Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/07/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2025, proposto da
RA IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato relativo alla sentenza n. 682/23 del 22 febbraio 2023 del Tribunale di CA-Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 682/23 del 22 febbraio 2023, il Tribunale di CA, Sezione lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 condannando, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica del docente per un valore complessivo di € 3.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994;
- con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dalla suddetta sentenza, chiedendo ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche a mezzo commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate in suo favore;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma;
Considerato che:
- la sentenza è passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dal Tribunale di CA – sez. lavoro in data 25 febbraio 2025), è stata ritualmente notificata nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. all’Amministrazione intimata, e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento della somma dovuta in favore della parte ricorrente nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare fin da ora, per il caso di ulteriore inadempienza dopo la scadenza di tale termine, il Commissario ad acta, che il Collegio individua nel Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza compenso anche al fine di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, ma con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
- che le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione in via amministrativa, alla sentenza del Tribunale di CA, Sezione Lavoro n. 682/23 del 22 febbraio 2023;
- dispone che, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’esecuzione della sentenza provveda, nel termine di ulteriori sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore Generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione;
- condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO