Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 805
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il Giudice rileva che le cartelle di pagamento sottostanti sono state regolarmente notificate e, non essendo state opposte, i crediti sono divenuti irretrattabili.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il Giudice rileva che la prescrizione è stata sospesa a causa della normativa emergenziale COVID-19 per un periodo di 542 giorni. Inoltre, la presentazione di un'istanza di rateizzazione e i relativi pagamenti fino al 2014 hanno interrotto la prescrizione, così come la notifica dell'intimazione di pagamento. Pertanto, nessun termine prescrizionale è decorso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'eccezione è infondata in quanto l'atto è stato predisposto in modulo meccanizzato e con riferimenti per relationem agli atti presupposti notificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 805
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 805
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo