TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott. Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 639/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 02/05/2025, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to VERSACI Parte_1
GIUSEPPE, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M.
non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso introduttivo, depositato in data 23/01/2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06/08/1983 con parte resistente, dal quale sono nati tre figli: ed maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, ed maggiorenne ma non economicamente Per_3
autosufficiente. Deduceva che dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è stata più ripresa.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
All'udienza presidenziale, il Presidente dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione di parte resistente, confermava le condizioni della separazione e rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Nel corso del giudizio, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
La causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale, la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, nella specie avvenuta in data
26.05.2015).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositato in data 02/08/2017, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Ciò posto, parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha formulato domanda di assegnazione della casa coniugale in suo favore, atteso lo stato di non autosufficienza economica del figlio . Per_3
In merito, occorre evidenziare che, in sede di separazione consensuale, la casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente, quale genitore convivente con figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Ciò posto, occorre rilevare che, con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro (cfr. Cass. n. 7425 del 2025).
Occorre, pertanto, anche in questa sede valutare la sussistenza dei relativi presupposti.
Ciò posto, la ricorrente nulla ha dedotto sul percorso di formazione seguito dal figlio della coppia, , né sull'impegno profuso dallo stesso per ricercare un lavoro, limitandosi ad allegare Per_3
lo stato di disoccupazione dello stesso.
Pertanto, parte ricorrente non ha fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, con particolare riguardo alla condizione di incolpevole non autosufficienza economica del figlio , soprattutto se si considera l'età dello stesso (35 anni) (cfr. ex multis, Per_3
Cass. n. 23245 del 2023).
Non avendo la ricorrente assolto l'onere assertivo e asseverativo a proprio carico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., la domanda di assegnazione della casa coniugale va rigettata e, per l'effetto, va revocato il precedente provvedimento di assegnazione.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02/05/2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi soltanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza insistere nella domanda di assegnazione della casa coniugale.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 639/2023, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NT
ES (CE) il 06/08/1983 da , nata il [...] in Parte_1
SAN IT IC (CE) e da , nato il Controparte_1
09/01/1966 in IE ES (CE) (atto n°36, parte II, S.A, registro atti matrimonio anno 1983);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT ES (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• rigetta la domanda di assegnazione delle casa coniugale e, per l'effetto, revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente per le ragioni indicate in parte motiva;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 20/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio