Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5287 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10.3.2025 tra
(cod. fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, dott.ssa Roberta Volpini, elet- tivamente domiciliata in Via Luigi Ceci n. 21, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Paolo Borioni (cod. fisc. ), che la rappresenta e di- CodiceFiscale_1 fende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e già ) (cod. fisc. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. quale CP_3 mandataria e rappresentante processuale dell' costituita con le man- CP_4 danti e elettivamente domi- CP_5 CP_6 Controparte_7 ciliata in Via Sabotino n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Valentino Vul- Pt_1 petti (cod. fisc. ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, Parte_1
in accoglimento dell'impugnativa, riformata la sentenza come richiesto, con- dannare l alla ripetizione delle somme incassate Controparte_1 in ragione dell'esecuzione e dell'adempimento al decreto ingiuntivo opposto ed alla sentenza di primo grado impugnata;
in accoglimento dell'impugnativa la sentenza impugnata rigettando qualsiasi domanda di pagamento proposta da nei con- Controparte_1 fronti d 1 per i motivi dedotti accogliendo le domande proposte Pt_2 in primo grado che si trascrivono di seguito:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: (…)
2) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale previsto negli atti contrattuali e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Amministrativo con riferimento alle somme ingiunte a titolo di “revisione prezzi” e, per l'effetto, 2 revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso il decreto ingiuntivo opposto;
4) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in ragione dell'intervenuta cessione dei crediti di cui alle fatture oggetto di ingiunzione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso il decreto ingiuntivo opposto;
5) in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni nn 2 e 3, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegitti- mamente emesso e/o infondato e comunque sfornito di prova il decreto in- giuntivo opposto;
6) in via principale e nel merito nonché, se del caso, anche in via riconven- zionale, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni nn 2 e 3, accertare e quantificare i pari e/o maggiori crediti maturati dalla oppo- nente a titolo di indebito secondo quanto dedotto al § 5 dell'atto di opposi- zione originario e come esposto in appello nella misura che in corso di causa sarà accertata, ponendole in compensazione e comunque in detrazione ri- spetto a quanto ingiunto e/o richiesto dalla opposta, con ogni conseguente pronuncia anche di condanna;
7) in via principale e nel merito nonché, se del caso, anche in via riconven- zionale, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni nn 2 e 3, accertare e quantificare i pari e/o maggiori crediti maturati dalla oppo- nente a titolo di risarcimento del danno subito e subendo dalla opponente secondo quanto dedotto al § 5 dell'atto di opposizione originario e come esposto in appello nella misura che in corso di causa sarà accertata, ponen- dole in compensazione e comunque in detrazione rispetto a quanto ingiunto e/o richiesto dalla opposta, con ogni conseguente pronuncia anche di con- danna;
8) in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie articolate in primo grado e rinnovate nelle richieste con il presente appello”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni Controparte_1 avversa domanda deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiarare inammissibile l'appello formulato dall ed ogni do- Parte_2 manda e conclusione ivi spiegata per tutti i motivi esposti in narrativa;
3 - respingere l'appello formulato dall ed ogni domanda ivi spie- Parte_2 gata in quanto infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in nar- rativa;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 12052/2022 del Tribunale Ordinario di Roma pubblicata il 27.7.2022 nel giudizio RG 39280/2018;
- in ogni caso confermare il d.i. n. 6065/18 (RG 83760/2017) emesso dal Tribunale di Roma ovvero in subordine condannare l a pagare Parte_2 in favore di l'importo di € 1.707.129,59 o il diverso importo che CP_5 risulterà all'esito dell'istruttoria oltre agli interessi ex d.lgs 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, con specifico riferimento alle fatture n. P065/2016 e n. P43/2017 ed in caso di ritenuta assenza o nullità del titolo contrattuale, condannare l ai sensi dell'art. 2041 c.c. ad inden- Parte_2 nizzar nella misura indicata nella narrativa del presente atto o nella CP_5
misura che risulterà all'esito dell'istruttoria o che sarà quantificata anche in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
- condannar a rimborsare in favore della odierna deducente le Parte_2 spese del doppio grado di giudizio oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1. La (d'ora innanzi, ) ha proposto Parte_1 Pt_3 opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 6065/2018 emesso, provviso- riamente esecutivo, il 9.3.2018 dal Tribunale di Roma, con cui le è stato ingiunto di pagare alla (d'ora innanzi, soltanto Controparte_1
), quale mandataria della costituita con la la CP_4 CP_5 CP_6
e la l'importo di € 1.707.129,59, oltre interessi
[...] Controparte_7 di cui agli artt. 4 e segg. del d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio. In particolare, l'opponente ha eccepito, preliminarmente, il difetto di competenza o di giurisdizione del giudice adito per essere stata compro- messa in arbitri la questione oggetto di controversia;
e, quindi, nel merito ha dedotto che:
4 a) quanto alla fattura n. 1121 del 29.12.2015 di € 4.131,52 (I.V.A. esclusa) emessa dalla non sarebbe stata effettuata la liquidazione in CP_5 ragione della mancata indicazione nella stessa del c.d. codice CIG (essenziale al fine della tracciabilità dei pagamenti), e non sarebbe possibile chiedere il riconoscimento di tale somma a titolo di ingiustificato arricchimento;
b) quanto alla fattura P-006-2016 del 25.1.2016 di € 202.460,93 (I.V.A. esclusa) emessa dalla oltre quanto dedotto sub a) in relazione CP_5 ad altra fattura, sarebbe stata oggetto di compensazione parziale per € 166.367,00 a seguito della nota di credito n. P-005/2016 per tale importo emessa dalla CP_5
c) quanto alla fattura n. 152 del 4.4.2013 di € 27.096,07 CP_5
(I.V.A. esclusa), che riporta “Integrazione IVA dal 10% al 21% fattura n° 151 del 04/04/2013 CIG: 306841 , la qualificazione delle opere eseguite ed a cui la stessa si riferisce quale “manutenzione straordinaria” sarebbe frutto della libera interpretazione della in ordine all'aliquota CP_5 applicabile e si scontrerebbe con le chiare risultanze dei documenti deposi- tati, i quali indicano quale oggetto l'esecuzione di lavori di “Manutenzione straordinaria”, come tale soggetta ad I.V.A. al 10%, come sarebbe peraltro indicato nel quadro economico dell'opera contrattualizzato;
d) quanto alla fattura n. 579 dell'8.7.2015 di € 42.048,00 (I.V.A esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato per le ra- CP_5 gioni sub a) e, peraltro, la pretesa sarebbe infondata per nullità del contratto in tema di copertura di spese;
e) quanto alla fattura n. 1119 del 29.12.2015 di € 81.959,29 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato per le ra- CP_5 gioni sub a) e, peraltro, il pagamento non sarebbe dovuto atteso che il cer- tificato di pagamento non è firmato ed i lavori sarebbero stati ancora in corso di esecuzione ed avrebbero dovuto essere rendicontati alla Regione Lazio unitamente alle attrezzature e agli arredi soltanto una volta ultimati;
f) quanto alla fattura n P-009-2016 del 25.1.2016 di 63.840,69 (I.V.A. esclusa) emessa dalla non sarebbe stato liquidato l'importo CP_5 per le ragioni sub a) e, peraltro, la fattura sarebbe riferibile a un certificato di pagamento inerente a lavori che sarebbero stati ancora in corso, da
5 rendicontare alla Regione Lazio unitamente alle attrezzature e agli arredi soltanto una volta ultimati;
g) quanto alla fattura n. 1120 del 29.12.2015 di € 63585,19 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato per le ra- CP_5 gioni sub a) e, peraltro, i lavori sarebbero stati ancora in corso e avrebbero dovuto essere rendicontati alla Regione Lazio unitamente alle attrezzature e agli arredi solo una volta ultimati;
h) quanto alla fattura n. P- 007-2016 del 25.1.2016 di € 82.019,15 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato CP_5 per la ragioni sub a) e, peraltro, i lavori sarebbero stati ancora in corso e avrebbero dovuto essere rendicontati alla Regione Lazio unitamente alle at- trezzature e agli arredi soltanto una volta ultimati;
i) quanto alla fattura n. P-065-2016 del 29.3.2016 di € 243.917,82 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato CP_5 per le ragioni sub a) e, peraltro, l'importo non sarebbe spettante perché non sorretto da alcuna valida disposizione contrattuale;
j) quanto alla fattura n. P-081-2016 del 19.4.2016 di € 19.093,11 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato CP_5 per le ragioni sub a);
k) quanto alla fattura n. P-126-2016 del 2.8.2017 di € 249.788,33 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato CP_5 per le ragioni sub a) e, in ogni caso, la revisione dei prezzi non potrebbe essere riconosciuta per difetto di prova;
l) quanto alla fattura n. 102 del 7.3.2013 di € 20.042,88 (I.V.A. esclusa) emessa dalla non sarebbe dovuta l'integrazione dell'I.V.A. dal CP_5
10% al 21%, trattandosi di una libera interpretazione della società che ha emesso la fattura, ma non condivisibile;
m) quanto alla fattura n. 602 del 12.11.2013 di € 14.742,96 emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato per le ragioni sub a) e, CP_5 peraltro, si verterebbe in ambito di richiesta di integrazione I.V.A. non do- vuta;
n) quanto alla fattura n. 922 del 31.12.2014 di e 18.763,92 emessa dalla non sarebbe dovuta l'integrazione I.V.A. dal 10% al 21%; CP_5
6 o) quanto alla fattura n. P096 di € 16.261,26 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non potrebbe essere liquidato per le ragioni sub a) CP_5
e, peraltro, il certificato di pagamento sarebbe privo di sottoscrizione e man- cherebbe ogni prova in punto di prezzi applicati;
p) quanto alla fattura n. 46 del 5.2.2014 di € 11.164,93 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'integrazione I.V.A. dal 10% al 21% non sarebbe CP_5 dovuta;
q) quanto alla fattura n. 964 del 31.12.2014 di € 28.934,28, l'integrazione I.V.A. dal 10% al 21% non sarebbe dovuta;
r) quanto alla fattura n. P030 del 15.2.2016 di € 3.946,49 CP_5
(I.V.A. esclusa), non sarebbe stata liquidata per le ragioni sub a) e, peraltro, la richiesta non sarebbe assistita da valido contratto;
s) quanto alla fattura n. P231 del 26.10.2016 di € 9.464,45 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato per le ra- CP_5 gioni sub a) e, inoltre, non si evincerebbero i prezzi unitari applicati e le quantità dei lavori eseguiti come da contabilità;
t) quanto alla fattura n. P265 del 28.12.2016 di € 70.774,37 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato per le ra- CP_5 gioni sub a);
u) quanto alla fattura n. P43 del 6.3.2017 di € 14.362,21 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato per le ra- CP_5 gioni sub a) e, peraltro, si verterebbe in ambito di prestazioni non assistite da valido contratto;
v) quanto alla fattura n. P130 del 4.8.2017 di € 415.142,13 (I.V.A. esclusa) emessa dalla l'importo non sarebbe stato liquidato per le ra- CP_5 gioni sub a) e, peraltro, la revisione dei prezzi non potrebbe essere ricono- sciuta per difetto di prova.
Si è costituita l'opposta , che ha dedotto come tutte le fatture di paga- mento fossero state emesse a seguito dell'emissione dei certificati di rego- lare esecuzione delle opere e dei certificati di pagamento;
e, quanto all'ec- cezione preliminare di rito, come non sia intervenuta, alla data del 28.11.2012, la nomina degli arbitri o l'autorizzazione dell'organo delibe- rante della , dovendosi allora ritenere che la clausola Parte_1
7 compromissoria non sia voluta dall'Amministrazione; nel merito, ha quindi dedotto l'infondatezza di tutte le ragioni poste a fondamento della determi- nazione di non saldare quanto spettante.
Con ordinanza del 12.11.2018 il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
Con sentenza n. 12052/2022 del 27.7.2022 il Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dalla , confermando il decreto opposto e condan- Pt_3 nando l'opponente a rimborsare alla le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la Pt_3
, che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epi-
[...] grafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la , che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'ECCEZIONE DI DIFETTO DI COMPETENZA del giudice adito per essere la causa di competenza degli arbitri in ragione della clausola com- promissoria presente nella Convenzione sottoscritta in data 4.8.2006 dalle parti.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, la clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 6.11.2012, n. 190, pur restando valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A., introdotta dall'art. 1, co. 19, di detta legge, la quale tuttavia non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione – comunque non desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria – intervenga successivamente (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 6.12.2017, n. 29255). In par- ticolare, la preventiva autorizzazione amministrativa dell'arbitrato, prevista dall'art. 1, co. 25, della legge n. 190/2012 per gli appalti pubblici conclusi 8 prima dell'entrata in vigore della legge (28.11.2012), costituisce una clau- sola di efficacia che non può identificarsi con la delibera mediante la quale sia stato approvato il contratto contenente la clausola compromissoria, do- vendo essa rinvenirsi in atti con i quali la P.A. abbia manifestato, con riferi- mento a una controversia specificamente individuata, la volontà di avvalersi della clausola arbitrale, perché il legislatore ha inteso richiedere, all'ente chia- mato a decidere sull'autorizzazione, una ponderata valutazione degli inte- ressi coinvolti e delle circostanze del caso concreto (Corte cost. 9.6.2015, n.
108) (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 17.5.2019, n. 13410).
Né l'eccezione di arbitrato sollevata dal difensore della nel proporre Pt_3 opposizione ex art. 645 c.p.c. può costituire autorizzazione di arbitrato. Come ha chiarito la Suprema Corte, l'autorizzazione deve infatti essere espli- cita e motivata, e presuppone un'apposita determinazione degli organi com- petenti a formare e manifestare la volontà dell'ente pubblico (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI-1, 6.12.2017, n. 29255).
2.2. L'odierna appellante deduce che i co. 19 e 25 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 non si applicano nel caso di specie in quanto tale disciplina nor- mativa è stata abrogata dall'art. 217 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50.
Sebbene l'art. 216, co. 22, del d.lgs. 50/2016 preveda che “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al me- desimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubbli- cati prima della data di entrata in vigore del presente codice”, secondo parte appellante quest'ultima disposizione normativa (l'art. 209) non potrebbe tut- tavia applicarsi al caso di specie in quanto la formulazione di cui al co. 22 dell'art. 216 d.lgs. 50/2016 consentirebbe di ritenere che “solo le disposi- zioni [dell'art. 209] aventi natura processuale (ad esempio quelle sulla no- mina degli arbitri, sulle incompatibilità sui termini e sulla pronuncia del lodo) trovino immediata applicazione anche se contenute in contratti i cui bandi erano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. Viceversa le disposizioni che disciplinano la validità delle clausole compromissorie, avendo natura eminentemente negoziale, in quanto definiscono i requisiti di validità del negozio compromissorio, in mancanza di esplicito richiamo, non trovano applicazione nella vicenda che ci occupa”.
9 2.3. L'art. 209, co. 3, del d.lgs. 50/2016 prevede che “E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clau- sola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice”. Detta norma conferma, dunque, quanto di- sposto dal co. 19 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, che disponeva: “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pub- blici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bona- rio previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa au- torizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizza- zione, sono nulli”.
L'art. 216 del d.lgs. 50/2016, laddove prevede che “Le procedure di arbi- trato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice”, non fa altro che confer- mare che l'art. 209 del medesimo decreto, dettato in tema di arbitrato, si applica anche alle controversie derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici i cui bandi siano antecedenti alla data di entrata in vigore del codice degli appalti (aprile 2016). In altri termini, tale disposizione sancisce che la nuova disciplina introdotta dall'art. 209 del d.lgs. n. 50/2016 si applica anche a controversie derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici per i quali il bando o l'avviso di gara sia stato pubblicato prima del 19.4.2016, e quindi si pone in continuità con quanto disposto dal co. 25 dell'art. 1 della legge n.
190/2012, il quale disponeva che “Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
In altri termini, è vero che – come deduce parte appellante – l'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016 ha abrogato i co. 19 e 25 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, ritenuti dal giudice di primo grado applicabili nel caso in esame, ma la normativa in tema di arbitrato è rimasta immutata. In particolare, 10 l'abrogazione delle disposizioni dettate da tali due commi si giustificano uni- camente perché il loro contenuto (obbligo di preventiva motivata autorizza- zione anche per le procedure antecedenti alla data della sua entrata in vi- gore) è stato trasfuso nelle nuove disposizioni di cui agli artt. 209 e 216 del d.lgs. 50/2016.
Soprattutto, non è possibile ritenere – come sostanzialmente fa parte appel- lante – che il co. 22 dell'art. 216, nella parte in cui si riferisce alle “procedure di arbitrato di cui all'art. 209”, escluda l'applicazione a queste ultime delle altre disposizioni di cui al citato art. 209 e, in particolare, del divieto di ar- bitrato (salvo autorizzazione motivata) previsto dal co. 3 di quest'ultima di- sposizione. Tale interpretazione dell contrasta con il chiaro Parte_1 contenuto dell'art. 216, co. 22, il quale - facendo riferimento alle “procedure di arbitrato di cui all'art. 209” - non esclude affatto da detto richiamo il co. 3 di quest'ultima disposizione normativa. Ed è di tutta evidenza, peraltro, che, laddove il legislatore avesse voluto escludere che il co. 22 dell'art. 216 possa riferirsi anche al co. 3 dell'art. 209, non avrebbe richiamato in blocco l'art. 209, come invece ha fatto.
Ciò ritenuto, quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ai co. 19 e 25 dell'art. 19 della legge n. 190/2012, e condiviso dal giudice di primo grado nel rigettare l'eccezione di difetto di competenza dello stesso per essere la causa rimessa alla decisione degli arbitri in ragione della clau- sola arbitrale inserita nella Convenzione sottoscritta dalle parti, deve essere affermato negli stessi termini con riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 209, co. 3, del d.lgs. n. 50/2019, che – si ripete – riproduce la medesima disciplina delle disposizioni precedentemente in vigore e dall'art. 217 dello stesso decreto espressamente abrogate.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l' , ai sensi Controparte_9 dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello iscritto al n. 22279 del r.g.a.c. dell'anno 2020, pendente sempre innanzi al Tribunale di Roma, sia perché detta istanza sarebbe stata sollevata dall'opponente tardiva- mente, in quanto articolata dalla dopo che erano scaduti i termini Pt_3 di cui all'art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c.; sia perché infondata, atteso che la defi- nizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto
11 il pagamento delle fatture della emesse per revisione prezzi (in CP_5 particolare, due fatture emesse a tale titolo, di cui una soltanto relativa al contratto stipulato con l'ex non dipende Controparte_10 dalla definizione del suddetto giudizio, nel quale la ha citato in Pt_4 giudizio l' per la restituzione delle somme che deduce di avere CP_11 pagato in eccesso per il servizio di produzione e fornitura dell'acqua sanitaria e vapore. In particolare, l'appellante deduce che la sentenza sarebbe erronea sul punto sia perché l'istanza non sarebbe tardiva, non essendo previsto un termine per la formulazione della stessa, in quanto con la stessa non sono stati dedotti fatti nuovi;
sia perché le somme per revisione prezzi di cui alla fattura azionata dalla troverebbero “la base di calcolo nella CP_5 valutazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa in relazione ai servizi resi. Se così è, come è, è chiaro che la valutazione dell'eventuale somma dovuta per revisione prezzi sarà il riflesso della valutazione a monte relativa al quantum dei servizi effettivamente resi e correttamente contabilizzati”.
Il motivo non merita accoglimento.
In data 20.12.2021 la ha depositato istanza di sospensione ex art. Pt_3
295 c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto dalla stessa, in attesa della definizione del diverso giudizio pendente sempre di- nanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al n. 22279 del r.g.a.c. dell'anno 2020, deducendo come questo secondo giudizio - introdotto dalla stessa
[...]
nei confronti dell' in relazione al medesimo contratto di Parte_1 CP_11 appalto per cui è causa (in particolare, in relazione al contratto stipulato con la ex ) e per ottenere la restituzione di somme che sarebbero state Pt_5 pagate in eccesso a titolo di corrispettivi per il servizio di fornitura e produ- zione dell'acqua calda sanitaria a causa di un preteso errato calcolo di essi - costituirebbe “l'antefatto logico e giuridico relativo alle somme poi oggetto di domanda avversa nel procedimento odierno a titolo di Rag e Revisione prezzi”. In particolare, l'odierna appellante ha dedotto che “la richiesta della rticolata nei predetti giudizi [il giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo] per Rag e Revisione prezzi trova quale presupposto logico della do- manda dell nella corretta determinazione della base di calcolo del com- penso contrattuale sulla cui scorta le Rag e la revisione sono state calcolate. Se la base di calcolo (corrispettivo di appalto) mutasse in diminuzione in ragione di quanto richiesto di verificare all'odierno Giudice, anche quanto 12 richiesto a tale titolo in sede monitoria subirebbe a sua volta un decre- mento”.
In verità, con il ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c. depositato in data 18.12.2017, introduttivo del presente giudizio, la ha domandato il pa- gamento di diverse fatture emesse dalla nei confronti della CP_5 Pt_3
, due quali emesse a titolo di revisione prezzi (una relativa al
[...] Pt_6 contratto stipulato con l'ex A.O. San Filippo Neri e una relativa al contratto stipulato con l'ex ). Nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. la Pt_5
ha contestato queste due fatture - come si è sinteticamente esposto Pt_3 sopra (nonché come risulterà anche dall'esame dei motivi di appello che se- guito) - per questioni di carattere “formale”, e segnatamente perché le note ricognitive delle somme dovute a titolo di revisione prezzi non sarebbero state direttamente sottoscritte dalla opponente (odierna Parte_1 appellante), ma dal
Nel giudizio iscritto al n. 22279 del r.g.a.c. dell'anno 2020, invece, è stata richiesta dalla la restituzione di somme incassate dall a titolo Pt_3 CP_4 di corrispettivi per il servizio di fornitura e produzione di acqua calda sani- taria e vapore (le fatture relative a detto servizio non costituiscono oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ed a titolo di revisione prezzi (solo due di queste oggetto del presente giudizio), deducendo come il pagamento effettuato dall' sia indebito. Ciò in quanto i corrispettivi Pt_1 per il suddetto servizio e, conseguentemente, la revisione prezzi non sareb- bero stati dalla correttamente calcolati. Pt_3
Come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, allora, non sussiste pregiudizialità tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 22279 del r.g.a.c. dell'anno 2020, avendo peraltro colto il Tribunale di Roma come l'odierna appellante, nel dedurre la pregiudizialità con quel giudizio, invero abbia inteso introdurre nel presente giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo un'eccezione (inerente l'eventuale erroneità dell'ammontare della fattura per revisione prezzi a seguito dell'eventuale variazione del calcolo dei corrispettivi per il servizio di fornitura di acqua calda erogato in favore della ex ) non tempestivamente sollevata dall'opponente nell'ambito Pt_5 dello stesso. Nel presente giudizio, quanto alla revisione prezzi, e in partico- lare con riguardo alla fattura n. P130/2017 (emessa dalla per CP_5
13 revisione prezzi nei confronti della ex : v. doc. 29 del fascicolo di Pt_5 parte appellata – primo grado di giudizio), il giudice di primo grado era chiamato ad accertare esclusivamente se la nota ricognitiva dell'importo per revisione prezzi inviata dall' costituisse idonea prova scritta Parte_1 del credito azionato dall'odierna deducente per la suddetta fattura.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove ha rigettato l'eccezione della con cui è stata dedotta la man- Pt_3 canza nelle fatture “azionate” in sede monitoria dalla del CIG (codice identificativo di gara), avendo il giudice di prime cure ritenuto che “in ordine alla MANCATA INDICAZIONE DEL CODICE CIG: il predetto codice (che consente il tracciamento delle movimentazioni) è presente nelle fatture elettroniche in formato XML che sono state trasmesse da alla tramite il CP_5 sistema pagamenti della Regione Lazio;
il predetto codice difetta soltanto in alcune copie di cortesia delle fatture estratte dal portale della Regione Lazio (sistema pagamenti) e ciò è riconducibile unicamente ad un cattivo funziona- mento del sistema di pagamenti dell'ente locale;
a tutto voler concedere la ha accettato le fatture emesse da senza mai segnalare la CP_5 commissione di errori donde il riconoscimento che la parte opponente ha ricevuto documenti contabili idonei al fine della effettuazione dei relativi pa- gamenti;
da ultimo la con note del 25/06/2018, ha ulterior- CP_5 mente comunicato il CIG associato ai contratti in questione ed alle fatture azionate” .
Al riguardo, parte appellante deduce che: i) il giudice di primo grado non avrebbe accertato, oltre all'assenza del codice CIG, anche l'assenza nelle sud- dette fatture del codice CUP, assenza in relazione alla quale peraltro non vi sarebbe contestazione da parte della;
ii) il codice CIG dovrebbe essere presente nelle fatture elettroniche, intendendosi per tali il pdf “che
contro
- parte vorrebbe derubricare a copia di cortesia”; iii) la comunicazione della in data 25.6.2018 sarebbe successiva alla data di proposizione CP_5 dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte della e conferme- Pt_3 rebbe l'assenza dei codici nelle fatture;
iv) la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui il Tribunale afferma che la avrebbe accettato le Pt_3 fatture senza sollevare contestazioni in merito alle stesse, laddove “il sistema telematico di cui alla fatturazione elettronica permette all'Impresa di inviare le fatture e farle ricevere in automatico dall'Amministrazione”, sicché 14 “l'eventuale 'accettazione telematica' alla stregua dell'accettazione di una pec in ricevimento non rappresenta in alcuna misura l'accettazione del con- tenuto, ma solo il ricevimento del documento”; v) l'assenza dei codici in fat- tura impedirebbe il pagamento delle fatture in quanto le stesse sarebbero dunque emesse in violazione di norme aventi finalità antimafia, e questo im- pedirebbe anche alla di pretendere il pagamento delle somme CP_5 ingiunte a titolo di indebito “in ragione della commessa violazione della norma di carattere imperativo posta a tutela del buon costume e dell'ordine pubblico”; vi) le fatture in formato XML depositate sub documento n. 38 dalla A2A “riportano un codice CIG nella sola lettura informatica della composi- zione del file che costituisce dato informatico interno al file non visibile né evincibile dall'operatore che riceve le fatture, (…); non è dimostrato che le fatture prodotte sotto forma informatica e sviluppate nel loro contenuto dei dati corrispondano alle fatture asseritamente inviate all'epoca dalla oppo- sta”, contestando, quindi, “che l'Amministrazione abbia mai ricevuto le fat- ture prodotte in giudizio, come si contesta la conformità dei documenti pro- dotti sub a) all'originale”.
4.1. Con riferimento alle fatture n. 1121/2015 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 006/2016 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. 579/15 (v. doc. n.
10 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. 1119/2015 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 009/2016 (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. 1120/2015 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 007/2016 (v. doc. n. 15 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 065/2016 (v. doc. n. 16 del fasci- colo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 081/2016 (v. doc. n. 17 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 126/2016 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n.
602/2013 (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 096/2017 (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P030/2016 (v. doc. n. 25 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 231/2016 (v. doc. n. 26 del fasci- colo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 265/2016 (v. doc. n.
27 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. P 43/2017 15 (v. doc. n. 28 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e n. P 130/2017 (v. doc. n. 29 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'odierna appellante ha dedotto l'inesigibilità del credito della in quanto CP_5 in dette fatture mancherebbe l'indicazione del codice CIG, necessario perché la P.A. possa procedere al pagamento delle fatture.
La , con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposi- zione ex art. 645 c.p.c., ha dedotto come tale deduzione di parte opponente non fosse fondata in quanto il codice CIG era presente nelle fatture elettro- niche in formato XML che sono state trasmesse dalla alla CP_5
tramite il Sistema Pagamenti della Regione Lazio;
e che Parte_1 detto codice manca soltanto in alcune delle copie di cortesia delle fatture estratte dal portale della Regione (Sistema Pagamenti), ma che questo non sarebbe attribuibile in alcun modo alla responsabilità della ma CP_5 sarebbe riconducibile unicamente a un cattivo funzionamento del Sistema Pagamenti della Regione Lazio. La ha inoltre dedotto, sempre nella comparsa di costituzione e risposta, che la a accettato le fatture emesse dalla senza segnalare alcun errore, e questo confermerebbe – CP_5 secondo l'odierna appellata – che l'appellante ha ricevuto fatture dotate di tutti gli elementi necessari a consentirne il pagamento.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione della relativa Pt_3 all'impossibilità di provvedere al pagamento per mancanza del CIG affer- mando che “il predetto codice (che consente il tracciamento delle movimen- tazioni) è presente nelle fatture elettroniche in formato XML che sono state trasmesse da alla tramite il sistema pagamenti della Re- CP_5 gione Lazio;
il predetto codice difetta soltanto in alcune copie di cortesia delle fatture estratte dal portale della Regione Lazio (sistema pagamenti) e ciò è riconducibile unicamente ad un cattivo funzionamento del sistema di pagamenti dell'ente locale;
a tutto voler concedere la ha accettato le fatture emesse d senza mai segnalare la commissione di errori CP_5 donde il riconoscimento che la parte opponente ha ricevuto documenti con- tabili idonei al fine della effettuazione dei relativi pagamenti;
da ultimo la con note del 25/06/2018, ha ulteriormente comunicato il CIG CP_5 associato ai contratti in questione ed alle fatture azionate” .
16 4.2. La motivazione del giudice di primo grado, dunque, si fonda anche sul rilievo che l' appellante ha accettato le fatture emesse dalla Parte_1 senza segnalare alcun errore, in particolare la mancanza del CP_5
CIG, circostanza che confermerebbe che la stessa ha ricevuto fatture dotate di tutti gli elementi necessari a consentire il pagamento delle stesse. A tale riguardo parte appellante deduce che questa circostanza non assumerebbe rilevanza in ragione dell'automatica accettazione della fattura da parte del
“sistema telematico di cui alla fatturazione elettronica”, segnatamente che la fattura elettronica non potrebbe essere rifiutata dal destinatario e che l'as- senza del CIG costituisca proprio uno dei casi nei quali la P.A. può rifiutare la fattura.
In verità, l'art.
2-bis del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplifica- zione, 3.4.2013, n. 55 prevede che le PP.AA. possono rifiutare le fatture elettroniche in caso di “omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG)”. Detta norma prevede, al co. 3, che “Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell'allegato B al presente regolamento”. Il par.
4.5 dell'allegato B al regolamento prevede che “Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1”.
Non merita censura, allora, la statuizione del giudice di primo grado secondo cui, poiché le fatture inserite dalla nel sistema telematico delle CP_5 fatture non sono state rifiutate dall' , si deve allora presu- Parte_1 mere che le stesse presentassero tutti i requisiti richiesti per le stesse, e segnatamente il codice CIG.
4.3. La censura la sentenza di primo grado anche laddove “afferma Pt_3 che i codici richiesti (invero solo il CIG) sarebbero presenti su tutte le fatture con formato XML e che tale codice sarebbe assente solo su alcune nelle 'copie di cortesia', lasciando quasi intendere che quest'ultime non sarebbero rilevanti per la valutazione della completezza del documento”. Al riguardo, parte appellante “ritiene la valutazione errata considerato che la norma è chiarissima nell'indicare che LE FATTURE ELETTRONICHE debbano essere corredate dei codici in parola, dicitura che individua il documento elettronico
17 ovvero anche quello PDF che controparte vorrebbe derubricare a 'copia di cortesia'. Invero tale fattura è a tutti gli effetti il documento fiscale che do- vrebbe essere corredato degli elementi essenziali. Nel caso in esame man- cano i codici CUP e CIG”.
L'assunto di parte appellante, secondo cui – in buona sostanza – quanto statuito dal giudice di prime cure confermerebbe la dedotta mancanza del codice CIG sulle fatture trasmesse dalla è privo di ogni pregio CP_5 soltanto laddove si consideri che le fatture elettroniche sono costituite dai file XML (essendo i file pdf mere copie di cortesia delle fatture stesse). Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30.4.2018, re- cante le regole tecniche per la fatturazione elettronica, infatti, “la fattura elet- tronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo reca- pitato al soggetto ricevente. (…) La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'al- legato A del presente provvedimento”.
In altri termini, soltanto quelle in formato XML sono le fatture inviate all' perché questa provvedesse al pagamento, non assu- Parte_1 mendo dunque rilevanza la mancanza del codice CIG su copie in formato
“pdf” pure trasmesse, che non sono però quelle inserite nel Sistema di Inter- scambio (ma, piuttosto, sono semmai tratte dallo stesso), e quindi non fun- zionali a consentire il pagamento, ma soltanto quali “copie di cortesia”, come ha ritenuto il Tribunale di Roma.
4.4. La presenza del codice CIG nelle fatture trasmesse rende irrilevante, poi, l'invio da parte della della nota del 25.6.2018, avvenuto dun- CP_5 que successivamente alla data di proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo
Soprattutto, una volta ritenuta documentata la presenza del CIG nelle fatture in formato XML, la comunicazione dello stesso con la nota suddetta non può confermare l'assenza dei codici, come deduce l' appellante. Si deve rite- nere, allora, che la abbia “ribadito” alla il codice CIG CP_5 Pt_3
18 associato alle fatture al fine di consentire un pagamento, seppure tardivo, delle stesse.
4.5. L appellante censura la sentenza di primo grado anche Parte_1 nella parte in cui non avrebbe accertato l'assenza del codice CUP nelle fatture
“azionate” in sede monitoria dalla .Tuttavia, nel giudizio di primo grado la non ha dedotto l'assenza (anche) del codice CUP nelle fatture Pt_3 azionate con il decreto ingiuntivo, non essendo stata dunque messa la in condizioni di contestare tale circostanza e il giudice di primo grado di statuire in ordine all'irregolarità dedotta, asseritamente ostativa al paga- mento delle stesse.
Ad ogni buon conto, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 24.4.2014, n. 66, il Codice Unico di Progetto (CUP) è previsto solo per le fatture attinenti ad appalti di opere pubbliche, e non invece per quelle ine- renti appalti di servizi, quali quelle emesse dalla CP_5
5. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato lo PER L' DI € 166.367,00 DI CUI ALLA FAT- Pt_7 Pt_8
TURA N. P006/2016 (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) con la nota di credito della n. P005/2016, e se- CP_5 gnatamente laddove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tri- bunale di ha ritenuto che questa nota di credito avrebbe stornato la Pt_1 diversa fattura n. 349/2015. In particolare, parte appellante deduce che il credito portato dalla fattura n. 349/2015 sarebbe stato ceduto dalla CP_5 alla e “sarebbe stata pagata nel febbraio 2016” (circo-
[...] Controparte_13 stanze che non sarebbero state contestate da parte opposta), e per questo la avrebbe riferito la nota di credito n. P005/2016 alla compensa- Pt_3 zione della successiva fattura di n. P006/2016. CP_5
Il motivo non è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, co. 7, dell'atto di cessione di credito “la Cessione è riso- lutivamente condizionata alla certificazione dei Crediti entro il termine di 180 giorni dalla data consegna fattura con la conseguenza che i crediti successi- vamente non certificati, salvo quanto previsto per i crediti acquistati o anti- cipati prima della certificazione, saranno da considerare come mai ceduti al e, quindi, come mai verificatisi gli effetti traslativi, economici e giuridici CP_14
19 della cessione” (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio, prodotto sub doc. n. 42 del fascicolo di parte appellata).
La certificazione dei crediti, come risulta dall'accordo pagamenti (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), consiste nell'at- testazione della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti dell'impresa così come risultante da apposito report contenuto nel “Sistema Pagamenti”. Nel caso in esame, non avendo la provveduto alla certificazione dei crediti della di cui alle fatture azionate in sede monitoria dalla , CP_5 ossia all'attestazione della certezza, liquidità ed esigibilità dei suddetti cre- diti, la cessione di credito effettuata in data 9.3.2016 è rimasta priva di effi- cacia traslativa.
Ciò è stato confermato – come deduce parte appellata –dalla Controparte_13 che ha comunicato alla ed alla tale circostanza e ha CP_5 Pt_3 elencato le fatture per le quali la predetta cessione è priva di qualsivoglia efficacia traslativa, tra cui quelle a cui si riferisce il decreto ingiuntivo oppo- sto. Ne consegue diritto della ad incassare il relativo credito (v. CP_5 doc. n. 41 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Soprattutto, e invero in via del tutto assorbente, l'originaria opponente non ha fornito alcuna prova del pagamento della fattura in questione da parte della alla a seguito della cessione in parola, e quindi Pt_3 Controparte_13
– in altri termini – non ha provato il pagamento del credito, quanto all'im- porto di € 166.367,00, che pure ha eccepito, essendo tuttavia suo onere provare la circostanza estintiva (seppure nei limiti di detto importo) dell'ob- bligazione di pagamento assunta ed azionata dalla in sede monitoria.
6. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso il motivo di opposizione svolto dalla con Pt_3 riguardo alle FATTURE EMESSE PER DIFFERENZA I.V.A., e segnatamente laddove ha statuito che “la integrazione dell'i.v.a. (dal 10% al 21%) si è resa necessaria in quanto i lavori eseguiti da ed oggetto delle fatture in que- CP_5 stione (lavori di manutenzione straordinaria reparto e ambulatori di ga- stroenterologia, lavori di riqualificazione tecnologica comprensorio Santa Maria della Pietà - boiler e pompe calore produzione acqua calda uso sani- tario, lavori di riqualificazione tecnologica della centrale termica ospedale Santo Spirito), non rientrando fra gli interventi di cui alla tabella A, parte III,
20 allegata al D.P.R. n°633/1972, non usufruiscono dell'i.v.a. agevolata, es- sendo sottoposti all'aliquota ordinaria (in quanto non si verte in ambito di edificio pubblico a carattere residenziale)”.
Il motivo non è fondato.
6.1. Come ha sostanzialmente ritenuto il giudice di primo grado, i lavori og- getto delle fatture azione in sede monitoria dalla non fruiscono dell'I.V.A. agevolata.
I lavori eseguiti dalla e oggetto delle fatture n. 152/2013 (v. CP_5 doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. 102/13 (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giu- dizio), n. 602/13 (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. 922/14 (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), n. 46/14 (v. doc. n. 23 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e n. 964/14 (v. doc. n. 24 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), emesse dalla stessa società a titolo di integrazione I.V.A. dovuta su precedenti fatture (v. doc. n. 36 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), sono lavori di manutenzione straordinaria del reparto e degli ambulatori di gastroenterologia, lavori di riqualificazione della nuova centrale frigorifera, lavori di riqualificazione tec- nologica del comprensorio di Santa Maria della Pietà - boiler e pompe calore produzione acqua calda uso sanitario, lavori di riqualificazione tecnologica della centrale termica dell'ospedale Santo Spirito. Non rientrano, quindi, tra gli interventi di cui alla tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 e non usufruiscono dell'I.V.A. agevolata, essendo pertanto sottoposti all'ali- quota I.V.A. ordinaria. Tale tabella, infatti, prevede l'applicazione dell'I.V.A. al
10% nei seguenti casi di opere e servizi riguardanti il settore edile, tassati- vamente elencati:
-“n. 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4, della legge n. 847/1964, (…) edifici di cui all'art. 1 della legge n. 659/1961, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge n. 408/1949;
− n. 127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies);
21 − n. 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lett. b) della legge n. 457/1978, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
− n. 127-quaterdecies) realizzazione degli interventi di recupero” di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 31, co. 1, della legge n. 457/1978.
Con specifico riferimento agli interventi di manutenzione, pertanto, ai sensi del n. 127-duodecies di cui alla tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, il beneficio dell'aliquota I.V.A. ridotta riguarda solo gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, co. 1, lett. b), della legge n. 475/1978, ossia quegli interventi di manutenzione realizzati su edifici pub- blici caratterizzati dalla “stabile residenzialità”. Gli ospedali sono edifici privi del requisito della residenzialità, e questo esclude l'applicabilità agli inter- venti di manutenzione straordinaria realizzati su detti edifici dell'aliquota I.V.A. agevolata.
Non può essere condiviso, pertanto, quanto dedotto dalla 1 con ri- Pt_3 ferimento al fatto che l'I.V.A. agevolata sarebbe stata estesa anche agli ospe- dali. Parte appellante fa riferimento a norme abrogate, che non trovano ap- plicazione all'appalto in relazione a cui sono state emesse le fatture sopra indicate, e che peraltro si riferiscono a pretese agevolazioni fiscali che nulla hanno a che vedere con l'aliquota I.V.A. al 10%.
6.2. Neanche merita censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che vi fosse un obbligo di regolarizzare le fatture irregolari ai sensi degli artt. 18, 21, 26 e 41 del d.P.R. n. 633/1972, e segnatamente laddove ha statuito che, “Pur ove non fosse stata indicata la aliquota i.v.a. con modalità corrette giova considerare che:
- chi effettua la prestazione deve emettere fattura indicando separatamente l'imposta e la relativa aliquota;
- chi effettua la prestazione deve rettificare, ove esistenti, le inesattezze della fatturazione;
- chi effettua la prestazione deve addebitare a titolo di rivalsa l'imposta al committente;
- il committente che abbia ricevuto una fattura irregolare da parte del sog- getto obbligato ad emetterla è tenuto a regolarizzare l'operazione.
22 - I richiamati principi trovano conferma nel principio indicato dalla Suprema Corte con sentenza n° 3291/2012 secondo cui il cedente che abbia errato nella applicazione della aliquota i.v.a. può esercitare la rivalsa “fino all'emis- sione dell'atto impositivo (accertamento o rettifica) integrando la fattura ori- ginaria, ovvero emettendo fattura tardiva”.
Infatti:
a) ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972, “Per ciascuna operazione impo- nibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del ser- vizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”, in- dicando in fattura l'aliquota dell'imposta;
b) ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, “Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registra- zione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, com- presa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione”;
c) ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 633/1972, inoltre, “Il soggetto che effet- tua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”;
d) ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 633/1972, “Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione”.
6.3. Secondo parte appellante, quanto sopra riportato merita censura in quanto il giudice di prime cure avrebbe “preso a riferimento una pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 3291/2012) pronuncia espressa sulla base dell'art. 60 del DPR 633/1972”, che “nell'originaria formulazione prevedeva all'ultimo comma 'Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della ret- tifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi'. Sulla base di tale divieto che impediva al contribuente di richiedere al committente la maggiore imposta accertata in suo danno la Corte di Cassazione ha stabi- lito che tale possibilità (appunto quella di richiedere al proprio committente somme per maggiori imposte) fosse possibile solo fino ad una data 23 precedente l'accertamento fiscale”. E, tuttavia, “Nel 2012 il comma è stato sostituito dall'articolo 93, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 ed ha assunto la seguente formulazione 'il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la mag- giore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al mo- mento di effettuazione della originaria operazione”.
Parte appellante deduce che “Al caso in esame, quindi, deve essere applicata la norma successiva al 2012 essendo le vicende e le fatture successive a tali date. La norma del 2012 capovolge la prospettiva e permette all'Impresa di procedere ad una eventuale richiesta di maggiori somme per errori nell'ap- plicazione delle imposte sulle fatture, e quindi anche sull'IVA, SOLTANTO dopo l'avvenuto accertamento dell'Agenzia delle Entrate e solo a seguito del proprio pagamento. L'avverbio 'SOLTANTO' esclude qualsiasi altra ipotesi di legittima e fondata richiesta di pagamento al committente di maggiori impo- ste”. Ne conseguirebbe – secondo l'appellante – che: i) “l'emissione di una fattura per sola IVA ad integrazione della precedente prima dell'avvenuto accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate sia del tutto illegittima”; ii)
“la pretesa di pagamento delle somme in assenza di prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli inte- ressi determina l'inammissibilità della domanda ex lege”.
6.4. L'art. 93 del d.l. 24/2012 è però norma inconferente rispetto al caso di specie in quanto è relativa all'ipotesi in cui il contribuente riceva apposito avviso di accertamento o rettifica in ordine a un'imposta. In particolare, tale norma prevede che, in caso di avviso di accertamento o rettifica, il contri- buente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta nei con- fronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
24 Nel caso di specie, invece, viene in rilievo l'ipotesi in cui il contribuente, senza aver ricevuto alcun avviso di accertamento, si avveda dell'erronea indicazione nella fattura dell'aliquota I.V.A. In tale caso il contribuente – come ha corret- tamente ritenuto dal giudice di prime cure – ai sensi degli artt. 21, 26, 18 e 41 del d.P.R. n. 633/1972 dovrà rettificare la fattura e così dovrà fare anche il committente che dovrà “regolarizzare l'operazione”.
6.5. Priva di ogni pregio è anche la censura con cui la deduce che Pt_3 la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma avrebbe omesso di considerare che l'emissione di fatture a titolo di integrazione I.V.A. sarebbe illegittima giacché comporterebbe uno sforamento del quadro eco- nomico e, dunque, della copertura di spesa dell'appalto, con conseguente nullità del relativo rapporto negoziale. In particolare, parte appellante de- duce che “sul punto il Tribunale non ha colto il senso dell'eccezione propo- sta”.
Come ha rilevato la stessa odierna appellante nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., il quadro economico dell'opera, in relazione a cui è stata emessa dalla la fattura n. 152/13, non prevede l'applicazione CP_5 dell'aliquota I.V.A. al 10%, ma nello stesso è indicata quella del 21% dell'im- porto dei lavori. Ne consegue che la copertura di spesa comprendeva anche gli importi richiesti dalla con la fattura suddetta a titolo di in- CP_5 tegrazione I.V.A.
Ciò rilevato, parte appellante non allega – a ben considerare – che il paga- mento della somma ingiunta determinerebbe un esborso superiore all'impe- gno di spesa assunto, ma piuttosto si limita a dedurre “uno sforamento del quadro economico”, che – come si è detto sopra – non vi è.
7. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove, con riferimento alla fattura n. 579/2015 l'originaria opponente ha de- dotto di non poter provvedere al pagamento per la “MANCATA EROGAZIONE DI
SOMME AD OPERA DELLA REGIONE LAZIO”, la quale – secondo quanto dedotto dall'opponente – avrebbe “autorizzato i lavori e la conseguente spesa, ma non avrebbe erogato il finanziamento di sua competenza”, la Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che “il profilo non determina la nullità del contratto, ma soltanto la responsabilità in solido della parte committente con la Regione Lazio”. In particolare, la
[...]
[...] deduce che “la ebbe a contestare che le somme non potevano Pt_9 essere riconosciute considerato che le stesse eccedevano il totale previsto nei relativi quadri economici degli interventi presso la Regione Lazio. La pre- tesa di pagamento di somme superiori rispetto a quelle presenti nel quadro economico di riferimento rappresentava motivo di nullità (ed infondatezza) della relativa pretesa per l'eccedenza”.
Il motivo non è fondato.
La ha dedotto che la fattura n. 579/2015 non potrebbe essere Pt_3 pagata perché la Regione Lazio avrebbe deliberato l'impegno di spesa, ma poi non avrebbe erogato le relative somme, il che determinerebbe – secondo l'assunto dell'odierna appellante – “la nullità del contratto in applicazione dei principi in tema di copertura di spesa” così come affermati dalla giuri- sprudenza di legittimità.
Il precedente di legittimità a cui fa riferimento parte appellante si riferisce, tuttavia, alla diversa fattispecie in cui la delibera a contrarre della P.A. pre- veda una determinata spesa e poi il contratto venga stipulato per somme maggiori. Nel caso di specie, invece, la Regione Lazio avrebbe autorizzato i lavori e la relativa spesa, ma non avrebbe erogato il finanziamento di sua competenza.
Con riguardo al caso in esame la Suprema Corte ha avuto modo di statuire, invece, che “L'Ente pubblico committente è responsabile per il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi d'appalto, dipendenti dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro Ente pubblico, perché i fatti - pur in ap- parenza ascrivibili alla condotta di un finanziatore terzo - restano imputabili al committente debitore, in assenza d'una specifica convenzione con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (così Cass. civ., Sez. I, 23.12.2014, n. 22580).
8. Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza emessa dalla Se- zione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma nella parte in cui il giudice di prime cure, con riferimento alle FATTURE EMESSE CP_15
PER LAVORI CHE – secondo quanto allegato da parte opponente – NON
[...]
SAREBBERO STATI ANCORA TERMINATI, ha osservato come tale circostanza non as- suma rilevanza, essendo stati emessi (anche) per tali fatture i certificati di pagamento, che attestano la regolare esecuzione delle opere. In particolare,
26 l'appellante deduce che, avendo la stessa dedotto “che per le opere ancora in esecuzione o non ancora verificate (fatt. 1119/2015; 009/2016; 065/2016; 096/2016; 43 2017) è mancata completamente la prova di adempimento posta a carico della controparte”, allora “le prestazioni, quelle relative alle fatture di lavori, sono tutte prestazioni estranee alle previsioni di cui al capitolato art 13.04.03 (…)”, sicché non sarebbero invocabili “atti contrattuali a monte ed a valle che possano confermare l'esatto adempi- mento”.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente, si deve rilevare che le fatture in relazione a cui, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., la ha eccepito il mancato completa- Pt_3 mento dei lavori (essendo gli stessi ancora in corso) sono quelle n. 1119/15
(v. doc. n. 11 del fascicolo di pate appellata – primo grado di giudizio), n. 009/2016 (v. doc. n. 12 del fascicolo di pate appellata – primo grado di giudizio), n. 1120/2015 (v. doc. n. 13 del fascicolo di pate appellata – primo grado di giudizio) e n. P007/2016 (v. doc. n. 15 del fascicolo di appel- Pt_10
– primo grado di giudizio), non anche - come dedotto dalla nel Pt_3 proporre appello - le fatture le “065/2016; 096/2016; 43 2017”. Al con- tempo, con riferimento alle fatture n. 1119/15, n. 009/2016, n. 1120/2015 e n. P007/2016 - cui si riferisce il capo di sentenza oggetto di impugnazione con il motivo in esame - l'odierna appellante, nell'affermare l'assenza di con- tratto, introduce un'eccezione nuova, mai formulata in primo grado con ri- guardo a tali fatture, e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ciò preliminarmente e opportunamente chiarito, e pur ritenendo quanto ap- pena ritenuto del tutto assorbente, per opportuna completezza si deve os- servare come non meriti censura quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
La sentenza appellata ha ritenuto infondata la dedotta mancanza del diritto della a percepire le somme fatturate poiché i lavori a cui si CP_5 riferiscono non sarebbero stati ancora ultimati sulla scorta del rilievo assor- bente per cui i certificati di pagamento emessi in relazione a tali fatture “at- testano la regolare esecuzione delle opere”. In altri termini, il Tribunale di Roma ha ritenuto che, qualora le opere di cui alle suddette fatture fossero stati ancora in corso, non si vede come la stazione appaltante avrebbe potuto emettere i relativi certificati di pagamento.
27 9. Con l'ottavo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione relativa all'ASSENZA DI CONTRATTO sollevata dall'originaria opponente con riguardo alle fatture n. P065/2016 (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e P43/2017 (v. doc. n. 28 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), affermando che “l'assunto è resistito dalle evidenze do- cumentali che forniscono riscontri in ordine alla fonte contrattuale dell'ob- bligo (art. 13.4.3 del Capitolato Tecnico di Appalto) ed alla deliberazione intervenuta (n° 542 del Commissario Straordinario del 23/06/2016) anche a copertura della spese per i lavori oggetto della fattura;
si tratta di opere svolte in esecuzione di accordi pattizi, attuati ad opera della parte commit- tente a seguito della adozione di deliberazioni che formalizzano la volontà della p.a. (non potendo fondatamente asserirsi che difetti il titolo contrattuale e che gli elementi apicali della p.a. non avessero i poteri per vincolarla).
In particolare, parte appellante deduce che:
a) l'art. 13.4.3 del Capitolato non avrebbe nulla a che vedere con i lavori di cui alle due fatture suddette, poiché, in forza di detta norma capitolare, la avrebbe potuto affidare all' solo “opere a corredo dell'incarico prin- CP_4 cipale e solo se rese necessarie da rotture di impianti, messa in sicurezza per interventi legislativi, interventi necessari ad eliminare rischi potenzialmente critici”, mentre nel caso in esame la avrebbe richiesto il paga- CP_5 mento di corrispettivi relativi a lavori che non avrebbero nulla a che fare con la suddetta previsione normativa, trattandosi di “opere, lavori edili di ristrut- turazione e manutenzione (ordinaria o straordinaria), opere che non pote- vano essere eseguite dall'appaltatrice del multiservizio ma dovevano essere oggetto di affidamento con gara di appalto”;
b) l'art. 13.4.3 non potrebbe applicarsi a “prestazioni costituenti lavori do- vendosi riferire solo a servizi manutentivi degli impianti” e l'art. 7 d.lgs. n. 157/1995, come richiamato da detto art. 13.4.3, non potrebbe applicarsi al caso di specie, in quanto detta norma si riferirebbe solo ad affidamenti di contratti pubblici di servizi e consentirebbe solo il riaffidamento di servizi analoghi a quelli già affidati “conformi a un progetto di base” e nei “tre anni successivi alla conclusione dell'appalto”;
28 c) a nulla rileverebbe l'ordine di servizio del 10.6.2015, che non costitui- rebbe contratto pubblico e non conterrebbe alcun ordine di affidamento dei lavori;
d) la delibera del Commissario Straordinario n. 542 del 23.6.2016, avente ad oggetto “presa d'atto dell'affidamento all'ATI Controparte_1 dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del D.E.A. di I livello dell'Ospedale San Filippo Neri ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo complessivo di spese tecniche di € 376.382,60”, confermerebbe solo l'assenza di contratto alla base dei lavori oggetto di fattura;
e) nessuna somma spetterebbe comunque alla per dette fatture CP_5
a titolo di indebito arricchimento in quanto la relativa domanda sarebbe stata formulata dall'odierna deducente soltanto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. e, quindi tardivamente.
Rilevato preliminarmente che, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la ha dedotto l'assenza di contratto soltanto con riferimento alle Pt_3 fatture n. P065/2016 e n. P43/2017, e non con riferimento alle fatture nn.
“1119/2015; 007/2016”, come dedotto nello svolgere la censura in esame, il motivo non è fondato.
9.1. L'art. 13.4.3 del Capitolato Tecnico di Appalto prevede che “ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera F della legge 157/95 potrà, Parte_1 nel corso del contratto, ordinare all'Assuntore ulteriori servizi e attività pur- ché correlati, connessi o comunque riconducibili all'oggetto contrattuale senza la necessità di esperimento di una specifica ed ulteriore procedura di evidenza pubblica. I servizi e le attività aggiuntivi saranno compensati sulla base di preventivi computi metrici estimativi, dettagliati e approvati dall'azienda Sanitaria e riferiti al prezziario, fermo restando che per la durata del contratto non potranno intervenire sugli impianti in oggetto soggetti di- versi dal , salvo procedura di sospensione del servizio da concor- CP_16 darsi con la Regione Lazio” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 542 del 23.6.2016, avente ad oggetto “presa d'atto dell'affidamento all'AT Controparte_1 dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del D.E.A. di I
[...]
29 livello del ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. Controparte_17
163/2006 e s.m.i. per un importo complessivo di spese tecniche di € 376.382,60”, la stessa Azienda sanitaria ha dato espressamente atto dell'af- fidamento diretto all' , tramite apposito ordine di servizio del CP_11
10.6.2015, dei lavori di ristrutturazione del ai Parte_12 sensi dell'art. 57, co. 5, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, e di quanto previsto dall'art. 13.4.3 del Capitolato Tecnico d'ap- palto (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Inoltre, con la determina dirigenziale n. 3305/2016, la ha anche Pt_3 riconosciuto di dover provvedere al pagamento della fattura n. P-065 del
29.3.2016 emessa dalla (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte CP_5 appellata del giudizio di primo grado – procedimento monitorio).
9.2. L'art. 13.4.3 del Capitolato, quindi, prevede la possibilità per la Pt_3
1 di ordinare all' l'esecuzione non solo di ulteriori servizi, ma anche di
[...] CP_4 ulteriori “attività” “purché correlat[e], conness[e] o comunque riconducibili all'oggetto contrattuale senza la necessità di esperimento di una specifica ed ulteriore procedura di evidenza pubblica”.
La norma prevede, inoltre, che tali attività aggiuntive siano compensate sulla base di computi metrici estimativi approvati dalla e che “per la durata del contratto non potranno intervenire sugli impianti in oggetto soggetti di- versi dal , salvo procedura di sospensione del servizio da concor- CP_16 darsi con la Regione Lazio”. L'affidamento all'aggiudicataria, e nel caso di specie all' , oltre che di servizi aggiuntivi anche di attività aggiuntive CP_11
(quali quelle oggetto di fattura), va posta, dunque, in relazione (anche) con il divieto, per tutta la durata del contratto, di intervento sugli impianti oggetto di appalto di soggetti diversi dall'assuntore.
È vero, poi, che l'art. 7, co. 2, lett. f), della legge n. 157/1995, richiamata dall'art. 13.4.3 del Capitolato, consente l'affidamento diretto di ulteriori ser- vizi, analoghi a quelli già affidati, e che la fattura in questione (n. P065/2016) si riferisce a lavori (di ristrutturazione e adeguamento normativo del D.E.A. di primo livello dell . È anche vero, però, che l'ap- Parte_12 palto in relazione a cui sono state emesse tali fattura, in ragione di quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato, comprende anche i lavori accessori, di
30 assistenza e completamento degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti.
Inoltre, quando la norma in questione consente l'affidamento dei servizi a trattativa privata “nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto ini- ziale”, non richiede che l'appalto sia concluso, ma presuppone che l'affida- mento sia effettuato nei tre anni dalla stipula del contratto. Nel caso di spe- cie, il contratto con l'A.O. San Filippo Neri è stato prorogato il 17.2.2015 (v. docc. n. 4 e n.
4.1 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e, come risulta dalla delibera n. 542/2016 (v. doc. n. 16 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), i lavori sono stati ultimati a no- vembre 2015.
10. Con il nono motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi su quanto dedotto da parte opponente in relazione al “DIFETTO DI PROVA” con riguardo alle fatture n. P126/2017 (v. doc. 18 del fascicolo di parte appel- lata – primo grado di giudizio) e n. P130/2017 (v. doc. 29 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), emesse a titolo di revisione prezzi. In particolare, la afferma che la propria nota prot. n. 0095275 del Pt_3
1°.8.2017 (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e la nota prot. n. 0096662 del 4.8.2017 (v. doc. 29 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), le quali riconoscono alla
[...] le somme di cui alle fatture, sarebbero state sottoscritte da un CP_15 soggetto (il privo del potere di rappresentare la , e Parte_1 quindi non sussisterebbe alcun riconoscimento dell'esistenza dell'obbliga- zione di corrispondere alcunché alla a titolo di revisione prezzi. CP_5
E, soprattutto, non sussisterebbe neanche la giurisdizione del giudice ordi- nario sulla pretesa di pagamento formulata dall'odierna deducente in quanto la posizione dell'appaltatore di fronte alla facoltà dell'Amministrazione di concederla, ricorrendone i presupposti giuridici, avrebbe natura di mero in- teresse legittimo tutelabile solo dinanzi al giudice amministrativo.
Il motivo non merita accoglimento.
10.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, in presenza di specifica clausola contrattuale che riconosca il diritto dell'appaltatore alla revisione prezzi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Infatti, “la
31 materia dei pubblici servizi può (…) essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo esclusivamente con riferimento ad ipotesi in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere nei confronti della pubblica am- ministrazione si collochino in un'area di rapporti nella quale essa agisce eser- citando il proprio potere autoritativo;
di conseguenza, un tale potere autori- tativo va senz'altro escluso al cospetto della pretesa dell'appaltatore alla re- visione dei prezzi che sia fondata su di una specifica clausola del contratto e che si sostanzi nell'affermazione secondo cui quella clausola obbligherebbe l'amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione: tanto tradu- cendosi in una pretesa di adempimento contrattuale (Cass. Sez. U. 19/03/2009, n. 6595; Cass. Sez. U. ord. 13/07/2015, n. 14559; tra varie altre, Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11375)” (così Cass civ., SS.UU., 10.10.2017, n. 24968).
Nel caso di specie, la revisione prezzi è espressamente prevista in favore dell'appaltatore al cap. 16.10 del Capitolato Speciale d'Appalto (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio – procedimento monitorio), così come richiamato esplicitamente dalla Convenzione del
4.8.2006, nonché nell'atto integrativo della Convenzione del 27.1.2015 sti- pulato dalla Regione Lazio proprio al fine di ridefinire gli indici della revisione prezzi (v. doc. n. 35 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudi- zio). Peraltro, la Regione Lazio, con nota prot. 0326665 del 27.6.2017, ha comunicato all' gli indici revisionali dell'anno 2016 (v. doc. n. 37 del CP_4 fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Ne consegue che in relazione alla domanda di condanna dell' al Pt_3 pagamento di quanto dovuto a titolo di revisione prezzi, domanda proposta dall' con il ricorso per decreto ingiuntivo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
10.2. Con riguardo alle somme spettanti alla si deve rilevare CP_5 che:
- la nota prot. 0095275 del 1°.
8.2017 contiene (per il contratto ex Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri) la quantificazione da parte del RUP, arch. Per_1
, dell'importo della revisione prezzi per l'anno 2016 spettante alla
[...] in forza della Convenzione e dell'Atto integrativo della Con- CP_5 venzione del 27.1.2015 e sulla base degli indici revisionali comunicati dalla
32 Regione (v. doc. n. 18 del fascicolo di parte appellata del giudizio di primo grado – procedimento monitorio);
- la nota prot. n. 0096662 del 4.8.2017 contiene la quantificazione da parte del RUP, arch. , dell'importo della revisione prezzi per l'anno Persona_1
2016 spettante alla in forza della Convenzione e dell'Atto in- CP_5 tegrativo della Convenzione del 27.1.2015 e sulla base degli indici revisio- nali comunicati dalla Regione (cfr. doc. 29 del f di parte appellata del giudizio di primo grado – procedimento monitorio).
Si deve ritenere, allora, che tali documenti hanno piena efficacia probatoria delle somme spettanti alla in quanto, ai sensi dell'art. 44 della CP_5 legge 23.12.1994, n. 724 (applicabile ratione temporis all'appalto a cui si riferiscono le fatture n. P126/2017 e n. P130/2017), “La revisione [prezzi] viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui ai commi 6”. Nel caso di specie, pertanto, l'istruttoria sulle somme dovute alla a CP_5 titolo di revisione prezzi è stata correttamente effettuata dal RUP e
[...]
, arch. , che non ha fatto altro che comunicare Parte_13 Persona_1 all' e alla Regione Lazio gli importi dovuti a tale titolo in forza del Capi- CP_4 tolato Speciale di Appalto, della Convenzione e dell'Atto integrativo della Convenzione e sulla base degli indici revisionali comunicati dalla Regione Lazio all'ATI con nota prot. 0326665 del 27.6.2017 (v. doc. n. 37 del fasci- colo di parte appellata – primo grado di giudizio).
11. Con il decimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di accertare la CESSIONE DA PARTE DELL'A.T.I. dei crediti di cui alle fatture oggetto del presente decreto ingiuntivo, come risulterebbe provato dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'atto di cessione di crediti in favore della CP_18 del 9.3.2016 (rep. 224.859; racc. 71317). E che le fatture n.
[...]
P096 del 16.6.2017 e n. P265 del 28.12.2016 sarebbero state pagate dalla Regione Lazio al cessionario in forza della Controparte_19 suddetta cessione di credito.
Il motivo non è fondato.
Si deve ritenere, infatti, che i crediti della nei confronti CP_5 dell'odierna appellante sono di piena titolarità dell'odierna opposta.
33 Come si è detto sopra (v. par. 5.), ai sensi dell'art. 1, co. 7, dell'atto di ces- sione di credito depositato dall' , “la Cessione è risolutivamente con- Pt_3 dizionata alla certificazione dei Crediti entro il termine di 180 giorni dalla data consegna fattura con la conseguenza che i crediti successivamente non certificati, salvo quanto previsto per i crediti acquistati o anticipati prima della certificazione, saranno da considerare come mai ceduti al Factor e, quindi, come mai verificatisi gli effetti traslativi, economici e giuridici della cessione” (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio;
doc. n. 42 del fascicolo di parte appellata). E la certificazione dei crediti, come risulta dall'accordo pagamenti, consiste nella attestazione della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti dell'impresa così come risultante da apposito report contenuto nel “Sistema Pagamenti” (v. doc. n. 9 del fa- scicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Nel caso di specie, non avendo l' provveduto alla certifica- Parte_1 zione dei crediti della di cui alle fatture azionate, ossia alla CP_5 attestazione della certezza, liquidità ed esigibilità dei suddetti crediti, la ces- sione, pure documentata dall'odierna appellante, è rimasta priva di efficacia traslativa dei crediti oggetto della stessa. Ciò è stato confermato – come pure si è detto sopra (v. par. 5.) – anche dalla che ha prov- Controparte_13 veduto a comunicare alla ed all' quanto sopra CP_5 Parte_1
e ad elencare le fatture (ivi comprese quelle di cui al decreto ingiuntivo) per le quali la predetta cessione è priva di efficacia traslativa, con conseguente diritto di di incassare il relativo credito (v. doc. n. 41 del fascicolo di CP_5 parte appellata – primo grado di giudizio).
Peraltro, la non ha fornito alcuna prova del pagamento di fatture Pt_3 emessa dalla alla cessionaria CP_5 Controparte_13
12. Con l'undicesimo motivo di appello la censura la sentenza di Pt_3 primo grado nella parte in cui la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua domanda riconvenzionale, proposta nel costituirsi nel giudizio ex art. 645 c.p.c., con cui ha chiesto la condanna della alla CP_5 [...]
A TITOLO DI ACCISA. In particolare, nell'atto di ci- Parte_14 tazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. l' ha affermato che, Parte_1 pagando un'aliquota ridotta per le accise, la avrebbe “incassato CP_5
34 i benefici derivanti dalla agevolazione fiscale senza però scorporare dal cor- rispettivo richiesto all il citato risparmio fiscale”; e che, pertanto, la vanterebbe un credito per “la quota di accisa riferita all'intero appalto” pari all'importo ingiunto di € 1.883.502,59, “salvo il maggior importo che si indica in una percentuale del 30% del costo di fornitura del gas di contratto pari ad € 5.000.000,00 salva migliore determinazione”.
Il motivo non merita accoglimento.
Nell'appalto per cui è causa l' non ha ricevuto (e non riceve con il paga- CP_4 mento delle fatture azionate in sede monitoria) somme a titolo di accisa. Infatti, le associate hanno fatturato alla committente corrispettivi contrattuali per i servizi resi, che sono determinati in conformità al capitolato e al con- tratto.
Come si è detto, l'appalto ha per oggetto le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli immobili in proprietà
o nella disponibilità dell' (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata Pt_3
– primo grado di giudizio). Nello specifico, le attività richieste all'aggiudica- tario dell'appalto sono le seguenti: Servizi di governo, comprensivi di Call Center, Sistema Informativo Gestionale e Attività di rendicontazione;
Servizi di monitoraggio e acquisizione dati, comprensivi di servizio di rilevazione, creazione e aggiornamento del Censimento del sistema edificio-impianto e attività di sorveglianza, di controllo e di misura;
Servizi tecnici, comprensivi di progettazione interventi, attività tecnico-amministrativa e attività di for- mazione;
Servizi di manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti, comprensivi di servizi di pronto intervento, attività di fornitura, attività di esercizio e conduzione degli impianti e attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria). Nell'ambito dei servizi di manutenzione, conduzione ed eser- cizio degli impianti, l'appaltatore provvede anche al servizio di climatizza- zione invernale, ossia al riscaldamento degli ambienti e al servizio di produ- zione di vapore ed acqua calda sanitaria.
Come risulta dagli artt. 16.3.2 e segg. del Capitolato, i costi per l'approvvi- gionamento dei vettori energetici, e in particolare del combustibile necessa- rio alla prestazione del servizio (gas naturale e gasolio), si riferiscono ai fat- tori produttivi che l'appaltatore organizza in proprio per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La fornitura non costituisce oggetto delle prestazioni
35 rese e delle fatture emesse dall' i cui importi vengono invece determi- CP_4 nati secondo formule capitolari che non considerano affatto il prezzo del combustibile.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, le imprese associate non hanno ricevuto e non ricevono dall importi a titolo di Parte_1 accisa, ma hanno ricevuto, invece, corrispettivi contrattuali per i servizi resi, determinati in conformità al capitolato ed al contratto. Le fatture azionate con il decreto ingiuntivo, infatti, riguardano, esclusivamente, servizi o lavori e non indicano importi pagati a titolo di accisa, addebitate alla committente in rivalsa.
In altri termini, l'appaltatore acquisisce le forniture di combustibile e le uti- lizza per rendere all' il servizio contrattualmente previsto, Parte_1 assumendo a proprio carico il rischio relativo all'esecuzione delle prestazioni, così come descritte dal contratto, e restando conseguentemente assogget- tato agli oneri e ai benefici conseguenti, anche se in ipotesi derivanti da fatti sopravvenuti. In tale quadro, le accise costituiscono un costo a carico dell'ap- paltatore e non una partita di giro che quest'ultimo addebita alla commit- tente in rivalsa.
Ciò risulta dall'art. 16.3.2 del Capitolato, che disciplina i corrispettivi per i servizi di climatizzazione invernale e di produzione di vapore ed acqua calda sanitaria, ossia i corrispettivi per quei servizi per i quali è previsto l'approv- vigionamento da parte dell' dei vettori energetici necessari al servizio, CP_4 in particolare gas naturale e gasolio. Al riguardo, l'art. 16.3.2 relativo al cor- rispettivo per il servizio di climatizzazione invernale prevede che: “I corri- spettivi economici per la climatizzazione invernale sono onnicomprensivi della fornitura di vettori energetici (combustibile ed energia elettrica), di beni, di servizi e di ogni altra attività asservita al risultato”.
Lo stesso art. 16.3.2 relativo al corrispettivo per il Servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria prevede che: “La tariffa a risultato è comprensiva del costo di fornitura dei combustibili e delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti, ad esclusione del costo di for- nitura di acqua fredda, che è incluso, invece, nel corrispettivo annuale dovuto per i servizi di fornitura acqua”.
36 13. Con l'ultimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, rigettando l'opposizione ex art. 645 c.p.c., ha riconosciuto dovuti gli INTERESSI come richiesti dalla con il ricorso per decreto ingiun- tivo. In particolare, l' deduce che “si è contestato a più riprese il Pt_3 fatto che le pretese di pagamento non possono essere considerate di natura contrattuale attese le nullità denunciate. Se così è, come vero è, allora al caso non potranno essere riconosciute somme per interessi moratori. Al pari si è contestato che gli interessi ingiunti e quantificati sono errati nel calcolo e nella applicazione delle norme, dei tassi e delle decorrenze”.
Il motivo è inammissibile.
L'odierna appellante non ha dedotto, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., che non possano essere riconosciuti interessi di mora alla creditrice.
Solo per opportuna completezza di motivazione, allora, si deve osservare che, qualora la censura in esame venga letta – come emerge da quanto sopra riportato – come un corollario della dedotta nullità del rapporto contrattuale in relazione a cui sono state emesse le fatture azionate con il procedimento monitorio dalla , allora non è configurabile la mora in quanto non è ipo- tizzabile un ritardo nel pagamento di somme non dovute. In altri termini, la dedotta nullità del titolo azionato, e quindi la non debenza delle somme richieste sulla scorta dello stesso, assorbe anche la questione relativa al ri- conoscimento degli interessi di mora sull'importo complessivo di cui è stato ingiunto il pagamento alla . Pt_3
14. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Pt_3
12052/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 27.7.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella parte indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
37 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 12052/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa il 27.7.2022; condanna l' a rimborsare alla Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 25.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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