Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 40367/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott. Simone Luerti Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n.
40367/2019 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMILIANO SAVERIO IGNAZIO BELVEDERE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA AMUNDSEN, 1 20148 MILANO.
C.F._2
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
di Milano Controparte_2
-resistente -
con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
1
1. In Fatto
Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 depositato telematicamente il 15/06/2019, notificato al
(presso la competente ) e comunicato al Pubblico Controparte_1 Controparte_2
Ministero in sede, adiva il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia Parte_1 di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente il 2/5/2019 e notificato in data Controparte_2
16/5/2019.
Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D. Lgs. 25/2008.
La convenuta si è costituita in giudizio in data 15/7/2020, ha messo a Controparte_2 disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35-bis commi 7 e 8) e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.
In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35-bis comma 11.
In data 21/03/2024, il difensore depositava istanza 7 quinquies D.L. 20/2023 con cui chiedeva in via principale accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti a favore del ricorrente per il riconoscimento della protezione speciale e in via subordinata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle protezioni maggiori e in via di estremo subordine il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3, Costituzione.
Ritenuta l'istanza inammissibile per l'assenza dei presupposti, il Giudice relatore fissava udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 14/01/2025 il ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese innanzi alla e ha fornito informazioni attuali sulle proprie condizioni Controparte_2 abitative, lavorative, familiari e sociali in Italia. Il Giudice onorario delegato, sulle conclusioni del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione del compenso, richiamando la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha rimesso il fascicolo al Giudice designato.
Con provvedimento del 12.02.2025, il Giudice invitava parte ricorrente “a depositare una memoria contenente in modo dettagliato l'indicazione della /delle patologie di cui soffre il ricorrente, quali siano le necessità di cure e quali siano le conseguenze in caso di mancata assicurazione di tali cure, il tutto supportato da documentazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica”. Nel termine assegnato il difensore depositava memoria autorizzata ed annessa documentazione.
La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 24/03/2025.
2. In Diritto
Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.
2 La difesa come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo ha chiesto di riconoscere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 comma 6 T.U.I e, in via di ulteriore subordine, il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione.
Nel modello C3 compilato il 28/6/2018 il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese il 1/1/2009
e di essersi recato in Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Ungheria, Austria, Germania, Austria
(o Svizzera non sicuro) e di essere giunto in Italia il 1/4/2018.
Avendo il ricorrente presentato altre domande di protezione internazionale in altri paesi europei, in data 2/08/2018, il Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione comunicava alla di Milano la competenza dello Stato italiano ai fini Controparte_2
“dell'esame della domanda di protezione internazionale della persona nominata in oggetto, ai sensi dell'articolo 23.3 del citato regolamento1” (cfr. documentazione allegata dalla CT).
In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, il 24/4/2019, il richiedente, esprimendosi in lingua “punjabi”, in ordine alle condizioni di vita in patria ha dichiarato:
► di essere nato a [...];
► di appartenere all'etnia Per_1
► di essere di religione musulmana sunnita;
► di avere studiato per dieci anni;
► di avere svolto l'attività di falegname;
► di avere ancora la madre, quattro sorelle e un fratello e che il padre è deceduto;
► di essere in contatto con i fratelli;
► di non essere sposato e di non avere figli;
► di aver lasciato il Pakistan nel 2009 e di essere giunto in Italia nell'aprile del 2018;
► di aver presentato domanda di protezione internazionale in Grecia e in Germania.
Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare, il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito per sottrarsi alle aggressioni da parte dei membri di un movimento religioso estremista islamico.
In particolare, a riferito: Parte_1
- di aver aiutato un suo amico di religione cristiana a lasciare il Pakistan;
- che il suo amico era stato accusato di blasfemia dai membri del movimento religioso CP_3
di cui anche il richiedente aveva fatto parte;
[...]
- che gli estremisti, scoperto che era stato lui ad aiutare il ragazzo cristiano a fuggire, cominciarono a perseguitarlo;
3 - di non sapere come avessero scoperto che era stato lui ad aiutare l'amico;
- di essere stato costretto a lasciare il Pakistan a causa delle minacce e delle violenze subite dai seguaci di a causa del suo rifiuto di rivelare dove fosse l'amico; CP_3
- che dopo la partenza dal Pakistan le stesse persone che lo avevano minacciato e picchiato, distruggevano nel 2010 il negozio del padre e nel 2012 incendiavano la casa di famiglia provocando gravi ustioni alla madre;
- che a causa dell'accaduto nessuno vuole sposare le sorelle;
- che i suoi familiari non hanno più avuto problemi con i membri del movimento religioso poiché non vi è più alcun uomo in casa essendo il padre deceduto;
- che quando il padre era in vita aveva lo obbligavano a chiamare il figlio per dirgli che lo stavano cercando.
In ordine al timore di ritornare nel proprio Paese ha riferito “temo il movimento Ahley Sunnat. Mi chiederanno del mio amico e mi accuseranno della stessa blasfemia del mio amico. Mi possono anche uccidere” (verbale delle dichiarazioni pag. 8).
*******************
La ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo, non Controparte_2 credibili le dichiarazioni rese dal richiedente con particolare riferimento ai seguenti punti:
- il richiedente è stato molto vago circa la sua appartenenza al movimento Ahley di cui CP_3 non è stato in grado di riferire alcun elemento caratterizzante. Si è infatti limitato a descrivere genericamente la natura estremista del gruppo e a raccontare l'episodio dell'assassinio del governatore della regione del Punjab che risulta essere un fatto noto per il clamore mediatico che suscitò nel 2011;
- il richiedente ha riferito di aver valutato immediatamente l'accusa di blasfemia mossa al suo amico, falsa e finalizzata a mandarlo via dalla squadra di cricket. Sebbene dalle fonti visionate dalla Commissione sia emerso come le accuse di blasfemia e apostasia, vengano spesso utilizzate strumentalmente, si ritiene che, nel caso di specie, appare particolarmente sproporzionata l'accusa mossa rispetto allo scopo ipotizzato. Tra l'altro risulta inverosimile che i giocatori abbiano deciso di mandare via un compagno della propria squadra a causa della sua particolare bravura;
- in relazione all'episodio dell'aggressione subita da parte dei seguaci del movimento CP_3
il racconto appare generico e approssimativo, sia con riguardo alle ragioni per le quali
[...] era stato ritenuto responsabile della fuga del suo amico, sia in relazione all'aggressione di per sé, di cui non ha riportato alcun dettaglio;
- non ha chiarito, infine, le ragioni per cui ritiene che l'incendio della casa e la distruzione dell'attività di famiglia siano riconducibili alle stesse persone che lo hanno minacciato e picchiato;
La Commissione ha quindi ritenuto insussistente un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello status di rifugiato, e ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.
3. Sulla completezza degli atti
4 In ordine al profilo della completezza degli atti, particolarmente rilevante quando occorre valutare vicende nelle quali siano dedotti elementi potenzialmente riferibili a gravi atti di persecuzione, si deve ricordare il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella causa
C.560/2014 (sentenza resa il 9 febbraio 2017): “Deve essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda”.
Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) il 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva
“Procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale: 42 Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.
43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva. 44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.
La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto “all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla CP_2
o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una
[...] domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa” (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).
Si deve infatti osservare che la difesa, richiamata la vicenda personale del signor Parte_1 negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di
5 indagine né ha allegato fatti nuovi o segnalato specifiche carenze dell'audizione da colmare attraverso una nuova audizione. Lo stesso ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere altro da aggiungere rispetto a quanto già riferito alla Commissione.
Il Giudice assegnava ulteriore termine al fine di consentire al ricorrente di depositare documentazione medica aggiornata e meglio descrivere la situazione attuale del ricorrente.
Pertanto, ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.
4. Sulla valutazione di credibilità
Come insegna la Suprema Corte, “la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art.
3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n.
251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del
Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. civ. sez. VI, ord. 14 novembre 2017, n. 26921).
Nella specie, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino pakistano e provenga dalla regione del Punjab, come del resto accettato dalla CP_2
.
[...]
È quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.
Ritiene il collegio di condividere il giudizio della , dal momento che le Controparte_2 dichiarazioni del ricorrente, valutate alla luce dei principi di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, escludono la sussistenza o il fondato rischio di atti persecutori, in quanto le ragioni per cui egli ha lasciato il proprio Paese non sono riconducibili alle cinque fattispecie legali di persecuzione, né si ravvisano attuali concreti pericoli di persecuzione ove egli dovesse far rientro in patria.
La difesa considera la credibilità della narrazione sotto i seguenti profili (cfr. ricorso pag. 7 e 8):
► circa l'appartenenza del ricorrente al movimento è stato dedotto che: “il ricorrente CP_3 si è dilungato nel descrivere il peso politico dell'organizzazione ed il meccanismo di ricatto sociale che vige nel suo paese riguardo alla necessità per il movimento di avere nuove forze CP_3 giovani da indottrinare dando in cambio sostegno economico alle famiglie direttamente o indirettamente facendosi carico della crescita ed educazione di molti giovani ragazzi musulmani” ;
►circa l'accusa di blasfemia a carico del ricorrente ha dedotto che “è accusa spesso utilizzata strumentalmente da gruppi sociali antagonisti fra loro, come riscontra la stessa autorità amministrativa poche righe dopo nello stesso provvedimento”;
6 ► circa le ragioni per cui il ragazzo cristiano è stato espulso dalla squadra, la difesa ha dedotto che
“si deve ricordare, come rilevato a sua volta dal richiedente nella sua audizione, che il proprio migliore amico fosse di religione cristiana. Viene abbastanza ovvio spiegarsi che il vero Per_2 motivo della odiosa persecuzione nei suoi confronti sia piuttosto da ritrovare in circostanze di odio raziale e religioso: la persecuzione per motivi religiosi da parte di integralisti musulmani, fenomeno notorio e purtroppo assai diffuso in alcune fra le regioni più fondamentaliste del Pakistan”;
Con riferimento alle ragioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio Paese si osserva che, come da sue dichiarazioni, egli è fuggito per aver aiutato un amico cristiano a lasciare il paese dopo che alcuni membri del movimento religioso estremista islamico avevano accusato il ragazzo cristiano di blasfemia.
Occorre osservare in primo luogo come dalle dichiarazioni non emerga che egli sia stato perseguitato per motivi di ordine religioso. Sulle ragioni delle persecuzioni, peraltro, le dichiarazioni appaiono contraddittorie. Invero, egli in prima battuta afferma che i persecutori si sarebbero rivolti a lui minacciandolo al fine di fargli rivelare il nascondiglio del ragazzo cristiano, sul presupposto del fatto che lui e il ragazzo erano molto amici. A fronte dell'incalzare delle domande egli ha riferito che le persecuzioni sarebbero cominciate dopo che i persecutori avrebbero appreso il fatto che era stato lui ad aiutare l'amico a fuggire. Chiesto come essi avessero saputo tale circostanza egli non è in grado di fornire una risposta plausibile.2
L'intero narrato appare vago e generico. Con particolare riferimento:
- al rapporto di amicizia con il ragazzo cristiano. Si osserva che, nonostante le plurime domande sul punto da parte dell'intervistatore egli ha fornito risposte generiche e ripetitive (pag. 4). Dalle dichiarazioni non traspare infatti un rapporto tale da giustificare il comportamento del ricorrente volto a mettere a repentaglio la sua incolumità al fine di aiutare l'amico, soprattutto alla luce del fatto che egli conosceva la crudeltà dei membri del movimento e il loro modo di reprimere la blasfemia (cfr. verbale delle dichiarazioni pag. 5).
- agli aggressori. Egli non ha fornito alcun particolare rilevante quando invece avrebbe dovuto conoscerli perfettamente dato che aveva dichiarato di aver fatto parte di quello specifico movimento religioso e di aver da sempre frequentato la stessa moschea.
- alle aggressioni. Inverosimile e contraddittorio il fatto che il giorno successivo all'aggressione – a seguito del quale il ricorrente ha riportato una ferita alla testa curata in ospedale – egli si sia recato ugualmente sul posto di lavoro (lo stesso in cui è stato aggredito) affermando “di non credere che potesse essere rischioso” (verbale delle dichiarazioni pag. 7). Parimenti vago e generico il narrato circa le aggressioni subite dai suoi familiari nel 2010 e nel 2012 (dunque a distanza di uno e tre dalla sua partenza). Con particolare riferimento all'incendio presso la sua abitazione, occorso nel 2012 e in cui la madre avrebbe riportato gravi ustioni, egli ha dichiarato che nessuno ha visto chi ha appiccato il fuoco, sicchè la riferita circostanza che siano stati i membri del movimento religioso è frutto di una supposizione.
Si osserva come, in ogni caso, il timore di persecuzioni non appaia concreto ed attuale dato che per sua stessa ammissione i familiari rimasti in patria non hanno subito ulteriori aggressioni. In particolare, il padre finché è rimasto in vita veniva sollecitato a contattare telefonicamente il figlio per comunicargli che lo stavano cercando e che le sorelle a causa dell'accaduto non riescono a trovare marito.
7 Il narrato, alla luce di tutte le considerazioni sopra elencate, non è apparso credibile: il ricorrente non ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare i fatti (lettera a dell'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 215 del 2007) e il racconto è, come detto, incoerente e a tratti implausibile (lettera c dell'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 215 del 2007).
Ne consegue che, in presenza di dichiarazioni così vaghe non può accogliersi la domanda principale, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
a. Sullo status di rifugiato
Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un “fondato timore” di subire: da parte dei soggetti indicati dall'art. 53; atti persecutori come definiti dall'art.74; per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 85.
Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 66.
Nel caso di specie il racconto non è stato ritenuto credibile.
L'inattendibilità delle dichiarazioni effettuate dallo straniero ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 può fondare il rigetto della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale, in assenza di ulteriori riscontri probatori, rende di per sé inaccoglibile l'istanza di protezione non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo (Cass. n.
21668/2015; negli stessi termini Cass. 31668/ e Cass. 6174/21)
In ogni caso, quando anche il racconto fosse ritenuto credibile, dalle dichiarazioni non emerge che egli sia stato perseguitato per motivi riguardanti il suo credo religioso ovvero perché ritenuto colpevole del reato di blasfemia. Interrogato più volte sul punto, egli ha sempre riferito di essere stato aggredito per rivelare il nascondiglio del suo amico cristiano (ovvero per averlo aiutato a fuggire).
Gli atti descritti proverrebbero dunque da un soggetto privo delle caratteristiche di cui all'art. 5, non sono comunque riconducibili a fattispecie legale di persecuzione, né sono legati ai motivi di cui all'art. 8.
Pertanto, la vicenda narrata esula comunque dalla fattispecie in esame e non consente di pronosticare un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio.
b. Sulla protezione sussidiaria 3 Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione. 4 come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7). 5 gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.
8
Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007 è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire:
- una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lett. a);
- la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b);
- un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett.c).
Non ricorre nel caso in esame alcuna di tali ipotesi.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, . Per_3 Nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), la Corte di Giustizia, al punto 31 della motivazione, ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, devono sussistere, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che incorra in un “rischio effettivo di subire un
… danno nel caso di rientro nel Paese interessato”. I termini “condanna a morte” o “l'esecuzione”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il richiedente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio:
- corra il rischio di subire sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale (in ragione della scrutinata inattendibilità o per estraneità alle vicende narrate);
- rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per i motivi elencati nel citato art. 8 Decreto HE (in ragione della scrutinata inattendibilità).
Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di
“conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C–285/12, ). Per_4 Secondo la Corte, “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno
o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”. La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) Direttiva HE non riguarda in modo esteso e generalizzato la
9 minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo” avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.
Si tratta, a questo punto, di stabilire se una situazione del genere sia nell'attualità rinvenibile in
Pakistan e nel Punjab in particolare.
L'attuale situazione generale della provincia del Punjab, zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio del ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno o internazionale, come emerso dalle informazioni sul Paese d'origine di seguito riportate.
Nel report pubblicato nel 2024 e relativo al 2023, il think tank Centre for Research & Security Studies
(CRSS), con base ad Islamabad, ha evidenziato come il Punjab abbia registrato un aumento della violenza, pur rimanendo “relativamente pacifico”, avendo registrato un basso numero di vittime7.
Invero, il terrorismo islamico, che nel 2022 aveva registrato una diminuzione rispetto agli ultimi 15 anni, è nuovamente aumentato nel 20238. L'attacco più violento del 2023 è stato segnalato il 4 novembre, quando il (TJP), un gruppo militante formatosi all'inizio del Controparte_4 2023 e con legami con il (TTP)9, ha attaccato la Controparte_5 Controparte_6 nella città di Mianwali, provincia del Punjab, distruggendo almeno tre aerei e un'autocisterna di carburante. Sebbene l'attacco sia stato il primo per il TJP nella provincia del Punjab, nel 2023 il TTP è stato coinvolto in oltre 10 attacchi nella medesima provincia10.
Secondo un rapporto del 29 gennaio 2024, il TTP avrebbe costituito una nuova ala, denominata
AR (o Ustrani), composta da quadri altamente addestrati e ben equipaggiati, con lo scopo di prendere di mira il personale della polizia del Punjab e farsi strada nel territorio della provincia. Almeno tre posti di controllo a (DG Khan) – e – situati Persona_5 Per_6 Per_7 CP_7 7 Considerando che, insieme al Sindh, ha subito solo l'8% di tutti gli incidenti mortali verificatisi nel 2023 nel Paese, cfr.
CRSS, Annual Security Report 2023, 19 febbraio 2024, p. 37, https://crss.pk/wp-content/uploads/2024/02/CRSS-Annual-
Security-Report-2023_Full-Version_MM-V5_SAP.pdf 8 South Asia Terrorism Portal, Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 29 aprile 2024 CP_8 https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab 9 The Economic Times, Who is TJP, the group behind the Pakistan Air Force base attack, and why is it a concern for
Pakistan?, 5 novembre 2023 https://economictimes.indiatimes.com/news/how-to/who-is-tjp-the-group-behind-the-
.cms Email_1
10 nelle aree tribali lungo i confini della provincia, sono diventati particolarmente vulnerabili, a causa della minaccia emergente della nuova ala del TTP.
Nella notte del 22 gennaio 2024, terroristi non identificati hanno attaccato il posto di controllo di collegato la stazione di polizia di Vehova, nel distretto di Taunsa Sharif, Punjab11. Lo Station Per_7
House Officer (SHO) della stazione di polizia di Vehova ha riferito che 10-15 terroristi affiliati al gruppo avevano attaccato il posto di controllo al confine tra Punjab e CP_10 Controparte_11 riuscendo a fuggire nonostante l'intervento delle forze di polizia12.Il territorio del distretto di Sialkot, inoltre, risulta situato a pochi chilometri dal confine con l'India. Quest'ultimo confine in tale zona, definito da parte del Pakistan “ ,13 tutt'ora oggetto di disputa, anche violenta, tra Persona_8
i due Stati, si estende per 193 chilometri nel distretto di Sialkot.14 L'India, invece, definisce questa stessa linea di confine International Boundary considerandola come un confine internazionale definito.15
Le zone limitrofe al Working Boundary sono talvolta teatro di incidenti anche mortali. Insieme alla zona della c.d. Line of Control, il confine tra Punjab e amministrato dall'India risulta essere CP_12 territorio di sporadici scontri, che colpiscono altresì la popolazione civile residente nell'area16. Il report di PIPS del 2021 aveva registrato sporadici attacchi, seppure in calo, da parte dell'
[...]
, che avevano causato vittime altresì tra i civili residenti Controparte_13 vicino al Il report del Pak Institute For Peace Studies (PIPS) relativo al 2022, Persona_8 ha documentato un attacco nei pressi del c.d. nel distretto di Khanewal, ad opera Persona_8 del BSF, senza vittime.18 Nel report del PIPS vengono segnalati quattro attacchi lungo la linea di controllo (a Kotli, distretti di Neelum e Poonch, in Azad Kashmir) e lungo il (a Persona_8
Sialkot) che hanno causato in tutto otto vittime e il ferimento di altre quattro persone . 11 SATP – South Asia Terrorism Portal, Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 29 aprile 2024 https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab 12 SATP – South Asia Terrorism Portal, Punjab: Assessment- 2024, ultimo accesso il 29 aprile 2024 https://www.satp.org/terrorism-assessment/pakistan-punjab 13 “Working Boundary is the line where Indian Occupied Kashmir (Jammu) touches Pakistan's border (Siālkot). The
Working Boundary is 193 kilometres long in the Siālkot sector”, DAILY TIMES, From Line of Control to Working Boundary, 4 marzo 2018, https://dailytimes.com.pk/209941/line-controlworking-boundary/; cfr. mappa su Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File: (working_boundary).jpg, mappa originaria creata da US Parte_2 Central Intelligence Agency, 2004, link originale senza alterazioni volte ad indicare esattamente il “ Boundary” Per_8 https://maps.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg 14 The Daily Times, From Line of Control to Working Boundary, 4 marzo 2018: https://dailytimes.com.pk/209941/line- control-working-boundary/ 15 Si veda Happymon Jacob, Line on Fire: Ceasefire violations and India-Pakistan Escalation Dynamics, 2018, https://books.google.fr/books?id=bMKKDwAAQBAJ&pg=PT64&dq=working+boundary+sialkot+pakistan&hl=it&sa
CodiceFiscale_3
[...] 16 Pakistan Today, Civilians targetted in unprovoked Indian firing along WB, says ISPR, 21 maggio 2018, https://archive.pakistantoday.com.pk/2018/05/21/civilians-targetted-in-unprovoked-indian-firing-along-wb-ispr/; “in 2018, the Indian forces have carried out more than 110 ceasefire violations along the Line of Control and the Working Boundary in just 18 days” AGENCIA EFE, Pakistan accuses India of more than 110 ceasefire violations in 2018, 18 gennaio 2018, https://www.efe.com/efe/english/world/pakistan-accuses-india-of-more-than-110-ceasefire-violations- in2018/50000262-3495999 17 PIPS- Pak Institute For Peace Studies, Security Report 2021, p. 71, 7 gennaio 2022, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2022/01/Sr2021FinalWithTitles.pdf. 18 PIPS - Pak Institute For Peace Studies, Security Report 2022, p. 67, https://www.pakpips.com/web/wp- content/uploads/2023/02/SecReport_2022.pdf. 19 PIPS- Pak Institute For Peace Studies, Pakistan Security Report 2023, 3 gennaio 2024, p. 23, https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf.
11 La fonte ) ha registrato un totale di 1.515 Controparte_14 incidenti di rilevanza securitaria in Punjab nell'ultimo anno (principalmente manifestazioni violente), e un totale di 72 vittime. Questi numeri rappresentano un trend in diminuzione rispetto al periodo precedente20.
La medesima fonte ha riportato che dal 1° aprile 2024 a metà ottobre 2024 si sono registrati in tutta l'area del Punjab, un totale di 887 eventi21. Fra questi analizzando i dati Acled emergono come rilevanti: 65 eventi definiti “violenza politica”22, 46 eventi di violenza definiti da Acled “violenza organizzata”23 e 829 eventi definiti “dimostrazioni e rivolte”24.
Alla luce delle fonti analizzate, la situazione della provincia del Punjab, non è tale da giustificare il riconoscimento di una situazione di conflitto armato, che deve essere valutata con particolare rigore in assenza di un rischio individualizzato del/la ricorrente – come nel caso di specie – e alla luce dei principi e dei parametri indicati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Diakitè sopra richiamata.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva HE.
c. Sulla protezione umanitaria
Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, appare opportuno premettere alcune considerazioni generali.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132 25. Come si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018 e di promulgazione della legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del
D.L. 14 giugno 2019, n. 53, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali osservazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. sez. II, ord. 12 febbraio 2021, n. 3705). La novella legislativa, all'art. 1 comma 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19, comma 1.1 del
D. Lgs. 286/1998:
► estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
► stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex articolo 32 terzo comma D. Lgs. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
13 La recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1.
T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determini una violazione di tali diritti.
Dall'analisi della documentazione in atti, non si può affermare che il ricorrente abbia compiuto significativi sforzi al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano.
Dal punto di vista lavorativo, dagli atti emerge che il ricorrente – giunto in Italia nell'aprile del 2018
- ha reperito una prima attività lavorativa nel 2019. In particolare, dagli atti emerge che:
- dal 18/1/2019 al 17/1/2020, ha lavorato in qualità di lavapiatti presso il Ristorante cinese Chao Yang sas”, con sede in Milano. A supporto copia della lettera di assunzione e buste paga relative ai mesi di gennaio 2019 (da cui emerge un corrispettivo netto di 308,00); febbraio 2019 (da cui emerge un corrispettivo netto di € 628,00); marzo 2019 (per € 683,00)
- in data 26.10.2020, ha stipulato un contratto con OD RL (OV) in qualità di rider.
Nessuna fattura a supporto della effettiva esecuzione del contratto.
Dal punto di vista della formazione, il ricorrente ha offerto in comunicazione un attestato di frequenza al corso di lingua italiana L2 liv. A1 della durata complessiva di 40 ore, tenutosi dal 4/7/2018 al 31/7/2018 presso la sede di Via Mambretti a Milano della “Farsi Prossimo Onlus”.
Con riferimento al quadro clinico, dalla documentazione offerta in comunicazione emerge che, in data 24 agosto 2024 in via palizzi Filippo A Milano, il ricorrente a bordo della propria bici elettrica si è ribaltato “senza urto contro ostacolo” e che al sinistro hanno assistito due testi oculari (doc. 16 allegato alla nota di deposito del 15/03/2024).
Dal 24/08/2024 al 29/08/2024 il ricorrente riceveva le prime cure presso il pronto soccorso dell'Ospedale Ca' Granda di Milano (Ospedale Niguarda) a seguito del quale veniva posto in neuro rianimazione.
Successivamente, da l 30/08/2024 al 22/10/2024, è rimasto ricoverato presso IRCCS “S. Maria Nascente – Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, in Milano. Dalla sintesi anamnestica emerge che il ricorrente “in data 24 agosto notte era ritrovato da passante riverso a bordo strada prono a fianco della propria bicicletta (conducente OV) […] Ai tossicologici: positivo a etanolo e cocaina negativo per cannabinoidi ed oppiacei”.
Quanto ai motivi di ricovero presso, l'Unità Riabilitativa dell' dalla Controparte_15 documentazione emerge la seguente causale: “Riabilitazione intensiva in deficit cognitivo- comportamentale e lieve emiparesi sinistra associata ad atassia in esiti di trauma cranico e DAI di grado severo” (cfr. doc. 18 – lettera di dimissione ospedaliera)”.
Nella lettera di dimissioni rilasciata dalla Fondazione Don Gnocchi, in relazione alla valutazione neuropsicologica emerge la seguente di diagnosi neuropsicologica: sindrome dis-esecutiva di grado lieve moderato associata a deficit mnesici e costruttivi. Suggerimenti: utile valutazione neuropsicologica di controllo a distanza di circa 12 mesi per monitorare l'evoluzione nel tempo del quadro cognitivo osservato sintesi valutazione occupazionale: il paziente in valutazione finale risulta ancora dipendente dall'ambiente per tutte le attività strumentali necessarie e facenti parte della routine quotidiana precedente. È necessaria una supervisione nella mobilità esterna, in ambiente non conosciuto e con stimoli distraenti permane rischio di caduta. Permane impulsività nell'approcciarsi ai compiti più complessi e scarso monitoraggio durante la performance, con difficoltà nel controllo
14 attentivo e nella pianificazione. Permangono difficoltà comportamentali fluttuanti nel tempo e caratterizzate da impulsività, perseverazione, atteggiamento fatuo e a tratti disinibito che influenzano il livello di performance nelle AVQ e che potrebbero compromettere l'interazione sociale con i partner sociali durante eventuali attività lavorative del tempo libero”.Alla data della dimissione è stata
Nella lettera di dimissioni è risulta la prescrizione di una terapia farmacologia26 associata ad opportune indicazioni riguardanti lo stile di vita, e l'indicazione di controlli ematochimici e visita neuropsicologica a distanza di 12 mesi.
Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e delle dichiarazioni rese all'udienza di comparizione delle parti del 14/01/202527, il Giudice invitava la difesa “a depositare una memoria contenente in modo dettagliato l'indicazione della /delle patologie di cui soffre il ricorrente, quali siano le necessità di cure e quali siano le conseguenze in caso di mancata assicurazione di tali cure, il tutto supportato da documentazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica”. La difesa depositava memoria autorizzata, limitandosi tuttavia a ripercorrere il quadro clinico del ricorrente e le terapie seguite, già prodotte, senza tuttavia produrre documentazione aggiornata volta a descrivere la situazione nell'attualità e a chiarire il quesito posto circa le conseguenze della interruzione del percorso terapeutico.
Si osserva in particolare come non sia possibile stabilire quale sia la terapia farmacologica attualmente seguita dal ricorrente dato che alcuni farmaci a suo tempo prescritti erano da sospendersi decorse due settimane. 26 Cfr. Relazione di dimissione doc. 14 allegato alla nota autorizzata del 10.01.2025 e memoria autorizzata del ricorrente del 14/03/2025 paggg. 7 e 8 in cui il ricorrente spiega le indicazioni terapeutiche del farmaco riportate tra parentesi:
- Melatonina 2mg 1cp ore 22 (al fine della regolazione del ritmo vegliasonno );
- DE 1,5 ml ore 8-20 (è un farmaco che contiene acido valproico e appartiene alla categoria di medicinali chiamati antiepilettici derivati degli acidi grassi, indicato nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in quella parziale e nel trattamento di alcune patologie particolari, il DE può essere utilizzato nel trattamento degli episodi di stati di eccitazione);
- ZE 10gtt ore 22 per 15gg., poi 6gtt per 15gg, poi 3gtt per 15gg., poi sospendere (potendo causare dipendenze: Il diazepam è uno psicofarmaco della categoria delle benzodiazepine. Possiede proprietà ansiolitiche, anticonvulsanti, sedative e miorilassanti. Il diazepam è comunemente utilizzato per trattare i disturbi d'ansia, l'insonnia e gli spasmi muscolari);
- DO 3gtt ore 22 per 15gg., poi sospendere (DO è un medicinale a base di aloperidolo, appartenente al gruppo degli antipsicotici. DO è un farmaco antipsicotico utilizzato negli adulti, negli adolescenti nei bambini per trattare problemi di salute mentale come schizofrenia, disturbo bipolare e disturbi comportamentali, che causano: delirio, allucinazioni, paranoia, eccitazione, agitazione, iperattività, aggressività, comportamenti violenti.
