Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 3046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 3046/2024 promosso da
, nato in [...], Guinea Bissau, in data 1.05.1997, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Anna Lombardi Baiardini ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa sito in Perugia, via
Campo di Marte 6/d
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente da Bafata, Guinea Bissau, in Italia dal 2015, ha presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla
Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 14.06.2016. Impugnato in sede giurisdizionale, il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia con ordinanza del 9.01.2021; con sentenza del 23.03.2023, la Corte d'Appello, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia. In data 8.07.2022 il ricorrente ha presentato domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del pagina 1 di 4
Italia né la situazione lavorativa dell'istante (contratto di apprendistato a far data dal
7.05.2021 fino alla data del 6.05.2026) possano ritenersi elementi sufficienti a integrare i presupposti necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha osservato, inoltre, la Commissione che il richiedente risultava ospite di un centro di accoglienza, e dunque non disponeva di una situazione alloggiativa autonoma, e che risultava a suo carico una condanna per possesso e fabbricazione di documenti falsi, passata in giudicato il 20.07.2017.
Il Questore della Provincia di Perugia, con provvedimento emesso in data 9.10.2023 e notificato il 27.06.2024, ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta di protezione speciale, anche richiamando il parere negativo espresso dalla CT, ritenendo insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo contestualmente la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011. Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa avrebbe omesso di valutare che lo stesso, in Italia dal 2015, si è ormai integrato nel territorio italiano, e che è stato assunto con contratto di apprendistato a far data dal 7.05.2021, fino alla data del 6.05.2026, (sono allegate al ricorso numerose buste paga, degli anni dal 2021 fino al 2024); secondo quanto dedotto nel ricorso, il ricorrente sarebbe titolare di regolare contratto di locazione ed avrebbe frequentato corsi di formazione professionale. Con provvedimento del 30.07.2024, il Tribunale di Perugia ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato “inaudita altera parte”. Disposta l'instaurazione del contraddittorio sull'istanza di sospensiva il si è Controparte_1 costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente e ha depositato relativa documentazione.
Confermata la sospensiva nel relativo procedimento incidentale è stato instaurato il giudizio di merito. Il si è costituito anche in tale fase, chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda del ricorrente e depositando relativa documentazione. La causa è stata istruita in via documentale e all'esito è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Alla controversia in esame è applicabile, ratione temporis, il DL 130/2020 che ha
(aveva, essendo stato poi emanato il decreto nr. 20/2023) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia pagina 2 di 4 continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile
2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in
Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione (contratto e buste paga) dalla quale emerge lo svolgimento di attività apprendistato professionalizzante presso D.A.L. Srls (Perugia), con uno stipendio mensile medio di circa 1100,00 euro. Ha inoltre frequentato 2 corsi di formazione professionale e ricevuto i corrispondenti attestati di partecipazione,
pagina 3 di 4 nell'anno 2022 (corso di formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, e corso di formazione generale specifica lavoratori rischio alto). Il ricorrente, inoltre, ha depositato certificato penale e dei carichi pendenti dai quali non risultano precedenti penali a suo carico, dovendosi pertanto escludere che emergano indici di pericolosità sociale.
Tali elementi sono sintomatici del progressivo e serio sforzo di integrazione socio – lavorativa nel paese di accoglienza e giustificano, anche alle luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità la concessione della protezione c.d. speciale posto che “ .. In tema di protezione speciale o complementare, questa Corte ha … affermato ripetutamente che, ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., sez. I, 11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., sez. I,
27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana ..” cfr. in tale senso Ordinanza Cass. Civ. nr.
21956/2024).
Le spese di lite, considerando la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6°, 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara le spese di lite integralmente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 28.1.2025 Il presidente est.
Loredana Giglio
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