Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 396/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 396/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
(CF: ), rappresentato e difeso dall' Avv. C.F._1
Alessandra ROSATI, con studio in Prato V. Arc. Martini 6, come da procura allegata al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
), residente in [...], CodiceFiscale_2
Avv. Giuliana CAPPELLO, che la rappresenta e difende ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Cittadella n. 29, come da procura allegata in calce alla comparsa di risposta;
Pec: Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti. Per parte ricorrente: “..stante la intervenuta pronuncia parziale, rigetti le ulteriori domande in quanto inammissibili , infondate e non provate;
in via istruttoria, senza inversione, insiste nelle richieste formulate , opponendosi alle istanze avversarie, in ogni caso con vittoria di spese. .” Per la resistente. “ .. conclude in via istruttoria richiamando le istanze già formulate e segnatamente per la CTU e per le ulteriori richieste nelle memoria del 9.5.2024 e 30/31 maggio 2024 ; nel merito riportandosi alle conclusioni come spiegate nella memoria ex art 183, comma 6, n 1, del 9.4.2024, da intendersi riportate e trascritte nel presente verbale , opponendosi alle istanze di controparte”
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 31.01.2024”
1
Con ricorso depositato in data 10.02.2023 e ritualmente notificato, ha _1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, sposata con rito concordatario a Cinq Mars La Pile, in Controparte_2
Francia, in data 07/06/1985, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del
Comune di Prato (PO).
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto:
- che dal matrimonio sono nati i figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
07/12/1988 e 23/10/1992, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che il Tribunale di Prato, con provvedimento emesso in data 23/10/2006, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale del
15/09/2006, ha omologato la separazione personale delle medesime alle condizioni concordate e riportate nel ricorso introduttivo;
- che ad oggi, in conseguenza delle numerose modifiche intervenute nel tempo alle condizioni omologate in sede di separazione, il ricorrente corrisponde, in favore della moglie, un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento economico di quest'ultima, mentre ha cessato di contribuire al mantenimento economico dei figli, stante il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica degli stessi;
- che, come da accordi, il ricorrente ha provveduto all'acquisto dell'abitazione ove attualmente risiede la , e a lei intestata in via esclusiva, oltre al CP_2 versamento di € 130.000,00 in suo favore a titolo di conguaglio;
- che sono intervenuti fatti sopravvenuti che non giustificano ulteriormente la corresponsione di alcun mantenimento in favore della coniuge, tenuto conto che questa, da tempo, ha dato corso ad una stabile convivenza col proprio compagno dottore commercialista;
Persona_3
- che la svolge attività lavorativa a tempo pieno presso uno studio di CP_2 rappresentanza e gode di una solida base economica, grazie alle attribuzioni godute durante il matrimonio ed in conseguenza della separazione;
2 - che, al contrario, la situazione economico-reddituale del ricorrente è drasticamente peggiorata, tenuto conto del fallimento della propria azienda familiare intervenuto nel 2016;
- che, attualmente, il ricorrente svolge attività di lavoro a tempo indeterminato presso la società LEOMASTEr S.p.a., con stipendio di circa € 2.500,00 mensili;
- che si è da sempre fatto carico, in via esclusiva, del mantenimento della moglie e dei due figli, occupandosi sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie.
Quali domande accessorie il ricorrente ha, dunque, demandato, in primis, la revoca del contributo al mantenimento economico dei figli e e, in Per_1 Per_2 secundis, che nulla sia disposto a suo carico a titolo di assegno divorzile in favore della coniuge.
, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda Controparte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte e chiedendo, quali domande accessorie, la determinazione di un assegno divorzile, in capo al ricorrente ed in favore della medesima, di € 1.286,08 mensili, comprensivo di rivalutazione Istat aggiornata ad oggi, oltre alle spese straordinarie mediche che saranno necessarie.
Nello specifico, a sostegno delle proprie doglianze, la convenuta ha dedotto le seguenti circostanze:
- che la fine del matrimonio col in conseguenza della scoperta del _1 tradimento di quest'ultimo, ha lasciato la convenuta in uno stato di profonda difficoltà emotiva;
- che il marito ha corrisposto quanto dovuto in favore della medesima e dei figli con grande ritardo e la è stata, dunque, costretta ad adire l'autorità CP_2 giudiziaria per l'ottenimento degli assegni mensili dovuti e non ancora integralmente versati;
- che le dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti evidenziano la sperequazione tra le due posizioni economiche;
- che la percepisce un reddito netto da lavoro dipendente pari ad € CP_2
11.765,00 annui, oltre agli emolumenti corrisposti in suo favore da parte del marito per € 13.200,00;
- che la convenuta, tenuto conto delle spese alle quali deve quotidianamente provvedere sia per la gestione della casa che per le esigenze di vita personale,
3 considerato il contributo fornita dalla stessa alla vita familiare nei 21 anni di matrimonio essendo stato il marito spesso all'estero per lavoro, ha diritto a godere di una somma mensile a titolo di assegno divorzile.