- RV 5mg 1cp ore 22: (RV è un medicinale a base di che appartiene al gruppo dei farmaci Parte_3 calcioantagonisti, indicato negli adulti e nei bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni per il trattamento dell'ipertensione e dell'angina.
- AN 40mg 0,5 cp ore 8: Il pantoprazolo è un principio attivo appartenente al gruppo dei cosiddetti farmaci gastroprotettori. 27 Cfr. verbale di udienza: il ricorrente dichiarava: “parlo abbastanza la lingua italiana. Sono in Italia dal 2018/2019.
Vivo a Prato, non ricordo la via e abito presso il mio amico che non so a che titolo conduca l'appartamento. CP_16 Attualmente non lavoro, non posso perché ho problemi di equilibrio, non riesco a camminare e non ho il controllo delle funzioni fisiologiche in particolare della minzione. Per il mio sostentamento mi aiutano i miei amici. Prima dell'incidente ho lavorato per un ristorante come aiuto cuoco e lavapiatti fino al 2020 prima dell'epidemia da Covid, poi ho lavorato anche per OV fino all'incidente. In Italia non ho alcun parente, nel mio paese ho 4 sorelle e un fratello che da tempo non sento. Ho anche una moglie e nessun figlio. Con lei ci sentivamo prima dell'incidente, adesso non più. Non ho più tanta memoria e non so cosa ho dimenticato. Qualche volta ho problemi di acufene e ho problemi all'articolazione della spalla destra. Non ho altro da aggiungere.”
15 Per cui dalla documentazione in atti non emerge un quadro clinico che consenta di escludere l'impossibilità di ricevere cure adeguate in patria. Non emerge alcuna disabilità permanente.
Infine, si osserva come in Italia il ricorrente si affidi totalmente alla rete di amicizie, sia sotto il profilo abitativo che per provvedere al proprio sostentamento, quando in patria potrebbe invece contare sulla rete familiare che rispetto a quella amicale è ben più solida, sicura e affidabile.
Non emerge, in sintesi, l'effettività di alcun legame familiare, sociale, culturale e lavorativo con il Paese di accoglienza. Contrariamente, in Pakistan risiede tutta la famiglia, con la quale mantiene contatti e che potrebbero prendersi cura di lui.
Il Collegio ritiene, dunque, che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Non ricorre nel caso di specie l'ipotesi disciplinata dall'art. 19 comma 1.1 che vieta espressamente l'espulsione ovvero il respingimento dello straniero qualora vi siano fondati motivi per ritenere che in caso di rientro rischierebbe di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti anche in considerazione dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Dalle informazioni sul Paese di origine consultate28 emerge, infatti, che le relazioni tra i leader militari e civili sono diventate più conflittuali negli ultimi anni al punto che le autorità spesso non hanno fornito salvaguardie efficaci contro la legislazione discriminatoria, il pregiudizio sociale e la violenza settaria imponendo restrizioni selettive alle libertà civili. In particolare, la Commissione per i diritti umani del Pakistan (HRCP) ha richiesto un'attenzione urgente rispetto al deterioramento della situazione dei diritti umani, soprattutto in alcune regioni ( e l'Unione europea Controparte_11 ha pubblicato una relazione in cui sottolinea che, rispetto all' anno 2023: "La situazione dei diritti umani in Pakistan continua a presentare un quadro eterogeneo. La Costituzione fornisce il quadro giuridico necessario per garantire i diritti fondamentali, l'autonomia provinciale e la governance locale. Ma i difensori dei diritti umani, gli attivisti della società civile e gli esperti sottolineano l'insufficiente attuazione delle disposizioni esistenti o la mancanza di adeguate garanzie"29. Tuttavia, benché persistono in Pakistan delle violazioni dei diritti umani mirate alla repressione del dissenso politico, alla limitazione della libertà di stampa e alle violazioni rivolte a particolari gruppi sociali (es. attivisti per i diritti umani, persone LGBTQI, donne, minori e appartenenti a gruppi etnici e/o religiosi minoritari ecc.) esse non assumono per intensità e peculiarità un rilievo tale da esporre personalmente il ricorrente, in caso di rientro, al rischio di esserne vittima.
5. Sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 Cost. 28 DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report
Pakistan, 25 January 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2067350/country-information-report-pakistan.pdf e DFAT - Pakistan Country
Brief 2024 https://www.dfat.gov.au/geo/pakistan/pakistan-country-brief ultimo accesso 26/08/2024
Freedom House - Freedom in the World Report 2024 Pakistan https://freedomhouse.org/country/pakistan/freedom- world/2024 ultimo accesso 26/08/2024
HRW – Human Rights Watch: World Report 2024 - Pakistan, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103138.html ultimo accesso 26/08/2024 29 European Union (29 May 2024) EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World: 2023 Country Updates – Pakistan, nota 2 in COI Query Response- Pakistan - Human rights https://www.ecoi.net/en/file/local/2113815/2024_06_Pakistan_Human_rights.pdf ultimo accesso 26/08/2024
HRCP – Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2024 HRCP underscores rights challenges for 2024 - HRCP (hrcp-web.org) ultimo accesso 26/08/2024
16 Da ultimo la difesa ha formulato domanda di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10
Cost. La domanda non può essere accolta, alla luce dei principi delineati dalla Suprema Corte: “Il diritto di asilo, riconosciuto nell'ordinamento internazionale come diritto dell'individuo al quale non si correla però un dovere degli Stati di concedere l'asilo, trova fondamento, nel diritto interno, nell'art. 10 cost., il quale, nel garantire tale diritto a chiunque provenga da un Paese in cui non è consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema persecuzioni, ne demanda al legislatore ordinario la disciplina, all'evidente fine di evitare un ingresso indiscriminato di esuli nel nostro territorio. La mancata adozione della normativa di attuazione non impedisce peraltro l'esercizio del diritto in questione, stante il carattere immediatamente precettivo della norma costituzionale e la possibilità di riferirsi alla legislazione in tema di rifugiati, la quale, nonostante la diversità ontologica della nozione di asilante da quella di rifugiato, stabilisce un iter procedimentale che le accomuna, in particolare per quanto riguarda il rilascio del permesso provvisorio, in attesa che si accertino i requisiti per il riconoscimento del relativo status, e il divieto di espulsione nelle more. Il diritto di asilo deve, pertanto, intendersi come diritto soggettivo di accedere al territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, previsto dall'art. 1, comma 5 d.l.30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modificazioni dalla
l. 28 febbraio 1990 n. 39, per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l'esito negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo strumentale a consentire la permanenza nel territorio dello Stato solo fino all'esito della procedura.” (Cassazione civile, sez. I, 25/08/2006, n. 18549. Di recente confermato: “Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art.
5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (Cassazione civile 04/08/2016 n. 16362 sez. VI).
6. Sulle spese
Si richiama il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'autorità amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito, nel caso di specie, dall'art. 35 bis comma 7° del D. Lgs. n. 25/2008), non può ottenere la condanna del ricorrente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono - in tal caso - liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass. n. 30597/2017; Cass.
n. 8413/2016; Cass. n. 20980/2016; Cass. n. 11389/2011; Cass. n. 18066/2007; Cass. n. 12232/2003;
Cass. n. 7597/2001). Deve escludersi, dunque, che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla , costituita senza il ministero di difensore, per Controparte_2 diritti e onorari.
Nulla in relazione alla liquidazione di ulteriori esborsi in assenza di nota specifica.
Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento sull'istanza di liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
17 Il Tribunale di Milano così provvede:
- rigetta il ricorso presentato da nato in [...] il [...], CUI Parte_1
05PER76;
- nulla sulle spese;
- provvede con contestuale separato provvedimento sull'istanza di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 marzo 2024
Il Presidente
Guido Vannicelli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Regolamento UE n. 604/2013 2 Verbale audizione pag. 6: “Domanda: cosa è accaduto dopo che è andato via? Risposta: nella mia zona tutti Per_2 sapevano che io e eravamo molto amici. Hanno scoperto che io lo avevo aiutato ad andare via. Domanda.: chi lo Per_2 ha scoperto? Risposta tutti quelli che vivevano in quell'area. La parola era diffusa. Domanda come hanno fatto a scoprirlo? Non so. d un certo momento sono arrivati degli uomini e mi hanno chiesto dove si trovava . io ho detto Per_2 che non sapevo nulla […]”. 6 Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie 10 ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, November 2023, 8 dicembre 2023 https://acleddata.com/2023/12/08/regional-overview-asia-pacific-november-2023/ ; ICG , Controparte_9 Crisis Watch, Pakistan, novembre 2023 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=40 20 ACLED, Global Dashboard, Pakistan-Punjab, TIME PERIOD:01/04/2023-01/04/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard/BBB60BEC4D8E43CB790C833DF30D5904 21 Dati Eventi complessivi, area del Punjab in Pakistan dal 1 aprile 2024 al 15 ottobre 2024, Acled https://acleddata.com/explorer/ , 22 Dati Eventi- “ Violenza politica”, area del Punjab in Pakistan dal 1 aprile 2024 al 15 ottobre 2024 , Acled, https://acleddata.com/explorer/ 23 Dati Eventi- “Violenza organizzata”, area del Punjab in Pakistan dal 1 aprile 2024 al 15 ottobre 2024, Acled, https://acleddata.com/explorer/ 24 Dati Eventi – “Dimostrazioni e rivolte”, area del Punjab in Pakistan dal 1 aprile 2024 al 15 ottobre 2024 https://acleddata.com/explorer/ 25 Si riportano, per comodità di lettura, i diversi testi dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998, succedutisi nel tempo.
► Testo originario: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
► Testo sostituito dal D.L. 113/2018: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.
► Testo sostituito dal D.L. 130/2020, convertito in legge 173/2020:
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