Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 1916/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
03/02/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1916 del R.G. per l'anno 2021, avente ad oggetto: Malattia professionale promossa da
, con l'avv. F. Carnuccio Parte_1
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, assumendo di essere affetto dalle patologie meniscopatia degenerative e ernia discale lombare causalmente ascrivibile all'attività lavorativa che svolge come infermiere professionale presso l'Ospedale di Locri, ha agito in giudizio per l'accertamento del nesso di causalità fra le dedotte patologie e l'attività lavorativa prestata, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse grado di invalidità eventualmente riconosciuto.
2. Nel costituirsi l ha eccepito il difetto del nesso eziologico e la carenza di CP_1 esposizione al rischio del ricorrente, concludendo per la causalità extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente.
3. Come è noto, la malattia professionale consiste in patologia contratta “nell'esercizio e a causa” dell'attività lavorativa e, ai fini dell'accertamento del nesso causale,
9.4.2008 laddove contratte nell'esercizio continuativo delle lavorazioni ivi indicate e nel limite temporale dalla cessazione dell'attività lavorativa ivi previsto.
Di contro, nei casi in cui non opera il regime presuntivo –malattie multi fattoriali, patologie contratte nello svolgimento di lavorazioni diverse da quelle tabellate, ovvero oltre i tempi ivi previsti - grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto alla rendita o all'indennizzo per equivalente, dimostrando, quindi,
l'attività lavorativa svolta e la riconducibilità causale della patologia alle modalità di svolgimento delle mansioni. Invero, secondo la giurisprudenza, “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. 8773/2018)
Nel merito, l'istruttoria svolta all'udienza del 03/07/2023 e 12/01/2024, mediante l'audizione dei testi e , ha consentito di Testimone_1 Testimone_2 accertare che il ha svolto l'attività dedotta in ricorso. Pt_1
Il testimone ha precisato: “…Sono collega di lavoro del ricorrente Tes_1 Parte_1 presso il reparto dialisi dell'Ospedale di Locri A.D.R.: Lavoriamo insieme da circa sette anni;
A.D.R.: la nostra attività consiste nella preparazione dei “reni artificiali” costituiti da sacche di circa 5 litri (che devono essere prelevate dal magazzino posto ai piani inferiori), nella preparazione dei pazienti che generalmente sono o in carrozzina o allettati e pertanto devono essere di peso spostati sui letti per le terapie, nei c.d. “letti bilancia” A.D.R.: questa attività viene svolta per almeno 21 pazienti al giorno, per due volte per ogni paziente, comprensiva dello specifico trattamento che ogni paziente durante la seduta richiede. A.D.R.: tale attività viene svolta dal lunedì al sabato e siamo mediamente sette infermieri che svogliamo tale attività. A.D.R.: posso altresì riferire che l'attività sopra descritta è particolarmente faticosa poiché ogni singolo paziente per cui viene fatta la dialisi necessita dello spostamento fisico del paziente, che è a carico degli infermieri, per almeno due volte durante la terapia stessa. A.D.R.: per quanto è a mia conoscenza nel corso di questi anni il si è lamentato di dolori alle Pt_1 gambe e alla schiena.;.” Analoghe dichiarazioni della teste …. Conosco il in quanto è mio Tes_2 Pt_1 collega e lavoriamo insieme, dal 2005, presso l'Ospedale di Locri nel reparto di nefrologia e dialisi ADR: L'attività che svolgiamo è quella di preparare gli apparecchi per la terapia con il relativo materiale farmacologico che è costituito da sacchi del peso di circa cinque chili e successivamente per i pazienti non deambulanti vengono prelevati di peso dalla carrozzine7letti barella e posizionati sui letti bilancia: ADR: vengono effettuati due turni, uno loa mattina ed uno il pomeriggio;
per ogni turno mediamente ogni infermiere, compreso il , gestisce circa Pt_1
3/4 pazienti. ADR: la terapia per singolo paziente dura dalle tre alle quattro ore per tre volte la settimana: ADR Durante la terapia i pazienti vengono movimentati, cioè vengono spostati di posizione sul letto bilancia per dare sollievo considerata l'immobilità e la durata del trattamento.
ADR: Posso riferire che il in varie occasioni si è lamentato per il mal di schiena nonché Pt_1 dolori diffusi alle gambe a seguito dell'attività in precedenza descritta ADR. A domanda dell'avv.
Fiamingo posso dire che il materiale occorrente per la terapia viene prelevato direttamente da noi dal magazzino e trasportato nelle sale dialisi.
4. Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio che ha consentito di accertare, in base a motivazioni congruamente e logicamente argomentate dal CTU nella relazione peritale cui pertanto si rinvia, la sussistenza del nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nel corso degli anni, siccome emersa nell'istruttoria orale e le patologie riscontrate dal CTU, giungendo l'ausiliario a stabilire che la malattia professionale lamentata ha determinato in capo alla ricorrente un danno biologico in misura, permanentemente sin dalla data della denuncia, pari al 12%.
Così il CTU: ….il sig. è affetto dalle patologie di cui in diagnosi, quali: Parte_1
“Circoscritta ernia discale L3-L4 localizzata in sede intra-foraminale sx ed ernia discale L5 -S1 mediana dx;
meniscopatia degenerativa bilaterale a discreto impatto funzionale”, causate dall'attività lavorativa svolta per un lungo lasso di tempo, sottoponendo il proprio apparato osteo-articolare a continue e marcate sollecitazioni, in condizioni spesso non ottimali dei mezzi utilizzati;
• le menomazioni relative alla discopatia lombare con ernie discali, nonché la meniscopatia degenerativa del ginocchio destro e sinistro sono da considerare a eziologia professionale altamente probabile, in quanto nell'attività lavorativa svolta, per come risulta in atti, ricorrono certamente microtraumi e posture incongrue a carico della colonna vertebrale e delle ginocchia, e l'attività lavorativa stessa è stata eseguita con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, comportando vibrazioni meccaniche trasmesse al rachide lombo-sacrale e alle ginocchia;
• nella malattia professionale l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia è contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quella attività lavorativa (o, comunque, per l'esposizione a quella determinata noxa patogena); • è stata presa visione di tutta la documentazione sanitaria presente in atti ed integrata da quanto riscontrato obiettivamente a carico del rachide lombare in sede di visita medica peritale;
• inoltre, considerato che, in caso di danni plurimi, non è prevista dalla normativa recente (D.lgs. n° 38/2000) o passata (DPR n° 1124/65) il ricorso tassativo a formule matematiche (così come, invece, previsto dal DM n° 43/92 che regolamenta la valutazione dei danni plurimi in invalidità civile); • considerato, infine, che la “Tabella delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U.
n° 172 del 25.07.2000), prevede: ➢ al codice 213: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” = fino a 12% (percentuale oggi assegnata 10%, complessiva per entrambe le ernie discali riscontrate); ➢ al codice 283 (per analogia): “Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare ” = fino a 4%
(percentuale oggi assegnata 4%, comprensiva sia per la meniscopatia del ginocchio dx che del ginocchio sx); si può concludere la Consulenza Tecnica d'Ufficio, rispondendo al Magistrato nel seguente modo, in relazione ai quesiti posti: CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI. “Il periziato, sig.
è affetto dalle infermità espresse in diagnosi. A tali infermità, Parte_1 configurabili come AT IO , è imputabile un DANNO BIOLOGICO complessivo valutabile nella misura complessiva del 12% (DODICI), con DECORRENZA da CP_ OTTOBRE 2019 (data di denuncia all delle suddette malattie professionali)”.
Sicché nel caso di specie è applicabile il regime tabellare presuntivo per mancata allegazione dell'attività lavorativa tabellata, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla rendita. L'onere di allegazione e prova delle concrete modalità di svolgimento della lavorazione e dell'esposizione al rischio, che incombono sul ricorrente ex art. 2697 c.c., risultano soddisfatte nel presente giudizio secondo le risultanze della CTU espletata. Consulenza Tecnica a cui è stata demandata l'indagine della sussistenza del nesso di causalità tra le malattie insorte e documentate e l'attività lavorativa svolta, in termini causali e non causali
5. Ne consegue la condanna dell assicuratore convenuto a determinare in tale CP_2 misura l'indennizzo, maggiorato dagli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
6. Le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c., e quelle di consulenza tecnica seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale contratta nella misura del 12%, oltre interessi legali dalla data del dì al soddisfo.
- Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che, distratte a favore del CP_1 procuratore attoreo, liquida in € 1.300,00 oltre rimb. forf. e accessori di legge.
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza, liquidate in favore CP_1 del dott. in euro 290,00 oltre accessori, come per legge. Parte_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 04/02/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo