Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666 contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le seguenti modificazioni:
Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
« Art. 14. - Fermo il disposto dell' art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' vietato al notaro di fare concorrenza ai collegai servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicita', o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
« Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, e' vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non piu' di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volonta' ne' quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilita' o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.
« II notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti e' punito a norma del citato art. 147 ».
« Ant. 18. - Al notaro e' dovuto:
a) per gli atti di cui all'art. 1, numeri 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive modificazioni;
b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di L. 10 per ciascun libro;
c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni;
d) per gli atti di cui all'art. 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lett. a) se trattisi di copie od estratti di documenti, e l'onorario ad ore come alla lett. c) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali.
« Il diritto di inscrizione a repertorio di cui all' art. 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167 , convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384 , e' dovuto, per gli atti indicati alla lett. b), nella misura di L. 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio e' stabilita in L. 1 ».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666 contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le seguenti modificazioni:
Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
« Art. 14. - Fermo il disposto dell' art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' vietato al notaro di fare concorrenza ai collegai servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicita', o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
« Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, e' vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non piu' di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volonta' ne' quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilita' o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.
« II notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti e' punito a norma del citato art. 147 ».
« Ant. 18. - Al notaro e' dovuto:
a) per gli atti di cui all'art. 1, numeri 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive modificazioni;
b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di L. 10 per ciascun libro;
c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni;
d) per gli atti di cui all'art. 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lett. a) se trattisi di copie od estratti di documenti, e l'onorario ad ore come alla lett. c) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali.
« Il diritto di inscrizione a repertorio di cui all' art. 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167 , convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384 , e' dovuto, per gli atti indicati alla lett. b), nella misura di L. 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio e' stabilita in L. 1 ».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI