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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 19921/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19921/2021 promossa da:
La società con sede legale in Benevento alla C.da Parte_1
Pezzapiana S.N.C. (P. Iva ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Sig. C.F. Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pellegrino, C.F.
del Foro di Nola C.F._2
OPPONENTE
contro dott.ssa (CF. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 22
presso lo studio dell'Avv.Biancamaria Scala , CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3-3-
2025 i difensori delle parti si richiamavo ai rispettivi scritti difensivi e il
G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione notificato in data 6-7-2021 la Parte_1
impugnava il decreto ingiuntivo n.5283/21, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 13.812,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività professionale resa in suo favore dalla dott.ssa Controparte_1
Quest'ultima esponeva quanto segue:
a) in data 18.11.2019 la società sottoscriveva con lo Parte_1
studio , avente sede in Napoli, alla via Bracco, n.45, un Parte_3
pagina 2 di 22 accordo denominato “Preventivo e conferimento di incarico professionale” (all.1), conferendo detto incarico congiuntamente ai professionisti dott. , dott.ssa e Persona_1 Controparte_1
dott.ssa ; Persona_2
b) con detto accordo la conferiva al predetto studio Parte_1
professionale l'incarico di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente a tre ruoli e cartelle di pagamento di cui aveva avuto conoscenza a seguito della notifica dell'atto di pignoramento ad essi connesso;
c) La pratica veniva istruita con la redazione e la proposizione di un ricorso notificato all ed iscritto al ruolo Controparte_2
della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (all.2), nrg 38/2020
(all.3) e seguita esclusivamente dalla dott.ssa Detto giudizio si CP_1
concludeva con sentenza n.82/1/2021 con il quale la CTP accoglieva il ricorso (all.4);
d) contestualmente, la società odierna debitrice conferiva alla dott.ssa ulteriore incarico di consulenza e di disbrigo pratiche connesse CP_1
ad istanze di rateizzo di debiti nei confronti dell' Controparte_2
ed un incarico relativo ad un ulteriore ruolo contenuto nella
[...]
pagina 3 di 22 cartella di pagamento n. 07120190000740729000;
e) anche tali ulteriori attività sono state puntualmente (e proficuamente)
espletate dalla dott.ssa che ha depositato, su apposita CP_1
delega del legale rappresentante della istanze di Parte_1
rateizzo (all.5 e 6) ed ha notificato un ricorso, poi conclusosi nella fase di mediazione, avverso l' (all.7); Controparte_2
f) con il menzionato accordo del 18.11.2019, la come Parte_1
rappresentata, riconosceva ai predetti professionisti, a fronte dell'attività
prestata, un corrispettivo pattuito in €.4.000,00 (oltre cassa di previdenza e spese vive, per complessivi €.4.162,00), da corrispondersi in acconto,
all'atto di sottoscrizione del mandato giudiziale, ed €.9.050,00 da corrispondersi a saldo;
g) per tutte le altre attività le parti convenivano un corrispettivo forfettario in €.600,00 (oltre contributi previdenziali);
h) la si è resa inadempiente nei confronti della dott.ssa Parte_1
sin dal principio, non avendo mai corrisposto nulla di quanto CP_1
pattuito, nonostante le innumerevoli richieste bonariamente avanzate dalla professionista, alle quali facevano seguito mere rassicurazioni circa il pagamento. Ciononostante, la dott.ssa adempiva CP_1
pagina 4 di 22 fedelmente agli incarichi professionali assunti;
i) in ultimo, in data 25.02.2021, la dott.ssa comunicava alla CP_1
la pubblicazione della sentenza di cui al giudizio Parte_1
incardinato in adempimento all'incarico professionale del novembre
2019, e richiedeva, un'ultima volta, il pagamento degli acconti mai corrisposti (€.4.126,00) e del saldo, ammontante ad €.9.050,00 (all.8, 9,
10). Sollecitava, inoltre, il saldo della fattura emessa il 31.12.2020 relativa alle ulteriori prestazioni professionali (all.11);
j) a fronte del mancato riscontro da parte della società debitrice, stante il perdurare dell'inadempimento della , con pec del Parte_1
10.03.2021 (all.12), la ricorrente tramite il suo difensore metteva formalmente in mora la circa il pagamento del Parte_1
quantum dovuto alla dott.ssa CP_1
l) con mail del 17.03.2021 (all.13) la riscontrava la Parte_1
predetta missiva (erroneamente citando nell'oggetto una missiva del
22.05.2020, evidentemente riferita ad altri soggetti) e, riconoscendo, di fatto, il proprio debito nei confronti della dott.ssa si diceva CP_1
disponibile ad una bonaria definizione della vicenda richiedendo –
invero immotivatamente – i parametri di riferimento per il calcolo del pagina 5 di 22 compenso professionale (evidentemente dimenticando che il compenso era frutto di una pattuizione convenzionale tra le parti ed oggetto di apposito contratto). A tanto, comunque, provvedeva la creditrice,
dichiaratasi anch'essa disponibile a chiudere bonariamente la questione. Seguivano tra le parti – a mezzo dei rispettivi legali – trattative per addivenire ad un accordo transattivo, cui, tuttavia, non si giungeva.
Sulla base di tali premesse la dott.ssa chiedeva ed CP_1
otteneva il provvedimento monitorio de quo, avverso il quale proponeva opposizione la . Parte_1
Quest'ultima eccepiva la nullità del preventivo e contratto di conferimento dell'incarico professionale del 18-11-2019, in quanto contenente un patto di quota lite vietato dalla legge;
la parziale carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la non debenza dell'importo di cui alla fattura n. 13/2020, in quanto non pattuito e soprattutto difforme dalle richieste di pagamento precedentemente avanzate dalla opposta.
In data 11-11-2021 si costituiva in giudizio , Controparte_1
impugnando i motivi di opposizione e chiedendo concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, trattandosi di credito certo,
pagina 6 di 22 liquido ed esigibile, non essendo stata contestata l'attività professionale svolta dalla creditrice, e risultando l'opposizione pretestuosa e temeraria e non fondata su prova scritta.
Con ordinanza in data 7-12-2021 il G.I., letto l'art.186 bis cpc,
disponeva il pagamento a carico della e in favore di Parte_1
della somma non contestata di euro 4126,00 e Controparte_1
assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 cp. All'esito degli stessi, non ammetteva i mezzi di prova proposti dalle parti e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente ha eccepito la nullità del contratto di conferimento dell'incarico professionale posto a base del ricorso monitorio.
Nella prospettazione della resistente, infatti, essendo stato pattuito con il detto atto un compenso professionale pari ad € 4.000,00 a titolo di acconto ed un ulteriore compenso professionale pari al 15% del valore delle cartelle annullate con sentenza, sarebbe integrato un patto di quota lite vietato dalla legge.
L'eccezione appare infondata.
Si premette che in data 18.11.2019 la , per il tramite del Parte_1
pagina 7 di 22 proprio l.r.p.t., sottoscriveva un “preventivo e conferimento incarico professionale”, in virtù del quale incaricava congiuntamente la dott.ssa il dott. e la dott.ssa Controparte_1 Persona_1 [...]
– tutti dottori commercialisti dello “Studio Carlomagno” – di Per_2
procedere all'opposizione avverso le cartelle di pagamento nn.
0172019000241388000, 01720190002411489000, 01720190005210486000 ed i ruoli tributari in esse contenuti a seguito della notifica dell'atto di pignoramento n. 17/2019/33597, avvenuta il 14.11.2019. In detta scrittura,
veniva pattuito un compenso di €.4.000,00 oltre spese e contributi previdenziali, da corrispondersi in acconto all'atto della sottoscrizione del mandato giudiziale, ed un ulteriore compenso di €.8.700,00 (il 15%
dell'importo annullato), oltre contributi previdenziali, da liquidarsi solo in caso di esito favorevole del ricorso innanzi alla CTP di Benevento e da corrispondere al deposito della sentenza della CTP.
Ebbene, la tesi di parte opponente, secondo cui la pattuizione di un ulteriore compenso in favore della professionista, quantificato nella misura percentuale del 15% dell'importo delle cartelle opposte,
integrerebbe un patto di quota lite vietato dalla legge, non appare condivisibile.
Giova ricordare che l'art.13 legge n.247/2012 così dispone, ai commi 3 pagina 8 di 22 e 4 :
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
Appare, pertanto, necessario individuare la fattispecie concreta di patto di quota lite, al fine di distinguere detto patto da quello, invece legittimo,
previsto dall'art. 13 comma 3. Come rilevato dal Consiglio Nazionale
Forense, con la sentenza 30.12.2013 n. 225, l'accennata dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale, mentre non può essere rapportata al risultato conseguito, può essere invece rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi e “in tal senso deve interpretarsi l'inciso si prevede possa giovarsene, che appunto evoca un pagina 9 di 22 rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale”. Ne consegue che, mentre la parcella in percentuale al valore dell'affare o al valore di quanto si prevede di ottenere non viola il divieto del patto di quota lite, la parcella in percentuale collegata al risultato che sarà conseguito (in pratica alla somma che sarà attribuita) viola il divieto del patto di quota lite, stante la sua chiara natura aleatoria.
Ovviamente, il patto è valido quando le parti, ex ante, assegnano un valore all'affare o facciano riferimento, ai fini della determinazione del compenso da riconoscere all'avvocato, ad un valore di cui ritengono che la parte possa giovarsi all'esito della controversia;
in tal modo, le parti individuano, a priori, il compenso che verrà riconosciuto all'avvocato, a condizione dell'esito positivo della lite.
Diversamente, il patto non è valido – integrando appunto un patto di quota lite - allorquando le parti si limitano ad individuare il compenso nella quota (o nella percentuale) del risultato che sarà conseguito.
Prendendo le mosse da tale assunto, la giurisprudenza si è recentemente orientata nel senso che: “il patto di quota lite è valido solo se le parti hanno predeterminato, al momento della conclusione del contratto, il valore dell'affare, o quantomeno hanno individuato l'importo che pagina 10 di 22 ritengono di poter ottenere;
non è invece valido quando le parti si sono limitate ad individuare una percentuale o una quota, rimettendo ogni altra determinazione al risultato conseguito all'esito del giudizio” (cfr.
Cass.
4.2.2016 n. 2169; cfr. Tribunale di Monza sentenza n. 247/2013,
quest'ultima in particolare, secondo cui “Il patto di quota lite integra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell'esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio”).
Ciò posto, la pattuizione del compenso di cui al preventivo e conferimento di incarico professionale del 18-11-2019 non si pone in contrasto con il divieto del patto di quota lite. Da una parte, infatti, la pattuizione in misura percentuale in relazione al valore dell'affare -
espressamente consentita dall'art. 13 della legge professionale forense (l.
n. 247/2012) - è stata stipulata in forma scritta, nel rispetto quindi della disposizione di cui all'art. 2233, comma 3, c.c.
Dall'altra, la pattuizione nel suo complesso non è caratterizzata dall'illegittima previsione, quale compenso del professionista, di “una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” (art.
pagina 11 di 22 Le parti, infatti, hanno ancorato la percentuale menzionata, non già al risultato finale della controversia (il che avrebbe connotato il contratto in termini di aleatorietà); ma, piuttosto, al valore dell'affare, riferibile all'importo complessivo delle tre cartelle, oggetto di impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento.
Infine, la misura percentuale ivi prevista, pari al 15%, è ritenuta rispettosa di un generale principio di ragionevolezza e proporzionalità (Cass. SU
25012/2014).
Nell'ipotesi in esame, nel contratto Il valore dell'affare era noto fin dall'inizio: circa € 58.000 (importo delle cartelle impugnate: euro
58.275,11).
Il compenso ulteriore di € 8.700 (15%) è matematicamente predeterminabile sulla base di tale valore.
La corresponsione era subordinata all'esito positivo in primo grado, non al definitivo passaggio in giudicato.
Il contratto prevedeva un compenso parametrato ex ante al valore dell'affare, come ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza maggioritaria. La condizione sospensiva (esito positivo) non è sufficiente a trasformare il patto in uno vietato, purché – come in questo caso – la pagina 12 di 22 percentuale sia determinata su un valore fisso e noto sin dall'inizio.
Va, dunque, respinta l'eccezione di nullità del contratto, in quanto contenente un patto di quota lite vietato dalla legge, sollevata dall'opponente.
Va parimenti respinta l'eccezione della , secondo cui Controparte_3
in ogni caso, non spetterebbe alla opposta il compenso ulteriore,
così come pattuito (id est: il 15% dell'importo annullato), avendo l' proposto appello avverso la Controparte_2
sentenza n.82/2021 e non essendosi, quindi, realizzato il risultato finale dell'annullamento delle cartelle, previsto nel contratto di conferimento dell'incarico professionale, oggetto di causa, ai fini della liquidazione del compenso ai professionisti.
Ebbene, la tesi dell'opponente è infondata.
Risulta, infatti, dal chiaro tenore letterale del preventivo e conferimento d'incarico professionale del 18-11-2019 che il compenso pari al 15% dell'importo annullato avrebbe dovuto essere liquidato ai professionisti in caso di esito favorevole innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Benevento e avrebbe dovuto essere corrisposto agli stessi all'atto del deposito della sentenza della CTP.
pagina 13 di 22 E' fuor di dubbio, quindi, che il compenso in parola veniva ancorato specificamente agli esiti del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale, essendo stato espressamente stabilito che lo stesso dovesse essere corrisposto ai professionisti all'atto del deposito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, ove quest'ultima avesse avuto un esito favorevole per la . Parte_1
Quanto al secondo motivo di opposizione, relativo alla asserita carenza parziale di legittimazione ad agire della opposta, si osserva che lo stesso appare infondato. L'intimata ha dedotto, che essendo stato conferito mandato congiunto ai Dottori e Persona_1
per l'attività di assistenza della nel Controparte_1 Parte_1
giudizio incardinato innanzi alla CTP di Benevento avverso le cartelle esattoriali notificatele dall'agente della riscossione, i compensi dovevano intendersi come dovuti ad entrambi nella misura del 50%
per ciascuno, non essendo previsto diversamente nel contratto di conferimento dell'incarico. Nella prospettazione della ingiunta, non essendo stata depositata, all'atto della proposizione del ricorso monitorio, alcuna rinuncia ai compensi da parte del dott.
, la opposta non era legittimata ad agire per il Parte_3
pagamento dell'intero. pagina 14 di 22 Ebbene, la censura appare infondata.
In proposito, va ribadito il principio per cui "Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della Legge
13 giugno 1942, n. 794" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22463 del 04/11/2010,
Rv.614751).
Ne consegue che tale diritto rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica" (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9242
del 12/07/2000, Rv.538404). Se ne ricava che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato (cfr.
Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20554 del 30/08/2017 e Cass. Sez.2, Ordinanza
n. 19255 del 19/07/2018, non massimate).
I principi affermati dalla Suprema Corte in materia di compensi di pagina 15 di 22 avvocato possono applicarsi per analogia anche alle ipotesi - come quella in esame - relative ai compensi spettanti agli altri professionisti.
Risulta, per tabulas, che la dott.ssa ha curato la CP_1
predisposizione del ricorso in opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 0172019000241388000, 01720190002411489000,
01720190005210486000 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Benevento (v. allegato 14 del fascicolo di parte opposta: ricorso sottoscritto dalla dott,ssa e dal dott. Controparte_1 [...]
; allegato 15: sentenza n.82/1/2021 della Commissione Per_1
Tributaria Provinciale di Benevento, dalla cui intestazione si evince che la odierna opponente era difesa in quel procedimento dalla dott.ssa dal dott. ) Controparte_1 Persona_1
Nel caso di specie, dunque, la dott.ssa ha richiesto il CP_1
pagamento degli onorari relativi all'attività dalla medesima effettivamente svolta e della quale in giudizio ha dato la prova.
Di conseguenza, va esclusa la configurabilità di una limitazione del diritto al compenso in capo all'odierna opposta.(Cassazione
n.29822/2019).
Va, inoltre aggiunto che l'opposta ha depositato nella presente pagina 16 di 22 sede documento del 20-11-2019, firmato dai dottori
[...]
, e (all.13), con il quale i Per_1 Persona_2 Controparte_1
predetti professionisti individuavano la dr.ssa come incaricata CP_1
dello svolgimento di tutte le attività della oggetto Parte_1
dell'incarico professionale del 18-11-2019 e, di conseguenza,
cedevano alla medesima ogni credito professionale derivante dalla pratica in parola.
Quanto al motivo di opposizione inerente la fattura n.13/20, si osserva quanto segue.
Parte opponente, con l'atto di opposizione, ha contestato la fattura n.13/2020, assumendo che l'importo di euro 626,00, di cui a tale fattura,
non sarebbe dovuto, in quanto mai pattuito e inoltre differente dagli importi richiesti con due missive inoltrate dalla ricorrente alla resistente.
Si rileva che a sostegno della sua tesi la ha depositato la Parte_1
missiva del 28-12-2020 (all.5) e la comunicazione della dott.ssa CP_1
del 12.2.2020 (all.6), assumendo che sulla base di tale documentazione non può definirsi certo nel suo ammontare il credito rivendicato dalla ricorrente e incorporato nella fattura n.13/20 per i rilievi che seguono:
nella fattura n.13/20 la indicava la somma di euro 200,00 a CP_1
pagina 17 di 22 titolo di “onorario per consulenza e assistenza tributaria: ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01720190000740729000 ed il ruolo tributario” e la somma di euro 400,00 a titolo di onorario per “predisposizione e presentazione istanze di rateizzo”. Invece, nella missiva del 28-12-2020
veniva richiesta la cifra di euro 366,00 per l'attività relativa alla cartella di pagamento n. 01720190000740729000 (opposizione innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento avverso la cartella di pagamento n.07120190000740729000) e nella comunicazione del 12-2-
2020 veniva indicata la cifra di euro 250,00 per la predisposizione e presentazione istanze di rateizzo.
Si evidenzia, innanzitutto, che parte opponente non ha contestato l'esecuzione, da parte della dott.ssa delle prestazioni CP_1
professionali riportate nella fattura n.13/20, solo eccependo che l'importo ivi indicato non fosse dovuto, in quanto mai pattuito e soprattutto difforme dalle richieste di pagamento avanzate dalla
CP_1
Peraltro, il compimento delle dette prestazioni da parte della ricorrente risulta per tabulas (v.ricorso avverso la cartella n.01720190000740729000, firmato dalla dott.ssa e dal CP_1
dott. , sub all.16 del fascicolo di parte opposta, ed Persona_1
pagina 18 di 22 istanze di rateizzo, versate in atti, con allegate deleghe rilasciate dal dr. nella qualità alla dott.ssa . Pt_2 CP_1
Dalla documentazione allegata dalla parte opposta e non specificamente contestata dall'opponente risulta che:
la dott.ssa ha puntualmente sollecitato per iscritto, fin dal CP_1
novembre 2019, il pagamento di acconti e compensi relativi a singole prestazioni specifiche (opposizione a singole cartelle, istanze di rateizzo);
in particolare, con e-mail del 29.11.2019 e successive (docc. allegati alla comparsa), la professionista ha trasmesso note e prenotule dettagliate con importi progressivamente aggiornati in base alle attività svolte e agli accordi bonari intercorsi per la dilazione dei pagamenti.
La fattura n. 13/2020 rappresenta la sintesi contabile di tali importi, già
noti alla debitrice e mai formalmente contestati, nonostante i numerosi solleciti.
Non risulta, infatti, sulla base degli atti di causa che l'opponente abbia mai mosso obiezione alcuna alle richieste di pagamento inoltrate dalla controparte, neppure a seguito della messa in mora del 25-2-2021 (allegato 11 del fascicolo di parte opposta, non disconosciuto dall'opponente), in cui venivano riepilogate tutte le pagina 19 di 22 attività svolte dalla dott. ivi comprese quelle riportate nella CP_1
fattura n.32/2020. Nella detta messa in mora veniva fatta espressa menzione della fattura n.32/2020 per euro 626,00 e della avvenuta trasmissione della stessa alla , circostanze, queste, che Parte_1
non risultano contestate dall'ingiunta.
Alla detta messa in mora seguiva un ultimo sollecito di pagamento trasmesso a mezzo pec in data 10-3-2021 dal difensore dell'opposta alla (v.allegato 12 del fascicolo di parte opposta) e Parte_1
neppure a tale richiesta di pagamento muoveva contestazione alcuna l'intimata.
Solo con l'apertura della pratica relativa al parere di congruità
richiesto dalla presso l' CP_1 Controparte_4
tramite il suo difensore, trasmetteva
[...]
all'Ordine le sue controdeduzioni in data 26-5-2021.
Ebbene, la mancata contestazione delle notule professionali trasmesse in via stragiudiziale è indice rilevante dell'effettivo svolgimento delle prestazioni e della congruità dei relativi importi.
Inoltre, lo stesso investito Controparte_4
dalla dott.ssa con istanza di valutazione, vista la parcella CP_1
pagina 20 di 22 redatta con riferimento all'art.28 e alla tabella C del DM 140/2012,
ha ritenuto congrui e dovuti i compensi oggetto della medesima fattura.
Tale parere, pur non vincolante per il giudice, costituisce elemento autorevole e qualificato di riscontro circa la legittimità della pretesa.
I motivi di opposizione appaiono, dunque, infondati e, di conseguenza, va respinta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Da ultimo si rileva che non può essere corretto nella presente sede il decreto ingiuntivo de quo nel suo ammontare, come richiesto dalla ricorrente, posto che quest'ultima, al fine di ottenere la correzione del detto provvedimento, avrebbe dovuto presentare istanza di correzione di errore materiale.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio,
introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-
trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.183 comma 6
cpc.
Si respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96
pagina 21 di 22 cpc, avanzata da parte opposta, non ravvisandosi, sulla base degli atti di causa, né mala fede, né colpa grave nel comportamento dell'opponente, né apparendo pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa con l'atto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.5283/21 del Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc,
formulata da parte opposta;
-condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese del presente procedimento di opposizione, che si liquidano in € 4237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge.
Napoli, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 l. 247/2012).