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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 99 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 16.04.2025 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, elett.te domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE ALDO MORO 231 71017 TORREMAGGIORE presso lo studio dell'avv. MANZELLI MASSIMA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
), elett.te domiciliato in VIA UGO LA CP_1 C.F._2
MALFA, 135 TORREMAGGIORE presso lo studio dell'avv. MARINELLI LUIGI che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi alle note congiunte di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/01/2025 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 elebrato in Torremaggiore il 25.01.1986 (atto n. 12, p.II, serie A, anno 1986).
[...]
Nelle more della celebrazione dell'udienza le parti hanno rappresentato di aver concluso un accordo per la trasformazione in congiunto del giudizio. All'udienza cartolare del 16.04.2025, considerato fallito il tentativo di conciliazione in considerazione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, i coniugi hanno confermato con note congiunte di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate negli allegati patti depositati in data 28 e 31 marzo 2025 per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del
Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite patti depositati in data
28 e 31 marzo 2025.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi da parte del Tribunale di Lucera intervenuta in data 21.05.2008;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti con i patti depositati in data 28 e 31 marzo 2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
[...]
e con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1 CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Torremaggiore il 25.01.1986 (atto n. 12,
p. II, serie A, anno 1986);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati in data 28 e 31 marzo 2025 alle condizioni, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20/05/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 99 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 16.04.2025 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, elett.te domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIALE ALDO MORO 231 71017 TORREMAGGIORE presso lo studio dell'avv. MANZELLI MASSIMA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
), elett.te domiciliato in VIA UGO LA CP_1 C.F._2
MALFA, 135 TORREMAGGIORE presso lo studio dell'avv. MARINELLI LUIGI che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi alle note congiunte di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/01/2025 ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 elebrato in Torremaggiore il 25.01.1986 (atto n. 12, p.II, serie A, anno 1986).
[...]
Nelle more della celebrazione dell'udienza le parti hanno rappresentato di aver concluso un accordo per la trasformazione in congiunto del giudizio. All'udienza cartolare del 16.04.2025, considerato fallito il tentativo di conciliazione in considerazione della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, i coniugi hanno confermato con note congiunte di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate negli allegati patti depositati in data 28 e 31 marzo 2025 per cui il collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del
Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite patti depositati in data
28 e 31 marzo 2025.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi da parte del Tribunale di Lucera intervenuta in data 21.05.2008;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti con i patti depositati in data 28 e 31 marzo 2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
[...]
e con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1 CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Torremaggiore il 25.01.1986 (atto n. 12,
p. II, serie A, anno 1986);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati in data 28 e 31 marzo 2025 alle condizioni, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20/05/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
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