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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1775/2022 tra le parti:
ATTORE
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dell'avv. Barbara Piantini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTI
C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Luca Mancini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio contumace CP_2
contumace CP_3
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del
Sig. , conducente del veicolo Fiat 500 tg. DT036WF e condannare il CP_2 medesimo in solido con il proprietario del veicolo Sig. e la CP_3 compagnia assicuratrice per la R.C. auto in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al Sig. la Parte_1 complessiva somma di 25.972,90 euro, al netto dell'acconto versato pari a
Pagina 1 di 10 7.406,38 euro (quale sorte capitale) per il danno auto e dell'ulteriore acconto di
1.700,00 euro (quale sorte capitale), versato solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, per le lesioni fisiche del Sig. di cui 15.648,48 euro, quale Pt_1 residuo per il danno materiale e 10.524,42 euro per il danno non patrimoniale
(biologico, morale e spese mediche), oltre alle spese di CTU (pari a 488,00 euro)
e CTP (pari a 600,00 euro, oltre accessori) o quella diversa somma che risulterà di giustizia, anche in virtù delle risultanze della CTU medico-legale espletata in corso di causa, per tutte le causali di cui alla parte motiva dell'atto di citazione e delle successive memorie depositate.
Con vittoria di spese ed onorari.” per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice di pace adito, contrariis rejectis, premessa e più opportuna declaratoria del caso e di legge e riservata ogni altra difesa: Nel merito, in via principale Respingere le ulteriori domande attoree perché risultano infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre a non provate in ordine all'an debeatur ed al quantum debeatur risultando peraltro congrua l' offerta inviata;
In via subordinata nella non tenuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si chiede che venga applicata una responsabilità concorsuale ex art 2054 II comma e riconosciuto come dovuto il risarcimento dei soli danni che risulteranno in effettiva connessione causale con l' evento così come quantificati nel corso del giudizio. In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, a quella eventualmente ammessa a controparte. Con riserva, comunque, di precisare e/o indicare i mezzi istruttori ed altro produrre, dedurre e controdedurre. Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio e chiedendo al Controparte_5 CP_2 CP_3
Tribunale di accertare e dichiarare che il sinistro per cui è casa sia è verificato per esclusiva responsabilità di conducente del veicolo FIAT 500 tg CP_2
DT036WF e, per l'effetto, condannare il medesimo in solido con il proprietario di detto veicolo e la compagnia assicurativa a risarcire al Controparte_4 medesimo la complessiva somma di euro 27.872,90, al netto dell'acconto versato
Pagina 2 di 10 per euro 7.406,38 per il danno auto, di cui euro 15.648,48, quale residuo per il danno materiale ed euro 12.224,42 per il danno non patrimoniale o quella diversa somma che risulterà di giustizia.
A sostegno delle proprie domande l'attore ha dedotto: (1) che in data 6/12/2021 stava percorrendo via Cavour, all'altezza di via delle Segherie, in Prato, a bordo del proprio motociclo KTM 1290 tg EW89589, quando improvvisamente veniva urtato dal veicolo Fiat 500 tg DT036WF, di proprietà di CP_3 condotto da ed assicurato (2) che tale CP_2 Controparte_6 veicolo svoltava improvvisamente a sinistra in via delle Segherie senza inserire l'indicatore di direzione e senza avvedersi dell'arrivo dell'odierno attore;
(3) che a seguito dell'urto il medesimo cadeva a terra dopo essere finito contro il portone dell'abitazione del sig. sito al civico 50 di via Cavour;
(4) che la CP_7 responsabilità del sinistro deve essere ascritta integralmente alla condotta di guida di , come accertato dalla Polizia Municipale del Comune di Prato che CP_2 elevava nei confronti di quest'ultimo la sanzione di cui all'art. 154 commi 1 e 8
CdS; (5) che a seguito dell'incidente il motociclo dell'attore riportava danni materiali e la riparazione risultava antieconomica comportando un fermo tecnico quantificato in via forfettaria in euro 500,00; (6) che, inoltre, il medesimo subiva ulteriori danni materiali al casco, agli occhiali da vista, agli indumenti indossati, nonché per il trasporto della moto alla depositeria;
(7) che a tale somma deve aggiungersi l'importo di euro 750,00 versato per il tagliando della moto, incidentata solo dopo 8 mesi dall'acquisto nonché la metà della polizza assicurativa, attivata in data 1/6/2021; (8) che, inoltre, il medesimo subiva lesioni personali e spese mediche;
(9) che la compagnia assicurativa oggi convenuta provvedeva ad inviare la somma di euro 7.406,38 quale sorte capitale del danno.
e pur ritualmente citati, non si sono costituiti in CP_2 CP_3 giudizio, rimanendo così contumaci.
costituendosi in giudizio, ha contestato le domande Controparte_6 avversarie chiedendo il rigetto delle stesse.
In particolare, la convenuta costituita ha dedotto: (1) che la responsabilità del sinistro è concorsuale, ai sensi dell'art. 2054 c.c., posto che l'attore medesimo ha riferito alle autorità che stava compiendo una manovra di sorpasso sulla sinistra di vari veicoli incolonnati fra cui la Fiat 500 bianca in aperta violazione dell'art. 148
Pagina 3 di 10 CdS;
(2) che la strada in cui si è verificato il sinistro è una strada urbana ad unica carreggiata ed unica corsia di marcia e pertanto, tale manovra di sorpasso non doveva compiersi e, se compiuta, doveva essere posta in essere con le dovute accortezze;
(3) che, in relazione al quantum richiesto, l'importo è eccessivo tenuto conto di quanto già corrisposto in sede stragiudiziale e cioè euro 7.000,00 per il danno al veicolo, euro 816,76 per il materiale danneggiato, euro 1.900,00 per lesioni e spese mediche, euro 740,00 per compensi stragiudiziali.
Nelle more del giudizio l'attore ha dato atto di aver ricevuto dopo la notifica dell'atto di citazione un importo di euro 1.900,00 a titolo di risarcimento per le lesioni che ha trattenuto in conto di maggiore avere.
La causa, istruita tramite testimoni e ctu medico legale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16/7/2025 sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La ricostruzione del sinistro risulta confermata dalla disamina del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Prato che è intervenuta su luogo del sinistro e poi confermato dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso nel presente giudizio.
Dal rapporto risulta che “in data 06.12.2021 alle ore 13:50 circa veniva segnalato alla Centrale Operativa del comando in intestazione un sinistro stradale con feriti, occorso sulla via Cavour all'altezza della via delle Segherie, con autombulanza inviata in codice 'verde'. Giunti sul luogo del sinistro gli agenti verificavano la presenza dell'autovettura Fiat 500 targata DT036WF (denominata veicolo A) e di un motociclo KTM targato EW89589 (denominato veicolo B) entrambi i veicoli si trovavano fermi nella posizione assunta a seguito del sinistro, si provvedeva pertanto ai rilievi metrici e fotografici come da allegati.
Nell'immediatezza si identificava il conducente del veicolo A, che CP_2 rilasciava spontanee dichiarazioni in merito all'accaduto, verbalizzate ed allegate.
Il conducente del veicolo B, identificato nella persona di Parte_1 era stato trasportato dal 118 al locale nosocomio per le cure mediche. Si dà atto che per il nominato il Pronto Soccorso dell'ospedale di Prato emetterà cartella clinica n. 2021083191 con lesioni giudicate guaribili in giorni 10.
Al momento del nostro arrivo sull'area interessata dal sinistro il traffico era intenso e i veicoli procedevano per file parallele, le condizioni meteo erano di
Pagina 4 di 10 tempo sereno e la sede stradale asciutta. Sull'asfalto, privo di anomalie che ne pregiudicassero la percorribilità, non venivano rilevate tracce riconducibili al sinistro in oggetto.
Teatro del sinistro è la via Cavour all'altezza della via con la via delle Segherie.
La via Cavour è strada urbana con diritto di precedenza, si compone di carreggiata a senso unico di marcia per un'ampiezza di mt 5,15 e fiancheggiata da marciapiede su ambi i lati. La via delle Segherie si presenta con una corsia a senso unico di circolazione e sprovvista di marciapiede. Si rappresenta che per i veicoli in transito sulla via Cavour detta intersezione non risulta segnalata e sufficientemente visibile.
Sul luogo del sinistro gli agenti reperivano una testimone dell'accaduto identificata nella persona di che nell'immediatezza veniva escussa Persona_1
a sommarie informazioni. La stessa riferiva che si trovava a percorrere la via
Cavour subito dietro la Fiat 500, riferiva una situazione di traffico intenso tant'è che i veicoli erano disposti su file e procedevano lentamente. La edeva Per_1 detta macchina che prima si allargava alla sua destra e poi, senza inserire l'indicatore di direzione, svoltava a sinistra verso la via delle Segherie. Nel contempo, dalla sinistra della testimone, sopraggiungeva il motociclo che impattava con l'autovettura e si fermava a ridosso del portone dell'abitazione posta al civ. 55.”.
Tale dinamica è stata confermata dalla teste sentita all'udienza del Per_1
20/5/2024.
Se ne deduce, allora, che la responsabilità del sinistro occorso debba essere attribuita esclusivamente al conducente del veicolo Fiat 500 il quale nell'approssimarsi ad effettuare svolta a sinistra non ha inserito l'indicatore di direzione non consentendo così all'attore, che stava arrivando dal lato sinistro, di arrestare la propria marcia per consentire il passaggio della Fiat 500. Alcuna responsabilità può essere attribuita all'attore circa la causazione del sinistro non essendo rinvenibile alcuna condotta negligente od imperita del medesimo, come sostenuto da parte convenuta.
Al riguardo si osserva che esaminando la disciplina dell'art. 148 CdS non si ravvede nel comportamento dell'attore la violazione di tale disposizione. Risulta, infatti, che le condizioni meteo fossero buone, così come le condizioni
Pagina 5 di 10 dell'asfalto, che alcuna segnalazione di altro conducente era stata posta in essere e che la strada, tenuto conto della sua ampiezza, fosse tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso. La teste escussa ha affermato che le auto erano incolonnate in coda, pertanto, non si ravvede nel comportamento dell'attore una concausa del sinistro occorso, anche tenuto conto che, come indicato dalla Polizia
Municipale intervenuta, l'intersezione con via delle Segherie non risulta segnalata e sufficientemente visibile.
Chiarito ciò occorre esaminare la domanda risarcitoria.
Con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore si osserva quanto segue.
Risultano condivisibili le affermazioni sostenute da parte attrice circa la quantificazione del danno al motociclo ritenendo corretto l'importo richiesto di euro 19.750,00 pari al costo del medesimo acquistato pochi mesi prima dell'evento per cui è causa. Posto che la riparazione del veicolo era antieconomica, il danneggiato ha scelto di essere ristorato del valore commerciale del veicolo prima del sinistro. Parte convenuta, sebbene abbia contestato tale determinazione quantitativa, nulla ha provato circa la diminuzione del valore del motociclo rispetto al momento dell'acquisto, avvenuto il 3/5/2021, quindi pochi mesi prima il sinistro per cui è causa.
Deve, altresì, essere riconosciuto l'importo richiesto per il trasporto della moto in depositeria per euro 125,00 alla luce della documentazione prodotta (doc. 16 parte attrice).
Al contrario, non possono essere riconosciute le somme richieste per il vestiario, per il casco e i guanti non essendo stata dimostrato lo stato di conservazione di detti beni anteriormente al sinistro né la riconducibilità dei danni lamentati al sinistro medesimo. Né possono essere riconosciute le somme richieste per gli occhiali in assenza di documentazione che dimostra che l'attore avesse in dosso i medesimi al momento del sinistro e che gli stessi si siano rovinati, il costo del tagliando che comunque doveva essere fatto dall'attore per poter transitare con il motociclo e, quindi, non si pone in nesso causale con l'evento dannoso e le spese di assicurazione per le medesime ragioni.
Alcun riconoscimento deve essere effettuato per quanto riguarda il recupero con carroattrezzi del motociclo allegato soltanto negli scritti difensivi conclusivi e
Pagina 6 di 10 quindi tardivamente né con riguardo al fermo tecnico in assenza di prova sul punto (cfr. Cassazione sez. 2, sentenza 32946 del 174/12/2024 (Rv. 673460-01)
“Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo.”).
Per quanto attiene alle spese mediche, da ricomprendersi nel danno patrimoniale, si ritiene di riconoscere l'importo di euro 1.600,71 ritenuto congruo dal ctu nominato, il quale ha redatto l'elaborato peritale seguendo un percorso logico e razionale.
A questo punto alla somma ottenuta devono aggiungersi gli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata detratti gli acconti versati dalla compagnia assicurativa convenuta in applicazione dei criteri giurisprudenziali dettato per lo scomputo dal credito risarcitorio dei pagamenti intervenuti (cfr.
Cass. 6347/2014).
Pertanto, alla somma di euro 21.475,71 (data dalla somma dei danni riconosciuti: costo acquisto autoveicolo, spesa per trasporto in depositeria, spese mediche) deve essere detratto il primo acconto ricevuto, previamente devalutato al momento dell'illecito (euro 7.169,78) a cui dovranno essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione dalla data dell'illecito sino al primo pagamento (per un totale di euro 14.825,70). A ciò dovranno poi essere aggiunti gli interessi sulla somma annualmente rivalutata sino all'attualità per un totale di euro 18.047,36.
Deve richiamarsi la ctu anche in ordine all'accertamento e quantificazione dei danni non patrimoniali. Egli, infatti, ha affermato la sussistenza di un danno non patrimoniale, quale danno biologico, per avere l'attore subito una lesione alla sua integrità psico-fisica costituita da “un politraumatismo con trauma cranico commotivo, trauma contusivo-distorsivo del rachide in toto e del bacino con conseguente grossolano ematoma in regione glutea destra, contusioni multiple con particolare interessamento della mano destra.” (cfr. CTU in atti).
In particolare, possono ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale in favore dell'attore: (1) un danno biologico da I.T.T. di un giorno;
(2) un danno
Pagina 7 di 10 biologico da I.T.P. al 75% di dieci giorni;
(3) un danno biologico di I.T.P. al 50% di venti giorni (4) un danno biologico da I.T.P. al 25% di venti giorni;
(cfr. CTU in atti); (4) un danno biologico permanente del 2,5 % per i postumi (cfr. CTU in atti).
Detto ciò, in applicazione dell'art. 139 del D. Lgs. 209/2005 che disciplina il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve procedersi alla liquidazione di detto danno non patrimoniale, in tutti gli aspetti evidenziati.
Dunque, il danno non patrimoniale è quantificabile in € 2.816,22 (danno biologico permanente € 1.700,20; danno biologico I.T.T. € 47,49; I.T.P. al 75% € 356,18:
I.T.P. al 50% € 474,90; I.T.P. al 25% € 237,45).
All'importo ottenuto devono poi aggiungersi gli interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata detraendo gli acconti versati dalla compagnia assicurativa in applicazione dei criteri giurisprudenziali dettati per lo scomputo dal credito risarcitorio dei pagamenti intervenuti (cfr. Cass. 6347/2014).
Pertanto, il pagamento della somma di euro 1.900,00 effettuata dalla compagnia assicurativa a titolo di danni non patrimoniali dovrà essere devalutato al momento dell'illecito (euro 1.657,94) e dovrà essere detratto dall'importo calcolato del danno (pari ad euro 2.816,22) per un totale di euro 1.158,28 a cui dovranno essere aggiunti gli interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto. Sul punto si evidenzia che in assenza di documentazione specifica avendo le parti dato atto che tale importo è stato pagato dopo la notifica dell'atto di citazione viene utilizzata come data convenzionale il 16.7.2022 (la notifica è avvenuta il 15.7.2022). A tale somma dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata per un totale di euro
1.461,18.
Per quanto attiene al riconoscimento degli interessi e rivalutazione si richiama l'orientamento ormai consolidato formatosi all'interno della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui gli stessi possono essere riconosciuti anche d'ufficio in assenza di domanda (cfr., ex multis, Cassazione sez. 2, ordinanza n. 39376 del
10/12/2021 (Rv. 663173 – 01): “Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto -
Pagina 8 di 10 e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.”).
Non si ritiene di dover riconoscere un importo a titolo di danno morale in assenza di allegazione e prova delle sofferenze subite (cfr. Cass. sez. 3 sentenza n. 339 del
13/01/2016 (Rv. 638731-01): “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.”).
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite dovranno essere poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, in applicazione del principio di sostanziale soccombenza. Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi).
Con riferimento alle spese di CTP chieste dall'attore, le stesse, da qualificarsi come danno emergente, richiedono la prova dell'effettivo esborso da parte del medesimo per essere riconosciute all'esito del giudizio, prova non sussistente nel caso in esame (cfr. Cass. 84/2013). Allegata alla comparsa conclusionale, infatti, sussiste esclusivamente una parcella redatta dalla dr.ssa consulente di Persona_2 parte nel presente procedimento, senza allegazione della prova dell'effettivo esborso di tali competenze da parte dell'attore.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, dovranno essere poste a carico dei convenuti in solido tra loro in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Condanna in convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 1.461,18 in favore di parte attrice, a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 18.047,36 in favore di parte attrice, a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, euro 564,90 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Prato, 18/11/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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