza alcuna indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, aveva arbitrariamente diminuito il valore della prestazione fornita dalla per un importo Pt_1 pari ad euro 6.010,00.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che il contratto di banqueting, oggetto di causa, integra un contratto atipico, ammesso ex art. 1322, c. 2 c.c., e a carattere misto, in quanto presenta gli elementi di più contratti tipici, in particolare quelli dell'appalto e della vendita;
in applicazione dell'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema della disciplina giuridica applicabile al contratto misto, secondo cui la stessa va individuata in quella del contratto in cui si inseriscono gli elementi prevalenti (cfr. SSUU, sent. n. 11656/2008), deve ritenersi che il contratto oggetto di causa sia disciplinato dalle norme sul contratto di appalto. Trattasi infatti, anche nel caso di specie, di contratto “nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume, mediante organizzazione dei mezzi necessari (locali, personale, cibo e bevande) e a proprio rischio, la realizzazione di un evento – nel caso in esame un banchetto in occasione delle nozze – in favore di un altro soggetto” (cfr. Cass. Civ., sent. n.
26485/2019).
L'azione proposta dall'odierno appellato va pertanto riqualificata come azione di riduzione del prezzo ex art. 1668, c. 1 c.c.: lo stesso, infatti, ingiunto per il pagamento del corrispettivo residuo e da considerarsi quale convenuto in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si è limitato a sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. al fine di contrastare la pretesa creditoria della , bensì ha Parte_1 proposto domanda di riduzione del corrispettivo, con cui ha esercitato la garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera. In tal caso, diversamente da quello in cui il committente si sia limitato ad eccepire l'inadempimento dell'appaltatore, in cui sarebbe spettato all'appaltatore provare di aver correttamente adempiuto, grava in capo al primo l'onere di dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi lamentati (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1701/2025). Non solo: avendo l'odierno appellato denunciato l'esistenza di vizi determinanti una riduzione del valore della prestazione eseguita dalla , giudicata non all'altezza di Parte_1 un ristorante di quel livello (cfr. p. 9 atto introduttivo del giudizio di prime cure, laddove si legge “Tali inadempimenti comportano una notevole diminuzione del valore della prestazione rispetto a quanto concordato”), spetta a quest'ultimo indicare “l'entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati” (cfr. sempre Cass.
Civ., sent. n. 1701/2025).
pag. 3/6 Tale specifica allegazione non è stata eseguita nel caso di specie: l'odierno appellante si è limitato a contestare una serie di inadempimenti all'odierna appellante tali da giustificare una riduzione del valore della prestazione, la quale, astrattamente determinabile secondo parametri puntuali, è stata quantificata nel caso in esame in misura arbitraria, senza alcun criterio e senza alcun riferimento alle pattuizioni, anche di natura economica, intervenute tra le parti (cfr. atto introduttivo del giudizio di prime cure, p. 10, laddove si legge che “Considerati gli inadempimenti di cui in premessa e sopra richiamati è evidente infatti che la riduzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1492 c.c. avrebbe dovuto essere decisamente più consistente e sicuramente non inferiore al quadruplo di quanto proposto:
2.000 per il primo,
1.500 per il buffet iniziale, 600,00 per la torta, 500,00 per l'open bar, 1.000 per la carenza dei camerieri, 400,00 per l'inattività della Wedding Planner senza contare il resto, ossia almeno €
6.000,00”).
Quanto al primo piatto, non è chiaro in che misura la circostanza che fosse “insipido” e l'accertata mancanza di un ingrediente abbiano inciso sulla singola prestazione di somministrazione, non essendo specificato il ruolo dei fiori di zucca, ovvero se questi fossero un mero elemento decorativo o l'ingrediente principale del piatto, e non essendo noto il costo della singola portata.
Parimenti, con riguardo alla torta nuziale, appaiono del tutto generiche e apodittiche le allegazioni secondo cui questa sarebbe stata “insapore”, “congelata in alcuni punti” e non all'altezza delle aspettative, oltre che non misurabili in ogni caso in termini di riduzione del valore della prestazione, non essendo noto neppure in tal caso il corrispettivo pattuito per la stessa e dunque il valore della singola prestazione.
Quanto agli ulteriori vizi denunciati in ordine al servizio, in particolare quelli relativi alla modificata disposizione e pulizia dei tavoli, all'assenza di un referente per ogni questione, al personale non informato e non accogliente e senza guanti, anche in tal caso le contestazioni dell'odierno appellato si appalesano come generiche, prive di una consistenza misurabile, in assenza di ogni criterio, in termini di riduzione del valore economico del servizio offerto.
Con riferimento invece all'open bar, si rileva che in tal caso le contestazioni dell'odierno appellato appaiono non supportate dalle risultanze probatorie assunte in corso di causa: posto che le parti avevano contrattualmente stabilito che l'accesso agli alcolici fosse quantificato in una misura pari a 10,00 euro a persona per un totale di 100 persone, e che pertanto in alcun modo l'odierno appellato poteva contare su una riserva inesauribile di bevande, anche in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, deve ritenersi provato che, al contrario di quanto contestato, gli alcolici non siano terminati immediatamente, ma dopo un ragionevole lasso di tempo nel quale può presumersi che ciascun ospite avesse già attinto alla quota di bevande riservatagli. Rilevano in particolare le dichiarazioni rese dai testi dell'odierno appellato sul punto, le quali devono considerarsi non sufficientemente circostanziate in relazione al momento in cui le bottiglie sarebbero terminate
(“poco dopo l'inizio della festa” o “verso le 2.00/2.30”), nonché contrastanti con le dichiarazioni, tra loro coincidenti, rese sul punto da e Testimone_1 Testimone_2
pag. 4/6 secondo cui il bar è stato rifornito più volte, anche con bottiglie del ristorante, nel corso della serata (cfr. dichiarazioni rese rispettivamente all'udienza del 24.11.2023 e del 12.01.2024).
Va pertanto accertato il diritto dell'odierna appellante ad ottenere il pagamento del corrispettivo residuo pari ad euro 6.010,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento degli interessi sulla somma di euro 9.000,00 dal dovuto alla data della prima udienza del 6.04.2023.
Con il secondo motivo, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado in relazione alla condanna al risarcimento del danno cd. da matrimonio rovinato, pronunciata in assenza di prova, da parte dell'allora opponente, del danno subito.
Il motivo è fondato.
L'odierno appellato non ha infatti assolto l'onere probatorio in capo allo stesso gravante in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità contrattuale e consistente nell'obbligo di provare sia l'an che il quantum del pregiudizio subito;
si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto;
ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, eventuale e ipotetico (Cass. Civ., sent. n. 26485/2019)”.
Nel caso di specie le allegazioni sul punto appaiono generiche, in quanto riportanti un indefinito stato di “dispiacere”, “malessere”, “disagio”, “imbarazzo”, oltre che per lo più riferite alla coppia – o alla sola sposa (cfr. dichiarazioni rese dal teste CP_1 CP_2
all'udienza del 15.12.2023), mentre parte del giudizio oggetto di causa è lo Testimone_3 sposo, il quale può semmai domandare il risarcimento per i danni subiti a titolo personale e non anche per quelli sofferti dalla coniuge o da entrambi congiuntamente.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza di prime cure in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite: evidenziava infatti che con il pagamento della somma di euro
9.000,00, avvenuto in sede di prima udienza, l'allora opponente si era riconosciuto debitore della suddetta somma, pari al 60% del credito azionato in via monitoria;
le spese di lite dovevano pertanto essere regolate in parte a favore della o comunque compensate. Pt_1
In relazione a quanto sopra affermato, il motivo è assorbito.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quelle della fase monitoria, vanno poste a carico dell'odierno appellato, in quanto totalmente soccombente e vanno quantificate nella misura indicata nel dispositivo.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello accoglie l'appello, con riforma della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1 di , ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia
- condanna al pagamento del corrispettivo residuo di euro 6.010,00, oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento degli interessi sulla somma di euro
9.000,00 dal dovuto alla prima udienza del 6.04.2023;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, nonché di quelle della fase monitoria, spese che si liquidano per quest'ultima in € 567,00, per il primo grado in € 5.077,00 e per il secondo grado in € 5.809,00, il tutto oltre spese generali al 15%,
CAP e IVA come per legge.
Ancona, così deciso li 21.07.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. VITO SAVINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dall'Avv. Tommaso
Pede, presso il cui studio in Montegiorgio (FM), via Faleriense Est n. 2 è elettivamente domiciliata
- APPELLANTE –
E
(C.F.: rappresentato e difeso per procura Controparte_1 C.F._1 speciale dall'Avv. Damiano Corsalini, presso il cui studio in Macerata, Galleria del Commercio n.
10 è elettivamente domiciliato
-
APPELLATO – OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 176/2024, pubblicata in data
1.03.2024 in materia di contratto atipico di banqueting
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Fermo adito con la sentenza in epigrafe accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti della società , Controparte_1 Parte_1 quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al decreto ingiuntivo n. 560/2022 emesso dal medesimo tribunale in data 29.09.2022 per la somma di euro 15.010,00, oltre interessi e spese della procedura, quale importo dovuto a titolo di saldo residuo del contratto di banqueting stipulato tra le parti.
Revocava pertanto il decreto ingiuntivo opposto e rideterminava il credito residuo in complessivi euro 9.000,00, dichiarando tuttavia che parte opponente non dovesse né tale somma né nient'altro a favore dell'opposta, in forza del suddetto titolo, stante l'offerta in sede di prima udienza di due assegni circolari, uno per euro 4.000,00 e l'altro per euro 5.000,00, accettati dalla a titolo di acconto sulla somma dovuta. Parte_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, accertato che l'inadempimento dell'opposta aveva cagionato a un danno da cd. Controparte_1 matrimonio rovinato, condannava l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'opponente della somma di euro 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284, c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale (25.11.2022) al saldo effettivo.
La società impugnava la suddetta pronuncia chiedendo, in Parte_1 riforma di questa, in accoglimento del primo motivo di appello: in via principale, la condanna di al pagamento in proprio favore della somma di euro 6.010,00 oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo e interessi sulla somma di euro 9.000,00 dal dovuto alla prima udienza;
in via subordinata, la condanna di al pagamento in proprio Controparte_1 favore della somma di euro 4.510,00, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi sul minor corrispettivo dal dovuto al salso e agli interessi sulla somma di euro 9.000,00 dal dovuto alla prima udienza. In accoglimento del secondo motivo di appello chiedeva: in via principale, la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla condanna al pagamento, a favore di , della somma di euro 5.000,00 a titolo di danni Controparte_1
e alla condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria in quanto entrambi non richiesti e non cumulabili tra loro. In accoglimento del terzo motivo di appello, chiedeva: in via principale, la condanna di al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio e della fase monitoria;
in via subordinata, dato atto della soccombenza virtuale di per la somma di euro 9.000,00, pari al 60% del Controparte_1 dovuto, la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite del primo grado e delle spese di lite della fase monitoria, proporzionalmente ridotte;
in ogni caso, la condanna di
[...]
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. CP_1
pag. 2/6 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di prime cure.
L'appellante prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata laddove questa, valutando erroneamente le risultanze istruttorie, aveva ritenuto l'inadempimento, da parte della
[...]
, della prestazione dovuta in forza del contratto di banqueting Parte_1 nonché laddove, senza alcuna indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, aveva arbitrariamente diminuito il valore della prestazione fornita dalla per un importo Pt_1 pari ad euro 6.010,00.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che il contratto di banqueting, oggetto di causa, integra un contratto atipico, ammesso ex art. 1322, c. 2 c.c., e a carattere misto, in quanto presenta gli elementi di più contratti tipici, in particolare quelli dell'appalto e della vendita;
in applicazione dell'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema della disciplina giuridica applicabile al contratto misto, secondo cui la stessa va individuata in quella del contratto in cui si inseriscono gli elementi prevalenti (cfr. SSUU, sent. n. 11656/2008), deve ritenersi che il contratto oggetto di causa sia disciplinato dalle norme sul contratto di appalto. Trattasi infatti, anche nel caso di specie, di contratto “nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume, mediante organizzazione dei mezzi necessari (locali, personale, cibo e bevande) e a proprio rischio, la realizzazione di un evento – nel caso in esame un banchetto in occasione delle nozze – in favore di un altro soggetto” (cfr. Cass. Civ., sent. n.
26485/2019).
L'azione proposta dall'odierno appellato va pertanto riqualificata come azione di riduzione del prezzo ex art. 1668, c. 1 c.c.: lo stesso, infatti, ingiunto per il pagamento del corrispettivo residuo e da considerarsi quale convenuto in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si è limitato a sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. al fine di contrastare la pretesa creditoria della , bensì ha Parte_1 proposto domanda di riduzione del corrispettivo, con cui ha esercitato la garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera. In tal caso, diversamente da quello in cui il committente si sia limitato ad eccepire l'inadempimento dell'appaltatore, in cui sarebbe spettato all'appaltatore provare di aver correttamente adempiuto, grava in capo al primo l'onere di dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi lamentati (cfr. Cass. Civ., sent. n. 1701/2025). Non solo: avendo l'odierno appellato denunciato l'esistenza di vizi determinanti una riduzione del valore della prestazione eseguita dalla , giudicata non all'altezza di Parte_1 un ristorante di quel livello (cfr. p. 9 atto introduttivo del giudizio di prime cure, laddove si legge “Tali inadempimenti comportano una notevole diminuzione del valore della prestazione rispetto a quanto concordato”), spetta a quest'ultimo indicare “l'entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati” (cfr. sempre Cass.
Civ., sent. n. 1701/2025).
pag. 3/6 Tale specifica allegazione non è stata eseguita nel caso di specie: l'odierno appellante si è limitato a contestare una serie di inadempimenti all'odierna appellante tali da giustificare una riduzione del valore della prestazione, la quale, astrattamente determinabile secondo parametri puntuali, è stata quantificata nel caso in esame in misura arbitraria, senza alcun criterio e senza alcun riferimento alle pattuizioni, anche di natura economica, intervenute tra le parti (cfr. atto introduttivo del giudizio di prime cure, p. 10, laddove si legge che “Considerati gli inadempimenti di cui in premessa e sopra richiamati è evidente infatti che la riduzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1492 c.c. avrebbe dovuto essere decisamente più consistente e sicuramente non inferiore al quadruplo di quanto proposto:
2.000 per il primo,
1.500 per il buffet iniziale, 600,00 per la torta, 500,00 per l'open bar, 1.000 per la carenza dei camerieri, 400,00 per l'inattività della Wedding Planner senza contare il resto, ossia almeno €
6.000,00”).
Quanto al primo piatto, non è chiaro in che misura la circostanza che fosse “insipido” e l'accertata mancanza di un ingrediente abbiano inciso sulla singola prestazione di somministrazione, non essendo specificato il ruolo dei fiori di zucca, ovvero se questi fossero un mero elemento decorativo o l'ingrediente principale del piatto, e non essendo noto il costo della singola portata.
Parimenti, con riguardo alla torta nuziale, appaiono del tutto generiche e apodittiche le allegazioni secondo cui questa sarebbe stata “insapore”, “congelata in alcuni punti” e non all'altezza delle aspettative, oltre che non misurabili in ogni caso in termini di riduzione del valore della prestazione, non essendo noto neppure in tal caso il corrispettivo pattuito per la stessa e dunque il valore della singola prestazione.
Quanto agli ulteriori vizi denunciati in ordine al servizio, in particolare quelli relativi alla modificata disposizione e pulizia dei tavoli, all'assenza di un referente per ogni questione, al personale non informato e non accogliente e senza guanti, anche in tal caso le contestazioni dell'odierno appellato si appalesano come generiche, prive di una consistenza misurabile, in assenza di ogni criterio, in termini di riduzione del valore economico del servizio offerto.
Con riferimento invece all'open bar, si rileva che in tal caso le contestazioni dell'odierno appellato appaiono non supportate dalle risultanze probatorie assunte in corso di causa: posto che le parti avevano contrattualmente stabilito che l'accesso agli alcolici fosse quantificato in una misura pari a 10,00 euro a persona per un totale di 100 persone, e che pertanto in alcun modo l'odierno appellato poteva contare su una riserva inesauribile di bevande, anche in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, deve ritenersi provato che, al contrario di quanto contestato, gli alcolici non siano terminati immediatamente, ma dopo un ragionevole lasso di tempo nel quale può presumersi che ciascun ospite avesse già attinto alla quota di bevande riservatagli. Rilevano in particolare le dichiarazioni rese dai testi dell'odierno appellato sul punto, le quali devono considerarsi non sufficientemente circostanziate in relazione al momento in cui le bottiglie sarebbero terminate
(“poco dopo l'inizio della festa” o “verso le 2.00/2.30”), nonché contrastanti con le dichiarazioni, tra loro coincidenti, rese sul punto da e Testimone_1 Testimone_2
pag. 4/6 secondo cui il bar è stato rifornito più volte, anche con bottiglie del ristorante, nel corso della serata (cfr. dichiarazioni rese rispettivamente all'udienza del 24.11.2023 e del 12.01.2024).
Va pertanto accertato il diritto dell'odierna appellante ad ottenere il pagamento del corrispettivo residuo pari ad euro 6.010,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento degli interessi sulla somma di euro 9.000,00 dal dovuto alla data della prima udienza del 6.04.2023.
Con il secondo motivo, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado in relazione alla condanna al risarcimento del danno cd. da matrimonio rovinato, pronunciata in assenza di prova, da parte dell'allora opponente, del danno subito.
Il motivo è fondato.
L'odierno appellato non ha infatti assolto l'onere probatorio in capo allo stesso gravante in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità contrattuale e consistente nell'obbligo di provare sia l'an che il quantum del pregiudizio subito;
si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto;
ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, eventuale e ipotetico (Cass. Civ., sent. n. 26485/2019)”.
Nel caso di specie le allegazioni sul punto appaiono generiche, in quanto riportanti un indefinito stato di “dispiacere”, “malessere”, “disagio”, “imbarazzo”, oltre che per lo più riferite alla coppia – o alla sola sposa (cfr. dichiarazioni rese dal teste CP_1 CP_2
all'udienza del 15.12.2023), mentre parte del giudizio oggetto di causa è lo Testimone_3 sposo, il quale può semmai domandare il risarcimento per i danni subiti a titolo personale e non anche per quelli sofferti dalla coniuge o da entrambi congiuntamente.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza di prime cure in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite: evidenziava infatti che con il pagamento della somma di euro
9.000,00, avvenuto in sede di prima udienza, l'allora opponente si era riconosciuto debitore della suddetta somma, pari al 60% del credito azionato in via monitoria;
le spese di lite dovevano pertanto essere regolate in parte a favore della o comunque compensate. Pt_1
In relazione a quanto sopra affermato, il motivo è assorbito.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quelle della fase monitoria, vanno poste a carico dell'odierno appellato, in quanto totalmente soccombente e vanno quantificate nella misura indicata nel dispositivo.
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello accoglie l'appello, con riforma della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1 di , ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia
- condanna al pagamento del corrispettivo residuo di euro 6.010,00, oltre Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento degli interessi sulla somma di euro
9.000,00 dal dovuto alla prima udienza del 6.04.2023;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, nonché di quelle della fase monitoria, spese che si liquidano per quest'ultima in € 567,00, per il primo grado in € 5.077,00 e per il secondo grado in € 5.809,00, il tutto oltre spese generali al 15%,
CAP e IVA come per legge.
Ancona, così deciso li 21.07.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
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