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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1579 / 2025
Il giudice IN Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1579 / 2025
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 CodiceFiscale_1
NI AL, TE MI, CO ZA e AB GA TA
procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c dal dott. Giampiero Conti, -resistente-
Oggetto: mancato riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere docente della Scuola dell'Infanzia, con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Luigi Capuana” di Aragona e di aver stipulato con il ripetuti contratti CP_1
d'insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024 conveniva in giudizio il chiedendo il Controparte_2
riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite nei giorni di sospensione delle lezioni ex art. 1, comma 54 della legge 24.12.2012 n. 228 per i predetti anni scolastici per complessivi € 2.878,91. Con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il resistente, deducendo variamente l'infondatezza delle CP_1
ragioni della ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto alla fruizione delle ferie, non solo è un diritto costituzionalmente riconosciuto, ma viene financo definito come “irrrinunciabile”, pertanto,
le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro.
Sul punto, anche il CCNL del comparto scuola riconosce tale diritto con due diverse disposizioni specificamente, all'art. 13 con riferimento al personale docente a tempo indeterminato nonché all'art. 19 per il personale precario.
In tema di riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, giova premettere che, sono intervenute numerose disposizioni in materia nonché molteplici pronunce giurisprudenziali allo scopo di chiarire opportunamente se e quando sussiste il diritto del docente alla liquidazione della predetta indennità, soprattutto nel caso in cui si tratti di contratti a tempo determinato.
Ebbene, secondo l'originaria disciplina dettata dall'art. 5 del D.L. 95/2012 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), per cui era esclusa la cd. “monetarizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL, disponendo altresì che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore.
In particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) disponeva che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
Successivamente, la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013), all'art. 1, co. 54-56, ha introdotto le seguenti previsioni derogatorie: al comma 54. “Il personale
docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti
dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e
alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per
un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
al comma 55”All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire
delle ferie. Al comma 56” Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013”.
Pertanto, seppur l'art. 1 della l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, tuttavia consente la “monetarizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal
1.9.2013.
A tal proposito, è intervenuta anche la Corte di Giustizia e, in riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie al lavoratore che non chiede di fruirne prima della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con le direttive europee quando non risulta che il datore di lavoro lo abbia messo in condizione di esercitare questo diritto (C569/2016; C570/2016; C
619/2016; C684/2016).
Invero, il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, per cui
è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Pertanto, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro
– e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sarà quest'ultimo tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nel rispetto della normativa comunitaria, con plurime pronunce ha affermato il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore
all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del
rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi
settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad
usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati,
e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al
termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” ( Cass. 17643/2023; Cass.
14268/2022; Cass. 21780/2022; Cass. 21609/2022; Cass. 15652/2018).
Emerge quindi che, l'onere della prova, incombe sul datore di lavoro il quale deve provare di essersi assicurato che il docente eserciti il diritto alla fruizione delle ferie, in quanto il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità finanziaria per ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale.
Specificamente, è necessario che il datore di lavoro comprovi di aver inviato al lavoratore un'informativa adeguata in cui si invita lo stesso a godere delle ferie e al contempo, lo si avvisa - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Nel caso di specie, non sussiste prova in atti che il datore di lavoro abbia adottato la diligenza necessaria invitando formalmente il lavoratore alla fruizione delle ferie nei tempi previsti per legge per cui, in assenza di tale documentazione parte resistente è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Ebbene, sulla base dei dettagliati conteggi allegati al ricorso (che tengono conto dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dal Calendario scolastico regionale) e non specificamente contestati dal convenuto, la ricorrente ha maturato per i titoli CP_1
dedotti un credito di € 2.878,91 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024 pertanto, il deve essere condannato al pagamento in suo favore, a titolo di indennità per ferie CP_3
non fruite, della somma pari complessivamente ad € 2.878,91 oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità
sostitutiva ferie non godute per a.s. dal 2019/2020 e 2023/2024;
conseguentemente condanna il al pagamento Controparte_4
in favore del ricorrente della somma di € 2.878,91 a titolo di indennità per ferie non fruite per gli anni scolastici dal 2019/2020 e 2023/2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida CP_1
in complessivi € 1.030,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore degli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari.
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE
IN Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 1579 / 2025
Il giudice IN Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa IN Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1579 / 2025
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 CodiceFiscale_1
NI AL, TE MI, CO ZA e AB GA TA
procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c dal dott. Giampiero Conti, -resistente-
Oggetto: mancato riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere docente della Scuola dell'Infanzia, con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo
“Luigi Capuana” di Aragona e di aver stipulato con il ripetuti contratti CP_1
d'insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024 conveniva in giudizio il chiedendo il Controparte_2
riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite nei giorni di sospensione delle lezioni ex art. 1, comma 54 della legge 24.12.2012 n. 228 per i predetti anni scolastici per complessivi € 2.878,91. Con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il resistente, deducendo variamente l'infondatezza delle CP_1
ragioni della ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto alla fruizione delle ferie, non solo è un diritto costituzionalmente riconosciuto, ma viene financo definito come “irrrinunciabile”, pertanto,
le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro.
Sul punto, anche il CCNL del comparto scuola riconosce tale diritto con due diverse disposizioni specificamente, all'art. 13 con riferimento al personale docente a tempo indeterminato nonché all'art. 19 per il personale precario.
In tema di riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, giova premettere che, sono intervenute numerose disposizioni in materia nonché molteplici pronunce giurisprudenziali allo scopo di chiarire opportunamente se e quando sussiste il diritto del docente alla liquidazione della predetta indennità, soprattutto nel caso in cui si tratti di contratti a tempo determinato.
Ebbene, secondo l'originaria disciplina dettata dall'art. 5 del D.L. 95/2012 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, vigeva l'obbligo di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (v. art. 13 co. 9 CCNL), per cui era esclusa la cd. “monetarizzazione” delle ferie ex art. 13 c. 5 CCNL, disponendo altresì che eventuali disposizioni contrattuali più favorevoli cessassero di avere applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore.
In particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) disponeva che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
Successivamente, la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013), all'art. 1, co. 54-56, ha introdotto le seguenti previsioni derogatorie: al comma 54. “Il personale
docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti
dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e
alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per
un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
al comma 55”All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire
delle ferie. Al comma 56” Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1°
settembre 2013”.
Pertanto, seppur l'art. 1 della l. 228/12 mantiene ferma la previsione secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, tuttavia consente la “monetarizzazione” delle ferie per il personale docente ed ATA assunto con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni, con disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti con i cc. 54 e 55 a decorrere dal
1.9.2013.
A tal proposito, è intervenuta anche la Corte di Giustizia e, in riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie al lavoratore che non chiede di fruirne prima della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con le direttive europee quando non risulta che il datore di lavoro lo abbia messo in condizione di esercitare questo diritto (C569/2016; C570/2016; C
619/2016; C684/2016).
Invero, il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, per cui
è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Pertanto, poiché le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro
– e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sarà quest'ultimo tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nel rispetto della normativa comunitaria, con plurime pronunce ha affermato il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore
all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del
rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi
settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad
usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati,
e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al
termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” ( Cass. 17643/2023; Cass.
14268/2022; Cass. 21780/2022; Cass. 21609/2022; Cass. 15652/2018).
Emerge quindi che, l'onere della prova, incombe sul datore di lavoro il quale deve provare di essersi assicurato che il docente eserciti il diritto alla fruizione delle ferie, in quanto il lavoratore non può perdere il diritto all'indennità finanziaria per ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale.
Specificamente, è necessario che il datore di lavoro comprovi di aver inviato al lavoratore un'informativa adeguata in cui si invita lo stesso a godere delle ferie e al contempo, lo si avvisa - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Nel caso di specie, non sussiste prova in atti che il datore di lavoro abbia adottato la diligenza necessaria invitando formalmente il lavoratore alla fruizione delle ferie nei tempi previsti per legge per cui, in assenza di tale documentazione parte resistente è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Ebbene, sulla base dei dettagliati conteggi allegati al ricorso (che tengono conto dei giorni di sospensione delle lezioni definiti dal Calendario scolastico regionale) e non specificamente contestati dal convenuto, la ricorrente ha maturato per i titoli CP_1
dedotti un credito di € 2.878,91 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2023/2024 pertanto, il deve essere condannato al pagamento in suo favore, a titolo di indennità per ferie CP_3
non fruite, della somma pari complessivamente ad € 2.878,91 oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità
sostitutiva ferie non godute per a.s. dal 2019/2020 e 2023/2024;
conseguentemente condanna il al pagamento Controparte_4
in favore del ricorrente della somma di € 2.878,91 a titolo di indennità per ferie non fruite per gli anni scolastici dal 2019/2020 e 2023/2024 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida CP_1
in complessivi € 1.030,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore degli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari.
Agrigento, 26/11/2025.
IL GIUDICE
IN Di LV