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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3137/2021 R.G.A.C.C., dell'anno
2021 trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio 2025, avente ad oggetto
“vendita di cose mobili” ed iscritta a ruolo il 10/11/2021
PROMOSSA DA
1. nato Licata il 11/11/1963 elettivamente domiciliato in Controparte_1
Licata (Via Padre Italia n. 9) presso lo studio dell'Avv. Rosario Magliarisi,
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Rosario Magliarisi=
attore
1 CONTRO
1) corrente in Licata rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Salvatore Magliarisi elettivamente domiciliata in Licata Via De Pasquali
n. 4
Convenuti
OGGETTO: “ Vendita di cose mobili”
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09/11/2021 notificato il 06/04/2021 Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale ed esponeva: Controparte_2
- il 7/5/2020 ha acquistato dalla Società l'auto Controparte_1 Controparte_2
targata EB562RL per la somma di €.8.000,00, nella seconda decade di Settembre
2 richiesto il risarcimento dei danni patiti, il costo del preventivo per procedere alle riparazioni ammonta ad €. 5.702,00.
- I difetti sono stati riscontrati entro i sei mesi dall'acquisto pertanto si presumono esistenti sin dall'acquisto.
- Quindi l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità del convenuto e condannare quest'ultimo per i danni patiti ad €. 5.200,00.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Quindi il Giudice di Pace con Sentenza n. 779/2021 resa nel procedimento
1305/2021 dichiarava la propria incompetenza per valore rimettendo le parti innanzi il Tribunale assegnando termine per la riassunzione, quindi il detto giudizio è stato riassunto e portante il n. 3137/2021.
- Si costituiva nel giudizio che con propria comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuto e quindi il mezzo veniva consegnato il
16/1/2020, avendo provveduto l'acquirente a curare l'assicurazione attraverso la
Compagnia Polizza n. 4050080093. Controparte_4
- Trascorsi circa nove mesi l'attore diffidava la Società convenuta in ordine a presunti malfunzionamenti del mezzo, ma l'autovettura non è stata mai posta a disposizione del convenuto per verificare quanto lamentato. Quindi veniva instaurato fra le parti varia corrispondenza e diffide e la richiesta di risarcimento di €. 5.702,00 appare pretestuosa.
- Quindi il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3 - Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
Orbene, la causa è stata istruita con la nomina di CTU/Tecnico e la causa posta in decisione all'udienza del 14/2/2025.
- Alla detta udienza le parti precisavano come in atti ed il Giudice tratteneva la causa in decisione accordando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti e della CTU il
Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 14/02/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore come in atto di citazione, memoria ex art. 183 6° Controparte_1
comma c.p.c. memoria conclusionale.
- per il convenuto : come in comparsa di risposta, memoria ex art. Controparte_2
183, comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata nei confronti del convenut0 per come appresso dettagliatamente motivato:
2) Al riguardo il CTU ha puntualizzato con la propria relazione depositata il
4 16/09/2023 a pag. 6 che “…. Relativamente alle cause che hanno determinato i danni lamentati dall'attore, non è stato possibile accertare eventuali cause/effetto,
se non la vetustà del veicolo…”.
3) Sempre a Pag. 6 nel capitolo “conclusioni” il CTU staggisce “….sulla scorta della ricostruzione degli eventi relativi all'autovettura oggetto di causa,nonché
degli esiti della diagnosi eseguita presso l'autofficina convenzionata Hyundai,
emerge che i danni lamentati da sono stati rilevati in officina Controparte_1
per la prima volta in data 30/10/2020 dopo dieci anni dalla sua immatricolazione…”.
4) Quindi, nessun danno economico è addebitabile al convenuto, a beneficio della parte attrice, la domanda attorea risulta infondata e sconfessata dalla CTU
dell'Ing. . Persona_1
5) il CTU ha sostanzialmente accertato che le tesi dell'attore risultavano CP_5
ultronee rispetto al proprio costrutto, puntuale appare l'osservazione del convenuto attraverso i propri atti difensivi laddove ha evidenziato e sostenuto che nessuna responsabilità e quindi risarcimento poteva essere addossato al convenuto. Non vi è dubbio che rispetto anche alla risultanze della CTU che ha sancito la piena legittimità dell'operato del convenuto e la conseguente inesistenza di danni derivati all'attore, la domanda attrice va rigettata perchè
priva di fondamento.
In ogni caso l'attore ha narrato la propria ricostruzione, sconfessata dalla CTU, nulla ha provato a sostegno delle proprie tesi anzi ha avanzato una richiesta di risarcimento, cassata dal CTU che ha chiaramente evidenziato che relativamente alle
5 cause che hanno determinato i danni lamentati dall'attore non è stato possibile accertare eventuali cause/effetto, se non la vetustà del veicolo.
Quindi non si ravvisa alcuna responsabilità del convenuto e pertanto la domanda nei confronti dello stesso va rigettata per le dedotte ragioni.
6) - Sic!!! l'attore ha prospettato tesi sconfessate dalla stessa CTU ed aveva avanzato richieste non provate nel corso del giudizio.
7) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto.
Non è stata fornita al Giudicante da parte dell'attore alcuna inconfutabile “ prova”
circa le narrate domande formulate nell'atto di citazione in ordine alle questioni per cui è causa rispetto alla responsabilità del convento, anzi l'istruttoria della causa ha dimostrato l'esatto contrario.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi la domanda dell'attore svolta nel presente giudizio merita di essere respinta nei confronti del convenuto.
Per gli effetti le spese processuali, vanno compensate per evidenti ragioni di opportunità, mentre vanno riversate definitivamente sull'attore quelle occorse per la chiesta e svolta CTU e per lo stesso a carico dello Stato stante che la parte era stata ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
6 - Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 3137/2021 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto) uditi i Controparte_1 Controparte_2
procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con il dispiegato atto di Controparte_1
citazione nei confronti di perché infondato in fatto ed in diritto Controparte_2
e comunque non provato.
2) Compensa le spese di lite fra le parti.
3) Condanna l'attore definitivamente alle spese di CTU liquidate in favore dell'Ing.
in €.1.100,00 con provvedimento del 18/12/2023 ed €. 267,33 Persona_1
con provvedimento del 4/5/2024 e per lo stesso pone le dette somme a carico dell'Erario stante che la parte era stata ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Agrigento il 26/Maggio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 il veicolo presentava mal funzionamento e con diffida del 20/10/2020 ha
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3137/2021 R.G.A.C.C., dell'anno
2021 trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio 2025, avente ad oggetto
“vendita di cose mobili” ed iscritta a ruolo il 10/11/2021
PROMOSSA DA
1. nato Licata il 11/11/1963 elettivamente domiciliato in Controparte_1
Licata (Via Padre Italia n. 9) presso lo studio dell'Avv. Rosario Magliarisi,
rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Rosario Magliarisi=
attore
1 CONTRO
1) corrente in Licata rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Salvatore Magliarisi elettivamente domiciliata in Licata Via De Pasquali
n. 4
Convenuti
OGGETTO: “ Vendita di cose mobili”
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09/11/2021 notificato il 06/04/2021 Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale ed esponeva: Controparte_2
- il 7/5/2020 ha acquistato dalla Società l'auto Controparte_1 Controparte_2
targata EB562RL per la somma di €.8.000,00, nella seconda decade di Settembre
2 richiesto il risarcimento dei danni patiti, il costo del preventivo per procedere alle riparazioni ammonta ad €. 5.702,00.
- I difetti sono stati riscontrati entro i sei mesi dall'acquisto pertanto si presumono esistenti sin dall'acquisto.
- Quindi l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità del convenuto e condannare quest'ultimo per i danni patiti ad €. 5.200,00.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Quindi il Giudice di Pace con Sentenza n. 779/2021 resa nel procedimento
1305/2021 dichiarava la propria incompetenza per valore rimettendo le parti innanzi il Tribunale assegnando termine per la riassunzione, quindi il detto giudizio è stato riassunto e portante il n. 3137/2021.
- Si costituiva nel giudizio che con propria comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
- Preliminarmente veniva sostenuto e quindi il mezzo veniva consegnato il
16/1/2020, avendo provveduto l'acquirente a curare l'assicurazione attraverso la
Compagnia Polizza n. 4050080093. Controparte_4
- Trascorsi circa nove mesi l'attore diffidava la Società convenuta in ordine a presunti malfunzionamenti del mezzo, ma l'autovettura non è stata mai posta a disposizione del convenuto per verificare quanto lamentato. Quindi veniva instaurato fra le parti varia corrispondenza e diffide e la richiesta di risarcimento di €. 5.702,00 appare pretestuosa.
- Quindi il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3 - Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
Orbene, la causa è stata istruita con la nomina di CTU/Tecnico e la causa posta in decisione all'udienza del 14/2/2025.
- Alla detta udienza le parti precisavano come in atti ed il Giudice tratteneva la causa in decisione accordando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti e della CTU il
Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 14/02/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore come in atto di citazione, memoria ex art. 183 6° Controparte_1
comma c.p.c. memoria conclusionale.
- per il convenuto : come in comparsa di risposta, memoria ex art. Controparte_2
183, comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte non è fondata nei confronti del convenut0 per come appresso dettagliatamente motivato:
2) Al riguardo il CTU ha puntualizzato con la propria relazione depositata il
4 16/09/2023 a pag. 6 che “…. Relativamente alle cause che hanno determinato i danni lamentati dall'attore, non è stato possibile accertare eventuali cause/effetto,
se non la vetustà del veicolo…”.
3) Sempre a Pag. 6 nel capitolo “conclusioni” il CTU staggisce “….sulla scorta della ricostruzione degli eventi relativi all'autovettura oggetto di causa,nonché
degli esiti della diagnosi eseguita presso l'autofficina convenzionata Hyundai,
emerge che i danni lamentati da sono stati rilevati in officina Controparte_1
per la prima volta in data 30/10/2020 dopo dieci anni dalla sua immatricolazione…”.
4) Quindi, nessun danno economico è addebitabile al convenuto, a beneficio della parte attrice, la domanda attorea risulta infondata e sconfessata dalla CTU
dell'Ing. . Persona_1
5) il CTU ha sostanzialmente accertato che le tesi dell'attore risultavano CP_5
ultronee rispetto al proprio costrutto, puntuale appare l'osservazione del convenuto attraverso i propri atti difensivi laddove ha evidenziato e sostenuto che nessuna responsabilità e quindi risarcimento poteva essere addossato al convenuto. Non vi è dubbio che rispetto anche alla risultanze della CTU che ha sancito la piena legittimità dell'operato del convenuto e la conseguente inesistenza di danni derivati all'attore, la domanda attrice va rigettata perchè
priva di fondamento.
In ogni caso l'attore ha narrato la propria ricostruzione, sconfessata dalla CTU, nulla ha provato a sostegno delle proprie tesi anzi ha avanzato una richiesta di risarcimento, cassata dal CTU che ha chiaramente evidenziato che relativamente alle
5 cause che hanno determinato i danni lamentati dall'attore non è stato possibile accertare eventuali cause/effetto, se non la vetustà del veicolo.
Quindi non si ravvisa alcuna responsabilità del convenuto e pertanto la domanda nei confronti dello stesso va rigettata per le dedotte ragioni.
6) - Sic!!! l'attore ha prospettato tesi sconfessate dalla stessa CTU ed aveva avanzato richieste non provate nel corso del giudizio.
7) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto.
Non è stata fornita al Giudicante da parte dell'attore alcuna inconfutabile “ prova”
circa le narrate domande formulate nell'atto di citazione in ordine alle questioni per cui è causa rispetto alla responsabilità del convento, anzi l'istruttoria della causa ha dimostrato l'esatto contrario.
Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi la domanda dell'attore svolta nel presente giudizio merita di essere respinta nei confronti del convenuto.
Per gli effetti le spese processuali, vanno compensate per evidenti ragioni di opportunità, mentre vanno riversate definitivamente sull'attore quelle occorse per la chiesta e svolta CTU e per lo stesso a carico dello Stato stante che la parte era stata ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
6 - Il Dott.Giuseppe Scimè - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 3137/2021 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da (attore) contro (convenuto) uditi i Controparte_1 Controparte_2
procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così
provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con il dispiegato atto di Controparte_1
citazione nei confronti di perché infondato in fatto ed in diritto Controparte_2
e comunque non provato.
2) Compensa le spese di lite fra le parti.
3) Condanna l'attore definitivamente alle spese di CTU liquidate in favore dell'Ing.
in €.1.100,00 con provvedimento del 18/12/2023 ed €. 267,33 Persona_1
con provvedimento del 4/5/2024 e per lo stesso pone le dette somme a carico dell'Erario stante che la parte era stata ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Agrigento il 26/Maggio/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 il veicolo presentava mal funzionamento e con diffida del 20/10/2020 ha