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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 504/2025 promossa da:
sig.ra c.f. nata in [...] Parte_1 C.F._1
29/11/1983 difesa da avv. TOSKA ALTIN domiciliata a VIA GHILINI 14 15121 ALESSANDRIA
ricorrente e
sig. nato il [...] in [...] c.f. difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
TOSKA ALTIN domiciliata a VIA GHILINI 14 15121 ALESSANDRIA
ricorrente
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente telematicamente all'udienza delL'8 aprile 2025 come di seguito riportato: “voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e CP_1 alla seguente condizione: I coniugi non hanno nulla a pretendere dal Parte_1
pagina 1 di 3 punto di vista patrimoniale ed economico, in dipendenza del trascorso periodo della loro convivenza, rinunciano reciprocamente, cosi, a qualsiasi contributo al mantenimento”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti sigg.ri e CP_1 Parte_1 esponevano di aver contratto matrimonio civile in LE in data 12.09.2015, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che allegavano al ricorso (doc. 1); esponevano di aver adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione non erano nati figli, e non vi sono figli legittimati o adottati durante il matrimonio;
i coniugi evidenziavano che da tempo erano sorte divergenze e motivi di incompatibilità che hanno reso impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, tanto che in data 15.09.2023 con sentenza n. 769/2023, era stata confermata la separazione personale giudiziale dei coniugi, secondo le condizioni di cui al ricorso per separazione giudiziale del coniugi - RG.NR 45/2023 - proposto da parte del Sig. CP_1 il 09.01.2023, dinanzi al Tribunale di LE (doc. 2 - 3); esponevano altresì che la separazione tra i coniugi durava interrottamente dal 2018, e ad oggi non sussisteva alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa di convivenza (doc. 4); che, pertanto i due coniugi erano addivenuti alla determinazione di richiedere lo scioglimento del matrimonio civile, stante che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 L. n. 898 del 1°dicembre 1970 per la pronuncia della scioglimento della loro unione.
Veniva fissata l'udienza di comparizione per il giorno 8 aprile 2025, e nel corso di tale udienza i due ricorrenti confermavano la volontà già manifestata nel ricorso introduttivo
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con ricorso congiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 settembre 2015 in LE e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e alla seguente condizione: I coniugi non hanno CP_1 Parte_1 nulla a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico, in dipendenza del trascorso periodo della loro convivenza, rinunciano reciprocamente, cosi, a qualsiasi contributo al mantenimento”.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie sono trascorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed entrambi i coniugi hanno confermato di non aver ripreso la convivenza.
Le conclusioni relative agli aspetti patrimoniali - in assenza di figli minori - non possono che essere condivise da questo Tribunale, avendole i due coniugi confermate personalmente nel corso dell'udienza dell'8 aprile 2025.
PQM
Il Tribunale di LE, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e CP_1 Parte_1 contratto in LE il giorno 12 settembre 2015 trascritto nell'Ufficio di Stato civile Atto
Numero 106 Parte I Serie Ufficio 1 Anno 2015; manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di LE per le annotazioni di competenza. prende atto che i coniugi hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico, in dipendenza del trascorso periodo della loro convivenza, rinunciando reciprocamente, cosi, a qualsiasi contributo al mantenimento.
Compensa fra le parti le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente relatore dott. Giuseppe Bersani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice
dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 504/2025 promossa da:
sig.ra c.f. nata in [...] Parte_1 C.F._1
29/11/1983 difesa da avv. TOSKA ALTIN domiciliata a VIA GHILINI 14 15121 ALESSANDRIA
ricorrente e
sig. nato il [...] in [...] c.f. difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
TOSKA ALTIN domiciliata a VIA GHILINI 14 15121 ALESSANDRIA
ricorrente
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso congiuntamente telematicamente all'udienza delL'8 aprile 2025 come di seguito riportato: “voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e CP_1 alla seguente condizione: I coniugi non hanno nulla a pretendere dal Parte_1
pagina 1 di 3 punto di vista patrimoniale ed economico, in dipendenza del trascorso periodo della loro convivenza, rinunciano reciprocamente, cosi, a qualsiasi contributo al mantenimento”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti sigg.ri e CP_1 Parte_1 esponevano di aver contratto matrimonio civile in LE in data 12.09.2015, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che allegavano al ricorso (doc. 1); esponevano di aver adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione non erano nati figli, e non vi sono figli legittimati o adottati durante il matrimonio;
i coniugi evidenziavano che da tempo erano sorte divergenze e motivi di incompatibilità che hanno reso impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, tanto che in data 15.09.2023 con sentenza n. 769/2023, era stata confermata la separazione personale giudiziale dei coniugi, secondo le condizioni di cui al ricorso per separazione giudiziale del coniugi - RG.NR 45/2023 - proposto da parte del Sig. CP_1 il 09.01.2023, dinanzi al Tribunale di LE (doc. 2 - 3); esponevano altresì che la separazione tra i coniugi durava interrottamente dal 2018, e ad oggi non sussisteva alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa di convivenza (doc. 4); che, pertanto i due coniugi erano addivenuti alla determinazione di richiedere lo scioglimento del matrimonio civile, stante che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 L. n. 898 del 1°dicembre 1970 per la pronuncia della scioglimento della loro unione.
Veniva fissata l'udienza di comparizione per il giorno 8 aprile 2025, e nel corso di tale udienza i due ricorrenti confermavano la volontà già manifestata nel ricorso introduttivo
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Con ricorso congiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 settembre 2015 in LE e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e alla seguente condizione: I coniugi non hanno CP_1 Parte_1 nulla a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico, in dipendenza del trascorso periodo della loro convivenza, rinunciano reciprocamente, cosi, a qualsiasi contributo al mantenimento”.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie sono trascorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed entrambi i coniugi hanno confermato di non aver ripreso la convivenza.
Le conclusioni relative agli aspetti patrimoniali - in assenza di figli minori - non possono che essere condivise da questo Tribunale, avendole i due coniugi confermate personalmente nel corso dell'udienza dell'8 aprile 2025.
PQM
Il Tribunale di LE, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, prende atto delle conclusioni così concordate tra le parti e così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e CP_1 Parte_1 contratto in LE il giorno 12 settembre 2015 trascritto nell'Ufficio di Stato civile Atto
Numero 106 Parte I Serie Ufficio 1 Anno 2015; manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di LE per le annotazioni di competenza. prende atto che i coniugi hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico, in dipendenza del trascorso periodo della loro convivenza, rinunciando reciprocamente, cosi, a qualsiasi contributo al mantenimento.
Compensa fra le parti le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente relatore dott. Giuseppe Bersani
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