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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GN NZ, RE
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2021 depositato il 09/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 162/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 07/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X700101/2019 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato la sentenza n. 162/1/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona in data 23 febbraio 2021 e depositata in data 7 maggio 2021.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. TQY03X700101-2019, notificato in data 28 febbraio 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior imponibile ai fini IVA, in relazione al periodo di imposta 2014.
La società presentava quindi ricorso avverso il suddetto atto impositivo deducendo circa:
- il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 12, co. 7, l. 212/2000, per la notifica dell'avviso di accertamento;
- l'assenza di contraddittorio preventivo;
- nel merito, la illegittima irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
La società contribuente ha depositato appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- erronea interpretazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000;
- illegittima irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Costituendosi in giudizio con proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado oltre la condanna al pagamento delle spese di giudizio nonché di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. per la temerarietà della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi dell'appello, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Con il primo motivo di impugnazione, la parte contribuente lamenta la erronea interpretazione dell'art. 12, co. 7, l. 212/2000 per il mancato rispetto del termine ivi previsto dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione prima della emissione dell'avviso di accertamento
L'eccezione mossa dal contribuente è inconferente posto che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento non ha origine da una verifica fiscale ma da un invito con il quale l'Ufficio chiedeva l'esibizione della documentazione contabile relativa all'attività svolta. Aderendo alla richiesta dell'Ufficio, il contribuente produceva della documentazione e, a seguito della relativa attività istruttoria, l'Amministrazione emetteva l'avviso di accertamento a carico del contribuente. Pertanto è legittimo l'operato dell'Ufficio, posto che le garanzie espressamente previste dal legislatore e richiamate dal contribuente riguardano le verifiche fiscali e non, come nel caso di specie, l'analisi di documentazione consegnata dalla parte su invito dell'Ufficio. Solo ad abundantiam, è opportuno comunque rilevare che è pacifico, anche per giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte (ex multis, Cassazione, ordinanze nn. 1474/2025 e 9999/2025), che affinché la violazione del contraddittorio possa condurre alla illegittimità dell'atto, il contribuente deve allegare in giudizio tutti gli elementi che, se interpellato adeguatamente, avrebbe potuto addurre in fase istruttoria, non potendosi limitare a un'opposizione pretestuosa e strumentale;
in particolare è necessario che, in giudizio, il ricorrente dimostri che, qualora il contraddittorio fosse stato correttamente attivato, avrebbe potuto addurre elementi difensivi non puramente fittizi o strumentali e, quindi, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato in tutto o in parte diverso nei suoi confronti. Nel caso in questione la prova di resistenza, finalizzata a contemperare gli interessi del contribuente con quelli dell'Amministrazione, è comunque da ritenere non superata posto che il contribuente fonda la propria pretesa esclusivamente sull'asserzione del mancato rispetto del termine di 60 giorni, senza assolvere l'onere di allegare, né nel corso del contraddittorio comunque svoltosi né nel corso del giudizio, le ragioni che avrebbe fatto valere e che avrebbero condotto ad un esito diverso.
Il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione alla contestata illegittima irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione, trattandosi “di omesso versamento e non di dichiarazione infedele”.
Come rappresentato nell'avviso di accertamento e correttamente rilevato dai Giudici di prime cure, anche se il volume di affari dichiarato e quello accertato sono di uguale importo, è evidente l'infedeltà dichiarativa poiché con l'accertamento è stata rilevata la maggiore consistenza dell'importo delle operazioni imponibili e dell'imposta dovuta.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra, questa Corte rigetta l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e, per gli effetti, dell'originario atto impositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive
€ 4.000,00 (euro quattromila/00).
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Ugo Maria Fantini
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GN NZ, RE
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2021 depositato il 09/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 162/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 07/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03X700101/2019 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha impugnato la sentenza n. 162/1/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona in data 23 febbraio 2021 e depositata in data 7 maggio 2021.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. TQY03X700101-2019, notificato in data 28 febbraio 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior imponibile ai fini IVA, in relazione al periodo di imposta 2014.
La società presentava quindi ricorso avverso il suddetto atto impositivo deducendo circa:
- il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 12, co. 7, l. 212/2000, per la notifica dell'avviso di accertamento;
- l'assenza di contraddittorio preventivo;
- nel merito, la illegittima irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
La società contribuente ha depositato appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- erronea interpretazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000;
- illegittima irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Costituendosi in giudizio con proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado oltre la condanna al pagamento delle spese di giudizio nonché di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. per la temerarietà della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi dell'appello, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
Con il primo motivo di impugnazione, la parte contribuente lamenta la erronea interpretazione dell'art. 12, co. 7, l. 212/2000 per il mancato rispetto del termine ivi previsto dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione prima della emissione dell'avviso di accertamento
L'eccezione mossa dal contribuente è inconferente posto che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento non ha origine da una verifica fiscale ma da un invito con il quale l'Ufficio chiedeva l'esibizione della documentazione contabile relativa all'attività svolta. Aderendo alla richiesta dell'Ufficio, il contribuente produceva della documentazione e, a seguito della relativa attività istruttoria, l'Amministrazione emetteva l'avviso di accertamento a carico del contribuente. Pertanto è legittimo l'operato dell'Ufficio, posto che le garanzie espressamente previste dal legislatore e richiamate dal contribuente riguardano le verifiche fiscali e non, come nel caso di specie, l'analisi di documentazione consegnata dalla parte su invito dell'Ufficio. Solo ad abundantiam, è opportuno comunque rilevare che è pacifico, anche per giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte (ex multis, Cassazione, ordinanze nn. 1474/2025 e 9999/2025), che affinché la violazione del contraddittorio possa condurre alla illegittimità dell'atto, il contribuente deve allegare in giudizio tutti gli elementi che, se interpellato adeguatamente, avrebbe potuto addurre in fase istruttoria, non potendosi limitare a un'opposizione pretestuosa e strumentale;
in particolare è necessario che, in giudizio, il ricorrente dimostri che, qualora il contraddittorio fosse stato correttamente attivato, avrebbe potuto addurre elementi difensivi non puramente fittizi o strumentali e, quindi, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato in tutto o in parte diverso nei suoi confronti. Nel caso in questione la prova di resistenza, finalizzata a contemperare gli interessi del contribuente con quelli dell'Amministrazione, è comunque da ritenere non superata posto che il contribuente fonda la propria pretesa esclusivamente sull'asserzione del mancato rispetto del termine di 60 giorni, senza assolvere l'onere di allegare, né nel corso del contraddittorio comunque svoltosi né nel corso del giudizio, le ragioni che avrebbe fatto valere e che avrebbero condotto ad un esito diverso.
Il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione alla contestata illegittima irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione, trattandosi “di omesso versamento e non di dichiarazione infedele”.
Come rappresentato nell'avviso di accertamento e correttamente rilevato dai Giudici di prime cure, anche se il volume di affari dichiarato e quello accertato sono di uguale importo, è evidente l'infedeltà dichiarativa poiché con l'accertamento è stata rilevata la maggiore consistenza dell'importo delle operazioni imponibili e dell'imposta dovuta.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra, questa Corte rigetta l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado e, per gli effetti, dell'originario atto impositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive
€ 4.000,00 (euro quattromila/00).
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Ugo Maria Fantini