Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 515 del 2024, proposto da
- ON Monaco, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Sabrina Mautone, Giuseppe Pugliese, Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Sant’Angelo Le Fratte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Gianpaolo Carretta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Potenza, al largo R. Pignatari n. 3, e domicilio digitale in atti;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 6360 del 31.10.2024, recante diniego definitivo della SCIA in sanatoria prot. 0002663 del 06.05.2024;
- dell’ordinanza n. 0005498 del 23.09.2024, recante l’inidoneità della SCIA prot. 0002663 del 06.05.2024 alla realizzazione di opere e interventi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Angelo Le Fratte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. ON Monaco, con ricorso notificato il 20 novembre 2024 e depositato il successivo 22 di novembre, è insorto avverso gli atti in epigrafe, coi quali si è denegata efficacia alle segnalazioni certificate di inizio di attività da questi presentate rispettivamente il 28 maggio 2020 e il 26 agosto 2024, per lavori svolti presso l’immobile corrente in Sant'Angelo Le Fratte, al corso Umberto I, distinto in catasto al foglio n. 10, particelle 25, 749, 1235, 2053, 2055 e 2058.
1.1. In fatto, emerge quanto segue:
- l’odierno deducente ha presentato, in data 28 maggio 2020, la prima SCIA in premessa. In essa ha precisato (campo “note”) che: «i lavori in oggetto consistono nel realizzare una tettoia in ferro, recinzione in ferro e n° due cancelli in ferro meglio descritti nell'allegato "0"». Del tutto conforme sono la dichiarazione di asseverazione resa dal progettista dei lavori e l’allegata relazione tecnica;
- il 6 maggio 2024 lo stesso ha presentato la seconda SCIA, concernente «lavori in sanatoria di modifica di tipologia di recinzione, realizzazione di n. 3 cancelli di ingresso, muretti in pietra e un piccolo locale impianto tecnologico in pietra di modesta entità»;
- il ricorrente non risulta tuttavia aver inizialmente allegato a tale ultima SCIA gli «elaborati necessari al fine di consentire all’ufficio comunale preposto di valutarne la regolarità
- il 6 agosto 2024 si è svolto un sopralluogo presso l’immobile di cui è questione, condotto dal responsabile della competente unità organizzativa comunale e da un agente di polizia municipale, al quale hanno presenziato due appartenenti alla Stazione Carabinieri di Satriano, l’odierno ricorrente e un tecnico di sua fiducia;
- all’esito, sono emerse significative difformità rispetto ai contenuti delle citate segnalazioni certificate, e più in generale una “profonda trasformazione” dello stato dei luoghi;
- soltanto il 26 agosto 2024, ben dopo l’espletamento del sopralluogo, il ricorrente ha trasmesso documentazione integrativa della SCIA in sanatoria;
- con nota del 23 settembre 2024 si è dato avviso dell’attivazione del provvedimento per la declaratoria di inefficacia delle segnalazioni del ricorrente;
- è seguito il provvedimento di “diniego definitivo” della SCIA qui avversato.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi specifici di seguito rubricati:
- I. Violazione degli artt. 97 e 24 Cost. – violazione dell’art. 3 e dell’art. 1 della l. n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 10, 31 e 34 d.P.R. n.380/2001- violazione della legge regionale della Campania n. 8/1995 e ss.mm.ii – violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del regolamento attuativo della regione Campania n. 8/2013 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, tardività, erroneità, sviamento;
- II. Violazione del giusto procedimento - falsa rappresentazione dei fatti - travisamento – omissione;
- III. Violazione del giusto procedimento - violazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 380/2001;
- IV. Violazione del giusto procedimento - contraddittorietà - violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990;
- V. Violazione del giusto procedimento - contraddittorietà - violazione dell’art. 10 -bis della legge n. 241/1990;
- VI. Violazione del giusto procedimento - travisamento - violazione degli artt. 3, 20 e 31 del d.P.R. n. 380/2001
- VII. Violazione del giusto procedimento - travisamento - violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990;
- VIII. Violazione degli artt. 97, 41 e 42 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co.3, l. n.241/1990 - violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 31, 34 e 37 d.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii. - eccesso di potere per carenza di presupposto, illogicità, tardività, arbitrarietà, sviamento;
- XI. Violazione degli artt. 97, 41 e 42 Cost. - violazione dell’art. 1, commi 1 e 2- bis, dell’art. 3 e dell’art. 7 della l. n.241/90 – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per carenza di presupposto, illogicità, tardività, arbitrarietà, sviamento.
2. L’Ente civico intimato, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 18 dicembre 2024, con ordinanza n. 149 del 2024 l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris avuto riguardo: a ) all’inidoneità della SCIA a costituire valido titolo legittimante le opere di cui è causa, essendo necessaria l’acquisizione di permesso di costruire in sanatoria; b ) all’inconfigurabilità nel caso di specie del silenzio-assenso c ) ai pertinenti contenuti motivazionali degli atti impugnati e degli scritti difensivi e tecnici dell’Ente civico intimato; d ) all’assenza di violazioni sostanziali del contradditorio procedimentale.
4. Il Consiglio di Stato, sez. II, con ordinanza n. 272 del 2025, ha rigettato l’appello cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo che «le opere edilizie oggetto del provvedimento impugnato abbiano una consistenza tale da non poter essere assentite tramite una S.C.I.A.».
5. In data 14 marzo 2025 si è costituito un nuovo difensore per il ricorrente, in aggiunta agli originari difensori.
6. Alla pubblica udienza svoltasi il 7 maggio 2025, previo deposito di scritti difensivi e documenti, l’affare è transitato in decisione.
7. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
7.1. L’avversato provvedimento del 31 ottobre 2024 valorizza, sul piano motivazionale, i seguenti elementi: - «il terreno su cui insistono le opere, è caratterizzato da una leggera pendenza che tende a scendere verso la direzione nord est e lungo il lato a monte e a sud è delimitate dalla strada comunale. In seguito ai lavori eseguiti l'area è stata modellata creando diversi terrazzamenti posti a quote differenti, e dal sopralluogo effettuato emerge una profonda trasformazione dello stato di fatto dei luoghi a carattere permanente anche rispetto alle foto allegate alla pratica di SCIA Prot. 2294/2020 e alle foto dell'area di seguito riportate». Inoltre, sono state riscontate le seguenti difformità rispetto alle cennate segnalazioni certificate: « 1. Recinzione perimetrale dell'intera area: La recinzione realizzata lungo il perimetro dell'area è difforme rispetto agli elaborati progettuali presentati con la SCIA del 28/05/2020 Prot. 2294. Nella pratica presentata veniva descritta e rappresentata una recinzione con alla base un cordolo in C.L.S. ad altezza variabile e una rete metallica elettrosaldata posta al dì sopra; In realtà la recinzione realizzata è caratterizzata da una doppia rete metallica con all'interno pietrame e quindi, con caratteristiche costruttive differenti da quelle dichiarate nel progetto e soprattutto con un impatto urbanistico notevolmente differente. Nella SCIA in sanatoria presentata in data 06/05/2024 Prot. n. 2663 non sono stati forniti dettagli specifici sulla tipologia differente di recinzione realizzata e non è stato inviato alcun elaborato grafico; 2. Cancelli di ingresso: I cancelli di ingresso presenti lungo la recinzione sono n. 4 a differenza dei n.2 cancelli indicati nella SCIA originaria e dei n.3 indicati nella SCIA in sanatoria del 2024. Inoltre, sono stati realizzati dei pilastri in pietra su cui sono ancorati i cancelli dell'ingresso principale non indicati all'interno della pratica edilizia presentata; 3. Muri di contenimento: I muri realizzati a valle, a differenza di quanto indicato all'interno della SCIA 2294/2020 non sono solo dei cordoli con la sola funzione di delimitare il terreno sui quali installare la rete metallica di recinzione ma in realtà, nella parte a est dell'ingresso principale hanno funzione di contenimento per sorreggere il terreno movimentato per creare i diversi livelli terrazzati. Tali muri di contenimento non sono stati mai segnalati ed inoltre, per gli stessi, non risulta nessun tipo di dichiarazione o calcolo strutturale depositato; 4. Muri in pietre, scale e rampe: Le rampe, le scalinate e le pavimentazioni realizzate nell'area, non sono state indicate all'interno di nessuna pratica edilizia anche se le stesse comportano una modellazione del terreno e una trasformazione permanente dello stesso; 5. Soletta in C.A.: La soletta (dal sopralluogo sono visibili delle barre metalliche all'interno della stessa) realizzata all'interno dell'area non è stata mai segnalata; 6. Manufatto in pietra: Il manufatto in pietra è stato realizzato senza alcun titolo ed inoltre, lo stesso si trova a ridosso del canale di scolo delle acque del genio civile senza rispettare le distanze minime dallo stesso; 7. Rampa di accesso su via "Loc. Gelsi in croce": La rampa di accesso, non denunciata in nessuna pratica edilizia, è stata realizzata al dì sopra del canale del genio civile comportandone la relativa manomissione e chiusura. Anche in questo caso, non sono state rispettate le distanze minime dal canale così come per il manufatto in pietra indicato al punto precedente; 8. Manufatti in legno a forma di "Botte": Le "botti" in legno, anche se non ancorate al suolo, per le loro caratteristiche sembrano destinate ad un uso continuo nel tempo e non per esigenze temporanee come previsto dalla legge n.120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni). Secondo quanto definito dal dispositivo di legge sopra citato è consentita la realizzazione di nuova costruzione senza permesso di costruire solo qualora le stesse costruzioni non risultino collegate al suolo in maniera permanente e siano rivolte a soddisfare esigenze meramente temporanee e soltanto previa opportuna autorizzazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Naturalmente, se le stesse hanno carattere temporaneo, oltre alla preventiva autorizzazione, dovranno essere rimosse e non utilizzate per un periodo di tempo continuo cosi come previsto dalla normativa vigente».
7.2.1. Col primo motivo si è lamentata la «decisiva carenza motivazionale» degli atti avversati, che non individuerebbero «i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sia al fine di rendere edotti i destinatari dell'attività amministrativa del percorso seguito per giungere alla predetta decisione», così ledendo «il legittimo interesse del destinatario ad una comprensione inequivocabile delle (presunte) ragioni dell’Ente, nonché il suo diritto a ricevere un’azione amministrativa conforme ai canoni dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n.241/1990 ed a poter compiutamente esercitare, secondo guarentigia costituzionale, il suo diritto di difesa».
La censura è destituita di ogni pregio, essendo il “diniego definitivo” ( recte declaratoria di inefficacia) della SCIA assistito da analitica motivazione circa gli interventi edilizi realizzati. Del resto, il tema della trasformazione sostanziale dell’immobile rispetto a quanto indicato nelle SCIA su cui si controverse è ben rappresentato anche nella comunicazione di avvio del procedimento del 23 settembre 2024.
7.2.2. Col secondo motivo si è sostenuto che: «la SCIA Prot. n. 2663/2024 è stata regolarmente acquisita e doverosamente esaminata a far data dal 06/05/2024, in quanto completa degli elaborati sostanziali e degli elementi necessari alla sua piena valutazione e la mera ritrasmissione degli stessi, occorsa all’esito del verbale di sopralluogo del 6.8.2024, era originata solo da una mera attività collaborativa del ricorrente, che intendeva adiuvare ufficio tecnico il quale dichiarava di non aver rinvenuto alcuni documenti».
La doglianza è palesemente inammissibile, non essendo stata impugnata la nota dell’Ente civico intimato prot. 0005144 del 4 settembre 2024, nella quale il Comune resistente ha fatto presente che: «in relazione alla vostra nota inviata in data 26/08/2024 - prot. n. 4931 a oggetto “deposito allegati della SCIA in sanatoria prot. 0002663 del 06.05.2024” si fa presente che, contrariamente a quanto indicato nella nota stessa, con la scia in sanatoria in questione del 06/05/2024 non sono stati consegnati gli elaborati grafici e le ulteriori dichiarazioni necessarie per considerare la stessa completa, ma è stato consegnato soltanto il “modello nazionale di SCIA”.
7.2.3. Col terzo motivo si è sostenuto che «la SCIA in sanatoria prot. n. 2663/2024 si è consolidata (quale titolo abilitativo) in forza dell’utile decorso dei giorni previsti dalla legge anche in virtù dello ius superveniens rappresentato dal d.l. n. 69 del 29 maggio 2024, convertito dalla legge n. 105 del 24 luglio 2024, che ha, per un verso, introdotto il silenzio assenso per talune ipotesi (art. 36bis) e, per altro verso, abrogato il comma 4 dell’art. 37 […] Nel caso di specie è immediato ricostruire la tempistica legata all’esame e alla conseguente validazione/inibizione o rigetto della pratica edilizia in contestazione, atteso che, determinata univocamente la data di ricezione da parte del Comune, ovvero il 6 maggio 2024, il termine ultimo 6 per “intervenire” o lasciar decorrere i tempi canonici produttivi degli effetti previsti dalla norma risulta fissato al 5 giugno 2024, coincidente con lo scadere dei 30 giorni consecutivi successivi. Orbene, alla data del 30 maggio 2024, ovvero quella dell’introduzione dell’art. 36-bis nel d.P.R. n. 380/2001 (giusto d.l. 29 maggio 2024 n.69, poi convertito nella l. 24 luglio 2024 n. 105), i termini di esame della SCIA prot. n. 2663/2024 non erano ancora spirati, talché, non essendo stato emanato in precedenza alcun atto amministrativo negativo, vi era ancora margine per un eventuale intervento dell’Ufficio Tecnico: intervento di cui non vi è traccia e che fa traslare al 5 giugno 2024 gli effetti di legge previsti dall’introdotto art. 36-bis […]. Risulta comprovato, pertanto, che la SCIA in sanatoria, in conformità a quanto previsto dalla legge, è da considerarsi accolta, nel rispetto del consolidato principio tempus regit actum ».
7.2.3.1. In senso contrario osserva il Collegio come il motivo sia in primo luogo inammissibile per genericità, non avendo il deducente neppure allegato, come suo onere, quali dei plurimi interventi elencati della declaratoria di inefficacia della SCIA sarebbero riconducibili alle previsioni di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, né, a fortiori, ha argomentato le proprie ragioni, risolvendosi la tesi del deducente in una petizione di principio.
Peraltro, la genericità della doglianza assume significativo rilievo proprio in rapporto allo spettro motivazionale dell’atto avversato, laddove si è, appunto, sostenuta l’inidoneità della SCIA a costituire idoneo titolo legittimamente in relazione alla natura e all’entità degli interventi realizzati.
7.2.3.2. Il motivo è comunque infondato, impropriamente evocato essendo il principio del tempus regit actum nel caso di specie.
Invero, il Giudice d’appello si è già condivisibilmente espresso, escludendola, sull’applicabilità dell’art. 36 -bis del TUEL alle segnalazioni certificate in sanatoria presentate in epoca anteriore a quella dell’entrata in vigore della disposizione (Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394).
Più in generale, ritiene il Collegio che la SCIA si ponga quale eccezione al generale principio del tempus regit actum che regge l’attività procedimentale della pubblica amministrazione. E ciò in ragione di due elementi, segnatamente l’assenza di un procedimento amministrativo, essendo la scia atto del privato segnalante, e la possibilità di iniziare immediatamente l’attività dalla data di presentazione della SCIA (T.A.R. Basilicata, 7 aprile 2014, n. 250; T.R.G.A. Bolzano, 18 settembre 2020, n. 225) Tale ultimo argomento è predi a fortiori nel caso di SCIA in sanatoria, laddove tutte le opere sono state realizzate dal privato anteriormente all’entrata in vigore del ius superveniens . In tal senso, il potere di verifica e di controllo va esercitato dall’Amministrazione con riferimento ai requisiti e presupposti di legge per l’avvio dell’attività esistenti al momento della presentazione della SCIA e della realizzazione delle opere in essa considerata.
7.2.3.3. Nemmeno è sostenibile, come accennato dal ricorrente, l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata, poiché l’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, nel testo applicabile ratione temporis , non assegna al silenzio serbato dall’amministrazione alcun valore provvedimentale: di qui la necessaria qualificazione di esso quale silenzio inadempimento ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 1708 del 2023, n. 8806 del 2023 e n. 4191 del 2024).
7.2.3.4. Infine, ed è rilievo di per sé dirimente, nel caso di specie, come si osserverà infra al § 7.5.2., la SCIA in sanatoria non costituirebbe in ogni caso valido titolo legittimante, necessitando le opere di cui è causa di permesso di costruire.
7.4. Vanno disattese la quarta, la quinta e la nona censura, concernenti la pretesa contraddittorietà tra il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento e quello della declaratoria di inefficacia della SCIA, nonché la conseguente violazione dell’art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990 e il l’omesso invio di informazioni al ricorrente sull’andamento del procedimento.
In disparte il rilievo per cui al più si tratterebbe di un ampliamento (e non di contraddizione) della motivazione posta alla base del provvedimento impugnato (e che comunque, sul versante sostanziale, il ricorrente ha presenziato al sopralluogo del 6 agosto 2024, avendo così modo di prendere contezza dei relativi rilievi), assume portata dirimente quanto chiarito da condivisibile giurisprudenza a cui qui si dà continuità, ovvero che la natura giuridica della SCIA, che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, induce a escludere che l’autorità procedente, dinanzi ad una SCIA inefficace, debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia, o anche il preavviso di rigetto ex art. 10 -bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2807; T.A.R. Campania, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 69; id . sez. III, 3 dicembre 2021, n. 7787).
7.5. Coi motivi sesto e settimo, il ricorrente ritorna sulla tesi di taluni dei contestati interventi all’alveo previsionale della segnalazione certificata di inizio attività, soffermandosi sull’altezza dei muri realizzati, da ritenersi mera estensione sulle caratteristiche strutturali della tipologia della recinzione, di portata “squisitamente ed esclusivamente estetica”, e sulla realizzazione di terrazzamenti, muri in pietra, solette e rampe, rispetto alle quali non sarebbe chiarito in cosa consisterebbe “l’impatto significativo del terreno”.
7.5.1. Tuttavia, ancora una volta il deducente si limita a svolgere considerazioni di carattere assertivo, non assolvendo l’onere di dimostrare che i terrazzamenti, muri in pietra, solette e rampe (la cui realizzazione non è contestata) possano ritenersi legittimi alla stregua del quadro disciplinare di riferimento.
Inoltre, alcunché si deduce in ordine ad altre opere pure indicate nel provvedimento qui avversato, quali i “manufatti in legno a forma di botte”, o i cancelli realizzati in numero superiore a quelli indicati nella SCIA in sanatoria.
7.5.2. A ben vedere, poi, ritiene il Collegio che l’insieme degli interventi posti in essere dal ricorrente (come emerge anche dalla documentazione fotografica presente nel fascicolo processuale) da valutare nel complesso e non in modo atomistico, nonché avendo anche riguardo a quelle non considerate nella SCIA in sanatoria, costituiscano trasformazione permanente del territorio indotta dalla edificazione, con la conseguenza che gli interventi devono essere autorizzati mediante permesso di costruire e non possono essere assentiti mediante SCIA.
7.6. Non sussiste, infine, la dedotta violazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, avendo l’Ente civico, al di là della qualificazione formale del provvedimento, esercitato legittimamente il potere di vigilanza a esso ascritto dall’ordinamento in materia edilizia, e ciò a maggior ragione a fronte della costatazione della realizzazione di opere non contemplate nelle segnalazioni certificate presentate. Inoltre, il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, d’ordinario sono idonee a integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2807).
7.7. Resta da aggiungere che le argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva depositata il 3 aprile 2025, segnatamente con riguardo al terzo motivo di ricorso, in disparte la loro non condivisibilità (non potendosi ammettere che l’applicazione dello ius superveniens sia conseguenza per un verso dell’inadempimento del segnalante, che non ha corredato la SCIA della prescritta documentazione, e per altro verso di una sua iniziativa ad libitum ), sono inammissibili. Invero, secondo una consolidata e condivisa giurisprudenza “nel processo amministrativo non possono essere presi in considerazione, a sostegno delle doglianze, i rilievi più specifici contenuti in una memoria non notificata alle altre parti del giudizio, trattandosi di censure nuove e ulteriori che, come tali, devono essere fatte valere con motivi aggiunti” (T.A.R. Calabria, sez. I, 26 maggio 2022, n. 899; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 27 aprile 2020, n. 694).
8. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
Le questioni così vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Ente civico intimato, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO