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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7549/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229004420005000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229004420005000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229004420005000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7549-24 RGRG Ricorrente_1 ricorreva
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE impugnando l' Intimazione di Pagamento - Documento n. 03420229004420005000- Lotto di stampa n. 07538 del 31.05.22, notificata il 09.10.2024
Relativa al mancato pagamento delle seguenti cartelle 1. Cartella n. 03420110045751030000 notificata il 24/11/2011 avente ad oggetto: Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di €. 234,74; b) Tassa automobilistica art. 17 l. 449/97 - Regione
Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005- di €. 51,80 SANZIONE;
c) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97- Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di
€. 13,67 INTERESSI;
d) Tassa automobilistica art. 17 1. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett.
Gestione altri Tributi -Anno 2005- di €. 83,34; e) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria
Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di €. 17,99 SANZIONE;
f) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di €. 4,32
INTERESSI; g) Tassa automobilistica art. 17 1. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi -Anno 2005 - di €. 16,55 INTERESSI;
h) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 – Regione
Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di €. 5,76 INTERESSI;
i) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi -Anno 2006- di
€. 235,49; j) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri
Tributi - Anno 2006 - di €. 52,43 SANZIONE;
k) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria
Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006- di €. 9,49 INTERESSI;
1) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 – Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006 - di €. 84,73; m)
Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno
2006 - di €. 18,26 SANZIONE;
n) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006- di €. 2,92 INTERESSI;
o) Tassa automobilistica art. 17 1. 449/97 -
Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi -Anno 2006- di €. 199,24; p) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006- di
€. 43,82 SANZIONE;
q) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett.
Gestione altri Tributi - Anno 2006- di €. 8,03 INTERESSI;
r) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 –
Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006 - di €. 14,48 ALTRI ONERI;
s) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri t) u) Tributi - Anno
2006- di €. 16,80 INTERESSI;
Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006 - di €. 5,84 INTERESSI;
Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 -
Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006- di €. 13, 88. TOTALE ENTE €.
1.133,58 DIRITTI NOTIFICA €.0,00 TOTALE ATTO €. 1.133,58
2. Cartella n.03420130008697162000 a) notificata il 13/03/2013 avente ad oggetto: Tassa automobilistica art. 17 1. 449/97- Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche - Anno
2007 - di €. 248,01; b) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97- Regione Calabria Settore Tributi U.O.
Tasse Automobilistiche - Anno 2007- di €. 56,96 SANZIONE;
c) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97-
Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche - Anno 2007- di €. 15,34 INTERESSI;
d)
Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97-Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche -
Anno 2007 - di €. 13,15 ALTRI ONERI;
e) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97- Regione Calabria
Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche - Anno 2007 - di €. 15,34 INTERESSI. TOTALE ENTE €.
348,00 DIRITTI NOTIFICA €. 0,00 TOTALE ATТО €. 348,80
Lamentava la omessa notifica atti presupposti ,difetto motivazione , prescrizione Si costituiva AdeR controdeducendo
La causa era decisa udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Il Giudice rileva che vi è l'inammissibilità di qualsiasi contestazione con riferimento alle cartelle di pagamento 03420110045751030000 e 03420130008697162000 ed alle pretese iscritte a ruolo dall'Ente creditore, atteso che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sono state regolarmente notificate come dimostrato dalla documentazione in atti e in quanto non opposte i crediti sottesi sono divenuti irretrattabili (CASSAZIONE SENTENZA N. 22108/2024 ; CASSAZIONE SEZIONI
UNITE SENTENZA N. 23397/2016).
Il Giudice rileva che nel giudizio in oggetto inoltre trova applicazione la sospensione DELL'ATTIVITÀ DI
RISCOSSIONE DISPOSTA EX LEGE DALL'8.03.2020 AL 31.08.2021, PER UN TOTALE DI 542 GIORNI.
In particolare, ai sensi dell'art. 68 comma 1 DL 18/2020, trova applicazione l'art 12 D.Lgs 159/2015, che testualmente prevede: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”. 5 L'art. 68 del D.
L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Dopo questa norma iniziale, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione. Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti: - l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i termini di sospensione;
- l'art. 99 del D.L.
n. 104/2020 (decreto Agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- il D.
L. n. 125/2020 ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020; - l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021; - l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio
2021. - l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021; - l'art. 9,
D.L. n. 73/2021, da ultimo, lo ha fissato al 31 agosto 2021.
Nel caso di specie, quindi, non è decorso alcun termine prescrizionale per cui l'eccezione formulata da parte ricorrente dovrà essere rigettata
In riferimento, poi, alla generica eccezione di prescrizione va rilevato che che l'Agente della Riscossione, successivamente alla notifica delle cartelle contestate con riferimento alle stesse ha accolto l'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente, e vi sono stati pagamenti fino al 2014 cui sono seguiti alcuni versamenti con conseguente riconoscimento del debito, salvo poi essere dichiarata decaduta per mancato rispetto delle rate,
La prescrizione inoltre è stata interrotta dall'Agente della Riscossione che ha notificato l'intimazione di pagamento 03420229004420005000, oggi opposta, per cui nessun termine di prescrizione può essere decorso
L'eccezione di difetto di motivazione attesa la predisposizione dell'atto in modulo meccanizzato e con riferimenti per realtionem agli atti presupposti notificati è infondata
Il ricorso va pertanto rigattato
La soluzione sostanzialmente in rito e la farraginosità della normativa Covid in materia di proroga dei termini consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7549/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229004420005000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229004420005000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229004420005000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7549-24 RGRG Ricorrente_1 ricorreva
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE impugnando l' Intimazione di Pagamento - Documento n. 03420229004420005000- Lotto di stampa n. 07538 del 31.05.22, notificata il 09.10.2024
Relativa al mancato pagamento delle seguenti cartelle 1. Cartella n. 03420110045751030000 notificata il 24/11/2011 avente ad oggetto: Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di €. 234,74; b) Tassa automobilistica art. 17 l. 449/97 - Regione
Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005- di €. 51,80 SANZIONE;
c) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97- Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di
€. 13,67 INTERESSI;
d) Tassa automobilistica art. 17 1. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett.
Gestione altri Tributi -Anno 2005- di €. 83,34; e) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria
Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di €. 17,99 SANZIONE;
f) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di €. 4,32
INTERESSI; g) Tassa automobilistica art. 17 1. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi -Anno 2005 - di €. 16,55 INTERESSI;
h) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 – Regione
Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2005 - di €. 5,76 INTERESSI;
i) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi -Anno 2006- di
€. 235,49; j) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri
Tributi - Anno 2006 - di €. 52,43 SANZIONE;
k) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria
Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006- di €. 9,49 INTERESSI;
1) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 – Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006 - di €. 84,73; m)
Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno
2006 - di €. 18,26 SANZIONE;
n) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006- di €. 2,92 INTERESSI;
o) Tassa automobilistica art. 17 1. 449/97 -
Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi -Anno 2006- di €. 199,24; p) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006- di
€. 43,82 SANZIONE;
q) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett.
Gestione altri Tributi - Anno 2006- di €. 8,03 INTERESSI;
r) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 –
Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006 - di €. 14,48 ALTRI ONERI;
s) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri t) u) Tributi - Anno
2006- di €. 16,80 INTERESSI;
Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 - Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006 - di €. 5,84 INTERESSI;
Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97 -
Regione Calabria Dip. Bilancio sett. Gestione altri Tributi - Anno 2006- di €. 13, 88. TOTALE ENTE €.
1.133,58 DIRITTI NOTIFICA €.0,00 TOTALE ATTO €. 1.133,58
2. Cartella n.03420130008697162000 a) notificata il 13/03/2013 avente ad oggetto: Tassa automobilistica art. 17 1. 449/97- Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche - Anno
2007 - di €. 248,01; b) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97- Regione Calabria Settore Tributi U.O.
Tasse Automobilistiche - Anno 2007- di €. 56,96 SANZIONE;
c) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97-
Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche - Anno 2007- di €. 15,34 INTERESSI;
d)
Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97-Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche -
Anno 2007 - di €. 13,15 ALTRI ONERI;
e) Tassa automobilistica art. 17 I. 449/97- Regione Calabria
Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche - Anno 2007 - di €. 15,34 INTERESSI. TOTALE ENTE €.
348,00 DIRITTI NOTIFICA €. 0,00 TOTALE ATТО €. 348,80
Lamentava la omessa notifica atti presupposti ,difetto motivazione , prescrizione Si costituiva AdeR controdeducendo
La causa era decisa udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Il Giudice rileva che vi è l'inammissibilità di qualsiasi contestazione con riferimento alle cartelle di pagamento 03420110045751030000 e 03420130008697162000 ed alle pretese iscritte a ruolo dall'Ente creditore, atteso che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sono state regolarmente notificate come dimostrato dalla documentazione in atti e in quanto non opposte i crediti sottesi sono divenuti irretrattabili (CASSAZIONE SENTENZA N. 22108/2024 ; CASSAZIONE SEZIONI
UNITE SENTENZA N. 23397/2016).
Il Giudice rileva che nel giudizio in oggetto inoltre trova applicazione la sospensione DELL'ATTIVITÀ DI
RISCOSSIONE DISPOSTA EX LEGE DALL'8.03.2020 AL 31.08.2021, PER UN TOTALE DI 542 GIORNI.
In particolare, ai sensi dell'art. 68 comma 1 DL 18/2020, trova applicazione l'art 12 D.Lgs 159/2015, che testualmente prevede: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”. 5 L'art. 68 del D.
L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Dopo questa norma iniziale, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione. Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti: - l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i termini di sospensione;
- l'art. 99 del D.L.
n. 104/2020 (decreto Agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- il D.
L. n. 125/2020 ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020; - l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021; - l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio
2021. - l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021; - l'art. 9,
D.L. n. 73/2021, da ultimo, lo ha fissato al 31 agosto 2021.
Nel caso di specie, quindi, non è decorso alcun termine prescrizionale per cui l'eccezione formulata da parte ricorrente dovrà essere rigettata
In riferimento, poi, alla generica eccezione di prescrizione va rilevato che che l'Agente della Riscossione, successivamente alla notifica delle cartelle contestate con riferimento alle stesse ha accolto l'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente, e vi sono stati pagamenti fino al 2014 cui sono seguiti alcuni versamenti con conseguente riconoscimento del debito, salvo poi essere dichiarata decaduta per mancato rispetto delle rate,
La prescrizione inoltre è stata interrotta dall'Agente della Riscossione che ha notificato l'intimazione di pagamento 03420229004420005000, oggi opposta, per cui nessun termine di prescrizione può essere decorso
L'eccezione di difetto di motivazione attesa la predisposizione dell'atto in modulo meccanizzato e con riferimenti per realtionem agli atti presupposti notificati è infondata
Il ricorso va pertanto rigattato
La soluzione sostanzialmente in rito e la farraginosità della normativa Covid in materia di proroga dei termini consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate