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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2307/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CABRINI PAOLO Parte_1 C.F._1 GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il medesimo come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica regolamentazione figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: a) a modifica di quanto pronunciato nel decreto n. 3152/21 vol. emesso dal Tribunale di Monza in data 09.12.2021 disporre l'affidamento super-esclusivo” o “esclusivo rafforzato” di alla Persona_1 madre, attribuendo a quest'ultima in via esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza per il figlio in materia scolastica, educativa, sanitaria, sportiva, di collocamento e scelta della residenza, di emissione di documenti, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, confermando il collocamento del minore presso la madre;
b) in riforma di quanto pronunciato nell'originario decreto n. 8428/2018 (r.g.n.900/2018) emesso dal Tribunale di Monza in data 17.05.2018, confermato con il successivo decreto n. r.g. n. 3152/21 vol. emesso in data 09.12.2021, disporre la modifica del calendario di visita oggi in vigore, riducendo drasticamente le eventuali occasioni di incontro con il padre, laddove ne dovesse fare richiesta, e limitando le modalità e l'eventuale ripresa dell'esercizio del diritto di visita ad eventuali incontri pagina 1 di 5 protetti e/o sotto la supervisione degli assistenti sociali, secondo le disposizioni ritenute più opportune dal Tribunale. c) confermare quanto pronunciato nell'originario decreto n. 8428/2018 (r.g.n.900/2018) emesso dal Tribunale di Monza in data 17.05.2018, confermato con il successivo decreto n. r.g. n. 3152/21 vol. emesso in data 09.12.2021, che il sig. è tenuto, ponendo a suo carico il relativo Controparte_1 obbligo, a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. IN VIA ISTRUTTORIA: Previa occorrendo e senza inversione d'onere, ammissione di prove per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la convivenza fra i genitori di si è interrotta dopo circa cinque mesi dalla nascita Per_1 del figlio ed il sig. ha costituito una nuova famiglia;
CP_1
2) Vero che il Sig. dalla data del 17.05.2018 di emissione del provvedimento del Tribunale di CP_1 Monza con cui si stabiliva a carico del medesimo il pagamento di un contributo per il mantenimento del figlio di €. 300,00 mensili ha maturato, sino al mese di marzo 2025, un debito nei confronti della madre di €. 25.000,00;
3) Vero che il Sig. dalla fine della convivenza con la ricorrente ha sempre manifestato CP_1 disinteresse nei confronti del figlio delegando alla madre ogni adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla crescita, alla cura, all'assistenza ed all'educazione del minore;
4) Vero che dal mese di dicembre 2021, il Sig. ha rotto ogni rapporto anche telefonico con la CP_1 madre e con il figlio;
5) Vero che dal mese di dicembre 2021 il minore non ha più visto, sentito e frequentato il Per_1 padre;
Si indicano i seguenti testimoni: residente in [...], Tes_1 Testimone_2 residente in [...], residente in [...]. Persona_2
Con vittoria di spese, e competenze professionali pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituto in Controparte_1 giudizio pur essendogli stato regolarmente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatosi per compiuta giacenza. II. La ricorrente, dopo aver premesso che:
- dalla breve relazione con il resistente era nato nel 2015 il figlio , Persona_1
- che nel 2018, su sua istanza il Tribunale di Monza aveva disposto l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre, nonché regolamentato i rapporti di frequentazione con il padre e gli obblighi di mantenimento a carico del medesimo;
- che successivamente nel 2021 il provvedimento era stato modificato prevedendo l'affidamento esclusivo alla madre di a causa del comportamento Persona_1 inadempiente sotto vari aspetti del padre, ha chiesto nel presente giudizio di modificare ulteriormente i provvedimenti vigenti prevedendo l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio, a causa del totale disinteresse del padre e della sua irreperibilità che avevano pregiudicato il minore, non consentendo l'assunzione di decisioni importanti nel suo interesse. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il minore è portatore di handicap e necessita di cure psicologiche alle quali non è stato possibile accedere a causa della mancata prestazione del consenso da parte del padre. La ricorrente ha inoltre chiesto che vengano limitati i diritti di visita paterni, che non vengono esercitati da tempo e che ove il resistente volesse improvvisamente riprendere ad esercitare sarebbero fonte di ulteriore disagio per il figlio. III. All'udienza del 24 settembre 2025 la ricorrente ha riferito che il padre è “sparito” da quando il figlio aveva 6 anni e che ciò è stato causa di un grave trauma per il minore che, in assenza del consenso paterno, non ha potuto fruire di visite e cure specialistiche. IV. Ricorrono i presupposti per modificare come richiesto dalla ricorrente l'attuale regime di affidamento del minore, apparendo insufficiente a tutelare l'interesse del minore l'affidamento esclusivo alla madre di , a fronte della totale inerzia del padre Persona_1 che non solo si disinteressa delle esigenze del figlio, ma neppure si rende reperibile. Suffraga quanto allegato dalla ricorrente anche il comportamento processuale del resistente che non ha neppure ritirato il ricorso introduttivo. Va perciò previsto il cd. affidamento esclusivo rafforzato del minore onde consentire alla madre di assumere autonomamente tutte le decisioni più importanti riguardanti il figlio in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio documenti con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio, interrotti da tempo, potranno essere nuovamente esercitati dal padre che ne faccia richiesta solo in modalità tutelanti individuate dai Servizi Sociali del luogo di residenza del minore previa valutazione della seria volontà del resistente di riallacciare i rapporti con il figlio in modo continuativo e stabile nel tempo. V. Le spese del presente procedimento, resosi necessario a causa del comportamento di completo disinteresse del padre rispetto alle esigenze del figlio, vanno poste a carco del resistente
P.Q.M.
pagina 3 di 5 In via definitiva così provvede, in parziale modifica del decreto n. 8428/2018 (r.g.n.900/2018) emesso dal Tribunale di Monza in data 17.05.2018, come modificato dal successivo decreto 3152/21 vol. emesso dal Tribunale di Monza in data 09.12.2021:
pagina 4 di 5 1. Affida il figlio in via esclusiva alla madre che potrà altresì esercitare in via Persona_1 esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente le decisioni inerenti tutte le questioni riguardanti il figlio (salute, scuola, educazione, residenza, rilascio dei documenti validi per l'espatrio);
2. Prevede che i rapporti di frequentazione padre-figlio possano avvenire solo con modalità tutelanti per , individuate dai Servizi Sociali del luogo di residenza del minore, previa Persona_1 richiesta del padre e verifica dell'effettiva e seria volontà del medesimo di riallacciare i rapporti con il figlio;
3. Conferma nel resto le statuizioni dei decreti precedentemente emessi;
4. Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 1800,00 per compensi professionali, oltre il 15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 25.09.25
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2307/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CABRINI PAOLO Parte_1 C.F._1 GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il medesimo come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica regolamentazione figlio nato fuori del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: a) a modifica di quanto pronunciato nel decreto n. 3152/21 vol. emesso dal Tribunale di Monza in data 09.12.2021 disporre l'affidamento super-esclusivo” o “esclusivo rafforzato” di alla Persona_1 madre, attribuendo a quest'ultima in via esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza per il figlio in materia scolastica, educativa, sanitaria, sportiva, di collocamento e scelta della residenza, di emissione di documenti, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, confermando il collocamento del minore presso la madre;
b) in riforma di quanto pronunciato nell'originario decreto n. 8428/2018 (r.g.n.900/2018) emesso dal Tribunale di Monza in data 17.05.2018, confermato con il successivo decreto n. r.g. n. 3152/21 vol. emesso in data 09.12.2021, disporre la modifica del calendario di visita oggi in vigore, riducendo drasticamente le eventuali occasioni di incontro con il padre, laddove ne dovesse fare richiesta, e limitando le modalità e l'eventuale ripresa dell'esercizio del diritto di visita ad eventuali incontri pagina 1 di 5 protetti e/o sotto la supervisione degli assistenti sociali, secondo le disposizioni ritenute più opportune dal Tribunale. c) confermare quanto pronunciato nell'originario decreto n. 8428/2018 (r.g.n.900/2018) emesso dal Tribunale di Monza in data 17.05.2018, confermato con il successivo decreto n. r.g. n. 3152/21 vol. emesso in data 09.12.2021, che il sig. è tenuto, ponendo a suo carico il relativo Controparte_1 obbligo, a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. IN VIA ISTRUTTORIA: Previa occorrendo e senza inversione d'onere, ammissione di prove per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la convivenza fra i genitori di si è interrotta dopo circa cinque mesi dalla nascita Per_1 del figlio ed il sig. ha costituito una nuova famiglia;
CP_1
2) Vero che il Sig. dalla data del 17.05.2018 di emissione del provvedimento del Tribunale di CP_1 Monza con cui si stabiliva a carico del medesimo il pagamento di un contributo per il mantenimento del figlio di €. 300,00 mensili ha maturato, sino al mese di marzo 2025, un debito nei confronti della madre di €. 25.000,00;
3) Vero che il Sig. dalla fine della convivenza con la ricorrente ha sempre manifestato CP_1 disinteresse nei confronti del figlio delegando alla madre ogni adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla crescita, alla cura, all'assistenza ed all'educazione del minore;
4) Vero che dal mese di dicembre 2021, il Sig. ha rotto ogni rapporto anche telefonico con la CP_1 madre e con il figlio;
5) Vero che dal mese di dicembre 2021 il minore non ha più visto, sentito e frequentato il Per_1 padre;
Si indicano i seguenti testimoni: residente in [...], Tes_1 Testimone_2 residente in [...], residente in [...]. Persona_2
Con vittoria di spese, e competenze professionali pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituto in Controparte_1 giudizio pur essendogli stato regolarmente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatosi per compiuta giacenza. II. La ricorrente, dopo aver premesso che:
- dalla breve relazione con il resistente era nato nel 2015 il figlio , Persona_1
- che nel 2018, su sua istanza il Tribunale di Monza aveva disposto l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente presso la madre, nonché regolamentato i rapporti di frequentazione con il padre e gli obblighi di mantenimento a carico del medesimo;
- che successivamente nel 2021 il provvedimento era stato modificato prevedendo l'affidamento esclusivo alla madre di a causa del comportamento Persona_1 inadempiente sotto vari aspetti del padre, ha chiesto nel presente giudizio di modificare ulteriormente i provvedimenti vigenti prevedendo l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio, a causa del totale disinteresse del padre e della sua irreperibilità che avevano pregiudicato il minore, non consentendo l'assunzione di decisioni importanti nel suo interesse. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il minore è portatore di handicap e necessita di cure psicologiche alle quali non è stato possibile accedere a causa della mancata prestazione del consenso da parte del padre. La ricorrente ha inoltre chiesto che vengano limitati i diritti di visita paterni, che non vengono esercitati da tempo e che ove il resistente volesse improvvisamente riprendere ad esercitare sarebbero fonte di ulteriore disagio per il figlio. III. All'udienza del 24 settembre 2025 la ricorrente ha riferito che il padre è “sparito” da quando il figlio aveva 6 anni e che ciò è stato causa di un grave trauma per il minore che, in assenza del consenso paterno, non ha potuto fruire di visite e cure specialistiche. IV. Ricorrono i presupposti per modificare come richiesto dalla ricorrente l'attuale regime di affidamento del minore, apparendo insufficiente a tutelare l'interesse del minore l'affidamento esclusivo alla madre di , a fronte della totale inerzia del padre Persona_1 che non solo si disinteressa delle esigenze del figlio, ma neppure si rende reperibile. Suffraga quanto allegato dalla ricorrente anche il comportamento processuale del resistente che non ha neppure ritirato il ricorso introduttivo. Va perciò previsto il cd. affidamento esclusivo rafforzato del minore onde consentire alla madre di assumere autonomamente tutte le decisioni più importanti riguardanti il figlio in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio documenti con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio, interrotti da tempo, potranno essere nuovamente esercitati dal padre che ne faccia richiesta solo in modalità tutelanti individuate dai Servizi Sociali del luogo di residenza del minore previa valutazione della seria volontà del resistente di riallacciare i rapporti con il figlio in modo continuativo e stabile nel tempo. V. Le spese del presente procedimento, resosi necessario a causa del comportamento di completo disinteresse del padre rispetto alle esigenze del figlio, vanno poste a carco del resistente
P.Q.M.
pagina 3 di 5 In via definitiva così provvede, in parziale modifica del decreto n. 8428/2018 (r.g.n.900/2018) emesso dal Tribunale di Monza in data 17.05.2018, come modificato dal successivo decreto 3152/21 vol. emesso dal Tribunale di Monza in data 09.12.2021:
pagina 4 di 5 1. Affida il figlio in via esclusiva alla madre che potrà altresì esercitare in via Persona_1 esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente le decisioni inerenti tutte le questioni riguardanti il figlio (salute, scuola, educazione, residenza, rilascio dei documenti validi per l'espatrio);
2. Prevede che i rapporti di frequentazione padre-figlio possano avvenire solo con modalità tutelanti per , individuate dai Servizi Sociali del luogo di residenza del minore, previa Persona_1 richiesta del padre e verifica dell'effettiva e seria volontà del medesimo di riallacciare i rapporti con il figlio;
3. Conferma nel resto le statuizioni dei decreti precedentemente emessi;
4. Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 1800,00 per compensi professionali, oltre il 15% di detto importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 25.09.25
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Gaggiotti
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