Con ordinanza del 04/10/2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 12/07/2023, il Presidente delegato f.f. assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari nell'interesse dei coniugi, disponendo la revoca del contributo al mantenimento dei figli e , attesa la loro maggiore età ed autosufficienza Per_1 Per_2 economica, e determinava in € 350,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. CP_2
Nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio, su richiesta delle parti in data 9 marzo 2024 veniva emessa sentenza parziale sullo status , concedendo i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
La causa istruita con produzione di documenti era quindi nuovamente rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 27 novembre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n 211/2024, depositata in data 11 marzo 2024, questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7-8 giugno.1985, dando atto del definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell'ininterrotta separazione.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa davanti al giudice istruttore, attesa la istanza di concessione dei termini di cui all'art 183, VI comma, cpc con riferimento alle ulteriori domande di carattere economico.
In proposito, va in generale considerato che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno divorzile, l'art. 10 della legge 6.3.87 n. 74 ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 5, comma quarto, della legge
1.12.70 n. 898, disponendo che "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
4 suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
Con questa disposizione, la cui natura è indubbiamente innovativa, il legislatore ha superato la ricostruzione in chiave composita correntemente affermatasi sotto il vigore della precedente normativa, secondo la quale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno post-matrimoniale il giudice doveva tener conto dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio) secondo una valutazione complessiva e contestuale, attribuendo loro pari dignità non soltanto come parametri di determinazione quantitativa dell'assegno ma anche come condizioni dell'azione.
Il riferimento generale alle "condizioni dei coniugi", non più solo "economiche", e la valutazione di tutti gli elementi "in rapporto alla durata del matrimonio" inducono a ritenere abbandonata una visione strettamente patrimonialistica della condizione coniugale ed a ravvisare il fondamento del diritto alla prestazione dell'assegno divorzile nella "solidarietà postconiugale" e la sua funzione essenzialmente assistenziale.
In tale contesto, non può non tenersi conto dei più recenti approdi giurisprudenziali della S.C. tesi ad offrire interpretazione della disciplina maggiormente coerente alla evoluzione delle dinamiche familiari sul piano socio- economico ed alla stessa visione dei ruoli all'interno della famiglia.
Di fondamentale importanza appare il richiamo alla sentenza delle sez. un. del 11 luglio 2018, n 18287, con la quale sono stati fissati in modo sistematico i punti caratterizzanti la vigente disciplina dell'assegno divorzile, riconoscendone in pari misura la funzione assistenziale e compensativa.
Tale ricostruzione, da un lato, presuppone l'accertamento da parte dell'avente diritto della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
dall'altro, l'abbandono della funzione strettamente assistenziale segnata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita , applicando i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
5 Le Sezioni Unite, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione e auto- responsabilità
(artt. 2, 3 e 29 Cost.), sui quali è basato il modello di matrimonio voluto dal legislatore costituente e che sono anche il fondamento della disciplina degli effetti economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo, hanno ribadito che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio ha un carattere intrinsecamente relativo e impone una valutazione comparativa concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive basata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia. Tale verifica, tuttavia, - questo è il punto di caduta di tale ricostruzione - «è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». In base al c.d. principio di auto- responsabilità, in particolare, il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Ed è stato efficacemente sottolineato come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non deve essere finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo- coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex
6 coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (V. anche Cass, 28.2.2020, n 5605) .
In questa prospettiva, assume quindi valore preminente la funzione compensativa da cui discende che l'assegno possa essere riconosciuto anche all'ex coniuge che, pur versando in una condizione di autosufficienza economica, si trovi in condizioni deteriori per avere rinunciato a occasioni di reddito, anche solo potenziali, avendo sopportato un sacrificio nell'interesse della famiglia e in favore dell'altro coniuge
(cfr. di recente, Cass., 23.8.2021, n 23318; Cass., 08/09/2021, n 24250, la quale ha rilevato come, in questi casi, l'assegno perda la sua funzione assistenziale).
L'accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi, criterio superato a partire dalle pronunce richiamate, non è il medesimo accertamento che occorre compiere al fine di riconoscere se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo perequativa( Cass., n 11178 del 2019). In precedenza, era infatti sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, desumibile dal confronto reddituale, e quello che l'ex coniuge richiedente poteva permettersi dopo il divorzio. Diversamente, secondo il più recente arresto giurisprudenziale, occorre oggi stabilire se e in che misura si sia determinato uno spostamento patrimoniale meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro. adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.
Coerentemente, nelle valutazioni che il giudice deve condurre non hanno alcuna rilevanza il mero squilibrio economico in sé considerato, né il pregresso tenore di vita, mentre devono essere considerati eventuali attribuzioni o introiti che, durante il matrimonio, abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali della richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass., n. 4215 del
17/02/2021; Cass., n. 21926 del 30/08/2019).
Sulla scorta di tali principi, in definitiva, occorre accertare: 1) se a seguito del divorzio si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico;
2) se nel matrimonio abbiano concordato il sacrificio di uno per dedicarsi alle esigenze
7 familiari;
3) se tali scelte abbiano inciso sul patrimonio comune e personale, con onere di prova per il richiedente;
4) quale sia lo spostamento causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass- 11 agosto
2021, n 22738).
Il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a
“realistiche” occasioni professionali-reddituali, che è il richiedente l'assegno ad avere l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., 28.7.2022,
n 23583).
2. Ora, venendo alla fattispecie concreta, il Tribunale in sede di omologa delle condizioni separazione, risalente al settembre 2006, aveva già effettuato una prima valutazione complessiva e contestuale dell'adeguatezza dei mezzi e delle
"condizioni dei coniugi", dando atto delle conclusioni congiunte delle parti.
All'epoca si dava atto dell' assegnazione della casa coniugale , di proprietà di terzi, alla , sino a quando il non avrebbe acquistato altro immobile CP_2 _1 intestato al 50 % ad entrambi, prevedendo la costituzione di un diritto di usufrutto vitalizio a favore della moglie, espressamente nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Il , secondo gli accordi, si è fatto carico _1 anche di corrispondere la somma di € 50.000,00, e di corrispondere l'assegno di mantenimento sia della moglie, nella misura di € 700.00, mensili, che dei figli, per
€ 900,00 ciascuno, integrato il primo dall'importo di € 500,00 mensili per “piccole spese impreviste”.
Successivamente, deduce il ricorrente essere intervenuti una serie di modifiche concordate anche per iscritto, producendo la relativa documentazione, ma tali accordi non risultano essere mai stati sottoposti a vaglio del Tribunale.
Viene comunque allegato che in forza di tali accordi l'immobile acquistato e da destinare ad alloggio venne intestato in via esclusiva alla , concordato il CP_2
8 versamento di € 130.000,00 a titolo di “conguaglio”, venne ridotto l'assegno di separazione ad € 600,00, rivalutati, e revocato l'assegno per il mantenimento dei figli, nel frattempo divenuti maggiorenni ed autonomi economicamente. Soggiunge ancora di avere concretamente corrisposto da ultimo il rilevante importo concordato a titolo di “conguaglio”.
assume ancora che la ha intrapreso una nuova convivenza _1 CP_2 more uxorio, con soggetto fruitore di redditi, che da anni ha lavorato come dipendente, prima part -time e poi a tempo pieno.
Al contempo egli avrebbe subito un sensibile peggioramento della propria situazione economica, in quanto a fronte di una partecipazione sociale nell'azienda di famiglia, fallita nel 2013, con redditi annui importanti, pari ad oltre 120,000,000, negli anni ha dovuto adattarsi a svolgere attività di dipendente presso diverse società, con reddito circoscritto ad € 2.500,00 mensili, di cui produce documentazione.
Costituendosi in sede presidenziale, la non ha contestato di avere ricevuto, CP_2 sia pure con ritardo, notevoli importi concordati con la marito e di avere intrapreso una nuova relazione.
Ha, tuttavia, rilevato che le condizioni di separazione erano state concordate a seguito della situazione determinatasi per il plateale tradimento posto in essere dal coniuge che peraltro, nel tempo, era sempre venuto meno agli accordi via via intervenuti. Inoltre. ha allegato di avere dovuto rinunciare agli studi ed al percorso professionale che intendeva intraprendere, in ragione del matrimonio, dedicandosi anche all'azienda di famiglia del sino alla nascita del figlio _1
, nel 1988, e della figlia , nel 1992 e, anche dopo, di avere comunque Per_1 Per_4 sostenuto la vita professionale del marito. Infine, quanto ai propri redditi, ha documentato un reddito come dipendente di € 11.762,00, integrati con il guadagno di circa € 300,00 mensili derivante da ore di insegnamento saltuario.
Ebbene, nella nuova prospettiva ermeneutica richiamata, il quadro rappresentato dalle parti porta a concludere che, già al momento della domanda, è inequivocamente venuta meno ogni funzione c.d. assistenziale dell'assegno divorzile, tanto più nella considerazione della definitiva cessazione di ogni vincolo di solidarietà coniugale ancora sussistente, sia pure in forma sempre più attenuata, nella fase di separazione.
9 L'unico aspetto che ancora può giustificare la previsione dell'assegno divorzile è costituito dalla sua eventuale funzione compensativa-perequativa, componente peraltro che - per effetto delle somme versate per la gestione della casa familiare - già in sede presidenziale era stata comunque significativamente ridotta (Cass.
05/11/2021, n 32198).
Del resto, , la stessa instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata in quanto non contestata, può incidere sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, che potrebbe essere ancora trovare giustificazione proprio in relazione alla sua componente compensativa, , ( Cass., sez. un.
5.11.2021, n 32198).
In definitiva, venuta meno la componente assistenziale ed escludendo l'incidenza della ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, l'attenzione deve essere focalizzata sull'eventuale riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( Cass., 28.2.2020, n 5605) nonché sul complessivo sacrificio sopportato per le rinunce a “realistiche”, seppur potenziali, occasioni di lavoro ( Cass., 8.9.2021, n 24250).
Tanto precisato, la minore sperequazione tra i redditi per effetto della disponibilità del bene immobile finanziato dal marito e di somme rilevanti sul conto corrente, frutto dei versamenti effettuati dal medesimo, della nuova occupazione part time a tempo indeterminato e della nuova relazione intrapresa, aveva giustificato il riconoscimento del minor importo di € 350,00, con rivalutazione monetaria, già in sede dei provvedimenti presidenziali interinali adottati nell'ottobre 2023.
Tali provvedimenti, tuttavia, sono stati impugnati innanzi alla Corte di Appello e, in sede di gravame, si è dato conto non solo della nuova relazione stabilmente intrapresa dalla , ma anche del venir meno della sperequazione reddituale CP_2
e patrimoniale riscontrata tra i coniugi.
In particolare, è stato segnalato che la resistente svolge due lavori, non sostiene spese di abitazione, ha liquidità derivante dagli accordi, circostanza avvalorata
10 anche dall'acquisto di parte di un immobile a Parigi, indice di redditività. Ora, in riferimento a tale approdo, se la richiesta di modifica del provvedimento adottato dalla Corte, di per sé, non è di per sé inammissibile, nondimeno non può essere fondata su una rivalutazione di quegli stessi elementi sui quali la Corte di appello ha fondato la propria decisione, dovendosi richiamare fatti sopravvenuti per superare le preclusioni derivanti dall'attitudine al giudicato del provvedimento adottato, sia pure cd “rebus sic stantibus” ( Cass, 2.7.2019, n 17689).
Se anche nella fase successiva la ha segnalato che l'acquisto dell'immobile CP_2 in Francia, in ragione delle sue concrete caratteristiche e della partecipazione dei fratelli, non può ritenersi indicativo di redditività, nondimeno è indiscutibile che, alla luce dei dati sottoposti alla sua valutazione, perviene alla conclusione di un sostanziale equilibrio tra le rispettive situazioni economiche: dato che rileva, non in sé, ma quale fondamento per ritenere insussistente anche la componente perequativa nonché – se anche non richiamata espressamente nel provvedimento - quella compensativa.
Le stesse somme corrisposte dal coniuge, sia pure con notevole ritardo, sono state concordate proprio per “ripagare” la le rinunce operate e, proprio in CP_2 ragione di tale finalità, consentono di considerare le prestazioni non prive di giustificazione e gli accordi intervenuti meritevoli di tutela dell'ordinamento.
Ad ogni modo, poiché è il coniuge richiedente l'assegno a dovere indicare e dimostrare le rinunce effettuate, in questa fase non può che darsi atto che, rispetto alla situazione già oggetto di valutazione della Corte, nessun ulteriore elemento è stato offerto per giustificare - sotto l'aspetto compensativo perequativo- una differente valutazione da parte del tribunale.
Di qui, in assenza di sopravvenuti elementi di valutazione, non può che essere disposta in via definitiva la revoca dell'assegno divorzile, in linea con quanto stabilito dalla Corte, inevitabilmente decorrente dalla data della domanda, non potendo retroagire ad una data antecedente (sulla natura della pronuncia cfr: Cass.,
17.2.2021, n 4224). Segue la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM
55/2014 ( medi per le fasi studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in presenza di istruttoria solo documentale) per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto dell'assenza di contestazioni in
11 ordine alla domanda principale di divorzio ed all'assenza di ulteriori questioni rispetto a quella relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle ulteriori domande formulate dalle parti, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: a) revoca l' assegno di mantenimento a favore dei figli e e per il Per_1 Per_2 mantenimento di con decorrenza dalla data di Controparte_2 introduzione del presente procedimento;
b) condanna
al pagamento delle spese del presente procedimento, Controparte_2 liquidate in complessivi € 5261,00 , per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Prato nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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