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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv Cazzato - Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1 rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Battiato
- Convenuto - OGGETTO: indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 14.4.25, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che l'istituto previdenziale convenuto aveva richiesto la ripetizione della somma di euro 7211,53 corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, assertivamente non dovuto per il superamento del requisito reddituale, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare l'illegittimità della suddetta richiesta di indebito, stante la buona fede del ricorrente, o comunque la irripetibilità dello stesso in data anteriore al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni reddituali.
L' si è costituito chiedendo la cmc. CP_1
All'udienza odierna il ricorso è stato discusso e deciso come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va detto che nessuna cessazione della materia del contendere può essere pronunciata atteso che il debito è stato estinto per compensazione con un credito vantato dal ricorrente e la somma ancora dovuta dall' non è stata neppure versata alla parte ricorrente. CP_1
In realtà è lo stesso che nella memora di costituzione ammette pacificamente l'errore in cui è CP_1 incorso e che ha originato la richiesta di ripetizione dell'indebito.
Per cui certamente non vi è alcun indebito come da comunicazione del 20.11.24.
Tuttavia questo Giudice non può condannare l' al versamento della somma di € 11.516,72, CP_1 credito riconosciuto dall' al ricorrente nelle more del giudizio, atteso che trattasi di domanda CP_1 nuova, formulata per la prima volta nelle note difensive.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' come da comunicazione del 20.11.24. CP_1
2. condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1500,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Taranto, 4.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv Cazzato - Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1 rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Battiato
- Convenuto - OGGETTO: indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 14.4.25, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che l'istituto previdenziale convenuto aveva richiesto la ripetizione della somma di euro 7211,53 corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, assertivamente non dovuto per il superamento del requisito reddituale, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare l'illegittimità della suddetta richiesta di indebito, stante la buona fede del ricorrente, o comunque la irripetibilità dello stesso in data anteriore al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni reddituali.
L' si è costituito chiedendo la cmc. CP_1
All'udienza odierna il ricorso è stato discusso e deciso come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va detto che nessuna cessazione della materia del contendere può essere pronunciata atteso che il debito è stato estinto per compensazione con un credito vantato dal ricorrente e la somma ancora dovuta dall' non è stata neppure versata alla parte ricorrente. CP_1
In realtà è lo stesso che nella memora di costituzione ammette pacificamente l'errore in cui è CP_1 incorso e che ha originato la richiesta di ripetizione dell'indebito.
Per cui certamente non vi è alcun indebito come da comunicazione del 20.11.24.
Tuttavia questo Giudice non può condannare l' al versamento della somma di € 11.516,72, CP_1 credito riconosciuto dall' al ricorrente nelle more del giudizio, atteso che trattasi di domanda CP_1 nuova, formulata per la prima volta nelle note difensive.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' come da comunicazione del 20.11.24. CP_1
2. condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1500,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Taranto, 4.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE