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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6301/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Francesco Robba giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 22 ottobre 2025 e memoria del depositata Controparte_1
telematicamente il 16 gennaio 2025.
1 *******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 17 maggio 2024, l'odierno ricorrente (alias come risulta dalla Parte_1 Persona_1 dichiarazione del Consolato Generale Onorario della Repubblica Popolare del
Bangladesh di Palermo in atti) ha impugnato il provvedimento “ Controparte_3
21092/4^sez.”, emesso il 2 aprile 2024 e notificato in data 17 aprile 2024,
[...]
con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 27 marzo 2023 nonché il presupposto parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo ivi citato.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato in considerazione dell'integrazione sociale raggiunta in Italia, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_1
Questura e della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - si è costituito nel corso del giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base del parere negativo della competente commissione territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs.
286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
2 Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023; n. 29593/2025).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente, giunto in
Italia nel 2017 (cfr. verbale di audizione del 26 febbraio 2018 innanzi alla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Bologna-sezione di Forlì-Cesena), ha avviato, dopo il rigetto dell'originaria domanda di protezione internazionale, un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere attività lavorativa quale bracciante agricolo alle dipendenze di “ in forza di un contratto di Persona_2
lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 17 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025.
Lo stesso ha, altresì, documentato di aver svolto le medesime mansioni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro anche dal 27 aprile al 31 dicembre 2023 in virtù di un precedente contrato di lavoro e di avere in precedenza lavorato, negli
3 anni 2018, 2019 e 2020, alle dipendenze di vari datori di lavoro (cfr. comunicazioni unilav, buste paga, certificazione unica 2024 ed estratto conto previdenziale in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2016 (cfr. verbale di audizione del 26 febbraio 2018 cit.), con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in
Bangladesh.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe allo stato una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6301/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Francesco Robba giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 22 ottobre 2025 e memoria del depositata Controparte_1
telematicamente il 16 gennaio 2025.
1 *******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 17 maggio 2024, l'odierno ricorrente (alias come risulta dalla Parte_1 Persona_1 dichiarazione del Consolato Generale Onorario della Repubblica Popolare del
Bangladesh di Palermo in atti) ha impugnato il provvedimento “ Controparte_3
21092/4^sez.”, emesso il 2 aprile 2024 e notificato in data 17 aprile 2024,
[...]
con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 27 marzo 2023 nonché il presupposto parere negativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo ivi citato.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato in considerazione dell'integrazione sociale raggiunta in Italia, chiedendo il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_1
Questura e della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - si è costituito nel corso del giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base del parere negativo della competente commissione territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs.
286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
2 Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma 1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023; n. 29593/2025).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti, invero, emerge che il ricorrente, giunto in
Italia nel 2017 (cfr. verbale di audizione del 26 febbraio 2018 innanzi alla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Bologna-sezione di Forlì-Cesena), ha avviato, dopo il rigetto dell'originaria domanda di protezione internazionale, un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Il ricorrente, in particolare, ha documentato di svolgere attività lavorativa quale bracciante agricolo alle dipendenze di “ in forza di un contratto di Persona_2
lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 17 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025.
Lo stesso ha, altresì, documentato di aver svolto le medesime mansioni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro anche dal 27 aprile al 31 dicembre 2023 in virtù di un precedente contrato di lavoro e di avere in precedenza lavorato, negli
3 anni 2018, 2019 e 2020, alle dipendenze di vari datori di lavoro (cfr. comunicazioni unilav, buste paga, certificazione unica 2024 ed estratto conto previdenziale in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2016 (cfr. verbale di audizione del 26 febbraio 2018 cit.), con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in
Bangladesh.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe allo stato una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento e dovendo decidere il Tribunale in base alla situazione esistente al momento della decisione - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso, essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale effettuata dal ricorrente nel corso del giudizio ai fini dell'accoglimento del ricorso, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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