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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 3693/2016, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 29.02.2024 ed avente ad oggetto: “Divisione di beni non caduti in successione”;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonio Rizzi presso il cui studio, in Ginosa (TA) alla via Alosie 3, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
E
(C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
- convenuto ON-
All'udienza del 29.02.2024, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29/04/2016, notificato il 21/05/2016, Parte_1 chiedeva lo scioglimento della comunione con il fratello, , del Controparte_1 compendio immobiliare in agro di Ginosa in località “Lago Lungo” di complessivi ettari
6,36,63, con entrostanti fabbricati rurali, analiticamente descritto e individuato alle pagine da 2 a 4 dell'atto di citazione, loro pervenuto in comune e indiviso con atto di divisione per Notaio da Taranto del 13/6/1998 (Rep. N. 14041, Racc. N. 8027), Persona_1 oltre alla condanna del convenuto a corrispondere la metà dei frutti percepiti, delle provvidenze pubbliche e dell'equivalente dei frutti naturali, con vittoria delle spese di lite.
1 Precisava che detti beni, in comunione e pro indiviso con il germano , le erano CP_1 pervenuti per effetto del decesso (avvenuto in data 18/11/1983) del padre, Per_2
e successivi atto pubblico di rinunzia all'eredità del de cuius per TA
[...] Per_3 del 12/01/1984, n°26329 del repertorio della coniuge, , e atto pubblico di Persona_4 divisione per TA del 13/06/1998 n°14041 del repertorio e n°8027 Persona_1 della raccolta.
Sebbene regolarmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza del
26/1/2017 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e C.T.U., con relazione depositata telematicamente il 9/4/2018 e successiva relazione a chiarimenti depositata telematicamente il 26/7/2018, nonché con l'interrogatorio formale del convenuto, non comparso per renderlo, e con ordine di esibizione documentale all'A.G.E.A.
Con ordinanza resa all'udienza del 28/9/2021, il Giudice istruttore faceva proprio il progetto divisionale proposto dal C.T.U. Ing. nella citata Persona_5 relazione a chiarimenti depositata il 26/7/2018 e fissava l'udienza di discussione del
7/12/2021.
All'esito dell'udienza di discussione, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza di fissazione ex art.789 c.p.c. al ON e preso atto dell'assenza di contestazioni e della volontà espressa dall'attrice di vedersi assegnata la prima delle due quote formate dal C.T.U. (individuata come “Lotto 1”, con versamento del conguaglio in favore della seconda quota, identificata come “Lotto 2”, da assegnarsi al convenuto ON) seguiva, a norma dell'art. 789, comma terzo, c.p.c., la declaratoria di esecutività del progetto divisionale e, per l'effetto, lo scioglimento della comunione, esistente tra le parti sul compendio immobiliare in agro di Ginosa, in contrada “Lago Lungo” o “Lama di
Pozzo” (composto dai beni individuati e descritti alle pagg. 8 - 15 della relazione di
C.T.U. depositata telematicamente in data 9/4/2018, ciascuno dei quali del valore indicato nella tabella alla pag. 6 della relazione di C.T.U. a chiarimenti depositata il
26/7/2018, e così per un valore complessivo della massa a dividersi di Euro 280.557,10, mediante formazione di due quote, composte e assegnate come segue LOTTO 1: figurativamente individuato nelle planimetrie alle pagg. 4 e 5 della relazione a chiarimenti alla c.t.u. depositata il 26/7/2018, si compone degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di Ginosa al foglio 120, particella 243 subalterni 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 11; e nel catasto fabbricati del medesimo Comune allo stesso foglio 120,
2 particelle 103 per la superficie da frazionare di mq. 3.786,00 e 244 per la superficie da frazionare di mq. 15.125,00. Del valore complessivo di Euro 141.902,10, viene assegnata all'attrice . LOTTO 2: figurativamente individuato nelle planimetrie Parte_1 alle pagg. 4 e 5 della relazione a chiarimenti alla c.t.u. depositata il 26/7/2018, si compone degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di Ginosa al foglio
120, particella 243, subalterni 8, 9, 10, 12, 13 e 14; e nel catasto terreni del medesimo
Comune allo stesso foglio 120, particelle 103 per la superficie da frazionare di mq.
662,00, 244 per la superficie da frazionare di mq. 3.295,00, 101, 56, 100, 42 e 176. Del valore complessivo di Euro 138.655,00, viene assegnata al convenuto ON
. Dispone che l'attrice versi a titolo di conguaglio Controparte_1 Parte_1 la somma di Euro 1.623,55 al convenuto ON , cfr. ordinanza Controparte_1 del 27/01/2022).
Il giudizio proseguiva per la precisazione delle conclusioni in ordine alla domanda di condanna del convenuto alla corresponsione della metà dei frutti percepiti e, subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore (cfr. provvedimento di assegnazione del PdS,
06/03/2023), all'udienza del 29/02/2024, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione del termine previsto dall'art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
In merito all'accertamento e quantificazione dei frutti civili occorre premettere che, in tema di divisione immobiliare il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del bene comune dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti nel tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (cfr. Cass. n. 14652/12;
Cass. n. 7881/11).
La mancata presentazione del rendiconto da parte del soggetto obbligatovi, per avere di fatto la disponibilità esclusiva dei beni, consente al Giudice la più ampia facoltà di valutare il materiale probatorio già acquisito (anche ai soli fini di trarne presunzioni), nonché di disporre l'acquisizione di prove officiose (come il giuramento suppletorio o la c.t.u.) ovvero richieste dalle parti.
Nel caso di specie, non avendo il convenuto reso il conto della gestione del compendio dei beni immobili durante il periodo di comunione, né fornito elementi ulteriori in ordine al titolo giustificativo del godimento dell'intero bene, dei relativi profitti, e frutti civili,
3 con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione, il Giudice ben potrà avvalersi dell'espletata CTU per provvedere al calcolo dei frutti civili, che dovrà rimborsare all'altra condividente a titolo di ristoro della privazione dell' utilizzo pro quota del bene comune.
In particolare, quanto al calcolo dei frutti derivanti dall'utilizzo esclusivo da parte del dei beni in comunione, il CTU - con una perizia da considerare Controparte_1 esaustiva ed esente da vizi logico giuridici che ne possano concretamente inficiare la validità e la piena utilizzabilità ai fini della decisione della presente causa – sulla base dei raccolti medi annui (quindi, con un criterio presuntivo, non potendo stimare con certezza la fruttificazione nell'ultimo ventennio, non essendo nota la storia culturale dei terreni facenti parte del compendio) ha affermato che: supponendo che nei terreni destinati a seminativo siano state piantate varietà di frumento (grano duro o no) così come presenti al momento della perizia, un ettaro riesce a produrre dalle 3 alle 5 tonnellate. Il prezzo di un Kg di frumento oscilla mediamente attorno ai 25 centesimi, quindi calcolando una produzione media di 4 tonnellate per ettaro e considerando che il terreno destinato a seminativo copre una superficie di circa 4,4 ettari, avremo una produzione totale di circa
18 tonnellate, quindi un guadagno lordo di 18.000 kg x 0,25 € = 4.500,00 €. Detraendo le spese per l'aratura, diserbanti, semina, trebbiatura e probabili danni alla produzione
a causa del clima e accidenti vari (che in agricoltura accadono sempre e spesso), valutabili in circa 2.000,00 €, ci resta un utile annuo di circa 2.500,00 €, a cui dobbiamo aggiungere qualche centinaio di euro per la vendita della paglia, arrotondando a circa
3.000,00 €. Analogo discorso si può fare per l'agrumeto, valutando un introito netto annuo di circa 6.000,00 €/ha e, considerando che il terreno così coltivato occupa una superficie di 0,6 ettari, si stima un guadagno di circa 3.600,00 € annui.
Il consulente ha, dunque, concluso che: spalmando tali risultati nell'ultimo ventennio si avrà €/anno 6.600,00 x 20 anni = € 132.000,00 ma, considerando i danni subiti nel corso del periodo considerato a seguito di alluvioni, gelate e quant'altro, si applica a tale cifra una decurtazione forfettaria del 20% Pertanto, si avrà: € 132.000,00 x (1,00 – 0,20) = €
105.600,00 (euro centocinquemilaseicento/00).
In conclusione, ha percepito frutti per euro 105.600,00. Solo 1/2 di Controparte_1 tali rendite spetta a;
la restante parte spetta all'altra condividente, Controparte_1
Parte_1
4 Quindi il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di euro 52.800,00, quali frutti civili relativi agli immobili in comunione. Sulle somme come sopra riconosciute a trattandosi del riconoscimento di frutti civili, sono dovuti gli interessi Parte_1 legali decorrenti dalla data della domanda di divisione fino al soddisfo.
Quanto ai frutti naturali detratti dall'uliveto, il valore, sensibilmente più contenuto, può essere trascurato (cfr. pag.21 della CTU); mentre l'erogazione delle provvidenze pubbliche (id est emolumenti pagati da ) afferenti il compendio oggetto di causa, CP_2 che l'attrice assume essere state riscosse dal (dal 1998 ad oggi), sono Controparte_1 rimaste prive di concreti e puntuali riscontri probatori.
Quanto alla regolamentazione delle spese legali della presente causa, preliminarmente va rilevato che sulla domanda di scioglimento della comunione del compendio ereditario non è ravvisabile alcuna soccombenza. Tuttavia, ai fini della corretta liquidazione delle spese di giudizio, occorre considerare la soccombenza parziale del convenuto con riferimento alla domanda di accertamento e quantificazione dei frutti civili. Si ritiene, quindi, sussistano le condizioni per disporre la parziale compensazione in misura della metà delle spese di lite tra le parti e per condannare al rimborso in Controparte_1 favore di della residua metà delle dette spese, liquidate come in Parte_1 dispositivo ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 e successive integrazioni.
Da ultimo le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste per il 50% dell'intero importo liquidato a carico di ciascuna delle parti, ferma restando la solidarietà esterna nei confronti del CTU, e ciò tenuto conto che la medesima è stata espletata e ha giovato agli interessi di entrambe le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra in epigrafe, tenuto conto dell'ordinanza, emessa a norma dell'art.789, comma terzo c.p.c., del 27/01/2022, definitivamente pronunciando sulla controversia, così provvede:
1) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
52.800,00, oltre gli interessi al tasso legali dalla data della domanda di divisione e fino al saldo;
2) compensa per metà le spese del giudizio e condanna , al Controparte_1 rimborso della restante metà, liquidata in € 3.526,00 oltre accessori di legge, nei confronti dell'attrice;
3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente
5 a carico di ciascuna delle parti per la quota di 1/2 ciascuna, ferma restando la solidarietà esterna nei confronti del CTU, Ing. Persona_5
Così deciso in Taranto, 03.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione
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