Ordinanza collegiale 17 maggio 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 24 dicembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/06/2025, n. 10819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10819 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10819/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
a) del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) del diritto del minore -OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
e per la condanna
a) della A.S.L. Roma 3 ad erogare l''''intervento comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS-, come indicato dalle Linee Guida dell''''I.S.S., in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) della A.S.L. Roma 3 ad erogare l''''intervento comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS-, come indicato dalle Linee Guida dell''''ISS in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapia con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell''''inerzia serbata nell''''erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 738,00 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all''''instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/4/2024:
Nel ricorso per l''''accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
a) del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere
dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero
sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento
riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) del diritto del minore -OMISSIS-a ricevere
dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero
sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento
riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura
maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
e per la condanna
a) della A.S.L. Roma 3 ad erogare l''''intervento comportamentale con metodo ABA al
minore -OMISSIS-, come indicato dalle Linee
Guida dell''''I.S.S., in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via
indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da
terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) della A.S.L. Roma 3 ad erogare l''''intervento comportamentale con metodo ABA al
minore -OMISSIS-, come indicato dalle Linee
Guida dell''''ISS in misura pari a 20 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta,
sostenendo le spese relative alle ore di terapia con metodo ABA ricevute da terzi,
ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell''''inerzia serbata nell''''erogare le terapie comportamentali con metodo
A.B.A. da quantificarsi in complessivi 738,00 € per spese di terapia comportamentale
erogata da terzi, salvo successive all''''instaurazione del presente giudizio, ovvero nella
misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
Ora anche con i presenti Motivi Aggiunti
per l''''annullamento
della nota dell''''U.O.C. TSMREE della ASL Roma 3 prot. n. 9953 del 12.02.2024 (doc.
1) depositata nel presente giudizio e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di
estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti hanno presentato ricorso per ottenere l’accertamento del diritto del figlio minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e del figlio minore -OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia.
La Asl, in seguito alla presentazione del ricorso, ha proposto per i due minori i seguenti piani terapeutici: per il minore -OMISSIS- “n. 1 ora terapia settimanale di logopedia, n. 1 ora settimanale di 2 psicomotricità, n. 1 ora settimanale di terapia occupazionale, n. 2 ore settimanali terapia cognitivo neuropsicologica (anche di tipo cognitivo comportamentale) in rapporto alle comorbidità con disregolazione attentivo motoria e la compromissione del linguaggio, e 1 ora e mezza mensile di parent training ed i genitori hanno impugnato questo piano con motivi aggiunti; - per -OMISSIS-, invece, la Asl ha proposto il piano terapeutico che è stato accettato dai genitori.
In seguito alla presentazione dei motivi aggiunti il Collegio ha disposto una C.T.U.; i genitori hanno proposto alla Asl una modifica del piano terapeutico per -OMISSIS-, ovvero un intervento di 2 ore settimanali di logopedia e n. 4 ore settimanali di terapia comportamentale, senza la terapia psicomotoria e la terapia occupazionale e la Asl ha accettato detta modifica come da pec in atti; - pertanto, alla luce dell’accettazione della Asl di modifica del piano terapeutico proposto, i genitori non hanno più interesse ai motivi aggiunti e di conseguenza non ha più motivo di disporsi la C.T.U.; pertanto, su richiesta della parte ricorrente, è stata annullata la CTU ammessa.
La parte ricorrente ha insistito per il pagamento delle terapie pregresse non rimborsate dalla Asl e per il pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Si premette quanto segue.
“Nel merito, preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è necessaria una sintesi del quadro normativo che disciplina la materia.
10.1 L’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all’art. 1 prescrive che: “ Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse ”.
Il successivo comma 7 dispone che: “ Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”.
Pertanto il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l’erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta, in forma diretta o indiretta, è costituito dall’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
Ancora, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 134 del 2015, “ l’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”.
Il successivo art. 3 prevede che “ Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica … si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ”.
L’art. 4 dispone che “ il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ”.
Sono state quindi adottate le “ Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ”, da ultimo aggiornate ad ottobre 2023 con una lista di Raccomandazioni.
Con D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che “ …ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ” (art. 60).
10.2 La Regione Lazio, con deliberazione n. 75 del 13 febbraio 2018, ha affermato che il servizio aziendale “ garantisce la presa in carico e la realizzazione degli interventi con personale debitamente formato, attraverso l’utilizzo di tutte le risorse sanitarie, socio sanitarie, scolastiche e sociali della rete territoriale, comprese quelle residenziali, semiresidenziali e non residenziali, pubbliche e private accreditate ” oltre che “ le attività di parent trainig e teacher training ”. Detta deliberazione fornisce indicazioni operative sul percorso Diagnostico-terapeutico-assistenziale rivolto alle persone con disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD), al fine di uniformare sul territorio regionale il percorso di presa in carico della persona con ASD, per l’intero arco di vita, a partire dalla organizzazione della rete che coinvolga i servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e sociali nella prospettiva dell’inclusione, in linea con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012.
Ancora, la legge regionale Lazio n. 7 del 2018, all’art. 74 ha disposto che: “ La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana ”. … Deve essere innanzitutto evidenziato che l’analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del D. Lgs. n. 502 del 1992 (ex multis: Cons St. n. 2119 del 2022).
Il riconoscimento della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA non determina, tuttavia, il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del predetto trattamento a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, indipendentemente dal riconoscimento al riguardo da parte dell’Amministrazione competente dell’appropriatezza della prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura tecnica riservata alle AA.SS.LL. nell’ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da parte della regolamentazione in materia.
La scelta finale della terapia da erogarsi nei confronti del singolo paziente spetta all’esclusiva competenza dell’ASL e implica l’attivazione delle relative strutture sanitarie, secondo schemi di valutazione tecnico-scientifica del caso specifico, essendo il diritto alla miglior prestazione in materia conformato dalla legge e il percorso socio-sanitario delineato nella pertinente regolamentazione nazionale e regionale nella materia.
In particolare, la ASL, attraverso le proprie strutture, deve stabilire la durata e la frequenza degli interventi terapeutici sulla base di oggettivi riscontri normativi e/o scientifici – adattati alla peculiarità del caso clinico – che attengono al corretto svolgimento del protocollo previsto nella normativa nazionale e regionale al riguardo.
In alcune AA.SS.LL. sono state adottate apposite linee guida programmatiche e operative valevoli sul tutto il territorio dell’Azienda stessa per disciplinare la stesura e l’attuazione dei progetti riabilitativi individuali; in alcune delle predette linee guida aziendali - essendosi scelto di prediligere l’inserimento scolastico con sostegno pure nell’età prescolare - viene individuato il monte ore massimo (solitamente di 4/8 ore settimanali) di terapia settimanale complessiva ulteriore.
La scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
12. Deve ancora essere rilevato che, da una piana lettura delle norme come sopra sinteticamente descritte, discende altresì che, se da un lato, compete alla Asl stabile il percorso terapeutico più rispondente alle necessità del paziente, dall’altro sussiste il diritto del paziente ad essere preso in carico dall’Azienda sanitaria e ad essere curato attraverso un percorso terapeutico preventivamente individuato in un progetto individuale, che definisca in modo puntuale le prestazioni che gli devono essere erogate a carico del SSR .”. “
Al riguardo si rileva che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati in precedenza.
Per quanto attiene all’azione risarcitoria, in ricorso parte ricorrente ha specificato “ da quantificarsi in complessivi 738,00 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizi o”.
Sussistono i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale, considerato che nell’attesa di essere chiamati dai Centri in cui erano inseriti in Liste d’attesa e nelle more della predisposizione del Piano, i genitori hanno assicurato al minore a proprie spese le terapie ritenute necessarie.
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento riabilitativo con metodo ABA, nei limiti delle ore quantificate poi nel Piano redatto dalla Asl nel corso del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate per la particolarità della fattispecie e la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e per la parte che residua li accoglie nei limiti di cui alla motivazione che precede e per l’effetto condanna la Asl resistente a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori nei predetti limiti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.