Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13606/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13606/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SPINELLI CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 17 20122 MILANO presso il difensore avv. SPINELLI CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASTORE Controparte_1 C.F._1
LOREDANA, elettivamente domiciliato in VIA LODOVICO BERTI, 2 40131 BOLOGNA presso il difensore avv. PASTORE LOREDANA
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CRUDO CP_2 C.F._2
MASSIMILIANO e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) VIA G. MARCONI N. C.F._3
22 40122 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO, 16 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CRUDO MASSIMILIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza nr. 11623671 stante la guida senza patente del conducente del veicolo targato FA 039 RZ;
- condannare la sig.ra , a qualsivoglia titolo e/o ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1 1916 e/o dell'art. 144, 2 comma, del codice delle assicurazioni, nonché delle condizioni generali di pagina 1 di 11
- accertare e dichiarare la sussistenza a qualsivoglia titolo del diritto di rivalsa della Compagnia Assicuratrice e conseguentemente respingere tutte le eccezioni sollevate dalle parti in causa;
Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2054 c.c. e/o 2043 c.c. del conducente della vettura KIA VENGA, targata FA 039 RZ, nella causazione dell'evento del 24.7.2020, per i fatti dedotti in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuto risarcimento da parte Parte_1
in virtù di polizza assicurativa, di tutti danni causati dall'evento per complessivi € 76.311,92;
[...]
- accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1900 c.c. la colpa grave della sig.ra CP_1 per tutto quanto dedotto in atti ed emerso all'esito dell'istruttoria e, conseguentemente, condannarla al pagamento in favore di dell'importo di € 76.311,92 per Parte_1 sorte capitale, oltre alle spese di mediazione per € 810,08, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di cui all'art. 1284 c.c. e/o a quelli legali dal dovuto al saldo, o a quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
- in ogni caso condannare la convenuta sig.ra e/o il terzo chiamato sig. Controparte_1 [...] in solido e/o in via alternativa e/o di regresso, a corrispondere a CP_2 [...]
, a titolo di rivalsa e/o surroga ex art. 1916 c.c. e/o ex art. 1203 c.c. e/o Parte_1 di regresso ex artt. 1229 e 2055 c.c. e/o ai sensi dell'art. 1900 c.c. e/o a qualsivoglia altro titolo, al pagamento dell'importo di € 76.311,92 per sorte capitale corrispondente a quanto liquidato dall'attrice, oltre alle spese di mediazione per € 810,08, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di cui all'art. 1284 c.c. e/o a quelli legali dal dovuto al saldo, o a quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
- in subordine e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria l'ill.mo Tribunale adito ritenesse provato che il terzo chiamato sig. pacificamente privo di patente di guida, si CP_2 trovasse alla guida del veicolo assicurato e che non fosse quindi trasportato, condannarlo alla restituzione alla Compagnia Assicuratrice dell'importo di € 44.418,00 a lui liquidato a titolo Parte_1 di risarcimento delle lesioni subite quale trasportato, in quanto non dovuto trattandosi di indebito arricchimento, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di cui all'art. 1284 c.c. e/o a quelli legali dal dovuto al saldo, o a quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e con espressa riserva di ogni azione nei confronti dello stesso;
- in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria l'ill.mo Tribunale adito ritenesse fondata l'eccezione della convenuta sig.ra ed in accoglimento della stessa, CP_1 ritenesse conseguentemente provato che il terzo chiamato, sig. conducesse il veicolo assicurato CP_2 con l'attrice privo della patente di guida causando così l'incidente per cui è causa, condannarlo a corrispondere a , a qualsivoglia titolo, l'importo di € Parte_1 76.311,92, oltre alle spese di mediazione per € 810,08, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di cui all'art. 1284 c.c. e/o a quelli legali dal dovuto al saldo, o a quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa e con espressa riserva di ogni azione nei confronti dello stesso;
- in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria l'ill.mo Tribunale adito, ritenesse non provata la responsabilità esclusiva ex art. 2054 c.c. e/o 2043 c.c. del conducente della vettura KIA VENGA, targata FA 039 RZ, nella causazione dell'evento del 24.7.2020, per i fatti pagina 2 di 11 dedotti in atti, accertare e dichiarare le responsabilità in ogni caso maggioritaria del conducente del veicolo assicurato con l'attrice alla luce della documentazione agli atti e delle gravi violazioni al codice della strada e, in ogni caso, condannare la sig.ra e/o il terzo chiamato sig. Controparte_1
a qualsivoglia titolo, alla restituzione in favore della CP_2 Parte_1
degli importi che verranno accertati e determinati in corso di causa, oltre alla rivalutazione
[...] monetaria e agli interessi di cui all'art. 1284 c.c. e/o a quelli legali dal dovuto al saldo e alle spese di mediazione per € 810,08;
- in via istruttoria, per evitare decadenze processuali, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti (richiamate nel foglio di p.c.)
Ove ritenuto opportuno e solo in caso di contestazione sulla quantificazione dei danni e sulla liquidazione effettuata dall'attrice si chiede ammettersi CTU tecnica/medica sulla documentazione prodotta affinchè venga accertata la congruità dei risarcimenti effettuati.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze del presente giudizio, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, con sentenza immediatamente esecutiva nel merito:
- Rigettare la domanda avanzata da parte attrice perché priva di fondamento in fatto ed in diritto per l'evidente mala gestio nella liquidazione del sinistro de quo confermata delle risultanze istruttorie o, comunque, anche in applicazione dell'art. 1227 codice civile, ridurla nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il chiamato in causa tenuto a rispondere della pretesa di parte CP_2 attrice, in quanto conducente del veicolo di proprietà della convenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a pagare qualsivoglia somma che dovesse essere riconosciuta come dovuta a Parte_1 dalla convenuta.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per CP_2
[...]
(C.F. ) come in atti rappresentato difeso e domiciliato chiede di
[...] C.F._4 essere estromesso dalla presente lite, con condanna alle spese in capo alla parte che lo ha evocato in
Giudizio.
In ogni caso chiede respingersi tutte le domande formulate in punto di merito e in via istruttoria nei propri riguardi in quanto chiaramente infondate, inconsistenti e non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
affinché fosse condannata al pagamento delle somme corrisposte a tutti i soggetti Controparte_1
danneggiati dal sinistro del 24.07.2020 causato dal veicolo di sua proprietà.
Parte attrice esponeva che l'incidente veniva causato dalla Kia GA targata FA039RZ assicurata con di proprietà della convenuta, ma condotta dal figlio , sprovvisto di patente. Pt_1 Controparte_3
pagina 3 di 11 In particolare, ometteva di rallentare e di concedere la dovuta precedenza al veicolo Controparte_3
Kia TO tg FW514FV condotto da il quale, non riuscendo a frenare, urtava il Persona_1
veicolo di proprietà della sul fianco destro e lo mandava a sbattere contro il terzo veicolo Nissan CP_1
Note tg. FA071XL, di proprietà di . Parte_2
In esito al sinistro, l'assicurazione risarciva i danni subiti da tutti i soggetti coinvolti per complessivi
€76.311,92 e, con l'atto introduttivo del giudizio, chiedeva di rivalersi ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod. ass. sulla Al riguardo, deduceva l'inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. CP_1
1.3 del regolamento contrattuale, disposizione che esclude l'operatività della copertura qualora il conducente non sia abilitato alla guida.
Si costituiva in giudizio la quale, eccependo che il veicolo di sua proprietà non fosse Controparte_1
condotto dal figlio , ma dal di lui amico ne curava la chiamata in causa. Controparte_3 CP_2
Che il reale guidatore del veicolo fosse emergerebbe dalla tipologia di ferita riportata in CP_2
esito al sinistro, ferita che sarebbe incompatibile con la collocazione del el sedile lato passeggero CP_2 al momento dell'incidente, ma compatibile con il suo posizionamento dal lato guidatore.
La convenuta deduceva poi che l'assicurazione aveva risarcito tutti i danneggiati senza tenere CP_1
conto del concorso di colpa del guidatore del veicolo FW514FV condotto da il quale Persona_1
viaggiava ad una velocità superiore di almeno 30 km/h rispetto al limite consentito dalla legge ed era pertanto parzialmente responsabile dell'incidente.
Il terzo chiamato, costituitosi in giudizio, evidenziava che, pur apparendo verosimile l'esistenza di un concorso di colpa di nella causazione del sinistro, non risultava invece provato che il Persona_1
guidatore del veicolo della fosse effettivamente CP_1 CP_2
Al riguardo, rappresentava che gli agenti di polizia, recatisi sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, verbalizzavano le dichiarazioni del il quale dichiarava di essere lui stesso alla guida del CP_3
veicolo della madre.
In esito al verbale redatto, che fa piena prova fino a querela di falso, gli agenti di polizia comminavano al le sanzioni amministrative per violazione degli artt. 116, comma 15, e 145, comma 4 c.d.s, CP_3
sanzioni che non venivano opposte e che pertanto divenivano inoppugnabili.
Nel corso del giudizio venivano escussi testi ed effettuata Ctu dinamico-ricostruttiva e medico-legale.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Preliminarmente, si dà atto che la ctu espletata ha accertato che, nonostante nell'immediatezza del sinistro abbia dichiarato di essere lui alla guida, il veicolo FA039RZ era in realtà Controparte_3
pagina 4 di 11 condotto da CP_2
In particolare, i consulenti, con ragionamento non contradditorio e adeguatamene motivato hanno evidenziato che “… dalla documentazione sanitaria acclusa in atti emerge una “ferita contaminata” e
“multipli detriti”. Inoltre, le radiografie eseguite in sede ospedaliera documentavano la presenza di vari frammenti radio-opachi, più probabilmente in gran parte detriti e residui d'asfalto, perché sono stati rimossi nell'intervento di pulizia e sutura e i frammenti vetrosi non si vedono nelle ferite. D'altronde, si
è realizzata una vasta ferita lacero-contusa avambraccio sinistro (suturata con “Vessel loop” per margini traumatizzati), certamente attribuibile ad una dinamica lesiva di tipo contusivo che ha sviluppato la propria violenza mediante un meccanismo composto di strisciamento e strappamento, pienamente compatibile con lo sfregamento sul terreno. … Orbene, dal momento che risulta che il veicolo si sia ribaltato sul lato sinistro (cioè quello del conducente), non è plausibile che il passeggero trasportato sul sedile anteriore e munito di cinture di sicurezza possa aver sfregato sull'asfalto l'avambraccio sinistro. Oltre a ciò, emerge che dalla parte del passeggero sono scoppiati gli air bags a tendina, che quindi si sono frapposti tra il passeggero anteriore e il vetro del finestrino (rotto), rendendo più difficile la contaminazione di eventuale ferita da parte dei frammenti vetrosi. Peraltro, non risulta che il Signor abbia riportato lesioni compatibili con scoppio di air bags (quali, ad esempio, CP_2
ustioni). Inoltre, non si è verificata la rottura del parabrezza, che eventualmente avrebbe potuto determinare una lesività all'arto mediante l'infissione di frammenti vetrosi, sebbene questa ipotetica dinamica non sia compatibile con la lesività accertata, tipica, come detto, di un meccanismo di strisciamento e strappamento dei tessuti. Invece, a sinistra, cioè dal lato del conducente, non sono scoppiati gli air bags a tendina e il vetro del finestrino si è rotto, per cui l'arto superiore sinistro più facilmente può aver sfregato sull'asfalto nella fase di scarrocciamento del veicolo sul lato sinistro, fino allo stato di quiete, potendosi produrre con questa dinamica più facilmente una lesione contaminata da residui vetrosi e d'asfalto, come quella riscontrata in Pronto Soccorso al Sig. . CP_2
Quanto alle osservazioni presentate dai cc.tt.pp, risulta che esse siano state prese in considerazione dai cc.tt.uu e che siano state oggetto di puntuale smentita.
In particolare, il geometra per conto di dopo aver premesso che “ho ragione di Tes_1 Pt_1
ritenere che il c.t.u., nel suo giudizio finale, abbia seguito la soluzione più razionale ma sicuramente non l'unica possibile”, ha proposto una ricostruzione alternativa secondo cui il era posizionato nel CP_2
sedile lato passeggero, senza la cintura di sicurezza allacciata, e secondo cui, a seguito dell'urto, vi sarebbe stato “un violento impulso al passeggero catapultandolo sopra il conducente CP_2
, il ribaltamento conseguente del veicolo B sul fianco sinistro avrebbe portato Controparte_3
conseguentemente il ad esporre il braccio sinistro e subire le lesioni che conosciamo. CP_2
pagina 5 di 11 Tale ricostruzione va tuttavia esclusa in quanto, come osservato dai cc.tt.uu. “vi sono elementi che inducono a ritenerla assai poco probabile quali: - il corpo del lla guida avrebbe dovuto CP_3 fare da schermo al contatto con l'asfalto, - anche il vrebbe dovuto riportare lesioni ancor CP_3 più gravi essendo più esposto al contatto con l'asfalto e compresso dal corpo del è improbabile CP_2
che il primo potesse riuscire a mantenere gli arti sul volante a seguito di due collisioni e un ribaltamento, come ipotizzato dal CTP)”:
Quanto alle ulteriori osservazioni del c.t.p. medico legale , secondo cui il seduto sul lato Per_2 CP_2
passeggero, si sarebbe procurato la ferita al braccio scivolando verso sinistra sui vetri dei finestrini rottisi a causa del sinistro in quanto i pretensionatori della cintura di sicurezza non si sarebbero attivati, si richiamano le repliche svolte dai cc.tt.uu. che questo giudicante ritiene di condividere: “È vero che nel sinistro andarono in frantumi anche i vetri del lato passeggero anteriore (sebbene non sia affatto certo che i finestrini non fossero abbassati al momento dell'incidente), ma, come detto, dalla stessa parte sono anche scoppiati gli air bag a tendina, che quindi si sono frapposti tra il passeggero anteriore e il vetro del finestrino rotto: ne discende che i frammenti di vetro non hanno potuto attingere il passeggero anteriore perché tra questi ed il finestrino si interponeva l'air bag a tendina che ha evitato che il passeggero fosse investito dai frammenti di vetro, che, comunque, in caso di urto fronto-laterale, per inerzia sarebbero dovuti cadere in gran parte fuori dall'abitacolo. Le argomentazioni proposte dal C.T. di Parte secondo cui i frammenti di vetro “nel ribaltamento si raccolsero nell'abitacolo…” sono Pt_1
totalmente apodittiche, poiché assolutamente non provate in base alla documentazione acclusa in atti.
Circa l'affermazione secondo cui “… con tutta probabilità i pretensionatori delle cinture di sicurezza non si attivarono”, precisiamo che se i pretensionatori non si attivano non significa affatto che la cintura non si blocchi: il ramo diagonale svolge comunque la funzione di trattenuta del corpo. Ancora più aleatoria, ove mai possibile, è la successiva deduzione del medesimo C.T.P. secondo cui Egli ipotizza che “il passeggero di destra, nel ribaltamento, necessariamente non poté che scivolare verso il lato conducente a sinistra… e ponendo il braccio sinistro per difesa, avrebbe potuto incontrare nello scorrimento (sul conducente o sulle superfici dell'abitacolo) una distesa di detriti vetrosi tali da terminare la lesione osservata all'arto”. Al contrario, la funzione della cintura è quella di impedire tale movimento, a prescindere dall'attivazione del pretensionatore: la cintura a tre punti assolve appunto tale compito.”.
Del resto, la ricostruzione proposta dal c.t.p. medico legale è smentita anche dalle dichiarazioni Pt_1 rese dal al dott. cui egli ha riferito di aver sfregato il braccio contro l'asfalto. CP_2 Per_3
Vanno poi prese in esame le osservazioni avanzate dall'ing. che ipotizza un urto del ontro Per_4 CP_2 il vetro destro o un'altra pare dell'abitacolo, anziché contro l'asfalto oppure, in alternativa, che il CP_2
pagina 6 di 11 fosse seduto dal lato passeggero senza la cintura di sicurezza e che in esito all'urto abbia sfregato contro l'asfalto, subendo le stesse ferite che avrebbe subito dal lato guidatore.
Quanto alla seconda prospettazione dell'ing. i cc.tt.uu. hanno risposto rinviando alla repliche Per_4 all'analoga osservazione del geom. mentre, quanto alla prima, hanno puntualmente osservato Tes_1
che “è estremamente improbabile che nell'urto fronto-laterale il braccio sinistro abbia impattato con il vetro di destra o con altre parti dell'abitacolo, causando quel tipo di ferita al È sufficiente CP_2
osservare il movimento relativo di un occupante in una prova di crash test laterale Euroncap per rendersene facilmente conto.”
Da ultimo, con riferimento alle osservazioni del dott. per conto del terzo chiamato, secondo cui Per_5
la ferita riportata dal non sarebbe compatibile con le dinamiche del sinistro, i cc.tt.uu. hanno CP_2
dedotto che “… preme puntualizzare un'obiettiva contraddizione del predetto C.T.P. secondo cui la sede della lesione dell'avambraccio sarebbe stata sul versante interno, quando invece, tenuto conto di ciò che
è inequivocabilmente documentato dalle fotografie allegate, il lato della ferita è quello ulnare, vale a dire esterno, come peraltro testimoniato dal referto operatorio che lo stesso C.T.P. cita a supporto delle sue asserzioni” per poi precisare che “… quel tipo di ferita è certamente compatibile, anzi tipica di un di un meccanismo di strisciamento e strappamento dei tessuti, proprio come accade sfregando l'avambraccio contro l'asfalto, fatto questo dichiarato e confermato dallo stesso periziando. È totalmente errata l'affermazione secondo cui “Le ferite lacero-contuse sono contusioni associate a discontinuità dei tegumenti. Esse si producono più facilmente quando l'oggetto o strumento vulnerante abbia qualche spigolo, più o meno acuto”: è risaputo (Prof. “Istituzioni di Medicina Controparte_4 legale”, Quinta Edizione, Casa Editrice Ambrosiana, pagina 498) che, per definizione, “si chiama azione contusiva la forza esercitata da corpi aventi superficie piana o convessa, provvisti di lati arrotondati o smussi, comunque privi di spigoli pungenti o taglienti”. Dunque, anche la successiva apodittica ricostruzione secondo cui “il carattere della ferita suggerisce la produzione dell'urto violento dell'avambraccio sinistro contro una superficie con uno spigolo più o meno acuto” è concettualmente errata”.
La ricostruzione effettuata dai cc.tt.uu. risulta poi confermata dalle dichiarazioni rese da TE
, altro figlio della cui , il giorno successivo all'incidente, ha riferito di aver
[...] CP_1 CP_3
mentito circa la reale identità del guidatore in quanto, essendo lui l'unico maggiorenne, avrebbe avuto ripercussioni meno gravi rispetto al CP_2
Appare inoltre verosimile che si sia deciso a raccontare la verità in ordine all'incidente Controparte_3
occorso il 24.07.2020 solo in un momento successivo perché vittima di intimidazioni. Infatti, in relazione a dette intimidazioni e ad altri atti di molestia in tesi addebitabili a e a , CP_2 Controparte_5
pagina 7 di 11 il ha sporto querela in data 19.06.2021 così assumendosi ogni responsabilità delle proprie CP_3
dichiarazioni.
Del resto, la sincerità del racconto offerto in sede di querela pare confermata dall'audizione di TE
il quale ha dichiarato di aver personalmente udito le minacce che, in sede di denuncia,
[...] [...]
ha attribuito al CP_3 CP_2
Va poi escluso che possa essere attribuito valore di prova privilegiata alle dichiarazioni di CP_3
riportate nel verbale redatto dagli agenti nell'immediatezza del sinistro.
[...]
Infatti, detto verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova solamente in ordine alle circostanze che chi lo ha sottoscritto attesta essere avvenute alla sua presenza e in ordine alla sua provenienza da parte del sottoscrittore, non, invece, riguardo alla veridicità delle dichiarazioni in esso riportate.
Analogamente, la circostanza che le sanzioni elevate in conseguenza al sinistro non siano state impugnate e siano divenute definitive non assume alcun rilievo in quanto l'omessa impugnazione non ha valore di confessione circa l'esistenza dei fatti alla base del provvedimento potendo, invece, essere giustificata dalle più svariate ragioni e finanche da un mero calcolo di convenienza economica.
In questo contesto, l'unico elemento di prova che si pone in contrasto con l'accertamento effettuato dai cc.tt.uu. sono le dichiarazioni di il quale, presente a bordo del veicolo Kia GA Controparte_5
targato FA039RZ, ha dichiarato che, al momento del sinistro, alla guida vi era . Controparte_3
Con riferimento a tali dichiarazioni, si osserva tuttavia che il non può ritenersi un testimone CP_5
pienamente attendibile in quanto, dalla denuncia sporta da parrebbero emergere pregresse CP_3
criticità nei rapporti tra i due ragazzi.
Quanto all'eccezione di nullità della testimonianza del sollevata dalla all'udienza nel CP_5 Pt_1
quale veniva escusso, detta eccezione non è stata riproposta e, pertanto, deve ritenersi rinunciata.
Infine, quanto alle dichiarazioni di TR AI, egli ha specificato che non era presente nel momento in cui il veicolo partiva e, pertanto, va escluso che egli abbia avuto diretta cognizione di chi fosse il reale guidatore in occasione del sinistro.
Passando alle conseguenze del sinistro, la ctu ha accertato che le lesioni causate dall'incidente hanno comportato per il “un periodo di inabilità temporanea totale per 10 giorni, di inabilità CP_2
temporanea parziale al 75% per ulteriori 20 giorni, di inabilità temporanea parziale al 50% per successivi 15 giorni e di inabilità temporanea parziale al 25% per altri 15 giorni. La visita peritale ha permesso di accertare la sussistenza di postumi causalmente ascrivibili alle citate lesioni, consistenti in una vasta area cicatriziale, apprezzabile ad una visione generica e non mirata anche se ricoperta da tatuaggi, di forma irregolare, discromica e distrofica, iperestesica al tatto, non tangibilmente adesa ai piani sottostanti. Tenuto conto della sintomatologia lamentata dal danneggiato e dei rilievi pagina 8 di 11 obiettivamente accertati in sede di visita peritale, nonché di tutti gli aspetti dinamico-relazionali pregiudicati dal complesso menomativo in discussione, gli attuali postumi sono complessivamente valutabili nella misura del 6-7% quale danno biologico.
Rilevato che sulla quantificazione del danno biologico, i cc.tt.pp. non hanno mosso osservazioni, deve ritenersi che la somma di €44.113,00 liquidata dall'assicurazione a favore del sia eccessiva CP_2
rispetto al danno da egli realmente subito.
In particolare, facendo riferimento alla quantificazione del danno biologico del 7% effettuata dalla CTU, nonché alla ITP e alla ITT determinate dalla CTU, risulterebbe che il abbia subito un danno CP_2
quantificabile in €14.223,57, oltre alla somma di €504,00 a titolo di spese conseguenti al sinistro (74,00 euro di spese farmaceutiche, 8,00 euro di ticket, 422,00 euro di spese mediche). Dette spese, pur non essendo state oggetto di valutazione da parte dei cc.tt.uu., sono state ritenute congrue dalla relazione a firma prodotta da parte attrice e, comunque, non sono state oggetto di contestazione né rispetto Per_6 all'an, né rispetto al quantum.
Considerato che non sono state avanzate critiche sulle ulteriori somme versate dalla a titolo di Pt_1
risarcimento del danno e tenuto conto della minor somma dovuta al risulta che il danno CP_2
complessivamente causato dal sinistro ammonti a €46.926,49 anziché all'importo di €76.311,92, liquidato dall'assicurazione prima del giudizio.
Quanto alla dinamica del sinistro, la ctu esperita nel corso del procedimento con motivazione logica e non contraddittoria ha accertato che “Da quanto meglio dettagliato nel corpo della relazione, risulta che l'autovettura Kia GA proveniente dalla frazione di Alberino, in percorrenza di via Severino Ferrari si sia immessa in via Canale della Botte alla velocità di 38 km/h circa senza rispettare il segnale di “dare precedenza” (art.145/4° del C.d.S.) entrando così in collisione con l'autovettura Kia TO sopraggiungente su via Canale della Botte da Baricella ad una velocità di 90 km/h circa e pertanto in eccesso al limite e con una velocità non prudenziale (art.141/3° del C.d.S.). Se la avesse Persona_7
avuto una velocità inferiore a 45-50 km/h il sinistro non si sarebbe verificato. Nessuna infrazione si rileva a carico del conducente della Nissan Note ferma allo stop, travolta dalla Kia GA nella successiva carambola.”
In sede di osservazioni, il c.t.p. ha prospettato una diversa ricostruzione del sinistro ipotizzando Pt_1
che il veicolo Kia TO viaggiasse alla velocità di 63,93 km/h mentre il veicolo viaggiasse Parte_3
ad una velocità di 50 km/h e che fosse in fase di accelerazione prima dell'impatto.
Al riguardo, i cc.tt.uu. hanno replicato alle osservazioni avanzate dal c.t.p in modo esaustivo osservando, Per in relazione al veicolo TO, che “Il calcolo della velocità in entrata all'urto riportato a pag.11 è corretto solo nel caso di conversione dell'intera perdita di energia cinetica in lavoro di deformazione pagina 9 di 11 sul veicolo stesso, senza variazione di quantità di moto al veicolo antagonista . La formula non può essere pertanto utilizzata nelle collisioni tra due veicoli, come nel caso in esame: ne discende un valore non attendibile della velocità della calcolata in 63,93 km/h” e, in relazione al veicolo Persona_7 [...]
che “I successivi calcoli svolti a corroborare la sua inziale valutazione, che lo portano ad Pt_3 individuare in 56 km/h la velocità all'urto della , sono quelli già impiegati per la , Parte_3 Persona_7
e concettualmente errati per le motivazioni precedentemente esposte”.
Così accertata la dinamica del sinistro, risulta che la condotta del guidatore del veicolo Kia TO abbia avuto una rilevante efficacia concausale rispetto al sinistro in quanto egli viaggiava ad una velocità notevolmente superiore al limite consentito.
Si ritiene pertanto che sussista un concorso di colpa tra i conduttori dei due veicoli e si ritiene che la responsabilità del sinistro debba gravare sul guidatore del veicolo Kia TO per il 40% e sul guidatore del veicolo Kia GA per il restante 60%.
***
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione dei fatti, va dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla nei confronti di perché, essendo stata formulata nella prima memoria ex art. Pt_1 CP_2
183, comma 6, n. 1 c.p.c., risulta tardiva.
Deve, invece, accogliersi, ma solo parzialmente in ragione del concorso del veicolo nella Persona_7
causazione del sinistro, la domanda proposta dalla nei confronti della ex art. 144, comma Pt_1 CP_1
2, cod. ass.
Infatti, le condizioni generali di contratto prodotte da parte attrice prevedono all'art. 1.3:
“L'assicurazione non è operante: a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente)” ed è provato che alla guida del veicolo Kia GA targato FA039RZ vi fosse CP_2 il quale, essendo minorenne all'epoca dei fatti, non era abilitato alla guida.
In particolare, ritenuto che gravi sul guidatore del veicolo la responsabilità del sinistro per il Parte_3
60% si ritiene che la condanna nei confronti della vada limitata all'importo di €28.155,89, oltre CP_1
a interessi legali.
Deve poi essere accolta la domanda formulata dalla nei confronti della terza chiamata in quanto, CP_1 all'esito dell'istruttoria, risulta provato che il reale guidatore fosse il quale pertanto deve CP_2 essere condannato al risarcimento a favore della per l'importo di €28.155,89, importo analogo CP_1
a quello per il quale vi è condanna della a favore dalla CP_1 Pt_1
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene che tra e la vi sia soccombenza parziale Pt_1 CP_1
reciproca in quanto, accertato il concorso del conducente del veicolo Kia TO tg. FW514FV nella pagina 10 di 11 causazione del sinistro, la domanda formulata da parte attrice è accolta solo parzialmente.
Conseguentemente, si compensano le spese di giudizio tra parte attrice e parte convenuta e si respinge la richiesta avanzata della di condannare la al pagamento delle spese di mediazione. Pt_1 CP_1
Il terzo chiamato è poi soccombente rispetto alla e, pertanto, deve essere CP_2 CP_1
condannato al pagamento delle spese legali e di consulenza sostenute dalla prima.
Tanto premesso, conformemente alla nota spese di parte convenuta, che si reputa congrua, si quantificano le spese legali in €10.800,00, oltre a spese generali, CPA e IVA, e le spese sostenute dalla convenuta per i cc.tt.pp. in €7.074,16.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al risarcimento Controparte_1 dell'importo di € 28.155,89, oltre agli interessi legali dalla condanna al saldo a favore della
Compagnia Assicuratrice Parte_1
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti del terzo chiamato in quanto tardiva. CP_2
Condanna al risarcimento del danno a favore della convenuta per CP_2 Controparte_1
l'importo di €28.155,89 oltre a interessi legali dalla condanna al saldo.
Compensa le spese di giudizio tra e Parte_1 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese legali a favore di parte convenuta CP_2 [...]
liquidate in €10.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese CP_1
generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, così come quantificate con decreto CP_2
del 19.06.2024, e le spese di CTP.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna affinché, in relazione alla testimonianza di , valuti se ricorrono elementi di Controparte_5
reato.
Bologna 28.02.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini pagina 11 di 11